Integrazione
della legge regionale 25 marzo 1985, n. 22 (Tutela sanitaria delle attività sportive).
Primo firmatario
Altri firmatari
LAUS MAURO ANTONIO DONATO LEPRI STEFANO MANICA GIULIANA MULIERE ROCCHINO PENTENERO GIOVANNA RESCHIGNA ALDO RONZANI GIANNI WILMER
Art. 1
(Integrazione dell'
articolo 6 della l.r. 22/1985)
1.
Dopo il
comma 6 dell'articolo 6 della legge regionale 25 marzo 1985, n. 22 è aggiunto il seguente:
.
" 6 bis. Per lo svolgimento dell'attività motoria e ricreativa non è richiesta certificazione medica di alcun tipo. Per attività motoria e ricreativa si intende quella svolta singolarmente o in gruppo per esclusivi fini igienici e ricreativi. Tale attività può essere anche organizzata da istituzioni varie, da enti o associazioni, anche affiliati al CONI, senza comunque mutarne la natura da motoria e ricreativa in sportiva."