Proposta di legge regionale n. 159 presentata il 05 settembre 2011
Legge della pianificazione per il governo del territorio.

Sommario:      

Titolo I. 
FINALITÀ ,PRINCIPI, DISPOSIZIONI GENERALI PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO
Capo I. 
FINALITÀ E PRINCIPI
Art. 1 
(Finalità della legge)
1. 
La Regione Piemonte stabilisce, con la presente legge, le regole fondamentali per il governo integrato del territorio regionale, a cui concorrono province, città metropolitane, comuni, comunità montane e associazioni di comuni, secondo le competenze e l'autonomia proprie di ciascun ente, dei rispettivi piani e atti di programmazione.
Art. 2 
(Principi e obiettivi)
1. 
Nell'attività di pianificazione per il governo del territorio si applicano i seguenti principi:
a) 
sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, fra loro necessariamente integrate;
b) 
perseguimento dell'interesse collettivo;
c) 
leale cooperazione e collaborazione tra i soggetti pubblici con competenze sul governo del territorio per il concreto perseguimento degli obiettivi della legge;
d) 
trasparenza delle azioni amministrative;
e) 
partecipazione dei cittadini e delle forze economiche e sociali al processo di piano nelle fasi di formazione, individuazione degli obiettivi strategici e di sviluppo operativo.
2. 
L'attività di pianificazione per il governo del territorio persegue i seguenti obiettivi:
a) 
tutela e valorizzazione del territorio e del paesaggio, qualificando i sistemi insediativi, assicurando il rispetto dei beni rilevanti per la comunità, la parità dei diritti, la considerazione della qualità della vita delle generazioni presenti e future;
b) 
consumo di nuovo territorio solo quando dimostrata l'inesistenza di soluzioni alternative;
c) 
individuazione dei sistemi territoriali che definiscono la struttura del territorio a livello regionale e provinciale per garantire un più efficiente governo del territorio e dello sviluppo;
d) 
sviluppo sostenibile, nella consapevolezza che tra sviluppo economico, paesaggio e ambiente vi è una relazione di interdipendenza che richiede, a ogni livello di governo, la verifica della coerenza, degli effetti e della necessità delle scelte che incidono sul territorio.
3. 
Gli obiettivi di cui al comma 2 sono perseguiti attraverso:
a) 
la conoscenza del territorio nelle sue diverse componenti e degli strumenti di governo che lo interessano;
b) 
l'integrazione e l'interrelazione tra pianificazione generale e quella di settore e specialistica;
c) 
la valutazione ambientale strategica (VAS) dei piani e degli effetti delle loro scelte sull'utilizzo delle risorse territoriali, sull'assetto del territorio, sull'ambiente, sulla salute, sulla realtà sociale ed economica;
d) 
la copianificazione, costituita dalla partecipazione attiva e con pari dignità delle amministrazioni interessate, anche statali, ciascuna per le proprie competenze, all'attività di pianificazione del territorio ai diversi livelli;
e) 
intese e accordi tra soggetti pubblici e tra questi e i soggetti privati nella fase operativa della pianificazione;
f) 
perequazione urbanistica e perequazione territoriale, conseguite attraverso gli atti di pianificazione.
Capo I. 
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 3 
(Conoscenza e sistema informativo del territorio)
1. 
La Regione, le sue agenzie e i suoi enti strumentali, le province e gli enti locali concorrono alla realizzazione del sistema informativo geografico regionale, idoneo a consentire la conoscenza, sistematicamente aggiornata, del territorio e degli strumenti di pianificazione.
2. 
Il sistema informativo di cui al comma 1 assicura ai soggetti interessati al processo di governo del territorio la condivisione, l'agevole accesso e la diffusione delle informazioni disponibili.
3. 
Al fine di garantire la costante attendibilità delle informazioni, il sistema informativo di cui al comma 1 garantisce l'organizzazione georeferenziata della conoscenza, la definizione della documentazione e il monitoraggio della pianificazione e delle azioni di trasformazione del territorio in correlazione e coerenza con gli altri strumenti di monitoraggio dei comportamenti e delle dinamiche socioeconomiche e ambientali regionali, nazionali ed europei, nonché con il coordinamento della struttura regionale per il governo del territorio di cui all'articolo 35, comma 2.
Art. 4 
(Natura strutturale, strategica, operativa della pianificazione)
1. 
La pianificazione per il governo del territorio ha natura plurale a livello regionale, metropolitano, provinciale e locale.
2. 
Fatti salvi gli elementi di diversità determinati dalla scala e dalla connotazione propria di ciascun livello, la pianificazione regionale, metropolitana, provinciale, locale, di cui al titolo II, è costituita da:
a) 
una componente strutturale, che interpreta in modo condiviso i caratteri e le qualità del territorio, ne riconosce e indica le scelte fondamentali di conservazione, valorizzazione, riqualificazione, trasformazione e organizzazione caratterizzati da lunga durabilità nel tempo e le cui regole di uso, salvaguardia e tutela hanno limitati margini di negoziabilità;
b) 
una componente strategica, di natura politico-programmatica e non prescrittiva, che affronta il rapporto tra visione e obiettivi, politiche, progettualità, azioni e priorità;
c) 
una componente operativa che, in particolare a livello locale, esprime e programma le azioni, gli interventi e i progetti di trasformazione da porre in essere in un tempo medio-breve, disciplinandone contenuti, modalità, valutabilità e concorrenzialità.
Art. 5 
(Soggetti della pianificazione e processo di pianificazione)
1. 
La pianificazione per il governo del territorio costituisce attività istituzionale dei comuni singoli o associati, delle comunità montane, delle province, della città metropolitana e della Regione.
2. 
La pianificazione del territorio è un'attività processuale caratterizzata dall'integrazione delle conoscenze, delle scelte, dei piani e programmi anche di settore o specialistici che concorrono a determinare l'assetto, lo sviluppo e il governo del territorio considerato, attraverso il metodo della copianificazione e della cooperazione fra gli enti in coerenza con i principi di cui all'articolo 2.
Titolo II. 
PIANIFICAZIONE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO
Capo I. 
PIANIFICAZIONE REGIONALE
Art. 6 
(Quadro di governo del territorio e sua articolazione)
1. 
L'attività di pianificazione territoriale ha il suo riferimento nel piano territoriale regionale (PTR) e nel piano paesaggistico regionale (PPR).
Art. 7 
(Piano territoriale regionale)
1. 
Il PTR:
a) 
interpreta la struttura del territorio tramite l'individuazione degli elementi fisici, idrogeologici, ecologici, paesaggistici, culturali, insediativi, infrastrutturali e urbanistici che lo caratterizzano;
b) 
definisce regole di conservazione e di trasformazione;
c) 
contiene il quadro di riferimento strutturale del territorio regionale per costruire il disegno strategico dei processi di sviluppo e trasformazione, le scelte normative, lo sviluppo operativo della pianificazione del territorio ai diversi livelli;
d) 
individua, in coerenza con il PPR, i sistemi territoriali costituiti da ambiti sovracomunali nei quali si integrano la dimensione ambientale, sociale, culturale ed economica per il governo del territorio.
2. 
Il PTR è corredato da un rapporto ambientale dal quale sono derivati gli obiettivi di sostenibilità e i limiti nell'uso e nel consumo delle risorse da rispettare nella pianificazione ai diversi livelli.
3. 
Il PTR definisce, previa VAS di cui all'articolo 26, i limiti, le regole, gli indirizzi e le direttive entro i quali le scelte e gli approfondimenti metropolitani, provinciali e locali possono efficacemente contribuire al processo di pianificazione per il governo del territorio.
4. 
La Regione incentiva e sostiene, in cooperazione con le province, l'azione pianificatoria associata tra i comuni interessati ai sistemi territoriali di cui al comma 1, lettera d).
Art. 8 
(Formazione e approvazione del piano territoriale regionale e sue varianti)
1. 
La Giunta regionale predispone lo schema di rapporto ambientale e gli elaborati preliminari del PTR, di una sua componente o di una variante, ne informa la città metropolitana, le province, i comuni, le comunità montane e collinari, le regioni limitrofe, e convoca la conferenza di copianificazione e valutazione di cui all'articolo 29, che, entro sessanta giorni dalla sua convocazione, esprime il suo contributo.
2. 
La conferenza di copianificazione e valutazione, composta dalla Regione e dalle province, esprime il proprio contributo in uno o più documenti non sottoposti a votazione.
3. 
La Giunta regionale, acquisito il contributo della conferenza di copianificazione e valutazione, adotta gli elaborati preliminari del PTR comprensivi del rapporto ambientale.
4. 
Dell'avvenuta adozione è data notizia sul bollettino ufficiale della Regione (BUR) e su almeno un quotidiano diffuso nella Regione, con indicazione dell'ufficio ove è depositato per sessanta giorni anche non consecutivi; gli elaborati su supporto informatico sono inviati alla città metropolitana, alle province, ai comuni, alle comunità montane e collinari, alle regioni limitrofe, anche transfrontaliere e sono resi consultabili mediante pubblicazione sul sito internet ufficiale della Regione.
5. 
Nel termine di cui al comma 4, chiunque, soggetto pubblico o privato, può prendere visione degli elaborati e far pervenire osservazioni.
6. 
Gli elaborati preliminari sono discussi nella conferenza di copianificazione e valutazione di cui al comma 2, entro sessanta giorni dalla sua prima seduta, alla quale, a fini partecipativi e informativi, sono invitati i comuni che ne fanno richiesta. La Giunta regionale, tenuto conto del contributo espresso dalla conferenza di copianificazione e valutazione ed acquisito il parere del Comitato del territorio, se costituito, predispone e adotta il PTR, una componente o una variante del medesimo.
7. 
Il Consiglio regionale approva il PTR, una componente o una variante del medesimo.
8. 
Il PTR assume efficacia con la pubblicazione per estratto sul BUR della delibera consiliare di approvazione ed è esposto in pubblica visione nelle sedi della Regione e di ciascuna provincia, espressamente indicate nella pubblicazione; dell'avvenuta approvazione è data notizia su almeno un quotidiano diffuso nella Regione.
9. 
Gli elaborati di cui al comma 3 possono contenere prescrizioni immediatamente vincolanti, espressamente indicate come tali, per le quali operano le misure di salvaguardia dall'adozione.
Art. 9 
(Piano paesaggistico regionale e sue varianti. Formazione e approvazione)
1. 
La Regione, per assicurare che il paesaggio sia adeguatamente conosciuto, tutelato e valorizzato, elabora ed approva il PPR in coerenza con la convenzione europea del paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, nelle forme previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modificazioni, nonchè con riferimento alla normativa e agli indirizzi comunitari e nazionali.
2. 
Nel processo di pianificazione paesaggistica sono coinvolti le province, le comunità montane e i comuni secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione e copianificazione di cui all'art 2.
3. 
Le disposizioni contenute nel PTR sono coordinate con quelle del PPR; le prescrizioni del PPR relative alla tutela dei beni paesaggistici sono cogenti per gli strumenti urbanistici e di pianificazione dei comuni, delle province e degli altri enti locali e sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici e di pianificazione, nonché negli atti e programmi di settore e di sviluppo economico che abbiano incidenza paesaggistica.
4. 
Il PPR individua nel territorio regionale ambiti di paesaggio, reti ambientali e fruitive, sistema dei beni paesaggistici e ambientali, fornendo il quadro di riferimento per la pianificazione provinciale, in coerenza con la normativa nazionale in materia e con le specificazioni operative e normative sancite da apposite intese con i Ministeri competenti per la tutela e la valorizzazione del paesaggio e dell'ambiente.
5. 
Il PPR, una sua componente o variante, sono approvati con le procedure di cui all'articolo 8.
Capo II. 
PIANIFICAZIONE PROVINCIALE E METROPOLITANA
Art. 10 
(Piano territoriale di coordinamento provinciale)
1. 
La provincia predispone il piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) esteso a tutto il territorio, con il quale definisce l'assetto del territorio, anche con riferimento ai sistemi sovracomunali e con il concorso delle comunità montane mediante il loro piano pluriennale di sviluppo socio-economico.
2. 
La provincia:
a) 
elabora il quadro di riferimento strutturale che, in approfondimento del PTR e del PPR, riconosce gli elementi fisici, paesaggistici, ecologici e culturali che caratterizzano i territori di competenza e definisce indirizzi e regole di conservazione e di trasformazione. Il quadro costituisce l'interpretazione strutturale del territorio volto a:
1) 
delineare l'assetto idrogeologico, che, anche per stralci, approfondisca la pianificazione di bacino e che sia idoneo ad assumere, in esito all'intesa tra la provincia, la Regione e l'autorità di bacino del fiume Po, ai sensi dell' articolo 57 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in materia di conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali e dell' articolo 60 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 di attuazione del d.lgs. 112/1998, la valenza e l'efficacia di strumento atto alla pianificazione di bacino;
2) 
riconoscere ed evidenziare le risorse, le potenzialità, le criticità e la vulnerabilità del territorio provinciale e delle sue varie parti definendo conseguenti indirizzi, azioni e progetti di valorizzazione;
3) 
recepire ed esplicitare i contenuti del piano di tutela delle acque (PTA);
b) 
individua, in coerenza con le indicazioni del PTR, i sistemi territoriali di livello provinciale;
c) 
predispone, in coerenza con il livello regionale, un rapporto ambientale, ai fini della VAS di cui all'articolo 26, sulla base del quale definisce obiettivi di qualità e valorizzazione del sistema paesaggistico e ambientale provinciale e fissa i limiti nel consumo di risorse territoriali e ambientali da parte della pianificazione locale;
d) 
disciplina la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale formato dal paesaggio e dai beni culturali;
e) 
precisa le condizioni di sostenibilità ad una scala adeguata per essere utilizzata dai piani locali, secondo le indicazioni contenute all'articolo A-8 dell'allegato A.
3. 
Il PTCP definisce criteri per il dimensionamento del carico insediativo e soglie d'uso del territorio, fissando limiti di sostenibilità ambientale e territoriale alle previsioni della pianificazione locale comportanti effetti alla scala sovracomunale; per tali interventi prevede il ricorso agli accordi compensativi di cui all'articolo 12, comma 2.
4. 
Il PTCP è dotato di norme per la sua applicazione che, ai fini della loro efficacia, si articolano in:
a) 
indirizzi e criteri di compatibilità;
b) 
direttive che richiedono ricezione nella pianificazione locale;
c) 
prescrizioni, immediatamente vincolanti e cogenti, operanti nei confronti di chiunque.
5. 
In sede di redazione del PTCP la provincia definisce, in accordo con i comuni o loro associazioni, tempi e modalità per l'adeguamento della pianificazione comunale e intercomunale al PTCP.
Art. 11 
(Formazione e approvazione del piano territoriale di coordinamento provinciale e sue varianti)
1. 
La provincia predispone il documento programmatico del PTCP, contenente anche lo schema di rapporto ambientale e il quadro di riferimento strutturale, e li sottopone alla conferenza di copianificazione e valutazione di cui all'articolo 29, convocata dal presidente della provincia.
2. 
Partecipano alla conferenza di copianificazione e valutazione: la Regione, la città metropolitana se istituita, i comuni che ne fanno richiesta, le comunità montane e collinari, gli enti di gestione delle aree protette, nonché tutti i soggetti, anche statali, ritenuti necessari dalla provincia per l'efficacia della copianificazione; la conferenza di copianificazione e valutazione conclude i lavori entro sessanta giorni dalla sua convocazione, esprimendo il proprio contributo in uno o più documenti non sottoposti a votazione.
3. 
La provincia, acquisito il contributo della conferenza, redige il progetto di PTCP comprensivo del rapporto ambientale, che è adottato e trasmesso in copia alla Regione, alle comunità montane e collinari, agli enti di gestione delle aree protette e ai comuni.
4. 
Il progetto di PTCP individua e dichiara quali sono le disposizioni sulle quali operano le misure di salvaguardia dall'adozione.
5. 
Il progetto di PTCP adottato è depositato per sessanta giorni, anche non consecutivi, decorrenti dalla pubblicazione sul BUR dell'avviso dell'avvenuta adozione; l'avviso, pubblicato su almeno un quotidiano diffuso nella provincia, indica le sedi presso le quali il progetto di PTCP è depositato e dove chiunque può prenderne visione. Al fine di garantire una corretta e capillare informazione in materia, la provincia può ricorrere agli strumenti di informazione ritenuti più idonei; nel termine suddetto possono formulare osservazioni e proposte gli enti territoriali e gli organismi pubblici, le associazioni portatrici di interessi diffusi, i singoli soggetti, anche privati, destinatari di effetti diretti del PTCP.
6. 
La provincia decide sulle osservazioni di cui al comma 5; il progetto di PTCP, adeguato alle osservazioni accolte, è sottoposto alla conferenza di copianificazione e valutazione, che, entro sessanta giorni dalla sua prima seduta, esprime il proprio contributo.
7. 
Il Consiglio provinciale approva il PTCP, una componente o una variante del medesimo, tenuto conto del con tributo espresso dalla conferenza di copianificazione e valutazione.
8. 
Il PTCP assume efficacia dalla data di pubblicazione sul BUR, per estratto, della delibera di approvazione. Copia del PTCP approvato è depositata presso la sede della provincia ed è trasmessa alle amministrazioni di cui al comma 2; dell'avvenuta approvazione è data notizia su almeno un quotidiano diffuso nella provincia.
Art. 12 
(Strumenti operativi provinciali)
1. 
Il PTCP, per particolari e definite aree, può individuare la necessità di approfondimenti da perseguire con la redazione di specifici progetti territoriali; l'individuazione degli approfondimenti, i contenuti, gli elaborati dei progetti territoriali sono definiti in allegato al PTCP.
2. 
Il PTCP può essere attuato, oltre che attraverso la pianificazione locale, mediante specifici programmi e progetti provinciali, accordi di programma o altre forme di intesa di cui alla normativa vigente; il PTCP può prevedere accordi compensativi nell'ambito della perequazione territoriale di cui all'articolo 32, fra la provincia, i comuni interessati, altre amministrazioni pubbliche coinvolte ed eventuali soggetti privati interessati.
Art. 13 
(Pianificazione metropolitana)
1. 
La città metropolitana, ove istituita, si dota di un piano strategico metropolitano, avente natura politico-programmatica e processuale, che esplicita visioni, obiettivi e contenuti delle politiche, delle azioni e delle progettualità transcalari che la città metropolitana intende condurre, nonché il contributo che la stessa intende fornire alle politiche della Regione.
2. 
Nella città metropolitana, i piani strutturali locali dei comuni che ne fanno parte sono sostituiti dal piano strutturale metropolitano dal momento della sua approvazione; i singoli comuni si dotano del piano operativo locale (PRO), coerente con il piano strutturale metropolitano, riferiti al proprio territorio.
3. 
La città metropolitana può dotarsi di strumenti operativi della propria pianificazione, attraverso intese, accordi di programma, programmi complessi e progetti.
4. 
La Regione, entro novanta giorni dalla costituzione della città metropolitana, disciplina con legge i contenuti ed il procedimento di formazione e di approvazione del piano strutturale metropolitano in coerenza con i principi e gli obiettivi fissati dalla presente legge.
Capo III. 
PIANIFICAZIONE LOCALE
Art. 14 
(Caratteri e finalità del Piano Regolatore Generale Comunale e intercomunale)
1. 
Il Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC) e intercomunale (PRGI) si articolano in Piano Regolatore Strutturale (PRS) e il Piano Regolatore Operativo (PRO), che costituiscono il quadro di riferimento unitario per la pianificazione del territorio comunale.
2. 
Il PRS è lo strumento urbanistico generale che, in coerenza con quanto contenuto nel Quadro delle Conoscenze di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), e con gli esiti della Valutazione Ambientale Strategica, delinea per tutto il territorio comunale, a tempo indeterminato, le scelte strategiche e i contenuti strutturali di assetto e di sviluppo di più lungo periodo nel rispetto dell'integrità fisica e ambientale e dell'identità culturale del territorio.
3. 
Il PRS si ispira ai principi della responsabilità, della sussidiarietà, della cooperazione istituzionale tra gli enti locali, della concertazione con le forze economiche e sociali, della partecipazione dei cittadini e delle loro organizzazioni, della perequazione urbanistica, della sostenibilità ambientale e territoriale.
4. 
Il PRO, in conformità con le previsioni del PRS, individua e disciplina gli interventi di tutela, valorizzazione, riorganizzazione e trasformazione del territorio da realizzare nell'arco temporale di cinque anni senza modificare i contenuti del PRS. Dopo tale termine il PRO perde efficacia e decadono anche i vincoli espropriativi.
Art. 15 
(Contenuti del Piano Regolatore Strutturale)
1. 
Il Piano Regolatore Strutturale delinea le scelte strategiche di assetto e sviluppo compatibili con gli obiettivi di tutelare l'integrità fisica ed ambientale e l'identità culturale del territorio del Comune o dei Comuni interessati, in coerenza con la pianificazione di livello superiore.
2. 
In particolare il PRS persegue uno sviluppo sostenibile attraverso:
a) 
la salvaguardia del territorio, dell'ambiente e del paesaggio, nel rispetto delle attività agricole ivi presenti;
b) 
la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e artistico dell'intero territorio comunale, definendone le compatibilità funzionali ed edilizie nel rispetto dei caratteri morfologici e ambientali del territorio e tipologici dei manufatti edilizi;
c) 
l'uso razionale delle risorse attraverso la valorizzazione dell'insediato ed un equilibrato potenziamento del sistema dei servizi e delle attrezzature al fine di migliorare la qualità della vita della popolazione, l'evoluzione sociale e l'economia del territorio comunale;
d) 
la promozione di azioni di valorizzazione delle qualità ambientali, paesaggistiche ed urbane presenti nonché il ripristino delle qualità deteriorate e il conferimento di nuovi e più elevati caratteri di qualità formale e funzionale con particolare riferimento al sistema insediativi;
e) 
la distribuzione delle funzioni sul territorio in coerenza con l'obiettivo di assicurare un'equilibrata integrazione tra il sistema di organizzazione degli spazi e il sistema di organizzazione dei tempi di vita e di lavoro.
3. 
In coerenza con quanto sopra il PRS:
a) 
individua i caratteri, le risorse e i beni che connotano l'identità territoriale e culturale dei singoli ambiti considerati garantendo gli equilibri ambientali ed insediativi indispensabili per la tutela e valorizzazione dei caratteri e delle risorse essenziali del territorio;
b) 
valuta la consistenza, la localizzazione e la vulnerabilità delle risorse naturali ed antropiche presenti nel territorio e ne indica le soglie di criticità;
c) 
definisce i criteri generali per la redazione del Piano Regolatore Operativo ed il dimensionamento degli interventi;
d) 
al fine di contenere e razionalizzare il consumo di suolo classifica il territorio comunale in macroambiti in ragione del livello di urbanizzazione dello stesso:
1) 
insediamento storico;
2) 
urbanizzato denso costituito da parti del territorio completamente edificate per le quali è ammesso un limitato incremento del carico insediativo indotto da un più razionale utilizzo dell'esistente;
3) 
urbanizzato da densificare, sono parti del territorio urbanizzato nelle quali permangono ambiti inedificati da utilizzare;
4) 
area rurale esterna al perimetro delle aree urbanizzate prevalentemente impegnate da attività agricole;
e) 
definisce i criteri localizzativi, gli approfondimenti conoscitivi necessari e le modalità attraverso le quali il PRO potrà soddisfare tali i fabbisogni: di sostituzione, riorganizzazione, addensamento o riqualificazione dei tessuti insediativi esistenti (ambiti d2 e d3), ovvero attraverso aree di nuovo insediamento adiacenti all'insediato (ambito d4) quando sia dimostrata la non sussistenza di alternative nel territorio già urbanizzato;
f) 
fissa i criteri localizzativi di riferimento, le dimensioni massime e le condizioni di sostenibilità del sistema delle infrastrutture e dei servizi necessari;
g) 
individua gli obiettivi sociali, funzionali, ambientali e morfologici e i relativi requisiti prestazionali per ciascun ambito territoriale in cui è stato ripartito il territorio comunale.
Art. 16 
(Prescrizioni operative del Piano Regolatore Strutturale)
1. 
Il Piano Regolatore Strutturale disciplina l'uso del suolo mediante prescrizioni relative a:
a) 
l'individuazione delle aree in edificabili;
b) 
definizione delle norme operative che precisano, per le singole aree suscettibili di trasformazione urbanistica ed edilizia, le destinazioni ammissibili ed i tipi di intervento previsti e le modalità di attuazione.
2. 
Le norme di attuazione del PRS definiscono i principali tipi di intervento per tutte le destinazioni d'uso, anche non residenziali, oltre che quelli in attuazione dell' articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, relativi alle operazioni di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, nuova costruzione e ristrutturazione urbanistica, così come definiti dall' art. 3 del DPR 380/2001, nonché di completamento di tessuti edificati.
3. 
Gli interventi di ristrutturazione urbanistica e di nuovo impianto sono realizzati a mezzo di strumenti urbanistici esecutivi, salvo che il PRS o il PRO, per le specifiche aree interessate, non precisino i contenuti di cui ai punti 2, 3, 4 dell' articolo 38 della l.r. 56/1977.
4. 
Nei centri storici, sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia come definiti dall' articolo 3 del DPR 380/2001 e gli interventi di completamento, cioè rivolti alla realizzazione di nuove opere, su porzioni del territorio già parzialmente edificate, da disciplinare con specifiche prescrizioni relative agli allineamenti, alle altezze massime nonché alla tipologia ed alle caratteristiche planovolumetriche degli edifici. Tali interventi si realizzano nei limiti di quanto previsto all'articolo 24 della LR 56/1977, ferme restando le disposizioni e le competenze di cui al D.lgs n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e s.m.i..
5. 
Sono inedificabili:
a) 
le aree da salvaguardare per il loro pregio paesistico o naturalistico o di interesse storico, ambientale, etnologico ed archeologico;
b) 
le aree che, ai fini della pubblica incolumità, presentano caratteristiche negative dei terreni o incombenti o potenziali pericoli;
c) 
le fasce ed aree di rispetto relative alla viabilità urbana ed extra urbana, alle ferrovie, ai cimiteri, alle piste sciistiche, agli impianti di risalita, alle industrie ed agli impianti nocivi o inquinanti, salvo quanto previsto all' articolo 27 della l.r. 56/1977; il Piano Regolatore Strutturale identifica e delimita le aree inedificabili di cui al presente comma.
Art. 17 
(Elaborati del Piano Regolatore Strutturale)
1. 
Il Piano Regolatore Strutturale Comunale è costituito dai seguenti elaborati:
a) 
il Quadro delle Conoscenze (QC), comprensivo delle indagini e delle rappresentazioni cartografiche riguardanti le caratteristiche geomorfologiche, sismiche ed idrologiche del territorio. Il QC costituisce riferimento per la pianificazione operativa e attuativa e per ogni altro atto o provvedimento di governo del territorio e fornisce un'organica rappresentazione e valutazione dello stato del territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano attraverso un'approfondita analisi:
1) 
delle dinamiche dei processi di sviluppo economico e sociali;
2) 
degli aspetti fisici e morfologici che connotano i territori considerati;
3) 
dei valori paesaggistici, culturali e naturalistici e relativi vincoli;
4) 
dei sistemi ambientale, insediativo e infrastrutturale;
5) 
delle condizioni abitative; delle dotazioni di attrezzature e di servizi pubblici; della - struttura insediativa e degli impianti industriali, artigianali e commerciali;
6) 
dell'uso del suolo in atto a fini agricoli, forestali ed estrattivi;
7) 
delle prescrizioni e vincoli derivanti dal quadro normativo vigente, dagli strumenti di pianificazione di livello superiore vigenti o in salvaguardia e da eventuali provvedimenti amministrativi;
b) 
La Relazione geologico-tecnica relativa alle aree potenzialmente interessate da nuovi insediamenti o da opere pubbliche di particolare importanza;
c) 
Il Rapporto ambientale con la relativa sintesi non tecnica;
d) 
Il Piano di monitoraggio ambientale;
e) 
La Relazione illustrativa;
f) 
Le Tavole di piano, comprendenti almeno:
1) 
una planimetria sintetica del piano alla scala 1:25.000, rappresentativa anche delle fasce marginali dei Comuni contermini, per le quali devono essere illustrate schematicamente le situazioni di fatto e le esistenti previsioni dei relativi Piani Regolatori Generali;
2) 
il Piano Regolatore Strutturale, in scala non inferiore a 1:10.000, comprendente l'intero territorio interessato dal piano;
3) 
gli sviluppi del Piano Regolatore Strutturale in scala non inferiore a 1:2.000 relativi ai centri storici ed agli eventuali nuclei di interesse architettonico-documentario;
g) 
Le Norme di Attuazione;
h) 
La ricognizione delle prescrizioni della pianificazione di livello regionale e provinciale.
Art. 18 
(Procedimento per la formazione e l'approvazione del Piano Regolatore Strutturale)
1. 
Il Comune singolo o associato o la Comunità Montana se a ciò delegata, approva il qualità di Soggetto Proponente un Documento programmatico costituito dal Quadro delle Conoscenze di cui all'articolo 17 nel quale siano esplicitati finalità e obiettivi del PRS.
2. 
Il Documento programmatico è pubblicato, previo pubblico preavviso su almeno un quotidiano a diffusione locale, sul sito informatico del Soggetto Proponente per almeno trenta giorni consecutivi. A chiunque è data facoltà di presentare osservazioni e proposte in merito al Documento programmatico entro quindici giorni dopo il periodo di pubblicazione del Documento stesso sul sito del Soggetto proponente.
3. 
Il Soggetto proponente, entro novanta giorni dall'adozione del documento programmatico, convoca la prima Conferenza di pianificazione di cui all'articolo 29. Gli atti e le proposte di controdeduzione alle osservazioni pervenute sono trasmesse ai partecipanti. Il termine della prima Conferenza può essere prorogato per non più di trenta giorni con il consenso unanime dei soggetti partecipanti aventi diritto di voto.
4. 
Entro novanta giorni dalla prima seduta della Conferenza di pianificazione, i soggetti partecipanti di cui all'articolo 29, comma 2 esprimono osservazioni e contributi in merito alla proposta tecnica del progetto preliminare, con particolare riferimento alla sua coerenza con i piani e programmi vigenti di livello regionale e provinciale.
5. 
Il Soggetto proponente, anche sulla base delle osservazioni e dei contributi espressi dalla conferenza, adotta il Progetto preliminare di piano con i contenuti di cui all'articolo 17.
6. 
Il Progetto preliminare di piano è pubblicato sul sito informatico del Soggetto proponente per sessanta giorni consecutivi; entro tale termine chiunque può formulare osservazioni e proposte nel pubblico interesse. L'avviso è pubblicato altresì su almeno un quotidiano a diffusione locale; il Soggetto proponente può attuare ogni altra forma di divulgazione ritenuta opportuna.
7. 
Il Soggetto proponente esamina e valuta le osservazioni decidendone, motivatamente, l'accoglimento o meno.
8. 
Il Soggetto proponente convoca la seconda Conferenza di pianificazione, trasmettendo ai partecipanti i relativi atti. La conferenza esprime la sua valutazione nei successivi centoventi giorni sul Progetto di piano e la relativa Valutazione ambientale strategica. Con il consenso unanime dei soggetti partecipanti aventi diritto di voto, il termine della seconda conferenza può essere prorogato per non più di sessanta giorni.
9. 
Il Soggetto proponente predispone il progetto definitivo del PRS che è approvato con deliberazione dell'organo consiliare del Soggetto proponente, nella quale si dà atto di aver recepito integralmente gli esiti della Conferenza di pianificazione. Qualora il soggetto proponente non intenda accettare integralmente gli esiti della conferenza può, entro trenta giorni, riproporre gli aspetti su cui dissente ad una ulteriore e definitiva Conferenza di pianificazione che, entro trenta giorni dall'insediamento, deve esprimere la propria decisione definitiva; lo strumento urbanistico può essere approvato solo se adeguato a tale definitiva valutazione.
10. 
Il PRS entra in vigore con la pubblicazione, a cura del Soggetto proponente, della deliberazione di approvazione, per estratto, sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ed è esposta in pubblica e continua visione nel sito informatico del Soggetto proponente.
11. 
Il processo definito dal presente articolo vale anche per eventuali varianti al piano strutturale in adeguamento alle dinamiche territoriali registrate.
Art. 19 
(Il Piano Regolatore Operativo (PRO))
1. 
Il Piano Regolatore Operativo (PRO) è lo strumento urbanistico che traduce prescrizioni, direttive e indirizzi del PRS in norme operative, fino alla scala del singolo lotto e del singolo edificio, precisando le destinazioni d'uso, i tipi di intervento, l'assetto morfologico e quello insediativo e le modalità di attuazione degli interventi da realizzare nell'arco temporale di cinque anni.
2. 
I comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti residenti si dotano di PRO; il PRO è obbligatorio, indipendentemente dalla classe demografica, per i comuni i cui PRS contengano significativi interventi di trasformazione rilevati all'unanimità in sede di conferenza di copianificazione e valutazione; è comunque facoltà dei comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti residenti dotarsi di PRO.
3. 
Il PRO non può prevedere modifiche alle previsioni del PRS.
4. 
Il PRO, con riferimento agli ambiti urbani da sottoporre agli interventi previsti dal PRS definisce:
a) 
i limiti degli ambiti interessati, il loro assetto urbanistico, le destinazioni d'uso, gli indici ed i parametri urbanistici ed edilizi da osservare nelle trasformazioni;
b) 
le modalità di attuazione degli interventi previsti;
c) 
le trasformazioni da assoggettare a specifiche valutazioni e gli eventuali interventi di mitigazione e compensazione ambientale;
d) 
la quantità e la localizzazione delle opere e dei servizi pubblici o di interesse pubblico;
e) 
gli eventuali criteri perequativi.
5. 
Per gli ambiti di riqualificazione urbana il PRO contiene la dettagliata descrizione degli interventi da realizzare e delle relative tipologie.
6. 
Il PRO disciplina i progetti di tutela, recupero e valorizzazione del territorio rurale nonché la realizzazione di spazi, opere e interventi che concorrono a migliorare la qualità dell'ambiente urbano e degli ambiti agricoli periurbani.
7. 
La scelta degli ambiti tra quelli individuati nel PRS nei quali realizzare gli interventi di nuova urbanizzazione, sostituzione o riqualificazione avviene attraverso una procedura pubblica tesa ad individuare le proposte di intervento più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico ambientale definiti dal PRS. A tale procedura saranno ammessi i proprietari degli immobili situati negli ambiti individuati dal PRS e gli operatori interessati a partecipare alla realizzazione degli interventi. L'ammissione o l'esclusione delle proposte dovrà essere adeguatamente motivata nella relazione illustrativa del PRO.
8. 
Per gli ambiti di riqualificazione, le procedure di raccolta e selezione delle proposte dovranno garantire la massima partecipazione dei soggetti pubblici e privati interessati, favorirne la cooperazione, prevedere il coinvolgimento dei cittadini che risiedono o operano nell'ambito da riqualificare ovvero negli ambiti urbani interessati dagli effetti della riqualificazione.
9. 
Il PRO è redatto nel rispetto di tutte le disposizioni di legge e degli strumenti di pianificazione sovraordinati. Le previsioni del PRO sono assoggettate alla verifica di coerenza degli interventi in progetto con il PRS e, qualora il PRS lo richieda, a valutazione ambientale.
Art. 20 
(Elaborati del Piano Regolatore Operativo)
1. 
Il Piano Regolatore Operativo è costituito dai seguenti elaborati:
a) 
Relazione illustrativa che esplicita la conformità al PRS, i criteri di riferimento adottati per la scelta degli ambiti di intervento e la coerenza con le analisi compiute anche in aggiornamento del Quadro delle Conoscenze relativo agli ambiti interessati;
b) 
Tavole di progetto in scala adeguata che definiscono l'assetto degli ambiti interessati anche in relazione con gli ambiti circostanti, le reti infrastrutturali ed i servizi pubblici e di uso pubblico esistenti e previste con eventuale individuazione di sub-ambiti, o unità minime di intervento;
c) 
Norme tecniche di attuazione;
d) 
Valutazione ambientale quando richiesta dalla legislazione vigente o dal PRS.
Art. 21 
(Procedimento di approvazione del PRO)
1. 
Il Comune adotta una proposta di PRO in cui sono presenti obiettivi, i criteri di valutazione e le metodologie per la scelta degli interventi costituenti sviluppo operativo delle previsioni PRS che riguardano il territorio ed il sistema insediativi, nonché le modalità con cui viene garantita la partecipazione di enti interessati, portatori d'interesse e dei cittadini a tale decisione.
2. 
La proposta di PRO è pubblicata sul sito informatico del Comune per sessanta giorni consecutivi; entro tale termine chiunque può formulare osservazioni e proposte nel pubblico interesse. L'avviso è pubblicato altresì su almeno un quotidiano a diffusione locale; il Comune può attuare ogni altra forma di divulgazione ritenuta opportuna.
3. 
Contemporaneamente alla pubblicazione, la proposta di PRO viene trasmessa alla Provincia la quale, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento, segnala le previsioni che contrastano con i contenuti del PRS o con le prescrizioni di piani di livello territoriale approvati in tempi successivi al PRS vigente.
4. 
Il Consiglio Comunale prende atto delle osservazioni pervenute dalla Provincia e approva il PRO. Copia integrale del PRO è trasmessa alla Provincia e alla Regione ed è pubblicata sul sito informatico del Comune. Il PRO entra in vigore con la pubblicazione dell'avviso dell'avvenuta approvazione sul BUR. Dell'approvazione è data altresì notizia su almeno un quotidiano a diffusione locale.
Art. 22 
(Progetto urbanistico di intervento convenzionato)
1. 
Il progetto urbanistico di intervento convenzionato (PUIC) è lo strumento, di iniziativa pubblica o privata, di attuazione degli ambiti di trasformazione previsti dal PRO o dal PRS per i comuni non dotati di PRO, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, e in tal caso è strumento conformativo della proprietà.
2. 
Il PUIC sostituisce tutti i piani esecutivi di iniziativa pubblica o privata altrimenti definiti dalla normativa statale o regionale, può contenere il piano per l'edilizia economica e popolare, disciplinato dalla legge 18 aprile 1962, n. 167 (Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare); all'interno del PUIC sono comunque utilizzabili le procedure di cui all'articolo 27 e all' articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847 ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata).
3. 
Elaborati, prescrizioni e contenuti del PUIC sono disciplinati all'articolo A-10 dell'allegato A.
4. 
Negli ambiti di trasformazione oggetto di PUIC di iniziativa privata, i proprietari delle aree e degli immobili interessati presentano al comune, nel termine fissato dal PRO o dal PRS per i comuni non dotati di PRO, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, il PUIC comprensivo degli elaborati e dei contenuti stabiliti all'articolo A-10 dell'allegato A.
5. 
Decorso il termine di cui al comma 4 senza che tutti i proprietari interessati abbiano presentato il PUIC al comune, i proprietari che vi hanno interesse e titolari, in base all'imponibile catastale, di più del 50 per cento del valore degli immobili compresi nel perimetro del PUIC, costituiscono un consorzio per la progettazione e la realizzazione del PUIC.
6. 
Il consorzio presenta al comune un progetto esteso all'intero ambito del PUIC, dando avviso della costituzione del consorzio, nonché della presentazione del progetto ai proprietari non partecipanti al consorzio, che possono esercitare il diritto di accesso ai relativi atti entro trenta giorni dall'avviso.
7. 
Il comune può occupare ed espropriare gli immobili dei proprietari che non hanno partecipato al consorzio e cedere al consorzio stesso gli immobili espropriati ai prezzi corrispondenti all'indennità di espropriazione integrata delle spese.
8. 
Decorsi centottanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4, ove non sia costituito il consorzio di cui al comma 5, il comune può formare il PUIC di iniziativa pubblica e sottoporre ai privati lo schema di convenzione per la sottoscrizione; ove non sia sottoscritta la convenzione, il comune può occupare ed espropriare gli immobili compresi nel perimetro interessato, nonché realizzare il PUIC medesimo o cedere gli immobili espropriati ad altri soggetti, anche privati, mediante procedura ad evidenza pubblica, ai fini della realizzazione del PUIC.
9. 
Le prescrizioni del PUIC approvato hanno efficacia nei confronti di chiunque e, nella delibera di approvazione, può essere dichiarata la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere di cui al progetto di PUIC se di iniziativa pubblica.
10. 
Dall'adozione del PUIC operano le misure di salvaguardia sulle statuizioni espressamente enunciate nel progetto di PUIC adottato.
11. 
I programmi complessi o integrati d'intervento, volti alla riqualificazione e allo sviluppo locale dei sistemi insediativi urbani e territoriali, sono programmi di iniziativa comunale e intercomunale, costituenti sviluppo operativo delle previsioni del PRS, da promuovere anche in forme innovative coerenti con la pianificazione e programmazione regionale, provinciale e comunale; le parti dei programmi aventi contenuto di intervento urbanistico-edilizio o di costruzione di opere sono attuate nell'ambito dei PRO di cui all'articolo 19 o mediante i PUIC o con permessi di costruire convenzionati o progetti di opere pubbliche. I programmi sono volti a una pluralità di interventi ed azioni in attuazione di politiche integrate, con la partecipazione e l'intervento finanziario degli operatori privati con il concorso di risorse pubbliche.
12. 
Il PUIC, nei comuni non dotati di PRO, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, è assoggettato alla VAS di cui all'articolo 26, se il PRS non ne prevede l'esclusione; nei comuni dotati di PRO, il PUIC è assoggettato alla VAS di cui all'articolo 26, se richiesto dal PRO stesso.
Art. 23 
(Formazione e approvazione del progetto urbanistico di intervento convenzionato)
1. 
Il progetto di PUIC di iniziativa pubblica è predisposto e adottato dal comune, pubblicato per estratto all'albo pretorio e depositato per quindici giorni consecutivi durante i quali chiunque può prenderne visione e presentare, nei successivi trenta giorni consecutivi, osservazioni nel pubblico interesse.
2. 
Il comune, decorsi i termini di cui al comma 1, decide sulle osservazioni e approva il PUIC.
3. 
Il progetto di PUIC di iniziativa privata è presentato al comune che, entro sessanta giorni, decide sull'accoglimento o il rigetto. Il PUIC accolto è pubblicato per quindici giorni consecutivi durante i quali chiunque può prenderne visione e presentare, nei successivi trenta giorni consecutivi, osservazioni nel pubblico interesse.
4. 
Il comune, decorsi i termini di cui al comma 3, decide sulle osservazioni e approva il PUIC di iniziativa privata.
5. 
Il progetto di PUIC, di iniziativa pubblica o privata, che comporti variante del PRO, purché coerente con il PRS, è adottato dal comune contestualmente alla variante medesima e trasmesso alla provincia che, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla ricezione, si esprime in merito alla coerenza della variante con il PTCP o con progetti della provincia approvati almeno a livello di progetto preliminare e, nel caso in cui la variante sia sottoposta a VAS, anche in merito agli aspetti ambientali; se il progetto di PUIC, di iniziativa pubblica o privata, comporta variante del POL e non è coerente con il PRS, la variante segue le procedure di cui all'articolo 18.
6. 
Il comune, decorso il termine di cui al comma 5, decide sulle osservazioni e approva il PUIC e la congiunta variante al PRO.
7. 
Per i comuni non dotati di PRO, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, se il progetto di PUIC, di iniziativa pubblica o privata, non è coerente con il PRS, la conseguente variante segue le procedure di cui all'articolo 18.
Titolo III. 
STRUMENTI DELLA PIANIFICAZIONE
Capo I. 
SALVAGUARDIA, VALUTAZIONE E COPIANIFICAZIONE
Art. 24 
(Misure di salvaguardia della pianificazione)
1. 
Dall'adozione degli elaborati preliminari del PTR e del PPR, del progetto di PTCP, per le parti individuate dall'articolo 8, comma 9 e dall'articolo 11, comma 4, del progetto preliminare del PRO, nonché dall'adozione del PUIC, i comuni sospendono ogni determinazione relativa ai permessi di costruire e inibiscono l'attuazione delle denunce di inizio attività in contrasto con gli stessi.
2. 
Entro dieci giorni dall'adozione di cui al comma 1, il comune sospende l'efficacia di permessi di costruire già rilasciati e delle denunce di inizio attività già comunicate e in contrasto, salvo che sia intervenuto e sia stato comunicato l'inizio dei lavori, costituito dalla realizzazione di opere che non si riducano all'impianto del cantiere, all'esecuzione di scavi o sistemazioni del terreno o singole opere di fondazione.
3. 
I provvedimenti di inibizione non possono essere protratti oltre tre anni dalla data di adozione dei piani e degli atti da salvaguardare.
Art. 25 
(Reciprocità nella copianificazione)
1. 
In conferenza di copianificazione e valutazione per la formazione e l'approvazione del PRS può essere rilevato l'interesse per l'attuazione di opere pubbliche o di interventi di rilevante interesse collettivo che determinano l'introduzione di varianti al PTCP vigente; i soggetti interessati alla variante formalizzano l'eventuale intesa raggiunta in merito alla variante negli atti della conferenza e li trasmettono alla provincia competente affinché rediga il conseguente progetto e attivi la procedura di cui all'articolo 11.
2. 
In conferenza di copianificazione e valutazione per la formazione e l'approvazione del PTCP può essere rilevato l'interesse per l'attuazione di opere pubbliche o di interventi di rilevante interesse collettivo che determinano l'introduzione di varianti al PRS vigente in un comune; i soggetti interessati alla variante formalizzano l'eventuale intesa raggiunta in merito alla variante negli atti della conferenza e li trasmettono al comune competente affinché rediga il conseguente progetto e attivi le procedure di cui all'articolo 18, comma 4.
Art. 26 
(Valutazione ambientale strategica)
1. 
Gli strumenti di pianificazione garantiscono che le scelte di governo del territorio in essi contenute siano indirizzate alla sostenibilità ambientale, valutando gli effetti ambientali, in relazione agli aspetti territoriali, sociali ed economici producibili dalle azioni in progetto, tenuto conto di analisi di ipotesi alternative.
2. 
In coerenza con la normativa regionale, statale ed europea in materia di VAS, gli strumenti di pianificazione di cui alla presente legge contengono specifici obiettivi di qualità ambientale riferiti alle rispettive scale di influenza e sono formati e approvati tenendo conto del processo di VAS.
3. 
Per gli strumenti di pianificazione per il governo del territorio, qualora non diversamente specificato al titolo II, la VAS, ai sensi e nel rispetto della normativa vigente in materia, si svolge in modo integrato con le procedure previste dalla presente legge, sulla base del rapporto ambientale predisposto dal soggetto proponente il piano, e si conclude prima della sua approvazione, con l'espressione del parere di compatibilità ambientale da parte dell'ente competente all'approvazione del piano stesso, tenendo conto delle risultanze emerse dalla consultazione delle autorità con competenza ambientale e dai contributi del processo partecipativo; il processo valutativo prosegue durante la gestione del piano con il monitoraggio degli effetti ambientali conseguenti alla sua attuazione e delle misure da esso eventualmente prescritte.
4. 
Le varianti agli strumenti di cui al comma 3 sono sottoposte alla verifica di assoggettabilità al processo valutativo.
5. 
Nelle diverse fasi di formazione dei singoli piani o loro varianti, il soggetto proponente assicura la consultazione preventiva e contestuale delle autorità con competenza ambientale e garantisce forme di partecipazione e di divulgazione dei risultati delle analisi ambientali effettuate e degli esiti della VAS.
6. 
Il processo valutativo si svolge secondo le modalità specificate all'articolo A-11 dell'allegato A.
7. 
Per gli strumenti di governo del territorio previsti dalla presente legge, la VAS di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 assolve agli adempimenti previsti dall' articolo 20 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione).
Art. 27 
(Partecipazione)
1. 
I processi di formazione degli strumenti di pianificazione e i procedimenti relativi allo sviluppo operativo della pianificazione sono pubblici; l'ente che li promuove garantisce l'informazione, la conoscenza dei processi e dei procedimenti e la partecipazione dei cittadini agli stessi.
2. 
L'ente competente garantisce, in coerenza con la normativa regionale, nazionale e comunitaria, la concreta partecipazione degli enti, dei portatori d'interesse diffuso, dei cittadini singoli o associati al processo di formazione degli strumenti di pianificazione.
3. 
I comuni, le province, la città metropolitana e la Regione, per assicurare un più efficace processo di informazione e partecipazione, istituiscono, nel procedimento di formazione e approvazione degli atti di pianificazione del territorio e sulla base dei principi ricavabili dai rispettivi statuti, il garante dell'informazione e comunicazione, individuato all'interno della struttura dell'ente che pianifica o all'esterno.
Art. 28 
(Annullamento di deliberazioni comunali)
1. 
La Giunta regionale, entro il termine perentorio di centoventi giorni dall'approvazione del PRO o del PUIC, può avviare un procedimento per annullare, in tutto o in parte, il PRO o il PUIC che viola la coerenza con il Piano Regolatore Generale.
2. 
L'accertamento delle violazioni e dei motivi di annullamento sono deliberati dalla Giunta regionale e comunicati, entro i termini perentori di cui al comma 1, all'amministrazione interessata, che, nei successivi sessanta giorni, può presentare le sue controdeduzioni.
3. 
Il provvedimento di annullamento è emesso entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla comunicazione all'amministrazione interessata di cui al comma 2.
Art. 29 
(Conferenza di copianificazione e valutazione)
1. 
La conferenza di copianificazione e valutazione è convocata e presieduta dal legale rappresentante, o suo delegato, del soggetto istituzionale che propone il piano o la sua variante.
2. 
Partecipano alla conferenza, la provincia competente per territorio e la Regione, che si esprimono con diritto di voto per le proprie competenze; la Comunità montana, ove presente e non delegata come soggetto proponente, è invitata senza diritto di voto; partecipano altresì, senza diritto di voto, amministrazioni o enti pubblici o erogatori di servizi pubblici competenti, a qualunque titolo, ad intervenire sul territorio per realizzare infrastrutture o tutelare vincoli e altri soggetti portatori di interessi diffusi invitati dall'ente procedente, nonché l'ente gestore di eventuali aree protette e l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA).
3. 
Ogni ente è rappresentato in conferenza da un solo partecipante; nel caso in cui l'ente sia portatore di interessi in molteplici discipline e competenze, è onere del suo rappresentante raccogliere, anche mediante conferenze di servizi interne, i pareri necessari e ricondurli ad unità nell'ambito della conferenza, alla quale può comunque essere accompagnato da soggetti con competenze specifiche, non aventi diritto di voto; la decisione della conferenza è assunta a maggioranza dei partecipanti con diritto di voto nel caso della pianificazione locale, e attraverso l'espressione di uno o più contributi non sottoposti a votazione nel caso della pianificazione territoriale e paesaggistica.
4. 
La Regione, nella conferenza, ha facoltà di veto sui piani che contengono obiettivi o configurano azioni in contrasto o, comunque, non coerenti con piani o programmi vigenti o in salvaguardia, dotati di formale efficacia, in materia di paesaggio e beni culturali, ambiente, rischio idrogeologico, aree di elevata fertilità, infrastrutture, oltre che per assicurare il coordinamento di politiche territoriali regionali o garantire la fattibilità di politiche comunitarie e nazionali, purché anch'esse dotate di formale efficacia.
5. 
I lavori della conferenza si concludono con la sintesi delle decisioni assunte e sottoscritte dai partecipanti con diritto di voto, comprensiva degli esiti del processo di VAS di cui all'articolo 26, fatta salva l'applicazione delle specifiche disposizioni di cui al titolo II relative a ciascun livello di pianificazione e a ciascun tipo di piano.
6. 
Nell'ambito del processo di VAS, l'esplicitazione delle osservazioni di carattere ambientale è resa in conferenza, previa integrazione in tale sede delle altre autorità con competenza ambientale.
7. 
La convocazione della conferenza, che avvia il processo di copianificazione e valutazione, corredata degli elaborati oggetto di discussione all'interno della conferenza stessa, garantisce alle autorità di cui al comma 6 i tempi di consultazione previsti dalla procedura di VAS; gli schemi di rapporto ambientale dei diversi tipi di piano assumono, nel caso di valutazione obbligatoria, i contenuti del documento di specificazione o del documento di verifica negli altri casi.
Capo II. 
SVILUPPO OPERATIVO E GESTIONE DELLA PIANIFICAZIONE
Art. 30 
(Dotazioni e standard)
1. 
La pianificazione locale, disciplinata al titolo II, capo III, assicura una dotazione quantitativa, secondo le indicazioni di cui all'articolo A-12 dell'allegato A, nonché una dotazione funzionale e qualitativa di aree per servizi pubblici e di interesse pubblico commisurata all'entità degli insediamenti abitativi, produttivi, commerciali, direzionali e turistico-ricettivi, esistenti, previsti e programmati.
Art. 31 
(Perequazione urbanistica)
1. 
La perequazione urbanistica, che costituisce strumento della pianificazione locale ai sensi dell'articolo 2, è modalità operativa finalizzata ad evitare le disparità di trattamento, nonché a ricercare l'indifferenza della proprietà nei confronti delle scelte del piano, la certezza nella costruzione e qualificazione della città pubblica, costituita dai servizi, dalle opere di urbanizzazione, dal verde, dall'ERS, dalla viabilità e dagli spazi pubblici, in rapporto con la città privata, costituita dalle abitazioni, dalle attività economiche, produttive e terziarie e dalle relative superfici fondiarie. La perequazione urbanistica trova applicazione nei territori o negli insediamenti che, secondo quanto stabilito dal PRS e dai criteri da esso esplicitati, sono oggetto di trasformazione, organizzati in ambiti, costituiti da parti di territorio anche non contigue, inclusi nel PRO di cui all'articolo 19 e da attuarsi con il PUIC di cui all'articolo 22.
2. 
La perequazione urbanistica è fondata sull'attribuzione, da parte della pianificazione locale, di equilibrati diritti edificatori a tutti i terreni inclusi in un ambito di trasformazione, prescindendo dalla localizzazione dell'edificabilità e dalle destinazioni d'uso assegnate dal piano ai singoli terreni, concentrando tali diritti edificatori sulle superfici fondiarie, previa gratuita cessione al comune delle aree dell'ambito di trasformazione da destinare agli standard di zona e di livello urbano-territoriale, ai servizi e alle attrezzature e infrastrutture pubbliche o di uso pubblico, nonché all'ERS.
Art. 32 
(Perequazione territoriale)
1. 
La perequazione territoriale è una modalità di compensazione e redistribuzione dei vantaggi e dei costi derivanti dalle scelte dei piani e delle politiche territoriali, che presuppone la promozione di intese fra pubbliche amministrazioni, che si configurano come atti plurilaterali di autonormazione organizzativa per disciplinare la localizzazione e lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune mediante gli accordi compensativi di cui all'articolo 33.
2. 
I comuni, attraverso gli atti di cui al comma 1, definiscono, in accordo con la provincia o le province, nel caso di materia di competenza di tale ente, le forme di perequazione territoriale che intendono perseguire anche con l'istituzione di un apposito fondo, costituito con le modalità di cui all'articolo 33, comma 3.
3. 
La provincia promuove accordi territoriali ai sensi del comma 1 per l'attuazione, in accordo con i comuni interessati, di interventi alla scala sovracomunale anche in attuazione delle previsioni del PTCP.
4. 
Le misure perequative e compensative di cui al comma 1 possono essere definite nella conferenza di copianificazione e valutazione di cui all'articolo 29, nella quale viene acquisita l'intesa con i comuni interessati che, per tale scopo, sono invitati alla conferenza.
Art. 33 
(Accordi compensativi)
1. 
Gli enti locali possono stipulare tra loro accordi riguardanti la localizzazione, la progettazione e la realizzazione di impianti e attrezzature pubbliche o di uso pubblico destinate a soddisfare il fabbisogno di servizi pubblici, la realizzazione di opere per la messa in sicurezza del territorio, la realizzazione di insediamenti industriali, artigianali, commerciali, turistico-ricettivi e, in genere, produttivi.
2. 
Gli oneri di urbanizzazione relativi agli interventi oggetto dell'accordo possono essere destinati, in tutto o in parte, al finanziamento delle opere urbanizzative necessarie, indipendentemente dalla collocazione delle stesse rispetto ai confini amministrativi del comune nel cui territorio sono localizzati le opere, le attrezzature o gli insediamenti.
3. 
L'accordo, al fine di evitare disparità di trattamento tra soggetti operanti, in sinergia, sullo stesso territorio, può disporre e disciplinare la costituzione di un fondo finanziato dagli enti locali che stipulano l'accordo, nel quale possono confluire, oltre agli oneri di urbanizzazione di cui al comma 2, risorse proprie degli enti stessi, imposte locali sugli immobili e altre entrate fiscali, anche di scopo, inerenti alla realizzazione degli interventi oggetto dell'accordo.
Art. 34 
(Oneri di urbanizzazione e di costruzione)
1. 
In materia di oneri di urbanizzazione e di contributo sul costo di costruzione, di riduzione e di esonero dai medesimi, di riscossione e di sanzioni per il ritardato od omesso versamento, si applicano le disposizioni legislative statali e le ulteriori disposizioni di cui all'articolo A - 13 dell'allegato A.
2. 
La pianificazione locale o specifica disciplina comunale, in materia di oneri di urbanizzazione e di contributo sul costo di costruzione, disciplinano l'applicazione dei medesimi o di parte di essi, anche mediante la previsione di riduzioni o incrementi delle relative entità.
Art. 35 
(Assistenza tecnica alla pianificazione e organi tecnici consultivi)
1. 
La Regione, le province, le comunità montane e i comuni collaborano per garantire lo scambio delle conoscenze e il progressivo miglioramento della qualità tecnica degli strumenti e degli atti di governo del territorio e per favorire l'omogeneità dei criteri metodologici e l'efficacia dell'azione amministrativa.
2. 
La Giunta regionale, attraverso la propria struttura competente per il governo del territorio, garantisce il coordinamento e la partecipazione alle attività di pianificazione, anche attraverso la ricerca, la conoscenza, il monitoraggio delle diverse attività di pianificazione, dell'evoluzione socioeconomica del territorio regionale, dello stato dell'ambiente e del sistema informativo.
Art. 36 
(Provvedimenti cautelari e definitivi a tutela dell'ambiente e del paesaggio)
1. 
La Regione, per particolari e rilevanti esigenze di tutela ambientale, naturale, paesaggistica, di beni culturali, con deliberazione della Giunta regionale può adottare provvedimenti cautelari, di inibizione e di sospensione, atti a prevenire trasformazioni di destinazioni d'uso e la costruzione di opere pubbliche o private, o a sospendere opere in corso.
2. 
La deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1 è motivata, contiene la identificazione dei beni e delle porzioni territoriali da tutelare, specifica la natura e i criteri di tutela e prescrive i relativi adempimenti comunali.
3. 
I provvedimenti cautelari, di inibizione e di sospensione, di cui al comma 1, hanno efficacia sino alla conclusione dell'istruttoria per l'inclusione del bene, ove occorra, nei piani paesaggistici o negli elenchi degli immobili ed aree di notevole interesse pubblico di cui all' articolo 136, comma 1, del D.Lgs. 42/2004, o per le eventuali prescrizioni del PPR, del PTR, del PTCP o del PRS, che adottino provvedimenti definitivi per la tutela del bene. Tali provvedimenti perdono in ogni caso efficacia decorsi tre anni dalla deliberazione di cui al comma 1.
Art. 37 
(Dissesti e calamità naturali)
1. 
La Giunta regionale può adottare provvedimenti cautelari, di inibizione e di sospensione, atti a prevenire trasformazioni di destinazioni d'uso e la costruzione di opere pubbliche o private, o a sospendere opere in corso, nelle aree colpite da gravi calamità naturali o nelle aree soggette a dissesto, pericolo di valanghe, di alluvioni o che, comunque, presentano caratteri geomorfologici che le rendono inidonee a nuovi insediamenti, delimitate con deliberazione della Giunta regionale, acquisito il parere della Commissione consiliare competente, anche sulla scorta delle indagini e degli studi della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo e sentito il comune interessato.
2. 
I provvedimenti cautelari, di inibizione e di sospensione, di cui al comma 1, hanno efficacia sino all'approvazione del PTR, del PTCP o del PRS, elaborati o modificati tenendo conto della calamità naturale, del dissesto, del pericolo di valanghe o di alluvioni, comunque non oltre tre anni dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1.
Titolo IV. 
NORME TRANSITORIE FINALI
Capo I. 
NORME TRANSITORIE
Art. 38 
(Regime transitorio)
1. 
Dall'entrata in vigore della presente legge è vietato adottare nuovi piani regolatori generali (PRG), revisioni e varianti strutturali generali, con le procedure di cui agli articoli 15 e 17 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo).
2. 
I comuni avviano la formazione del PRS ai sensi della presente legge, convocando la prima conferenza di copianificazione e valutazione del documento programmatico, entro trenta mesi dall'entrata in vigore del PTR e del PPR di cui agli articoli 7 e 9.
3. 
I comuni, singoli o associati, e le comunità montane che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno adottato, ai sensi della l.r. 56/1977, il progetto definitivo del PRG o di una variante strutturale o di revisione dello stesso, concludono il procedimento di approvazione ai sensi dell' articolo 15 della l.r. 56/1977.
4. 
I comuni, singoli o associati, e le comunità montane che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno adottato, ai sensi della l.r. 56/1977, il progetto preliminare del PRG o di una variante strutturale o di revisione dello stesso, concludono il procedimento secondo la procedura di cui all' articolo 31 ter, comma 11, della l.r. 56/1977, sottoponendo il progetto del PRG o della variante strutturale o di revisione alla conferenza di pianificazione.
5. 
Fino alla convocazione della conferenza di copianificazione e valutazione di cui al comma 2 e, comunque, non oltre trenta mesi dall'entrata in vigore del PTR e del PPR di cui agli articoli 7 e 9, ai comuni è consentito adottare varianti strutturali ai sensi della legge regionale 26 gennaio 2007, n. 1 (Sperimentazione di nuove procedure per la formazione e l'approvazione delle varianti strutturali ai piani regolatori generali. Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 'Tutela ed uso del suolo).
6. 
Fino alla convocazione della conferenza di copianificazione e valutazione di cui al comma 2, è consentito approvare varianti parziali al PRG ai sensi dell' articolo 17, comma 7, della l.r. 56/1977, purché non comportanti modifiche alla capacità insediativa residenziale ai sensi dell' articolo 20 della l.r. 56/1977, riduzione degli standard, nonché incremento delle superfici territoriali o degli indici di edificabilità relativi alle attività produttive, direzionali, turistico-ricettive e commerciali.
7. 
I PRG vigenti possono essere attuati fino all'entrata in vigore del PRS nei limiti delle misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 25. Fino all'approvazione del PRO o del PUIC, per i comuni non obbligati a dotarsi di PRO ai sensi dell'articolo 19, comma 2, e, comunque, per non oltre diciotto mesi dall'entrata in vigore del PRS, possono essere attuati i soli interventi di trasformazione previsti dal PRG che non siano in contrasto con il PRS; in questo caso il PRG resta in vigore, per le parti interessate dalla trasformazione, fino all'approvazione del PRO o del PUIC e, comunque, per non oltre diciotto mesi dall'entrata in vigore del PRS.
8. 
Gli strumenti urbanistici esecutivi comunali dotati di convenzione sottoscritta o, in assenza di convenzione per la natura dello strumento, approvati ed efficaci, conservano efficacia fino alla scadenza stabilita dalla convenzione o dalla normativa vigente; resta comunque salva la facoltà del comune di operare varianti agli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica e senza pregiudizio della facoltà dell'ente locale di introdurre varianti allo strumento urbanistico generale né degli obblighi e delle facoltà di adeguamento della pianificazione generale locale alla presente legge, ancorché varianti e adeguamenti incidano sugli strumenti urbanistici esecutivi operanti.
9. 
Nei comuni privi di strumenti urbanistici o nelle parti di territori comunali in cui gli stessi siano decaduti, si applica l' articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).
10. 
Le province, ove occorra ai fini della coerenza della pianificazione, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del PTR e del PPR di cui agli articoli 7 e 9, adeguano il PTCP vigente o il progetto di PTCP adottato e non ancora approvato, alla pianificazione territoriale regionale.
11. 
I piani paesistici approvati e vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge conservano la loro efficacia sino all'approvazione del PPR redatto ai sensi dell'articolo 9, che definisce le modalità relative alla vigenza, alla modifica o alla decadenza degli stessi. Ai piani paesaggistici adottati e non ancora approvati alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9.
12. 
Fino all'entrata in vigore del PTR ai sensi della presente legge, gli strumenti di pianificazione territoriale approvati dal Consiglio regionale ai sensi della l.r. 56/1977 conservano la loro efficacia. Il PTR approvato ai sensi della presente legge definisce le modalità relative alla vigenza, alla modifica o alla decadenza degli stessi. Agli strumenti di pianificazione territoriale adottati e non ancora approvati alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8.
13. 
Fino alla riforma della legislazione regionale in materia di tutela dei beni ambientali, il PUIC che, secondo il PRS, comprende immobili individuati da tutelare come beni ambientali ai sensi dell'articolo A-2 dell'allegato A, è trasmesso, dopo l'adozione, alla commissione locale per il paesaggio, ai sensi della legge regionale 1° dicembre 2008, n. 32 recante provvedimenti urgenti di adeguamento al d.lgs. 42/2004, o, in mancanza della commissione locale per il paesaggio, alla commissione regionale per la tutela dei beni culturali ed ambientali di cui all' articolo 91 bis della l.r. 56/1977, la quale, entro sessanta giorni dalla ricezione, esprime il proprio parere vincolante ai fini della tutela dei beni culturali e ambientali.
Art. 39 
Abrogazioni)
1. 
Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 bis, 8 ter, 8 quater, 8 quinquies, 8 sexies, 9, 9 bis, 9 ter, 10, 10 bis, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 37 bis, 48, 50, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 81, 83, 84, 86, 88, 90, 91, 91 ter, 91 quater, 91 quinquies, 91 octies, 92 della l.r. 56/1977 sono abrogati.
2. 
Sono, inoltre, abrogate le seguenti disposizioni regionali:
b) 
gli articoli 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53 della legge regionale 20 maggio 1980, n. 50 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 'Tutela ed uso del suolo ');
c) 
l' articolo 1 della legge regionale 11 agosto 1982, n. 17 (Modifiche per l'adeguamento della legge regionale 5-12-1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, alla legge 25-3-1982, n. 94);
d) 
la legge regionale 17 ottobre 1983, n. 18 (Modifica ed integrazione all' articolo 76 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modificazioni);
e) 
gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10, 11, 12, 13, 14, 20, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 44, 47, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 75 della legge regionale 6 dicembre 1984, n. 61 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 56/77 e successive modificazioni);
f) 
gli articoli 3, 5, 7, 8, 11, 16, 18, 19 della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 70 (Modifica della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni su 'Tutela ed uso del suolo ');
g) 
gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 della legge regionale 10 novembre 1994, n. 45 (Norme in materia di pianificazione del territorio: modifiche alla L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni e alle LL.RR. 16 marzo 1989, n. 16 e 3 aprile 1989, n. 20);
h) 
l' articolo 9 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19 (Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 'Tutela ed uso del suolo ');
i) 
i commi 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dell' articolo 7 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114);
l) 
l' articolo 3 della legge regionale 26 gennaio 2007, n. 1 (Sperimentazione di nuove procedure per la formazione e l'approvazione delle varianti strutturali ai piani regolatori generali. Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 'Tutela ed uso del suolo ');
m) 
la lettera a) del comma 1 e il comma 2 dell'articolo 44 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste).
3. 
Esaurito il periodo transitorio previsto dall'articolo 40, con successiva legge regionale si procede all'abrogazione dei rimanenti articoli della l.r. 56/1977 ancora in vigore e alla razionalizzazione delle norme urbanistiche contenute in altre leggi regionali.

Allegato A. 

REGOLE E NORME TECNICHE

 

Art. A - 1. (Disposizioni generali)

 

1. Nella formazione dei PTCP, dei PRS, dei PRO e dei PUIC si applicano le disposizioni di cui al presente allegato, salvo diversa disposizione o specificazione del PTR o del PPR.

 

Art. A - 2. (Disposizioni per la tutela dei beni culturali e paesaggistici)

 

1. Il PRS delimita il centro storico e i nuclei minori di valore storico, artistico e paesaggistico, individua peculiarità, potenzialità di qualificazione e valorizzazione, condizioni di degrado e di alterazione degli stessi e definisce un quadro normativo che:

a) disciplina le politiche di salvaguardia e riqualificazione in coerenza con le esigenze di rivitalizzazione e rifunzionalizzazione del nucleo storico, nonché dei tessuti edilizi e urbanistici del sistema insediativo e dei singoli edifici e manufatti aventi caratteristiche storiche e documentarie;

b) garantisce la salvaguardia dei caratteri che connotano il patrimonio edilizio, il sistema viario e gli spazi inedificati storicamente presenti;

c) esclude, se non coerenti con i caratteri del patrimonio edilizio e della rete viaria, incrementi volumetrici degli edifici esistenti e modifiche di destinazioni d'uso;

d) individua eventuali parti del tessuto edilizio non coerenti con i caratteri storico-architettonici, culturali e testimoniali propri del centro storico, disciplinando, in particolare, l'integrale recupero degli spazi urbani e del sistema viario storico, con adeguate sistemazioni del suolo pubblico, dell'arredo urbano e del verde, nonchè con la individuazione di parcheggi marginali.

2. Il PRS, tenuto conto dei criteri e delle prescrizioni stabilite nel PPR, stabiliscono, per ciascuna categoria dei beni elencati dall' articolo 136 del d.lgs. 42/2004, delle relative aree di pertinenza, degli altri beni segnalati dal PTCP e di quelli individuati da salvaguardare dalla pianificazione locale, anche se non vincolati dalla normativa vigente, i tipi di intervento di recupero ammissibili, gli indirizzi tecnici sulle modalità di intervento, i materiali utilizzabili e le destinazioni d'uso compatibili.

3. Gli edifici di interesse storico-artistico, compresi negli elenchi di cui al d.lgs. 42/2004 e quelli individuati come tali negli strumenti urbanistici, sono soggetti esclusivamente agli interventi di restauro e risanamento conservativo.

4. È vietato modificare i caratteri della trama viaria ed edilizia e i manufatti, anche isolati, che costituiscono testimonianza storica, culturale e tradizionale.

5. Le aree libere di elevato valore ambientale devono restare inedificate.

 

Art. A - 3. (Disposizioni per le aree destinate ad attività agricole)

 

1. Nelle aree destinate ad attività agricole sono obiettivi prioritari la valorizzazione e il recupero del patrimonio agricolo, la tutela e l'efficienza delle unità produttive.

2. Non possono essere destinati ad usi extragricoli i suoli utilizzati per colture specializzate, irrigue e quelli ad elevata produttività o dotati di infrastrutture e di impianti a supporto dell'attività agricola, se non in via eccezionale, da motivare tramite valutazione di ipotesi alternative, quando manchino le possibilità per una diversa localizzazione.

3. I permessi di costruire per la edificazione delle residenze rurali sono rilasciati:

a) agli imprenditori agricoli professionali ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38);

b) ai proprietari dei fondi e a chi abbia titolo per l'esclusivo uso degli imprenditori quando persone fisiche di cui alla lettera a) e dei salariati fissi, addetti alla conduzione del fondo.

4. Gli altri permessi di costruire per attività agricole o connesse con l'agricoltura, consentite dagli strumenti urbanistici, sono rilasciati ai proprietari dei fondi e a chi ne abbia titolo.

5. Il PRS fissa gli indici di densità fondiaria per le abitazioni rurali nelle zone agricole facendo riferimento ai seguenti parametri:

a) terreni a colture protette in serre fisse: metri cubi 0,06 per metro quadrato;

b) terreni a colture orticole o floricole specializzate: metri cubi 0,05 per metro quadrato;

c) terreni a colture legnose specializzate: metri cubi 0,03 per metro quadrato;

d) terreni a seminativo e a prato: metri cubi 0,02 per metro quadrato;

e) terreni a bosco e a coltivazione industriale del legno annessi ad aziende agricole: metri cubi 0,01 per metro quadrato in misura non superiore a 5 ettari per azienda;

f) terreni a pascolo e prato-pascolo di aziende silvo-pastorali: metri cubi 0,001 per metro quadrato per abitazioni non superiori a 500 metri cubi per ogni azienda.

6. In ogni caso le cubature per la residenza al servizio dell'azienda non devono nel complesso superare un volume di 1.500 metri cubi.

7. Il rilascio del permesso di costruire per gli interventi edificatori nelle zone agricole è subordinato alla presentazione al comune di un atto di impegno dell'avente diritto, trascritto su registri della proprietà immobiliare, che preveda il mantenimento della destinazione dell'immobile a servizio dell'attività agricola per minimo venti anni.

8. È ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti componenti l'azienda, anche non contigui e in comuni diversi. Le aree, la cui cubatura è stata utilizzata a fini edificatori, sono destinate a non aedificandi e sono evidenziate su mappe catastali tenute in pubblica visione presso i comuni interessati.

9. Il PRS ripartisce il territorio rurale in ambiti correlati alla funzione agricola e ai caratteri ambientali e paesaggistici; in particolare:

a) gli ambiti di notevole interesse per i loro caratteri ambientali e paesaggistici sono destinati alla salvaguardia ambientale e paesaggistica; definisce per essi, in ragione delle diverse caratteristiche ambientali e paesaggistiche, specifiche normative volte a garantire la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente, del paesaggio e delle risorse produttive dell'agricoltura; in tali ambiti l'attività edilizia è preordinata al recupero e alla valorizzazione del patrimonio esistente per usi agricoli o, comunque, compatibili con i caratteri dell'ambito;

b) gli ambiti agricoli per lo sviluppo dell'agricoltura sono individuati considerando la caratterizzazione economica del territorio interessato, il sistema aziendale agricolo esistente e le capacità produttive del suolo oltre che le particolari caratteristiche pedologiche, climatiche e di giacitura del suolo medesimo; in tali ambiti consente prioritariamente interventi finalizzati alla conservazione e allo sviluppo dell'agricoltura e delle attività ad essa connesse.

 

Art. A - 4. (Disposizioni per le aree destinate ad attività commerciali e per il rilascio delle autorizzazioni commerciali)

 

1. Le aree e gli edifici da riservare alle attività commerciali al dettaglio e gli impianti di commercializzazione all'ingrosso in coerenza con il PRS sono individuati dal PRO o dal PUIC, nei comuni non obbligati a dotarsi di PRO, negli ambiti di trasformazione, con riferimento a quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore commercio, a norma dell' articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e nel rispetto delle norme previste dagli indirizzi e dai criteri di cui all' articolo 3 della l.r. 28/1999.

2. Il rilascio dei permessi di costruire relativi all'insediamento delle attività commerciali al dettaglio con superficie di vendita fino a metri quadrati 1.500 nei comuni con popolazione fino a diecimila abitanti e a metri quadrati 2.500 negli altri comuni è contestuale al rilascio dell'autorizzazione commerciale ai sensi del d.lgs. 114/1998, purché la superficie lorda di pavimento non sia superiore a metri quadrati 4.000. Negli altri casi il rilascio dei permessi di costruire è subordinato alle norme e prescrizioni di cui ai commi 3 e 4.

3. Nel caso di insediamenti commerciali al dettaglio con superficie lorda di pavimento compresa tra metri quadrati 4.000 e metri quadrati 8.000, il rilascio dei permessi di costruire è subordinato alla stipula di una convenzione o atto di impegno unilaterale e a preventiva autorizzazione regionale. L'autorizzazione regionale è rilasciata in conformità agli indirizzi e ai criteri di cui all' articolo 3 della l.r. 28/1999.

4. Nel caso di insediamenti di attività commerciali al dettaglio con superficie lorda di pavimento superiore a metri quadrati 8.000, il rilascio dei permessi di costruire è subordinato a preventiva approvazione di un PUIC e a preventiva autorizzazione regionale. L'autorizzazione regionale è rilasciata in conformità agli indirizzi e ai criteri di cui all' articolo 3 della l.r. 28/1999.

5. Nei casi previsti ai commi 2, 3, e 4, nel permesso di costruire, nella convenzione o nell'atto di impegno unilaterale che disciplinano l'intervento, sono precisate:

a) la superficie utile lorda e la superficie lorda di pavimento dell'insediamento commerciale;

b) la superficie di vendita ripartita per tipologia di strutture distributive limitatamente alle medie e grandi strutture di vendita;

c) le superfici a magazzino e deposito;

d) le superfici destinate alle attività accessorie;

e) le superfici destinate ad altre attività, ad esempio artigianali, di servizio;

f) le superfici destinate ai servizi pubblici quali parcheggi e verde pubblici;

g) le superfici destinate a soddisfare il fabbisogno di parcheggi previsti dagli indirizzi e dai criteri di cui all' articolo 3 della l.r. 28/1999;

h) i parcheggi privati ai sensi della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale), le superfici destinate a carico e scarico merci, nonché ogni altro ulteriore elemento previsto dagli indirizzi e dai criteri di cui all' articolo 3 della l.r. 28/1999.

6. Nei casi di superficie lorda di pavimento superiore a metri quadrati 4.000, la convenzione dettaglia adeguatamente le soluzioni atte a risolvere i problemi di impatto con la viabilità e definisce l'attribuzione dei relativi costi di realizzazione.

7. L'ampliamento della superficie lorda di pavimento originaria o la modifica delle destinazioni d'uso tipizzate al comma 5, comporta l'acquisizione dell'autorizzazione regionale, la revisione della convenzione o dell'atto di impegno unilaterale e del PUIC solo quando le variazioni superino il 10 per cento della superficie utile lorda di pavimento originaria, salvo che, per via di successivi ampliamenti, si superino i limiti di cui ai commi 3 e 4.

 

Art. A - 5. (Disposizioni per le aree destinate ad attività produttive)

 

1. La pianificazione locale, in coerenza con la pianificazione e programmazione regionale e con i PTCP, localizza e disciplina, anche ai sensi della normativa europea, nazionale e regionale in materia di aree produttive ecologicamente attrezzate, le aree nelle quali è previsto il nuovo impianto di attività economico-produttive artigianali e industriali, di servizio e ricerca, anche in concorso con altre funzioni urbanistiche e destinazioni d'uso individuate dalla pianificazione medesima, le aree produttive di riordino, completamento e integrazione funzionale, nonché le aree occupate da impianti artigianali o industriali esistenti da mantenere o da rilocalizzare.

2. La pianificazione locale, in coerenza con la pianificazione e programmazione regionale e con i PTCP, disciplina altresì la localizzazione degli impianti da mantenere isolati; il PRO o il PUIC, nei comuni non obbligati a dotarsi di PRO, disciplina la trasformazione urbanistica e funzionale delle aree artigianali e industriali non più utilizzate, individuate dal PRS coerentemente con obiettivi ed indirizzi da esso stabiliti.

3. La pianificazione locale disciplina e determina la dotazione di aree, attrezzature e servizi pubblici, di uso pubblico e di interesse generale, di cui all'articolo 30 e all'articolo A-12, funzionali alle attività economico-produttive, commisurabili a dimensioni e parametri territoriali per le aree produttive di nuovo impianto o di trasformazione urbanistica e a dimensioni e parametri fondiari per gli altri tipi di insediamento e intervento.

 

Art. A - 6. (Vincoli e fasce di rispetto)

 

1. Gli strumenti della pianificazione locale riportano i vincoli e le fasce di rispetto derivanti da leggi o provvedimenti statali o regionali.

2. Gli edifici rurali, ad uso residenziale, esistenti nelle fasce di rispetto individuate a protezione dei nastri stradali, possono essere autorizzati, dalle norme del PRO o del PUIC ad aumenti di volumi non superiori al 20 per cento del volume preesistente, per sistemazioni igieniche o tecniche; gli ampliamenti devono avvenire sul lato opposto a quello dell'infrastruttura viaria o ferroviaria da salvaguardare.

3. Nelle fasce di rispetto, a protezione dei nastri stradali e ferroviari, possono essere ubicati impianti ed infrastrutture per la trasformazione e il trasporto dell'energia, nonché le attrezzature di rete per la erogazione di servizi pubblici e di interesse pubblico.

4. Il PRS individua e disciplina, mediante il PRO o il PUIC, fasce di ambientazione vegetazionale e di mitigazione ecologica e paesaggistica relative alle infrastrutture, agli impianti e agli insediamenti produttivi esistenti o previsti.

 

Art. A - 7. (Disposizioni in materia di prevenzione del rischio idrogeologico)

 

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, in coerenza e attuazione della pianificazione di bacino, definisce criteri, indirizzi e direttive per la prevenzione del rischio idrogeologico attraverso la pianificazione regionale, fornendo altresì la base conoscitiva a supporto della definizione delle condizioni di dissesto idrogeologico e della relativa disciplina da parte dei PTCP e dei PRS.

2. La pianificazione locale, ai sensi dell'articolo 16, commi 5 e 7, rappresenta, ai fini della tutela dal rischio idrogeologico, la sede di ulteriore approfondimento conoscitivo e normativo della pianificazione di bacino, della pianificazione territoriale e paesaggistica regionale e della pianificazione territoriale di coordinamento provinciale, definendo, in particolare, gli scenari di pericolosità e vulnerabilità anche ambientale e paesaggistica del territorio, le esigenze di intervento e le aree non edificabili per la presenza di processi di instabilità di versante e di aree a rischio di esondazione, nonché le relative fasce di rispetto.

3. La relazione geologico-tecnica-idraulica, prevista dall'articolo 16, comma 7, approfondisce i contenuti dalla pianificazione di bacino, contiene analisi del dissesto e della pericolosità, sintesi della pericolosità geomorfologica e del rischio rispetto all'idoneità all'utilizzazione urbanistica, oltre alle schede monografiche per le aree interessate da nuovi insediamenti o da opere pubbliche di particolare rilevanza. Il PRS può definire che alcune previsioni del PRO o del PUIC, per i comuni non obbligati a dotarsi di PRO, nel caso in cui siano stati riconosciuti ambiti con elementi di pericolosità geologica e di rischio tali da imporre interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico a tutela del patrimonio edilizio esistente, siano assoggettate ad un ulteriore approfondimento della relazione geologico-tecnica-idraulica, anche con specifiche analisi necessarie alla caratterizzazione idraulica, geologica, geomorfologica e geotecnica dell'area o all'individuazione di massima del tipo di opere per la messa in sicurezza dell'area stessa, in coerenza con quanto previsto dagli studi condotti a supporto della redazione del PRS.

4. Il vincolo idrogeologico vigente, ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) e ai sensi dell'articolo 5 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale), può essere modificato dal PRS, previo consenso espresso in conferenza di copianificazione e valutazione dalla Regione con deliberazione della Giunta regionale.

 

Art. A - 8. (Contenuti del piano territoriale di coordinamento provinciale)

 

1. Le condizioni di sostenibilità richieste dall'articolo 12, comma 2, lettera e), sono riferite:

a) al sistema delle acque superficiali e sotterranee, in relazione agli insediamenti, ai consumi attesi e al ciclo di utilizzo della risorsa idrica, compresa la capacità di smaltimento dei reflui;

b) al massimo contenimento possibile del rischio idrogeologico;

c) al potenziamento delle reti ecologiche, degli spazi di rigenerazione e compensazione ambientale, nonché delle opere e degli interventi che concorrono a migliorare la qualità dell'ambiente urbano e rurale e a mitigare gli impatti negativi delle scelte di piano;

d) al miglioramento delle condizioni ambientali degli insediamenti, in termini di salubrità complessiva e di contenimento dell'impronta ecologica e dei consumi di energia;

e) alla valorizzazione delle attività agro-silvo-pastorali;

f) all'armonizzazione degli assetti insediativi e infrastrutturali per renderli compatibili con gli aspetti strutturali e caratterizzanti dei paesaggi in cui sono inseriti, anche ricorrendo alla perequazione territoriale;

g) alla valorizzazione degli insediamenti, migliorandone i livelli di biodiversità e di connettività ambientale, la riconoscibilità dei sistemi di segni identitari, la leggibilità delle testimonianze storico-culturali, dei beni paesaggistici e delle altre componenti strutturali del paesaggio, segnalate, individualmente o come tipologia, dai documenti regionali o richiesti per legge.

2. Ai sensi dell'articolo 12, comma 3, il PTCP provvede:

a) a recepire gli interventi sul sistema infrastrutturale primario e gli interventi dotati di rilievo sovraprovinciale definiti a livello comunitario, nazionale e regionale;

b) a formulare scenari di sviluppo e a prospettare il conseguente assetto del territorio provinciale, promuovendo l'organizzazione funzionale su base intercomunale del territorio con riferimento all'assetto e agli scenari di sviluppo;

c) alla VAS di cui all'articolo 26;

d) alla verifica del livello di perseguimento degli obiettivi e del rispetto delle condizioni minime definite dalla pianificazione e dalla programmazione regionale in coerenza con quanto stabilito all'articolo 10, comma 2, con particolare riferimento ai temi ambientali, paesaggistici, infrastrutturali, degli insediamenti di interesse sovracomunale e dei servizi di competenza;

e) a fissare, sulla base delle diverse realtà territoriali, con l'ausilio della VAS, un insieme di parametri prestazionali per valutare il livello di perseguimento degli obiettivi assunti e le condizioni minime che i diversi soggetti, alla scala locale, devono rispettare nell'attuazione delle previsioni dei rispettivi piani con particolare riferimento ai temi ambientali, paesaggistici, infrastrutturali, degli insediamenti di interesse sovracomunale e dei servizi di loro competenza;

f) a definire criteri localizzativi e dimensionali per le strutture, impianti e servizi di interesse sovracomunale, con particolare attenzione per le strutture relative all'energia, ai trasporti, alle reti di telecomunicazioni, alle attività commerciali che danno luogo a grandi strutture distributive, alle attività produttive di interesse sovracomunale per la dimensione, la natura della produzione o per gli effetti indotti;

g) a definire i criteri e gli indicatori per la valutazione di coerenza dei piani locali e sovracomunali con riferimento ai caratteri ambientali dei diversi ambiti territoriali e alle loro vocazioni;

h) a dare attuazione ai contenuti del PPR e a promuovere il concorso della pianificazione locale alla tutela e valorizzazione del paesaggio.

 

Art. A - 9. (Disposizioni relative alle rappresentazioni e alle scale cartografiche)

 

1. Le scale utilizzate per le rappresentazioni dei progetti devono essere adeguate ad esplicitarne i contenuti interpretativi, programmatici e normativi, in ogni caso:

a) gli elaborati del PTCP sono redatti in scala compresa fra 1:25.000 e 1:100.000;

b) gli elaborati cartografici del PRS, redatto ai sensi dell'articolo 15, sono adeguati e sviluppati in idonea scala compresa fra 1:25.000 e 1:5.000;

c) il PRO, disciplinato dall'articolo 20, sviluppa i suoi contenuti in scala non inferiore a 1:5.000.

2. Fatto salvo quanto disciplinato al comma 1 è facoltà delle amministrazioni proponenti acquisire e rappresentare a scale di maggior dettaglio le informazioni contenute nei diversi strumenti.

 

Art. A - 10. (Elaborati del progetto urbanistico di intervento convenzionato)

 

1. Il PUIC, disciplinato dall'articolo 22, è costituito dai seguenti elaborati:

a) relazione illustrativa che esplicita la conformità al PRO o al PRS, nel caso in cui il PRO non sia obbligatorio, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, e indica i soggetti, le modalità finanziarie e gestionali e i tempi delle trasformazioni;

b) documentazione grafica e descrittiva delle analisi, delle indagini e verifiche geomorfologiche, idrogeologiche e geotecniche necessarie nel caso concreto;

c) tavole di progetto in scala adeguata che definiscono l'assetto plano-volumetrico, formale e funzionale degli interventi, le relazioni fisico morfologiche e funzionali con l'ambito circostante, le reti infrastrutturali e i servizi pubblici e di uso pubblico con eventuale individuazione di sub-ambiti, o unità minime di intervento, tali da consentire, comunque, la realizzazione di parti funzionalmente significative del progetto delle infrastrutture e dei servizi dell'intero ambito;

d) norme e prescrizioni da osservare nella progettazione e realizzazione degli interventi, nonché disciplina delle modalità e dei tempi, non superiori a dieci anni, per l'attuazione e il riparto del costo delle infrastrutture e dei servizi pubblici fra i soggetti attuatori;

e) schema di convenzione attuativa;

f) VAS di cui all'articolo 28, se richiesto dalla normativa vigente o dal PRO;

g) individuazione delle superfici e degli immobili ricompresi nel PUIC, con riferimento ad elenchi e mappe catastali.

2. Lo schema di convenzione attuativa di cui al comma 1, lettera e), prevede:

a) la cessione al comune, o l'apposizione del vincolo ad uso pubblico, mediante la perequazione urbanistica di cui all'articolo 31, se prevista dal PRS, delle aree necessarie, nel rispetto degli standard, per la realizzazione dei servizi, delle infrastrutture, delle attrezzature e degli impianti per uso pubblico, nonché per l'ERS, in coerenza con i contenuti del PRS e secondo quanto prescritto e programmato dal PRO;

b) l'eventuale obbligo della diretta esecuzione delle urbanizzazioni e delle infrastrutture prescritte; la definizione dei relativi elementi progettuali e le modalità di controllo per lo scomputo, in tutto o in parte, degli oneri di urbanizzazione con riguardo alle predette opere;

c) i termini e le garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione;

d) le sanzioni per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione.

 

Art. A - 11. (Procedure e contenuti della valutazione ambientale strategica)

 

1. Il processo di VAS è articolato nelle seguenti fasi:

a) preventiva di eventuale verifica di assoggettabilità alla VAS del piano o sua variante;

b) specificazione del livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale;

c) valutazione del piano o sua variante e del relativo rapporto ambientale;

d) monitoraggio degli effetti ambientali conseguenti all'attuazione del piano o della sua variante.

2. Le fasi di cui al comma 1 coinvolgono il soggetto che propone il piano, l'autorità competente alla valutazione, le altre autorità con competenze ambientali, il pubblico e i portatori di interessi diffusi.

3. L'autorità preposta alla valutazione, competente a decidere in caso di verifica di assoggettabilità al processo valutativo e ad esprimere il parere motivato sulla compatibilità ambientale del piano o sua variante, coincide con l'amministrazione preposta all'approvazione del piano o sua variante.

4. Per le varianti relative a piani sottoposti a valutazione è necessario condurre una verifica preventiva di assoggettabilità al processo valutativo, da svolgersi sulla base di una documentazione tecnica predisposta secondo la normativa vigente in materia. Tale fase si svolge all'interno delle conferenze di copianificazione e valutazione in sede di discussione del documento programmatico e si conclude con l'espressione della decisione da parte dell'autorità di cui al comma 3 durante la conferenza conclusiva sul documento programmatico; per gli strumenti non soggetti a procedure di copianificazione, la verifica preventiva si svolge attraverso altre forme di consultazione delle autorità con competenze ambientali da concludersi prima della redazione degli elaborati della variante. La verifica può escludere o assoggettare la variante al processo di valutazione e, nel caso di assoggettabilità, a conclusione della fase di verifica viene specificato il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale.

5. Per i piani assoggettati obbligatoriamente a VAS, la specificazione del livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale si svolge e si conclude all'interno delle conferenze di copianificazione e valutazione in sede di discussione del documento programmatico e dello schema di rapporto ambientale; per gli strumenti non soggetti a procedure di copianificazione, la specificazione del livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale si svolge attraverso altre forme di consultazione delle autorità con competenze ambientali, sulla base di uno schema di rapporto ambientale, da concludersi prima della redazione degli elaborati del piano.

6. Il processo di valutazione ambientale si innesca dalle prime fasi della formazione del piano o sua variante e assicura la sostenibilità ambientale delle scelte effettuate, mediante la redazione del rapporto ambientale, la consultazione dei soggetti istituzionali dotati di competenze specifiche in materia ambientale, la produzione di forme di partecipazione del pubblico, di divulgazione dei risultati delle analisi ambientali effettuate e l'espressione del parere motivato di compatibilità ambientale del piano o sua variante da parte dell'autorità preposta alla valutazione.

7. Il processo di valutazione di cui al comma 6 si svolge all'interno delle conferenze di copianficazione e valutazione in sede di discussione del progetto preliminare e l'espressione del parere motivato di compatibilità ambientale del piano o sua variante da parte dell'autorità preposta alla valutazione avviene durante la conferenza conclusiva sul progetto preliminare; per gli strumenti non soggetti a procedure di copianificazione, il processo di valutazione di cui al comma 6 si svolge attraverso altre forme di consultazione delle autorità con competenze ambientali da concludersi prima dell'approvazione del piano o della sua variante. Il provvedimento di approvazione è accompagnato da una dichiarazione di sintesi che illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o sua variante.

8. Il processo valutativo accompagna la fase di gestione del piano attraverso il monitoraggio degli effetti ambientali conseguenti all'attuazione delle previsioni in esso contenute, adottando, in caso di rilevazione di eventuali effetti negativi imprevisti, le opportune misure correttive.

9. Il rapporto ambientale è l'elaborato del piano che riporta gli studi che hanno supportato la valutazione della sostenibilità ambientale delle scelte compiute, descrive gli aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e la sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano, analizza i possibili effetti ambientali in relazione ad ipotesi alternative ai fini della definizione delle azioni di piano, definisce gli scenari ambientali, territoriali, sociali ed economici producibili dalle azioni in progetto e contiene criteri e parametri di riferimento per il monitoraggio degli effetti ambientali prodotti in fase di attuazione del piano. Il rapporto ambientale e la relativa sintesi non tecnica costituiscono inoltre, ai fini della conclusione positiva dell'iter di approvazione del piano e dell'attività della conferenza di copianificazione e valutazione, parte integrante della documentazione del piano medesimo.

10. La Giunta regionale, acquisito il parere della Commissione consiliare competente, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina con regolamento i criteri, le procedure e le modalità per l'integrazione e lo svolgimento della VAS nel processo di pianificazione territoriale, alle diverse scale di piano, e per l'informazione e la consultazione del pubblico.

11. Nel regolamento di cui al comma 10, la Giunta regionale stabilisce, con l'adeguato grado di dettaglio, gli studi da condursi rispetto a ciascuna tipologia di piano e gli eventuali casi di esclusione, la tipologia di elaborati che lo costituiscono, nonché le modalità del monitoraggio anche in relazione alla definizione degli indicatori da utilizzare.

 

Art. A - 12 (Dotazioni e Standard)

 

1. La dotazione quantitativa e qualitativa di aree per servizi pubblici e di interesse pubblico richiesta dall'articolo 32, tenuto conto delle determinazioni della pianificazione e programmazione territoriale e settoriale sovralocale, deve soddisfare i seguenti parametri:

a) per le funzioni abitative, direzionali, commerciali e turistico-ricettive, lo standard di aree per servizi, al netto della viabilità pubblica, è almeno equivalente all'entità della superficie utile lorda (SUL) da costruire con interventi di nuova edificazione negli ambiti di trasformazione, nonché con interventi di completamento nei tessuti urbanistici consolidati; è equivalente ad almeno l'80 per cento della SUL esistente per gli altri tipi di intervento nei tessuti urbanistici esistenti e consolidati; per la funzione abitativa, ai fini del calcolo dell'eventuale fabbisogno pregresso, lo standard è equivalente a 25 metri quadrati per abitante residente;

b) per le funzioni produttive e per quelle ad esse assimilate dalla pianificazione locale, lo standard di aree per servizi, al netto della viabilità pubblica, negli ambiti di trasformazione, non è inferiore al 20 per cento della superficie territoriale dell'ambito di trasformazione o zona di intervento; nei tessuti urbanistici esistenti e consolidati e nei relativi interventi di completamento, riordino e ampliamento, lo standard di aree per servizi è equivalente almeno al 10 per cento della superficie fondiaria oggetto dell'intervento ed è reperito all'interno della superficie fondiaria medesima o all'esterno di questa;

c) per le attività commerciali al dettaglio definite all' articolo 4 del d.lgs. 114/1998, con superficie di vendita superiore a 400 metri quadrati, devono anche essere osservati gli standard relativi al fabbisogno di parcheggi pubblici stabiliti dagli indirizzi e dai criteri di cui all' articolo 3 della l.r. 28/1999, applicando lo standard maggiore tra quello previsto alla lettera a) e quello previsto dalla presente lettera; nel caso di interventi nei centri storici e nei nuclei minori di valore storico, artistico e paesaggistico, individuati dal PRS, la dotazione di parcheggi pubblici è stabilita nella misura dell'80 per cento degli standard previsti dagli indirizzi e dai criteri di cui all' articolo 3 della l.r. 28/1999, fatte salve ulteriori prescrizioni aggiuntive stabilite dai criteri stessi. I comuni possono prevedere altre dotazioni di standard o di altre aree per attrezzature al servizio degli insediamenti non disciplinate dal presente comma e da intendersi aggiuntive a quelle previste dallo stesso.

2. La pianificazione locale verifica il rispetto degli standard di cui al comma 1, lettere a), b) e c), con riferimento al dimensionamento relativo alle funzioni abitative e non abitative secondo parametri di superficie o di volume edificato o edificabile; il PTR e il PTCP, tenendo conto delle specificità territoriali, possono fornire indirizzi o direttive per il suddetto dimensionamento e le relative modalità di calcolo.

3. La pianificazione comunale, mediante i PRO e i PUIC, ripartisce:

a) le destinazioni d'uso degli standard per le funzioni abitativa, direzionale, commerciale, turistico-ricettiva, relativamente: ai servizi dell'istruzione per l'infanzia e dell'obbligo; alle attrezzature di interesse comune, ossia culturali, socio-assistenziali, sanitarie, amministrative, per mercati su aree pubbliche e per servizi commerciali pubblici, religiose; al verde pubblico e alle attrezzature per lo sport e lo svago, ai parcheggi pubblici; per i comuni turistici la pianificazione comunale dimensiona i servizi in funzione sia della popolazione residente sia della popolazione turistica;

b) le destinazioni d'uso degli standard per le funzioni produttive e per quelle ad esse assimilate, relativamente: ai parcheggi pubblici; al verde pubblico ed attrezzato; alle attrezzature e servizi pubblici e di interesse pubblico per le attività insediate o da insediare.

4. Le superfici destinate a parcheggio pubblico possono essere reperite totalmente o parzialmente in strutture sovrastanti o sottostanti il suolo, ove previsto dalla pianificazione locale, nel rispetto degli standard di cui al presente articolo.

5. La pianificazione locale, anche sulla base di indirizzi e direttive del PTR, del PPR e dei PTCP, assicura che una quota degli standard, previsti ai commi 1, 2, 3 e 4 da conseguire nel proprio territorio, abbia caratteristiche ecologico-ambientali e sia realizzata mediante parametri quantitativi o indicatori, preordinati a limitare il consumo delle risorse non rinnovabili, a garantire la permeabilità del suolo, la dotazione di alberi e arbusti, a prevenire gli inquinamenti e a ridurre significativamente gli impatti negativi dei sistemi insediativi e degli usi urbani e del territorio.

6. Oltre alle aree delle quali è prevista l'acquisizione da parte della pubblica amministrazione o la cessione ad essa nell'attuazione della perequazione urbanistica di cui all'articolo 31, costituiscono standard, ai fini delle presenti disposizioni, anche le aree private per le quali è previsto l'assoggettamento all'uso pubblico mediante convenzione, che comporti anche gli oneri di manutenzione a carico dei soggetti privati nelle proporzioni, non superiori al 40 per cento degli standard complessivi, definite dai PRO o dai PUIC, in coerenza con i rispettivi PRS.

7. Negli atti convenzionali, che, per interventi di trasformazione, hanno ad oggetto la cessione o l'assoggettamento all'uso a favore della pubblica amministrazione di aree per gli standard di cui al presente articolo o, comunque, di aree per servizi esistenti o da realizzare, la pianificazione locale può prevedere l'obbligo di manutenzione delle aree e dei servizi a carico del soggetto cedente o di terzi da questo coinvolti.

8. La pianificazione locale, quando prevede una popolazione teorica superiore a quindicimila abitanti, comprensiva di quella esistente, assicura, anche applicando la perequazione urbanistica e territoriale in coerenza con la pianificazione e programmazione sovralocale e di settore, una dotazione aggiuntiva di aree per i servizi ed attrezzature pubbliche e di interesse generale in misura non inferiore a 18 metri quadrati per abitante del territorio interessato dalla pianificazione medesima, indicativamente così distribuita:

a) 2 metri quadrati per abitante per l'istruzione superiore all'obbligo;

b) 1 metro quadrato per abitante per le attrezzature sociali, sanitarie e ospedaliere;

c) 15 metri quadrati per abitante per parchi pubblici urbani o sovracomunali.

9. I PTCP verificano la consistenza per ambiti territoriali di tali standard, l'eventualità di prevederne in comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti, nonché determinano l'esigenza di eventuali ulteriori aree ed attrezzature, con particolare riferimento all'università e all'interscambio delle modalità di trasporto, anche applicando i criteri di perequazione territoriale.

10. La Regione, con apposito provvedimento o con il PTR o con il PPR, fornisce indicazioni applicative e indirizzi aggiuntivi relativi agli standard e alle dotazioni di cui al presente articolo, anche in ragione dei diversi caratteri e delle diverse esigenze dei territori.

 

Art. A - 13. (Oneri di urbanizzazione e di costruzione)

 

1. L'entità degli oneri di urbanizzazione è aggiornata annualmente con presa d'atto del competente organo comunale, nella misura corrispondente all'aumento del costo di costruzione rilevato dall'istituto statistico statale nell'anno immediatamente precedente.

2. Gli oneri di urbanizzazione sono dovuti nei mutamenti della destinazione d'uso, ancorché in assenza di opere edilizie ad essi funzionali ed indipendentemente dal tipo di intervento edilizio connesso con il mutamento, quando il mutamento medesimo comporta il passaggio da una categoria di destinazione d'uso ad un'altra per una SUL uguale o superiore a 250 metri quadrati, sempre che la nuova destinazione comporti oneri di urbanizzazione più elevati.

3. A richiesta dell'avente titolo, il comune può consentire allo stesso, nel rispetto della normativa comunitaria, di obbligarsi a realizzare direttamente, a scomputo totale o parziale degli oneri di urbanizzazione, opere di urbanizzazione connesse con l'intervento edilizio o urbanistico di cui alla pianificazione locale; il comune può individuare porzioni di territorio alle quali distintamente riferire il fabbisogno di urbanizzazione; in tal caso, la realizzazione diretta e lo scomputo devono soddisfare il fabbisogno di urbanizzazione della porzione di territorio comunale su cui insiste l'intervento.

4. Nel calcolo degli oneri di urbanizzazione effettuato nell'ambito degli strumenti operativi di cui all'articolo 22, è applicato il metodo analitico, con opere a scomputo o meno; l'entità degli oneri, nel caso in cui non siano esplicitate dal comune specifiche finalità di politica urbanistica comunale e intercomunale, incentivanti o disincentivanti l'uso e la trasformazione del territorio, non può essere inferiore a quella calcolata con il metodo sintetico o automatico di cui alla normativa nazionale e regionale vigente e alle relative tabelle parametriche; la Regione sottopone a revisione le tabelle parametriche in seguito all'entrata in vigore della presente legge e ogni qualvolta risulti necessario il loro adeguamento.

5. È denominata monetizzazione il pagamento, da parte dell'operatore al comune, di una somma di denaro a compenso della mancata cessione gratuita al comune stesso, totale o parziale, di superfici da destinare a spazi ed attrezzature pubbliche di cui agli standard definiti dalla pianificazione locale; il ricorso alla monetizzazione è consentito nei comuni che lo abbiano espressamente previsto e disciplinato in sede di pianificazione locale, esclusivamente nei casi in cui essa dia oggettivamente luogo ad una maggiore soddisfazione dell'interesse pubblico e ad una soluzione urbanistica più efficace, rispetto alla cessione delle aree; le somme introitate sono utilizzate per reperire o realizzare standard in altre aree a ciò destinate dalla pianificazione locale.

6. L'importo unitario da corrispondere a titolo di monetizzazione è commisurato alla spesa necessaria per acquisire l'area oggetto della mancata cessione; le somme ricavate dal ricorso alla monetizzazione sono destinate all'acquisizione di superfici per spazi e attrezzature pubbliche o alla loro realizzazione previste nei PRO e nei PUIC, nel rispetto comunque degli standard urbanistici di cui all'articolo 30 stabiliti a livello comunale; la mancata cessione delle aree per spazi ed attrezzature pubbliche per effetto della monetizzazione non determina alcun incremento delle possibilità edificatorie attribuite dalla pianificazione locale all'area oggetto di intervento.

7. Con apposito provvedimento, la Regione formula disposizioni integrative e applicative delle norme di cui al presente articolo; il provvedimento medesimo individua ed elenca le categorie di opere di urbanizzazione, fissa eventuali modalità di attuazione dello scomputo e della monetizzazione, definisce metodologie di tipo sintetico o automatico per il calcolo di oneri e contributi.