Proposta di legge regionale n. 149 presentata il 05 luglio 2011
Disposizioni in materia di votazione per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per l'elezione del Consiglio regionale, di predisposizione della scheda elettorale e di espressione del voto di preferenza.

Art. 1 
(Scheda elettorale)
1. 
La votazione per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per l'elezione del Consiglio regionale, la predisposizione della scheda elettorale e il meccanismo del voto di preferenza di cui all' articolo 2 della legge 23 febbraio 1995 n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario) devono prevedere:
a) 
la votazione per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per l'elezione del Consiglio regionale avviene su un'unica scheda. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di Presidente, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati, racchiusi in un più ampio rettangolo, il contrassegno dei gruppi di liste riunite in coalizione con cui il candidato è collegato. Ciascun elettorale può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di Presidente e per una delle sue liste a esso collega tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste;
b) 
se l'elettore traccia un unico segno sulla scheda a favore di una lista, il voto s'intende espresso anche a favore del candidato Presidente a essa collegato. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di Presidente, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo;
c) 
l'elettore può esprimere, nelle apposite righe della scheda, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome e il cognome dei due candidati compresi nella lista stessa. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena l'annullamento di entrambe le preferenze;
d) 
se l'elettore esprime il voto a favore di un candidato Presidente e la preferenza per più di una lista, viene ritenuto valido il solo voto al candidato Presidente e nulli i voti di lista;
e) 
con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanarsi entro trenta giorni dalla data in vigore della presente legge, è approvato il modello della scheda, formato secondo le indicazioni contenute nel presente articolo.
Art. 2 
(Rappresentanza di genere)
1. 
Le disposizioni dell'articolo 1 delle legge n. 108/1968, si intendono integrate, nella Regione Piemonte, delle ulteriori disposizioni dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo.
2. 
In ogni lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati. La previsione di tale rapporto si estende anche alle liste regionali concorrenti, elette con sistema maggioritario.
3. 
La lista non è ammessa se non rispetta il rapporto percentuale di cui al comma 2.
4. 
In occasione delle elezioni regionali, i soggetti politici assicurano la presenza paritaria di candidati di entrambi i generi nei programmi di comunicazione politica offerti dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private e, per quanto riguarda i messaggi autogestiti previsti dalla vigente normativa sulle campagne elettorali, mettono in risalto con pari evidenza la presenza dei candidati di entrambi i generi nelle liste presentate dal soggetto politico che realizza il messaggio.