Modifiche dell'articolo 17 (Consiglio regionale) e dell'articolo 55 (Organizzazione della Giunta regionale) della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte).
Primo firmatario
Altri firmatari
LEARDI LORENZO MOLINARI RICCARDO NOVERO GIANFRANCO PLACIDO ROBERTO PONSO TULLIO
Art. 1
(Modifica all'articolo 17 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della regione Piemonte))
1.
Il comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della regione Piemonte) è sostituito dal seguente:
.
" 1. Il Consiglio regionale è composto dal Presidente della Giunta regionale e da cinquanta consiglieri."
Art. 2
(Modifica all'articolo 55 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della regione Piemonte))
1.
Il comma 1 dell'articolo 55 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della regione Piemonte) è sostituito dal seguente:
.
" 1. La Giunta regionale è l'organo esecutivo della regione ed è composta dal Presidente e dagli assessori in numero non superiore a undici, di cui uno assume la carica di Vice Presidente."