Proposta di legge regionale n. 161 presentata il 15 settembre 2011
Promozione ed immagine dell'architettura e della cultura ebraica.

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione Piemonte promuove la valorizzazione dell'architettura ebraica attraverso il sistema degli edifici e dei monumenti presenti sul territorio regionale e delle attività culturali sviluppate dalle comunità ebraiche e da associazioni culturali che si richiamano al mondo ebraico.
2. 
La presente legge sostiene e finanzia interventi di conservazione e di valorizzazione attraverso progetti mirati a favorire la migliore comprensione degli edifici e dei monumenti presenti sul territorio piemontese, nonché la promozione della cultura ebraica.
3. 
La presente legge promuove e finanzia la creazione di un'adeguata rete di rimandi conoscitivi tra i diversi edifici e monumenti, al fine di permettere di apprendere meglio la storia del Piemonte, evidenziando gli aspetti peculiari di ogni realizzazione.
4. 
La Regione Piemonte definisce nuovi itinerari nell'ambito di una rete regionale, collegati secondo un criterio unificante, consentendo al pubblico una nuova lettura storica del territorio e sviluppando una diversa fruizione del bene architettonico e monumentale piemontese.
Art. 2 
(Principi e ambiti dell'azione regionale)
1. 
Per le finalità ed azioni di cui all'articolo 1, sono considerati fondamentali:
a) 
la conservazione e la valorizzazione delle tradizioni ebraica, con particolare riguardo al patrimonio artistico ed architettonico, alla vita religiosa, alle usanze e ai costumi, all'ambiente naturale ed antropizzato;
b) 
il consolidamento e lo sviluppo delle attività economiche e produttive importanti per la permanenza delle popolazioni nei luoghi d'origine, ai fini del mantenimento dell'identità etnica, linguistica e culturale delle comunità ebraiche;
c) 
l'incremento delle iniziative di studio, ricerca e documentazione sulla cultura ebraica, già in atto presso istituzioni e associazioni, attraverso strutture organizzative e di servizio adeguate;
d) 
lo sviluppo di forme di collaborazione con associazioni e istituti culturali e universitari;
e) 
il sostegno a forme di collaborazione e scambio con altre comunità ebraiche, presenti anche al di fuori del territorio della Regione;
f) 
il sostegno alla realizzazione e diffusione, attraverso i media, di programmi inerenti alle tradizioni linguistiche e culturali ebraiche.
Art. 3 
(Linee d'intervento)
1. 
La Regione Piemonte, coinvolgendo le Amministrazioni Provinciali e Comunali direttamente competenti, la Soprintendenza per i Beni Artistici del Piemonte e le Associazioni, promuove:
a) 
il censimento degli edifici e dei monumenti in stile ebraico presenti sul territorio regionale;
b) 
la realizzazione di interventi, anche tramite campagne di ristrutturazione e riqualificazione, tesi ad ottenere una maggiore fruibilità ed accessibilità e visibilità complessive degli edifici e dei monumenti, favorendo l'interesse di un maggior numero di utenti;
c) 
la realizzazione di banche dati con metodologia di rilevazione ed informazioni omogenee che consentano anche agli utenti una lettura complessiva e comparata del sistema architettonico e monumentale;
d) 
la periodica consultazione per migliorare l'attività di valorizzazione e promozione dell'itinerario ebraico;
e) 
la realizzazione di materiale promozionale comune, utilizzando anche le attuali possibilità telematiche;
f) 
la realizzazione di una cartellonistica pubblicitaria da installare presso gli edifici ed i monumenti di maggior pregio che contenga informazioni dettagliate sugli stessi;
g) 
la realizzazione di una segnaletica stradale comune che evidenzi il percorso dell'itinerario architettonico ebraico;
h) 
l'attivazione di forme di monitoraggio attraverso la raccolta dati relativi agli indicatori di realizzazione di risultato e di impatto.
Art. 4 
(Iniziative locali)
1. 
Nelle singole realtà locali, coinvolgendo La Regione Piemonte, le Amministrazioni Provinciali e Comunali direttamente competenti, la Soprintendenza per i Beni Artistici del Piemonte e le Associazioni, vengono attuate le seguenti iniziative:
a) 
informazione al pubblico dei vari edifici e monumenti;
b) 
maggiore visibilità degli stessi edifici e monumenti;
c) 
pubblicazione di volumi sull'architettura ebraica e sulla cultura ebraica;
d) 
organizzazione di convegni sulle realtà architettoniche e monumentali ebraiche locali per illustrare ed approfondire tematiche connesse all'evoluzione culturale, economica e sociale.
Art. 5 
(Conservazione degli edifici e dei monumenti e valorizzazione della cultura ebraica)
1. 
La presente legge finanzia:
a) 
gli interventi di conservazione degli edifici dei monumenti nelle singole realtà locali il finanziamento è pari al 90 per cento del costo dell'opera, la Giunta Regionale definisce con proprio regolamento le modalità di finanziamento degli interventi;
b) 
gli interventi di realizzazione di cartellonistica pubblicitaria e segnaletica stradale comune che evidenzi il percorso dell'itinerario architettonico ebraico il finanziamento è pari al 40 per cento del costo, la Giunta Regionale definisce con proprio regolamento le modalità di finanziamento;
c) 
gli interventi di promozione e valorizzazione della cultura ebraica nelle singole realtà locali, nonché attività di promozione della cultura ebraica il finanziamento è pari al 40 per cento del costo, la Giunta Regionale definisce con proprio regolamento le modalità di finanziamento.
Art. 6 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'attuazione della presente legge, è autorizzata per il triennio 2011-2013 la spesa annua di 1.000.000,00 euro.
2. 
All'onere previsto al comma 1, il cui stanziamento per la spesa in conto capitale è pari a 800.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, ed è iscritto nell'unità previsionale di base (UPB) DB18032 e per la spesa corrente è pari a 200.000,00 euro ed è iscritto nell'unità previsionale di base (UPB) DB18031 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 si provvede rispettivamente con le dotazioni finanziarie delle medesime unità revisionali di base.
3. 
Per il biennio 2012-2013, agli oneri di cui al comma 1 per ciascun anno, in termini di competenza, si provvede con le risorse individuate secondo le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).