Proposta di legge regionale n. 151 presentata il 13 luglio 2011
Norme per le minoranze nomadi in Piemonte.
Primo firmatario

STARA ANDREA

Titolo I. 
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 
(Principi)
1. 
La Regione Piemonte, aderendo alle dichiarazioni internazionali riguardanti il riconoscimento dei diritti dell' uomo, riconosce il diritto al nomadismo, tutela il patrimonio culturale e l'identità delle "etnie tradizionalmente nomadi e seminomadi"; garantisce l' utilizzo da parte dei nomadi e seminomadi, in regola con le normative vigenti, dei servizi pubblici per la tutela della salute e del benessere sociale e più in generale per l' autonomia e l'autosufficienza di tale popolazione e per il progressivo inserimento nella comunità regionale.
2. 
La Regione Piemonte, nell'ambito della programmazione regionale, promuove idonee iniziative di orientamento, di formazione professionale e di aiuto all'occupazione, nonché iniziative sul piano scolastico volte sia al mantenimento della lingua che delle tradizioni dei diversi gruppi ed etnie nomadi.
3. 
La Regione Piemonte riconosce ai gruppi nomadi il pari diritto al nomadismo e alla stanzialità ed a tal fine si propone di rispettare e garantire le loro libere scelte in ordine a tali possibili opzioni.
4. 
La Regione Piemonte riconosce la necessità di superare, sia pur a medio termine, la logica "delle aree sosta" per andare verso forme differenti di dimora abitativa e in tal senso supporta interventi di recupero abitativo di edifici pubblici e privati; sostiene la messa a norma e/o la manutenzione straordinaria di strutture abitative autonomamente reperite o realizzate dai nomadi.
5. 
La Regione, i Comuni, i loro Consorzi e le Comunità Montane, nel rispetto della legislazione italiana ed in conformità con le norme e con i trattati internazionali, in materia di soggiorno e di libera circolazione di cittadini stranieri e apolidi, promuovono azioni presso le altre Amministrazioni pubbliche competenti e presso le rappresentanze diplomatiche degli Stati interessati al fine di favorire il dirimersi di eventuali questioni concernenti l'ingresso ed il soggiorno in Italia di zingari stranieri e apolidi.
Art. 2 
(Obiettivi)
1. 
Le finalità di cui al precedente articolo 1 sono perseguibili mediante la realizzazione dei seguenti obiettivi generali:
a) 
salvaguardare la specificità culturale e linguistica della tradizione delle genti nomadi;
b) 
favorire il progressivo inserimento nella comunità regionale per i nuclei o singoli nomadi che fanno la scelta della stanzialità;
c) 
favorire un il corretto accesso ai servizi pubblici ed un efficace utilizzo di essi da parte delle popolazioni nomadi;
d) 
promuovere e programmare forme alternative di stanzialità per il superamento delle aree sosta;
e) 
definire azioni specifiche a tutela sociale di donne e minori;
f) 
promuovere il rispetto delle normative vigenti da parte di tutti i nomadi che a vario titolo si fermano sul territorio piemontese al fine di aumentare la sicurezza di nomadi e cittadini residenti e per stemperare tensioni sociali connesse alla loro presenza.
Art. 3 
(Finanziamenti finalizzati)
1. 
Per assicurare il diritto al nomadismo ed alla stanzialità degli zingari all'interno del territorio regionale vengono erogati, da parte della Regione, finanziamenti finalizzati all'attuazione della presente legge.
2. 
Destinatari di tali finanziamenti sono i Comuni, i loro Consorzi, le Comunità Montane per l'attuazione prioritaria:
a) 
di progetti mirati alla individuazione ed al recupero abitativo di edifici pubblici e privati idonei ad ospitare famiglie o nuclei nomadi;
b) 
di progetti di salvaguardia della salute dei nomadi e della salubrità dei campi sosta e di transito;
c) 
di progetti di scolarizzazione ed educativi per minori ed adulti, di formazione professionale, di inserimento lavorativo e sociale e di sviluppo culturale e interculturale.
Titolo II. 
AREE ATREZZATE
Art. 4 
(Realizzazione dei campi di sosta)
1. 
I Comuni, qualora intendano realizzare nuovi campi di sosta e o di transito, provvedono con apposita variante al proprio strumento urbanistico generale di previsione, alla individuazione delle aree necessarie classificandole: " aree e servizi pubblici ", con specifica destinazione.
2. 
L'area di sosta attrezzata, localizzata in zona di facile accesso ai servizi pubblici essenziali, deve avere le seguenti caratteristiche:
a) 
ampiezza non inferiore ai duemila metri quadrati e non superiore ai quattromila metri quadrati;
b) 
la superficie utile di ogni piazzola per singola famiglia deve essere minimo di centoventi metri quadrati.
3. 
L'area del campo di sosta dovrà essere dotata delle seguenti attrezzature minime:
a) 
recinzione lungo il perimetro dell'area;
b) 
servizi igienici, docce, fontane e lavatoi, collegati alla rete fognaria e idrica;
c) 
illuminazione collegata alla rete pubblica;
d) 
impianto per l'allacciamento per l'energia ad uso privato;
e) 
struttura coperta polivalente, anche idonea all'attività lavorativa e scolastica, con collegamenti alla rete di energia elettrica;
f) 
contenitori per rifiuti solidi urbani all'interno dell'area ed all'esterno, idonei all'asporto operato dal servizio pubblico di raccolta.
4. 
I Comuni che, per la realizzazione delle aree, non potranno attenersi motivatamente alle dimensioni di cui all'articolo 4, punto 1, dovranno presentare esplicita richiesta di deroga alla Amministrazione Regionale che valuterà nel merito dei motivi addotti e fisserà i limiti minimi comunque inderogabili.
5. 
I Comuni, sul cui territorio sono già presenti aree di sosta attrezzate per la popolazione zingara, potranno presentare domanda alla Regione per accedere ai contributi previsti dalla legge al fine di adeguare le strutture alla normativa di cui al presente articolo.
6. 
L'ubicazione dell'area attrezzata dovrà comunque essere indicata in modo da evitare qualsiasi forma di emarginazione dal tessuto urbano e dovrà essere quindi tale da facilitare l'accesso degli utenti ai servizi pubblici e la loro partecipazione alla vita sociale.
Art. 5 
(Aree di transito)
1. 
L'area riservata al transito consiste in una superficie dove i nomadi possono sostare per un periodo non superiore a novanta giorni.
2. 
L'area di transito deve essere dotata di recinzione, salone servizi igienici, compresi docce, fontana e lavatoio, illuminazione pubblica, impianti di allaccio di energia elettrica ad uso privato, area di giochi per bambini, contenitori per immondizie.
Art. 6 
(Contributo ai servizi)
1. 
Il pernottamento all'interno del campo di sosta o di transito è soggetto ad una tariffa giornaliera definita dal Comune come contributo ai costi che deve sostenere per la realizzazione, sorveglianza, mantenimento, pulizia e fornitura di servizi.
Art. 7 
(Tendopoli provvisorie)
1. 
I Comuni per motivi di estrema urgenza e necessità possono realizzare tendopoli provvisorie con relativi servizi che dovranno essere smantellate entro un periodo massimo di sei mesi.
Titolo III. 
UFFICIO REGIONALE PER IL NOMADISMO
Art. 8 
(Ufficio Regionale per il nomadismo)
1. 
La Regione Piemonte istituisce l'"Ufficio regionale per il nomadismo" incardinato nella Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia. Tale ufficio provvede, di concerto e con il supporto dei Comuni e le AASSLL interessate, all'espletamento delle seguenti funzioni:
a) 
monitoraggio del andamento complessivo del fenomeno nomadi sul territorio piemontese con particolare riferimento alla individuazione di campi nomadi non autorizzati e abusivi dei campi autorizzati in cui sono presenti comunità nomadi;
b) 
individuazione, qualora quelli esistenti non riescano a soddisfare le esigenze abitative, di altri siti idonei per la realizzazione di campi autorizzati;
c) 
al censimento, in collaborazione con il nucleo nomadi ed i presidi di vigilanza locali, delle persone anche minori e dei nuclei familiari nomadi presenti sul territorio regionale;
d) 
programmazione di interventi finalizzati per favorire l'inserimento e l'integrazione sociale delle persone ospiti dei campi autorizzati, con particolare riferimento a misure di sostegno ed a progetti integrati a tutela di donne e i minori e per l'inserimento abitativo e lavorativo, nonché ad azioni volte a contrastare i fenomeni del commercio abusivo, dell'accattonaggio e della prostituzione;
e) 
programmazione di iniziative volte a favorire l'inserimento dei minori appartenenti ai gruppi zingari nella scuola e per agevolare l'istruzione permanente degli adulti, in forme compatibili e nel rispetto della cultura zingara;
f) 
programmazione di percorsi per favorire l'accesso alla casa da parte delle famiglie nomadi che scelgono la vita sedentaria;
g) 
promozione delle iniziative volte al coinvolgimento dei nomadi nell'attività di realizzazione o di recupero abitazioni;
h) 
propone studi ed attività informativa sul fenomeno del nomadismo nella vita sociale della Regione e sulle sue condizioni di vita;
i) 
assume funzioni di supporto tecnico alla Giunta regionale per l'elaborazione del programma annuale di cui all'art. 20;
j) 
esprime pareri consultivi e di orientamento sulle proposte di leggi regionali che riguardino direttamente o indirettamente i nomadi.
Art. 9 
(Attività)
1. 
L'Ufficio Regionale per il nomadismo, al fine di attuare quanto previsto all'articolo 8 della presente legge, svolge una continua attività di coordinamento e confronto con la Prefettura, le Forze dell'ordine, con gli Assessorati e le Direzioni coinvolte e con i Comuni interessati per competenza territoriale.
Titolo IV. 
VIGILANZA
Art. 10 
(I presidi di vigilanza)
1. 
I Comuni, le Comunità montane, i Consorzi di Comuni costituiscono i presidi di vigilanza dei campi sosta e di transito, presidi che possono prevedere la presenza della polizia provinciale,ove costituita, della polizia comunale, e/o stipulando convenzioni con enti di sicurezza anche privati e con associazioni di volontariato a specifica mission.
2. 
Tale presidio opera alle dirette dipendenze di un Coordinatore nominato dalla Amministrazione comunale.
3. 
Il presidio di vigilanza:
a) 
cura la compilazione del registro delle presenze degli abitanti del villaggio e ne verifica l'identità all'ingresso;
b) 
assicura il controllo sulla sicurezza dei campi di sosta e delle aree di transito in stretto rapporto con il Gruppo della Polizia municipale competente per territorio;
c) 
cura la compilazione di un registro per l'identificazione dei visitatori occasionali, previo accertamento del consenso del nucleo familiare di riferimento.
4. 
Possono essere previsti l'installazione e l'utilizzo di strumenti tecnologici atti a rafforzare i controlli e la sicurezza del villaggio, da gestire nel rispetto della normativa vigente.
5. 
Nel perimetro esterno possono essere previste forme di vigilanza delle Forze dell'Ordine o forze di sorveglianza e sicurezza private da attuare con le modalità ritenute più opportune dal Comune in collaborazione con i nucleo nomadi locale.
Art. 11 
(Nucleo nomadi)
1. 
I Comuni, le Comunità montane, i Consorzi di Comuni dei territori sui quali insistono campi sosta o transito istituiscono, in forma diretta o indiretta, un nucleo nomadi, costituito da operatori sociali (Assistenti sociali,educatori, ecc) e da operatori di polizia locale, con il compito di intervento e attuazione di quanto previsto dalla presente legge.
Titolo V. 
AUTORIZZAZIONE
Art. 12 
(Ammissione campi di sosta o aree di transito)
1. 
Possono far richiesta di accesso ai campi di sosta e/o alle aree di transito:
a) 
cittadini extracomunitari in possesso dell'originale del permesso di soggiorno e/o altro valido titolo documentale equipollente, attestante la regolare presenza sul territorio nazionale ed idoneo a consentire lo svolgimento di regolare attività lavorativa;
b) 
cittadini comunitari in possesso di documento d'identità riconosciuto ed in corso di validità.
2. 
L'ammissione nei campi di sosta e/o alle aree di transito è subordinata:
a) 
all'accertamento del possesso dei requisiti, di cui al precedente comma , da parte di tutti i componenti della famiglia;
b) 
all'assenza di carichi penali pendenti;
c) 
all'obbligo di comunicazione delle proprie generalità documenti di identità al presidio di vigilanza che ne disporrà l'immediata comunicazione al nucleo nomadi locale;
d) 
all'attestato di iscrizione scolastica e frequentazione scolastica per ogni minore a carico;
e) 
alla firma di un atto d'impegno al rispetto delle norme di comportamento interno da parte del componente maggiorenne del nucleo familiare che ne abbia fatto richiesta;
f) 
alla disponibilità di posti;
g) 
pagamento anticipato di una quota quale cauzione per l'utilizzo delle strutture.
Art. 13 
(Autorizzazione aree di sosta o di transito)
1. 
Nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, ogni componente ultra dodicenne dei nuclei familiari ammessi è destinatario di una tessera munita di fotografia recante i dati anagrafici dell'interessato, rilasciata dall'Amministrazione competente. I minori di 12 anni sono iscritti nella tessera di uno dei genitori o tutori.
2. 
Le autorizzazioni all'ammissione ed alla permanenza all'interno delle aree di transito o di sosta hanno una validità pari un anno rinnovabile per i campi di sosta o di un periodo non superiore ai novanta giorni per le aree di transito.
3. 
L'ammissione al villaggio comporta la temporanea assegnazione di una struttura abitativa, anche prefabbricata ovvero di una piazzola di sosta per roulotte.
4. 
Costituisce presupposto per il diniego dell'autorizzazione l'adozione a carico del richiedente di un precedente provvedimento di allontanamento da analoghi insediamenti della città o di altre province del territorio nazionale negli ultimi cinque anni.
Art. 14 
(Concessione dell'Autorizzazione alla sosta o al transito)
1. 
La Concessione dell'autorizzazione alla sosta o al transito è rilasciata dal Comune,dalla Comunità montana o dal Consorzio di Comuni gestori con provvedimento amministrativo.
Art. 15 
(Revoca dell'autorizzazione)
1. 
L'autorizzazione alla permanenza nel villaggio è revocata nei confronti del singolo trasgressore in presenza di:
a) 
perdita dei requisiti previsti all'articolo 12 e all'articolo 13 della presente legge per il rilascio dell'autorizzazione all'ammissione;
b) 
incitamento o sfruttamento dei minori a compiere reati;
c) 
abbandono della struttura assegnata all'interno del villaggio per un periodo superiore a un mese, salvo espressa e preventiva autorizzazione del Comune;
d) 
reiterato rifiuto di proposte di inserimento lavorativo al medesimo formulate;
e) 
comportamenti e/o azioni che costituiscano grave e concreta minaccia di turbamento alla sicura e civile convivenza all'interno del villaggio e/o della città, nei casi indicati dal precedente articolo;
f) 
mancato pagamento della quota giornaliera prevista.
2. 
L'autorizzazione alla permanenza nel villaggio è revocata nei confronti dell'intero nucleo familiare in presenza di:
a) 
mancata richiesta d'iscrizione nei registri anagrafici, laddove previsto dalla normativa vigente, ovvero nel caso di disposta cancellazione;
b) 
inadempimento dell'obbligo genitoriale di assicurare la frequenza della scuola dell'obbligo da parte dei minori;
c) 
mancato pagamento, per un periodo superiore ai trenta giorni, delle utenze da corrispondere per la fruizione di canoni e servizi;
d) 
abbandono scolastico o assenza per un numero superiore di sessanta giorni consecutivi da parte di un minore parte del nucleo familiare o per un totale di novanta giorni nel corso dell'intero anno scolastico, salvo comprovati e certificati motivi di salute.
Art. 16 
(Procedimento di revoca dell'autorizzazione)
1. 
Il provvedimento di revoca è adottato dal Comune,dalla Comunità montana o dal Consorzio dei Comuni gestori con provvedimento amministrativo, con contestuale comunicazione al Prefetto, al nucleo nomadi, al presidio di vigilanza che dispone l'allontanamento del soggetto interessato, ovvero dell'intero nucleo familiare, dal villaggio.
2. 
Il soggetto, ovvero il nucleo familiare interessato, la cui autorizzazione sia stata revocata, deve lasciare il villaggio entro le 48 ore successive alla comunicazione e notifica del provvedimento.
3. 
In caso di rifiuto, il Sindaco può chiedere l'intervento della Forza pubblica.
Titolo VI. 
RIMPATRIO VOLONTARIO
Art. 17 
(Fondo per il rimpatrio volontario)
1. 
La Regione Piemonte, istituisce un "fondo per il rimpatrio volontario" finalizzato a sostenere gli sforzi compiuti dai Comuni, dalle Province per migliorare la gestione dei rimpatri in tutte le sue dimensioni, sulla base del principio della gestione integrata dei rimpatri, prevedendo azioni comuni che perseguono gli obiettivi comunitari ai sensi del principio di solidarietà, tenendo conto della normativa comunitaria in materia e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali.
2. 
Il Fondo contribuisce al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) 
introdurre una gestione integrata dei rimpatri e migliorarne l'organizzazione e l'attuazione;
b) 
promuovere un'applicazione efficace ed uniforme delle norme comuni concernenti il rimpatrio conformemente all'evoluzione della politica condotta in tale settore;
c) 
predisporre un'ampia gamma di misure volte ad incoraggiare programmi di rimpatrio volontario dei cittadini di paesi terzi;
d) 
programmare incentivi, come una assistenza al rimpatrio, per coloro che accettano il rimpatrio volontario.
3. 
Il Fondo verrà erogato dai Comuni a tutti i nomadi o rom che volontariamente accetteranno il contributo di mille euro per ciascun adulto e di trecento euro per ciascun minore come sostegno alle spese di viaggio di rimpatrio.
4. 
Le risorse finanziarie del fondo dovranno essere garantite da trasferimenti regionali annualmente stabilti.
Titolo VII. 
DIRITTI E DOVERI
Art. 18 
(Inserimento scolastico e professionale)
1. 
La Regione, al fine di favorire ed agevolare l' inserimento dei minori appartenenti alle Comunità dei nomadi negli asili nido, nella scuola materna e dell' obbligo, nel rispetto delle peculiarità della loro cultura, promuove iniziative dei Comuni e delle autorità scolastiche locali in accordo con le Direzioni provinciali all'istruzione.
2. 
I giovani nomadi che si iscrivono e frequentano gli asili nido, le scuole materne e dell' obbligo, i corsi di formazione professionale e le scuole secondarie in Piemonte usufruiscono delle provvidenze di cui alla legislazione regionale e alle regolamentazioni comunali vigenti nei limiti e secondo le modalità previste.
3. 
Allo scopo di promuovere l'assolvimento dell'obbligo scolastico secondo le vigenti leggi da parte delle etnie nomadi i Presidi di vigilanza ed il nucleo nomadi di cui agli articoli 10 e 11 provvedono a verificare che l'obbligo scolastico sia regolarmente assolto. Gli stessi si adoperano, in collaborazione con i servizi sanitari del distretto socio-sanitario competente, con l'istituzione scolastica e con le associazioni di volontariato e/o con volontari singoli, per rimuovere gli ostacoli che impediscono ai minori una normale frequenza scolastica.
Art. 19 
(Inserimento professionale)
1. 
I soggetti destinatari della delega in materia di formazione professionale provvedono, nell' ambito dei piani annuali di attività , alla programmazione di iniziative specifiche dirette alla qualificazione professionale dei giovani nomadi, con particolare riferimento alle forme di lavoro e artigianato tipiche della loro cultura.
2. 
È consentita la partecipazione ai corsi annuali programmati per i giovani nomadi in possesso dei necessari requisiti culturali e di base adeguatamente accertati, nonché in regola con quanto previsto dalla presente legge.
3. 
I Comuni, le Comunità montane, i Consorzi attuano idonee iniziative, metodologicamente adeguate alla cultura nomade, per favorire il loro inserimento nelle attività di orientamento al lavoro, alla formazione professionale e di aiuto all'occupazione.
Titolo VIII. 
AZIONI
Art. 20 
(Piano annuale)
1. 
Il Consiglio Regionale approva il piano annuale dei finanziamenti e della programmazione per interventi di tutela del nomadismo, di integrazione sociale, di contrasto all'abusivismo e a favore del rimpatrio volontario.
2. 
Gli atti della programmazione regionale individuano, sentiti gli Enti locali, i Comuni sedi di accoglienza dei nomadi, e determinano le iniziative dirette, le modalità e le misure di sostegno alla programmazione locale, le procedure di attuazione e di verifica ai fini dell'efficace realizzazione degli interventi e delle attività.
Art. 21 
(Contributi)
1. 
I Comuni, entro sessanta giorni dall' approvazione del piano di cui all' art. 17 presentano alla Regione Piemonte proposte e progetti finalizzati alla tutela del nomadismo, alla integrazione sociale, al contrasto all'abusivismo e al rimpatrio volontario.
Art. 22 
(Convenzioni)
1. 
I Comuni che abbiano realizzato i campi di sosta e le aree di transito possono affidarne, mediante convenzione, la gestione ad associazioni di volontariato, che operino nel settore dei servizi sociali.
Art. 23 
(Regolamento)
1. 
I Comuni, i Consorzi, le Comunità montane dove sostano o transitano gruppi nomadi entro 6 mesi giorni dall'entrata in vigore della presente legge predispongono o aggiornano il regolamento delle aree di sosta e di transito per nomadi alla luce ed ai sensi delle presente legge.
Titolo IX. 
NORMA TRANSITORIA E FINANZIARIA
Art. 24 
(Norma transitoria)
1. 
La Giunta regionale, in fase di prima applicazione della presente Legge, delibera, sentita la competente commissione consiliare, i Comuni, i Consorzi, le Comunità montane un piano di interventi urgenti intesi a privilegiare il soddisfacimento delle esigenze più immediate delle popolazioni nomadi.
2. 
Il piano, di cui al precedente primo comma, comprende anche le seguenti azioni:
a) 
programmare un immediato censimento della popolazione nomade presente sul territorio regionale;
b) 
programmare contestualmente al punto a una approfondita indagine sulla situazione dei campi sosta e di transito regionali dal punto di vista della salubrità, della sicurezza delle aree e della sicurezza di nomadi e residenti che abitano nei pressi delle aree; sullo stato di salute, sui livelli di istruzione, sull'occupazione lavorativa, sulla situazione degli anziani della popolazione nomade presente sul territorio regionale individuando contestualmente le situazioni di rischio e di disagio sociale dei minori, donne e anziani;
c) 
trasmettere alla Prefettura, e agli Enti locali i dati raccolti.
Art. 25 
(Abrogazione)
1. 
La presente legge abroga e sostituisce la legge regionale 10 giugno 1993 n. 26 (Interventi a favore della popolazione zingara).
Art. 26 
(Norma finanziaria)
1. 
In fase di prima applicazione della legge, si provvede nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 con lo stanziamento pari a 1.500.000,00 euro.
2. 
Per il biennio 2012-2013, agli oneri di cui al comma 1, si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).