Disegno di legge regionale n. 158 presentato il 03 agosto 2011
Misure di razionalizzazione in materia di personale e di organizzazione regionale.

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La presente legge si propone di attuare misure di razionalizzazione in materia di personale e di organizzazione regionale conseguendo l'obiettivo di valorizzare e consolidare profili e professionalità presenti all'interno dell'Ente.
2. 
In relazione alle previsioni di cui al comma 1, le misure di razionalizzazione sono tese in modo significativo a garantire un principio di riduzione stabile della dotazione organica e dei relativi costi della medesima.
Art. 2 
(Risoluzione anticipata del rapporto di lavoro del personale regionale)
1. 
Al fine di favorire processi di riorganizzazione degli uffici regionali e di razionalizzazione dell'utilizzo del personale, senza aumentare la relativa spesa, la Regione Piemonte negli anni dal 2011 al 2015 può proporre al personale delle categorie la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro riconoscendo un'indennità supplementare quantificata fino ad un massimo di 24 mensilità.
2. 
Possono beneficiare delle misure di cui al comma 1 i dipendenti a tempo indeterminato, in servizio nei ruoli regionali all'1° gennaio 2011, con un'anzianità di servizio presso la pubblica amministrazione di almeno venti anni.
3. 
La presente legge, in coerenza con la normativa nel tempo vigente, non si applica ai dipendenti che raggiungono un'età anagrafica pari o superiore a 65 anni o un'anzianità contributiva complessiva pari o superiore a 40 anni nel 2011 e a coloro che richiedono la risoluzione del rapporto di lavoro per trasferimento o instaurazione di rapporto di lavoro presso altra pubblica amministrazione.
4. 
L'accettazione, da parte dell'amministrazione regionale, delle istanze di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro è subordinata alla verifica delle esigenze organizzative, delle condizioni finanziarie dell'ente e al rispetto dei vincoli previsti dalla legislazione nazionale.
5. 
La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale definiscono le modalità di risoluzione del rapporto di lavoro e i criteri di corresponsione dell'indennità supplementare ai dipendenti regionali, previa attuazione delle relazioni sindacali con le rappresentanze sindacali dell'Ente.
6. 
L'indennità supplementare di cui al comma 1 è corrisposta in quote annuali.
Art. 3 
(Divieti e incompatibilità)
1. 
Coloro che beneficiano delle misure dell'articolo 2 non possono richiedere la riammissione in servizio. Agli stessi è fatto divieto di instaurare rapporti di lavoro a qualunque titolo con la Regione, ivi compresi quelli con Gruppi consiliari o Uffici di comunicazione, con gli enti strumentali, ausiliari e dipendenti con aziende e società regionali e con gli enti del servizio sanitario nazionale. Non possono, inoltre, stipulare contratti per il conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione con gli stessi enti o con la Regione, con Gruppi consiliari o Uffici di comunicazione nei termini previsti dalla disciplina di cui all'articolo 2, comma 5.
2. 
La stipulazione di contratti in contrasto con il presente divieto comporta responsabilità personale e patrimoniale del dirigente che li ha sottoscritti.
Art. 4 
(Riduzione della dotazione organica e copertura dei posti vacanti)
1. 
L'Amministrazione procede alla soppressione di una quota parte dei posti resi disponibili a seguito di risoluzione anticipata al fine di determinare una riduzione stabile dei costi della dotazione organica. I posti non soppressi non possono essere ricoperti prima che la spesa, pari all'indennità corrisposta ai dipendenti, sia compensata con quella che l'Amministrazione avrebbe dovuto sostenere se i dipendenti fossero rimasti in servizio e, comunque, subordinatamente alla verifica delle esigenze organizzative ed al rispetto dei vincoli previsti dalla legislazione nazionale.
Art. 5 
(Personale degli enti strumentali, ausiliari e dipendenti)
1. 
Le misure di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono estese ai dipendenti degli enti strumentali ausiliari e dipendenti della Regione, previa emanazione di indirizzi applicativi da parte della Giunta regionale finalizzati all'effettiva riduzione della spesa di personale.
Art. 6 
(Misure in materia di personale)
1. 
A completamento delle procedure avviate ai sensi dell' articolo 36 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2007) e delle deliberazioni della Giunta regionale di approvazione del Piano Occupazionale 2007-2009 e di quelle collegate di autorizzazione all'adozione dei rispettivi avvisi di selezione pubblica, la Regione Piemonte, definisce in apposito atto di piano il programma delle assunzioni a tempo indeterminato, osservando principi di razionalizzazione e di riduzione delle spese del personale, di limitazione delle forme di lavoro flessibile, con particolare riguardo alle collaborazioni coordinate e continuative.
2. 
La presente misura trova applicazione nei confronti dei lavoratori:
a) 
che risultino in servizio presso il ruolo della Giunta regionale alla data di entrata in vigore della presente legge e alla data di pubblicazione degli avvisi di selezione;
b) 
che siano stati assunti mediante procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami bandite dalla Regione Piemonte per il ruolo della Giunta regionale;
c) 
per la cui progressiva assunzione a tempo indeterminato sussistano ragioni ricollegabili alla peculiarità delle funzioni che il personale da reclutare è chiamato a svolgere, in particolare connesse all'esigenza di consolidare specifiche esperienze professionali pregresse non acquisibili all'esterno, ovvero ulteriori specifiche necessità funzionali.
3. 
Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i requisiti e le modalità necessarie all'adozione degli avvisi di selezione e all'inquadramento a tempo indeterminato, previa formulazione di apposite graduatorie, esclusivamente del personale regionale assunto, in conformità alle previsioni di cui al comma 2.
4. 
Nel rispetto dei vincoli assunzionali e di spesa del personale stabiliti dalla legislazione statale vigente nel tempo, i contratti di lavoro a tempo determinato di cui al comma 2, sono prorogati sino all'inquadramento a tempo indeterminato nel ruolo della Giunta regionale.
Art. 7 
1. 
Il comma 4 della legge regionale 28 luglio 2008 n. 23 ( Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale), è sostituito dal seguente:
" 4. Gli incarichi affidati a persone esterne all'amministrazione regionale sono conferiti a soggetti in possesso del diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento ovvero della laurea specialistica secondo il nuovo ordinamento; in aggiunta al requisito del titolo di studio i soggetti cui sono conferiti i predetti incarichi, a tempo determinato, ai sensi dell' articolo 19, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (Norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), devono essere in possesso di una particolare e comprovata qualificazione professionale, aver svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati, anche internazionali, in aziende pubbliche o private, con esperienza acquisita e documentata, per almeno un quinquennio, in qualifiche dirigenziali ovvero in esperienze professionali di rilevanza assimilabile o aver conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria e da concrete esperienze di lavoro maturate anche in amministrazioni regionali per almeno un quinquennio in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza. Tali incarichi, eccezion fatta per gli incarichi di direttore, di vice direttore e di responsabile di settore, possono essere conferiti anche a dipendenti regionali in possesso dei requisiti di cui al presente comma e nel rispetto delle condizioni di cui al comma 3. Per il periodo di durata dell'incarico i dipendenti regionali sono collocati in aspettativa senza assegni con il riconoscimento dell'anzianità di servizio."
.
Art. 8 
(Norma finanziaria)
1. 
Gli oneri finanziari conseguenti all'applicazione del presente articolo trovano copertura per l'anno 2011 in apposito capitolo della UPB DB07051 del bilancio di previsione 2011 e nella UPB DB009101 del bilancio del Consiglio regionale.