Modifiche alla legge regionale 31 agosto 1993, n. 47 (Determinazione della misura dell'addizionale all'imposta di consumo sul gas metano e istituzione dell'imposta regionale sulla benzina).
Art. 1
(Sostituzione dell' articolo 4 della l.r. 47/1993)
1.
L'articolo 4 delle
legge regionale 31 agosto 1993 (Determinazione della misura dell'addizionale all'imposta di consumo sul gas metano e istituzione dell'imposta regionale sulla benzina), è sostituito dal seguente:
"
"
Art. 4. (Accertamento, versamento, sanzioni)
1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità e i termini di versamento, di accertamento l'applicazione delle sanzioni, previste nella misura del 75 per cento dell'imposta evasa, le indennità di mora e gli interessi, nei limiti stabiliti dalla legislazione statale e regionale.
Art. 2
(Sostituzione dell' articolo 5 della l.r. 47/1993)
1.
L'
articolo 5 della l.r. 47/1993. è sostituito dal seguente:
"
"
Art. 5. (Norme attuative)
1. Il gettito derivante dall'applicazione degli articoli 2 e 3 è destinato al finanziamento degli interventi necessari a fronteggiare gli eventi calamitosi verificatisi sul territorio regionale.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare i provvedimenti di natura operativa e finanziaria necessari al fine di rendere più celere ed efficace il processo di messa in sicurezza e di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi, anche avvalendosi dei propri enti dipendenti e delle società a totale partecipazione regionale.