Modifiche alla
legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale).
Primo firmatario
Altri firmatari
Art. 1
(Modifiche all'
articolo 5 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale))
1.
Il
comma 2, dell'articolo 5, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale), è soppresso.
2.
Al
comma 10, dell'articolo 5, della l. r. 17 febbraio 2010, n. 3, le parole "alle Agenzie territoriali per la casa (ATC)" sono sostituite dalle seguenti: "all'Agenzia territoriale per la casa (ATC)".
Art. 2
(Modifiche all'
articolo 7 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3)
1.
Al
comma 1, dell'articolo 7, della l.r. 3/2010 le parole "presso l'ATC competente per territorio. La Giunta regionale definisce l'ambito territoriale di competenza della Commissione in relazione all'entità della domanda, eventualmente con la nomina di più commissioni operanti presso la stessa ATC." sono sostituite dalle seguenti: "presso l'ATC".
2.
Al comma 3, lettera f),
della l.r. 3/2010 le parole ", nel cui ambito territoriale sorgono gli alloggi da assegnare," sono soppresse.
3.
Al comma 10
della l.r. 3/2010 le parole "di ciascuna ATC" sono sostituite dalle seguenti: "dell'ATC".
Art. 3
(Modifiche all'
articolo 19 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3)
1.
Al
comma 5 dell'articolo 19 della l.r. 3/2010 le parole "delle ATC competenti per territorio" sono sostituite dalle seguenti: "dell'ATC".
2.
Al comma 5, lettera c),
della l.r. 3/2010 le parole "al ripianamento dei disavanzi di gestione delle ATC" sono sostituite dalle seguenti: "al ripianamento dei disavanzi di gestione dell'ATC".
Art. 4
(Modifiche all'
articolo 21 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3)
1.
Al
comma 2, dell'articolo 21, della l.r. 3/2010 le parole "dalle ATC" sono sostituite dalle seguenti: "dall'ATC".
2.
Al comma 5, lettera c) le parole "al ripianamento dei disavanzi di gestione delle ATC" sono sostituite dalle seguenti: "al ripianamento dei disavanzi di gestione dell'ATC".
3.
Al comma 3 le parole "alle ATC" sono sostituite dalle seguenti: "all'ATC".
Art. 5
(Modifiche all'
articolo 23 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3)
1.
Al
comma 1, dell'articolo 23, della l.r. 3/2010 le parole "ciascuna ATC" sono sostituite dalle seguenti: "l'ATC".
Art. 6
(Sostituzione dell'
articolo 28 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3)
1.
L'
articolo 28 della l.r. 3/2010 è sostituito dal seguente:
"
"
Art. 28. (Enti attuatori e gestori del patrimonio di edilizia sociale)
1. È ente attuatore e gestore del patrimonio di edilizia sociale l'ATC quale ente subentrante alle ATC preesistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. L'ATC è confermata nella medesima natura giuridica e continua ad esercitare le funzioni già attribuite alle ATC preesistenti, come integrate dai disposti della presente legge.
2. L'ATC è ente pubblico di servizio, non economico, ausiliario della Regione, con competenza estesa al territorio regionale.
3. Il Consiglio regionale, su richiesta dell'ATC, può autorizzarne con deliberazione la trasformazione in ente pubblico economico, disciplinandone, in deroga a quanto previsto dalla presente legge, i conseguenti aspetti organizzativi e contabili. Data la natura pubblica dell'ente trasformato, l'accesso continua ad avvenire tramite concorso. Per i dipendenti dell'ATC in servizio alla data della trasformazione, ove con questa sia previsto un diverso contratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL), il passaggio deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi:
a) garanzia della mobilità nel comparto pubblico senza limiti temporali, secondo un inquadramento contrattuale equivalente a quello posseduto al momento della trasformazione;
b) in caso di mobilità verso aziende costituite in forma societaria da enti pubblici, il passaggio deve garantire un livello contrattuale almeno uguale o livello analogo in caso sia previsto un diverso CCNL a quello in cui il dipendente risulta inquadrato al momento della mobilità.
4. L'ATC provvede all'apertura ed alla gestione di sportelli con sede in ciascuna Provincia della regione, al fine di garantire ai propri assegnatari residenti in tale provincia servizi di gestione e di manutenzione ordinaria del patrimonio di edilizia sociale.
5. L'ATC é dotata di autonomia organizzativa, patrimoniale, amministrativa e contabile.
6. I comuni ed i loro consorzi, oltre all'ATC, sono enti attuatori degli interventi di edilizia sociale.
7. Gli enti pubblici diversi dall'ATC si avvalgono di norma dell'ATC per la gestione del patrimonio di edilizia sociale di loro proprietà.
Art. 7
(Sostituzione dell'
articolo 29 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3)
1.
L'
articolo 29 della l.r. 3/2010 è sostituito dal seguente:
"
"
Art. 29. (Competenze dell'ATC)
1. L'ATC amministra e gestisce il proprio patrimonio e quello ad essa affidato da enti pubblici e da soggetti privati della Regione, nonché, previa comunicazione alla Giunta regionale, da enti pubblici o soggetti privati di altre Regioni.
2. L'ATC attua inoltre interventi finalizzati all'incremento, al recupero ed alla conservazione del patrimonio di edilizia sociale e dei relativi servizi, anche attraverso processi di riqualificazione urbana, tramite:
a) l'impiego di risorse dello Stato e della Regione, nonché l'utilizzo di eventuali finanziamenti a tale fine disposti da altri enti ed istituzioni;
b) l'impiego di risorse finanziarie proprie o, in delega, di altri soggetti pubblici e privati;
c) la partecipazione a consorzi o società miste, per la formazione, attuazione e gestione di programmi edilizi ed urbanistici integrati;
d) l'attuazione, al pari delle cooperative edilizie, dei loro consorzi e delle imprese private, degli interventi di edilizia convenzionata ed agevolata.
3. L'ATC espleta i compiti che possono esserle affidati in materia di progettazione urbanistica esecutiva, nonché di progettazione, direzione ed esecuzione di opere pubbliche, anche ai fini dell'attuazione della gestione unitaria del complesso dei beni al servizio della residenza, quando l'intervento sia richiesto da enti pubblici o soggetti privati.
Art. 8
(Sostituzione dell'
articolo 30 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3)
1.
L'
articolo 30 della l.r. 3/2010 è sostituito dal seguente:
"
"
Art. 30. (Statuto)
1. Con deliberazione del Consiglio regionale, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è approvato lo Statuto-tipo dell'ATC.
2. L'ATC approva lo Statuto entro quindici giorni dal primo insediamento del Consiglio di amministrazione.
Art. 9
(Sostituzione dell'
articolo 31 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3)
1.
L'
articolo 31 della l.r. 3/2010 è sostituito dal seguente:
"
"
Art. 31. (Organi delle ATC)
1. Sono organi dell'ATC il presidente, il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale.
2. Gli organi di cui al comma 1 durano in carica per lo stesso periodo del Consiglio regionale e, per la nomina, sono soggetti alla normativa regionale vigente in materia.
3. Il consiglio di amministrazione delle ATC è composto da cinque membri nominati dal Consiglio regionale, di cui uno in rappresentanza delle minoranze.
4. La Giunta regionale nomina il presidente e il vicepresidente tra i membri di cui al comma 3.
5. Il consiglio di amministrazione dell'ATC si intende regolarmente costituito quando siano nominati il presidente ed il vicepresidente.
6. I componenti del consiglio di amministrazione dell'ATC sono scelti tra soggetti che abbiano maturato esperienza in materia di edilizia sociale o con esperienza nell'amministrazione di aziende, pubbliche o private, o nella pubblica amministrazione.
7. La carica di presidente dell'ATC non può essere rivestita per più di due mandati consecutivi.
8. Il collegio sindacale dell'ATC è nominato dal Consiglio regionale ed è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e tre supplenti, scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili.
Art. 10
(Modifiche all'
articolo 33 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3)
1.
Alla rubrica dell'
articolo 33, della l.r. 3/2010, le parole "delle ATC" sono sostituite dalle seguenti: "dell'ATC".
2.
Al
comma 1 dell'articolo 33, della l.r. 3/2010, le parole "delle ATC" sono sostituite dalle seguenti: "dell'ATC".
3.
Al
comma 1 dell'articolo 33, della l.r. 3/2010, le parole "delle stesse ATC" sono sostituite dalle seguenti: "della stessa ATC".
4.
Al
comma 2 dell'articolo 33, della l.r. 3/2010, le parole "di amministrazione delle ATC" sono sostituite dalle seguenti: "di amministrazione dell'ATC".
Art. 11
(Modifiche all'
articolo 34 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3)
1.
Alla rubrica dell'
articolo 34, della l.r. 3/2010, le parole "delle ATC" sono sostituite dalle seguenti: "dell'ATC".
2.
Al
comma 1 dell'articolo 34, della l.r. 3/2010, le parole "delle ATC" sono sostituite dalle seguenti: "dell'ATC".
Art. 12
(Modifiche all'
articolo 35 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3)
1.
Alla rubrica dell'
articolo 35, della l.r. 3/2010, le parole "delle ATC" sono sostituite dalle seguenti: "dell'ATC".
2.
Al
comma 1 dell'articolo 35, della l.r. 3/2010, le parole "delle ATC" sono sostituite dalle seguenti: "dell'ATC".
3.
Al
comma 2 dell'articolo 35, della l.r. 3/2010, le parole "delle ATC" sono sostituite dalle seguenti: "dell'ATC".
Art. 13
(Modifiche all'
articolo 36 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3)
1.
Al
comma 1 dell'articolo 36, della l.r. 3/2010, le parole "le ATC approvano" sono sostituite dalle seguenti: "l'ATC approva".
2.
Al
comma 2 dell'articolo 36, della l.r. 3/2010, le parole "le ATC approvano" sono sostituite dalle seguenti: "l'ATC approva".
3.
Al
comma 3 dell'articolo 36, della l.r. 3/2010, le parole "dei bilanci delle ATC" sono sostituite dalle seguenti: "del bilancio dell'ATC".
4.
Il
comma 4 dell'articolo 36, della l.r. 3/2010, è sostituito dal seguente: "Il bilancio di cui ai commi 1 e 2 é trasmesso alla competente struttura regionale entro quindici giorni dalla sua approvazione".
Art. 14
(Modifiche all'
articolo 38 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3)
1.
Alla rubrica dell'
articolo 38, della l.r. 3/2010, le parole "delle ATC" sono sostituite dalle seguenti: "dell'ATC".
2.
Il
comma 2 dell'articolo 38, della l.r. 3/2010, è sostituito dal seguente: "La Giunta regionale esercita il controllo sulla gestione dell'ATC, finalizzato all'accertamento della sua produttività, valendosi in particolare dei bilanci di cui all'articolo 36".
3.
Il
comma 3 dell'articolo 38, della l.r. 3/2010, è sostituito dal seguente: "È soggetto a controllo da parte della Giunta regionale lo statuto dell'ATC e la dotazione organica del personale, limitatamente alla consistenza numerica del medesimo, nonché ogni disposizione regolamentare della ATC in ordine alla quale la Regione impartisca appositi indirizzi".
4.
Il
comma 4 dell'articolo 38, della l.r. 3/2010, è sostituito dal seguente: "Il collegio sindacale esercita le funzioni di controllo generale sugli atti dell'ATC che implicano impegni di bilancio, in conformità, in quanto applicabili, alle norme del codice civile".
5.
Il
comma 5 dell'articolo 38, della l.r. 3/2010, è sostituito dal seguente: "Il collegio sindacale attesta la rispondenza dei bilanci alla contabilità dell'esercizio".
6.
Il
comma 6 dell'articolo 38, della l.r. 3/2010, è sostituito dal seguente: "Il collegio sindacale relaziona al consiglio di amministrazione, con cadenza quadrimestrale, in ordine all'attività di controllo espletata".
7.
Al
comma 7 dell'articolo 38, della l.r. 3/2010, le parole "I collegi sindacali forniscono" sono sostituite dalle seguenti: "Il collegio sindacale fornisce".
8.
Il
comma 8 dell'articolo 38, della l.r. 3/2010, è sostituito dal seguente: "È data facoltà all'ATC, compatibilmente con gli equilibri economici e gestionali, di sottoporre il bilancio al controllo di società di revisione".
9.
Al
comma 9 dell'articolo 38, della l.r. 3/2010, le parole "sulle ATC" sono sostituite dalle seguenti: "sull'ATC".
Art. 15
(Modifica all'
articolo 39 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3)
1.
Al
comma 1 dell'articolo 39, della l.r. 3/2010, le parole "dalle ATC" sono sostituite dalle seguenti: "dall'ATC".
Art. 16
(Modifiche all'
articolo 41 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3)
1.
Al
comma 1 dell'articolo 41, della l.r. 3/2010, le parole "le ATC non adottano" sono sostituite dalle seguenti: "l'ATC non adotta".
Art. 17
(Sostituzione dell'
articolo 42 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3)
1.
L'
articolo 42 della l.r. 3/2010 è sostituito dal seguente:
"
"
Art. 42. (Scioglimento degli organi di amministrazione)
1. In caso di accertate violazioni di legge, di statuti, di regolamenti, nonché di gravi irregolarità nella gestione, la Giunta regionale, previa informazione alla competente commissione consiliare, dispone lo scioglimento degli organi di amministrazione dell'ATC.
2. Con la delibera di scioglimento sono nominati, per la provvisoria gestione dell'ATC, uno o più commissari scelti fra dirigenti della pubblica amministrazione.
3. Entro i centottanta giorni successivi alla delibera di scioglimento, salvo quanto disposto al comma 4, il Consiglio e la Giunta regionale, nelle rispettive competenze, provvedono agli adempimenti necessari alla ricostituzione degli organi di amministrazione dell'ATC.
4. A giudizio della Giunta regionale si prescinde dal termine indicato nel comma 3 ove i fatti che hanno determinato lo scioglimento degli organi di amministrazione dell'ATC richiedano, per la loro ricostituzione, un tempo superiore a sei mesi.
Art. 18
(Modifiche all'
articolo 43 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3)
1.
Al
comma 1 dell'articolo 43, della l.r. 3/2010, le parole "delle ATC" sono sostituite dalle seguenti: "dell'ATC".
2.
Al
comma 2 dell'articolo 43, della l.r. 3/2010, le parole "delle ATC" sono sostituite dalle seguenti: "dell'ATC".
Art. 19
(Sostituzione dell'
articolo 44 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3)
1.
L'
articolo 44 della l.r. 3/2010 è sostituito dal seguente:
"
"
Art. 44. (Commissione utenza)
1. Presso l'ATC è costituita una commissione utenza, al fine di garantire la rappresentanza degli interessi e dei diritti degli assegnatari.
2. La commissione utenza dura in carica per lo stesso periodo del consiglio di amministrazione ed è costituita da:
a) il presidente dell'ATC, con facoltà di delega al vicepresidente dell'ATC o ad altro membro del consiglio di amministrazione;
b) il direttore generale dell'ATC, con facoltà di delega ad altro dirigente dell'ATC;
c) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli assegnatari più rappresentative in ambito provinciale.
3. La commissione utenza favorisce l'informazione, il corretto e trasparente rapporto di relazione tra le parti e garantisce la rappresentanza degli assegnatari nella gestione del patrimonio di edilizia sociale.
4. L'ATC stabilisce con regolamento le modalità di funzionamento della commissione utenza.
5. La partecipazione alle sedute della commissione utenza non dà diritto a compensi, nè a rimborso delle spese.
Art. 20
(Modifiche all'
articolo 46 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3)
1.
Al
comma 1 dell'articolo 46, della l.r. 3/2010, le parole "alle ATC" sono sostituite dalle seguenti: "all'ATC".
Art. 21
(Modifiche all'
articolo 49 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3)
1.
Al
comma 2 dell'articolo 49, della l.r. 3/2010, le parole "le ATC possono" sono sostituite dalle seguenti: "l'ATC può".
Art. 22
(Modifiche all'
articolo 51 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3)
1.
Al
comma 1 dell'articolo 51, della l.r. 3/2010, le parole "delle ATC competenti per territorio" sono sostituite dalle seguenti: "dell'ATC".
2.
Al
comma 2 dell'articolo 51, della l.r. 3/2010, le parole "delle ATC" sono sostituite dalle seguenti: "dell'ATC".
Art. 23
(Modifiche all'
articolo 56 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3)
1.
Al comma 2, lettera c) dell'
articolo 56, della l.r. 3/2010, le parole "delle ATC e quali conseguenze ha prodotto l'eventuale trasformazione della loro natura giuridica;" sono sostituite dalle seguenti: "della ATC e quali conseguenze ha prodotto l'eventuale trasformazione della sua natura giuridica;".