Norme in materia di selezione e nomina dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali.
Primo firmatario
Altri firmatari
BOETI ANTONINO MOTTA ANGELA PENTENERO GIOVANNA RONZANI GIANNI WILMER STARA ANDREA TARICCO GIACOMINO
Art. 1
(Modifiche all'
articolo 2 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39)
1.
Al
comma 2 dell'articolo 2 della legge 23 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati), dopo le parole "sono attribuite alla Giunta regionale" sono inserite le seguenti:
.
" La Giunta provvede alla nomina e alla designazione direttamente ovvero secondo modalità diverse stabilite con legge regionale."
2.
Al
comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 39/95, le parole "attribuite alla Giunta regionale o al suo Presidente" sono sostituite dalle seguenti: "a cui, in assenza di altre disposizioni legislative relative alle modalità di ricerca e selezione, provveda direttamente la Giunta o il suo Presidente".
Art. 2
(Modifiche all'
articolo 11 della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10)
1.
I commi 1, 2 e 3 dell'
articolo 11 della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10 (Ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Aziende sanitarie regionali) sono sostituiti dai seguenti:
"
"
1. Alla nomina dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie provvede la Giunta regionale secondo i seguenti principi:
a) bando di un avviso pubblico di selezione per l'incarico di Direttore generale nelle Aziende sanitarie, a cui possano rispondere quanti siano in possesso dei requisiti di cui all'
articolo 3 bis del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
b) pubblicazione a cura della Giunta regionale, sul Bollettino Ufficiale dell'elenco dei soggetti che abbiano risposto al bando e che siano in possesso dei requisiti formali di cui alla lettera a);
c) affidamento a una o più agenzie di selezione, scelte tramite bando di gara, delle procedure di selezione professionale dei Direttori Generali nell'ambito dell'elenco di cui alla lettera b) e dei connessi adempimenti amministrativi;
d) nomina dei Direttori Generali da parte della Giunta sulla base delle indicazioni delle Agenzie di selezione.
2. I criteri di selezione dei Direttori Generali delle ASO San. Giovanni Battista di Torino, San. Luigi di Orbassano e Maggiore della Carità di Novara sono definiti d'intesa con il Rettore dell'Università. Il processo di selezione dei Direttori delle predette ASO è effettuato secondo le modalità stabilite al comma 1.
3.
Le modalità di attuazione della disciplina di selezione e nomina dei Direttori Generali delle ASR sono disciplinate da un apposito provvedimento della Giunta regionale.