Proposta di legge regionale n. 15 presentata il 04 giugno 2010
Riconoscimento e valorizzazione delle rievocazioni storiche della Regione Piemonte.
Primo firmatario

BUQUICCHIO ANDREA

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione Piemonte riconosce e tutela le rievocazioni storiche del Piemonte nonché le associazioni, e i gruppi storici ad essa collegati, valorizzandone il ruolo di promozione culturale, conoscenza storica del territorio, di sviluppo di forme di turismo compatibile, di volontariato e crescita associazionistica anche in ambito sociale ed educativo.
2. 
In attuazione delle finalità di cui al comma 1, la Regione dispone misure di sostegno e di promozione a favore degli soggetti realizzatori della rievocazione storica.
3. 
La Regione, in collaborazione con gli enti locali ed altri soggetti pubblici e privati, promuove le rievocazioni storiche quali eventi di qualificata rilevanza del Piemonte a livello internazionale.
Art. 2 
(Definizione)
1. 
Sono considerate rievocazioni storiche ai fini della presente legge le manifestazioni che hanno per fine la conservazione e la valorizzazione della storia del proprio territorio che vengono attuate sotto forma di espressione artistica quali:
a) 
l'arte della bandiera;
b) 
la musica;
c) 
la danza;
d) 
il costume;
e) 
le arti militari e le battaglie;
f) 
i giochi storici;
g) 
i tornei ed i pali;
h) 
altri espressioni tipiche della tradizione popolare locale.
Art. 3 
(Istituzione del Comitato storico)
1. 
La Regione istituisce, riconosce e si avvale di un apposito Comitato storico composto da un Presidente e da un Segretario nominati dalla Giunta e da esperti a livello universitario in storia, tradizioni locali, storia del costume, allestimenti scenografici e comunicazione, nominati dall'Assessore competente.
2. 
Il Comitato resta in carica per la durata della legislatura.
3. 
Le modalità di funzionamento del Comitato sono disciplinate da un regolamento approvato con deliberazione della Giunta regionale entro sessanta giorni dell'entrata in vigore della presente legge.
Art. 4 
(Istituzione dell'Albo dei gruppi storici)
1. 
La Regione istituisce un Albo dei gruppi storici di tutto il territorio regionale.
2. 
Requisiti per l'iscrizione all'Albo di cui al comma 1 sono:
a) 
atto costitutivo e relativo statuto comprovante:
1) 
l'esistenza del gruppo da almeno un anno;
2) 
l'assenza di scopo di lucro;
3) 
sede del gruppo sul territorio regionale;
b) 
continuativa attività di rievocazione storica.
2. 
Possono essere altresì iscritti all'Albo i gruppi storici costituitisi presso Proloco e/o associazione culturali.
3. 
I gruppi devono, presentando la domanda di iscrizione all'albo, produrre una documentazione fotografica relativa agli abiti e una bibliografia dalla quale risulti il riferimento al periodo storico che viene preso in considerazione.
4. 
La competenza della tenuta e dell'aggiornamento annuale dell'Albo è affidata alle amministrazioni provinciali; l'aggiornamento annuale è effettuato entro il 31 dicembre di ogni anno e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.
Art. 5 
(Ambiti e tipologia di intervento)
1. 
La Regione assegna contributi, da definirsi in base all'entità dell'evento, ai soggetti responsabili delle manifestazioni di rievocazioni storiche per la realizzazione di celebrazioni, mostre, convegni, pubblicazioni e altre iniziative aventi la finalità di valorizzare e diffondere la rievocazione storica.
2. 
La Regione oltre a forme di sostegno finanziario, può fornire supporto tramite servizi e consulenze del Comitato storico di cui all'articolo 3.
Art. 6 
(Azione di indirizzo e di coordinamento della Giunta)
1. 
La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, predispone la proposta di programma pluriennale degli interventi e la trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione.
2. 
Il programma contiene:
a) 
l'ammontare delle risorse disponibili per i contributi di cui all'articolo 5;
b) 
le procedure e i termini per la presentazione della domanda di contributo;
c) 
le forme e le modalità di rendicontazione da parte dei soggetti beneficiari dei contributi.
3. 
Il programma pluriennale ha validità quinquennale e può essere aggiornato annualmente.
Art. 7 
(Clausola valutativa)
1. 
La Giunta Regionale presenta annualmente alla competente Commissione consiliare una relazione sull'attività svolta e sul livello di raggiungimento degli obbiettivi della presente legge.
Art. 8 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'attuazione della presente legge, nell'esercizio finanziario 2007, è previsto uno stanziamento di 250.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, iscritto nell'unità previsionale di base (UPB) 32011 (Att.culturali istruzione spettacolo Istruzione Tit. I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007, alla cui copertura si fa fronte con le risorse delle unità previsionali di base (UPB) 09011 (Bilanci e finanze Bilanci Tit. I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007.
2. 
Per il biennio 2008-2009, agli oneri annui pari a 250.000,00 euro, in termini di competenza, e iscritti nella UPB 32011 del bilancio pluriennale 2007-2009 si provvede secondo le modalità dell' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).