Proposta di legge regionale n. 163 presentata il 21 settembre 2011
Disposizioni in materia di pubblicazione e riutilizzo dei dati e delle informazioni dell'Amministrazione regionale.

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione, in attuazione del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), assicura la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione amministrativa in modalità digitale.
2. 
Al fine di garantire la più ampia libertà di accesso all'informazione pubblica, di favorire la partecipazione dei cittadini ai processi decisionali della pubblica amministrazione, di incentivare la collaborazione tra pubblico e privato nonché di rendere riutilizzabile il maggior numero di dati e informazioni, in base a modalità che assicurano condizioni eque, adeguate e non discriminatorie, la Regione promuove:
a) 
il processo di innovazione tecnologica e informatica della propria organizzazione in un contesto di trasparenza;
b) 
lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza in ambito regionale per favorire il progresso sociale, il miglioramento della qualità della vita e lo sviluppo delle iniziative economiche private legate al riutilizzo delle informazioni del settore pubblico.
Art. 2 
(Definizioni)
1. 
Ai fini della presente legge, si intende per:
a) 
dato pubblico: il dato conoscibile da chiunque;
b) 
dato della pubblica amministrazione: il dato formato, o comunque trattato, dall'amministrazione regionale;
c) 
documento: la rappresentazione di atti, fatti e dati, a prescindere dal supporto, ivi compresa ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni relativi ad uno specifico procedimento, nella disponibilità dell'amministrazione regionale e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;
d) 
informazione: i dati dell'amministrazione regionale, i dati pubblici e i documenti informatici detenuti dall'amministrazione regionale;
e) 
formati di dati aperti: i formati di memorizzazione e interscambio di dati informatici le cui specifiche sono note e liberamente utilizzabili. I formati di dati aperti sono documentati in modo adeguato a consentire, senza restrizioni, la scrittura di programmi per elaboratore in grado di leggere e scrivere dati in tali formati sfruttando tutte le strutture e le specifiche descritte nella documentazione;
f) 
riutilizzo: l'uso del dato di cui è titolare la Regione, da parte di persone fisiche o giuridiche, a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale per il quale il documento che lo rappresenta è stato prodotto nell'àmbito dei fini istituzionali.
Art. 3 
(Accesso telematico e riutilizzo dei dati e delle informazioni)
1. 
La Regione utilizza le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per rendere fruibili i dati pubblici e le informazioni di cui è titolare, assicurandone la pubblicazione in formati aperti.
2. 
I dati e le informazioni di cui al comma 1 sono gratuitamente accessibili, salvo i casi eccezionali individuati dai provvedimenti di attuazione di cui all'articolo 5, e sono riutilizzabili nel rispetto delle disposizioni in materia di digitalizzazione della pubblica amministrazione, di accesso agli atti amministrativi, di protezione dei dati personali, di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico, di diritto d'autore e di proprietà industriale.
3. 
Le licenze per il riutilizzo dei dati pubblici e delle informazioni, predisposte in ottemperanza al decreto legislativo 24 gennaio 2006 n. 36 (Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico) devono consentire la più ampia e libera utilizzazione gratuita, anche per fini commerciali e lucrativi.
4. 
La Regione opera per rimuovere e prevenire gli ostacoli che impediscono la piena accessibilità ai dati pubblici e alle informazioni, assicurando la parità di trattamento tra tutti i riutilizzatori e si adopera affinché gli enti e le società alle quali partecipa adottino le misure necessarie per garantire la pubblicazione e il riutilizzo dei dati e delle informazioni.
Art. 4 
(Reclamo)
1. 
In caso di inosservanza delle disposizioni della presente legge i soggetti interessati alla pubblicazione e al riutilizzo dei dati e delle informazioni possono presentare documentato reclamo scritto agli Uffici relazioni con il pubblico della Regione che provvedono ad inoltrarlo all'ufficio competente.
2. 
L'ufficio competente di cui al comma 1 verifica e provvede entro trenta giorni dalla ricezione del reclamo.
Art. 5 
(Provvedimenti di attuazione)
1. 
La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza, secondo le rispettive competenze, adottano, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e sentita la Commissione consiliare competente, uno o più provvedimenti che definiscono, in particolare:
a) 
le modalità di pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti e la tenuta del portale regionale di accesso ai medesimi;
b) 
i dati, le informazioni e i documenti oggetto di riutilizzo;
c) 
le licenze per il riutilizzo dei dati, delle informazioni e dei documenti;
d) 
l'individuazione dei casi nei quali, per ragioni di interesse pubblico, la pubblicazione e l'utilizzo dei dati, delle informazioni e dei documenti non è gratuita, ma viene applicata una tariffa determinata tenendo conto dei costi di messa a disposizione del pubblico ovvero la riproduzione e la diffusione nonchè i costi relativi alla determinazione, alla gestione e all'applicazione della tariffa stessa;
e) 
l'elenco dei formati aperti utilizzabili;
f) 
le modalità per la presentazione del reclamo di cui all'articolo 4 nonché per l'evasione della richiesta da parte dell'ufficio competente.
Art. 6 
(Norma transitoria)
1. 
Fino all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 5 restano in vigore le linee guida relative al riutilizzo e all'interscambio del Patrimonio Informativo regionale precedentemente approvate.