Modifica alla
legge regionale 14 maggio 1991, n. 21 (Norme per l'esercizio delle funzioni in materia farmaceutica).
Primo firmatario
Altri firmatari
GARIGLIO DAVIDE LEPRI STEFANO MANICA GIULIANA MULIERE ROCCHINO RESCHIGNA ALDO
Art. 1
(Modifica all'
articolo 10 della l.r. 21/1991)
1.
Il
comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale del 14 maggio 1991, n. 21 (Norme per l'esercizio delle funzioni in materia farmaceutica) è sostituito dal seguente:
.
" 3. Nelle farmacie e negli esercizi commerciali individuati in base all'
articolo 5 legge 4 agosto 2006, n. 248 (Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale) l'impiego di apparecchi di autodiagnostica rapida finalizzata al rilevamento di prima istanza è effettuato secondo le modalità stabilite da disposizioni della Giunta Regionale."