Nidi in Famiglia.
Primo firmatario
Altri firmatari
Art. 1
(Oggetto e finalità)
1.
La Regione Piemonte, ai sensi degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione e della Convenzione ONU sui Diritti del fanciullo resa esecutiva ai sensi
della legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989), sostiene la famiglia, quale aggregazione fondamentale per la formazione e la cura delle persone e quale ambito prioritario di riferimento per ogni intervento riguardante l'assistenza, la cura, l'educazione e lo sviluppo dei minori e riconosce il pluralismo delle offerte educative e il diritto di scelta dei genitori.
2.
La Regione incentiva, nella logica di mutuo aiuto tra le famiglie e di sussidiarietà tra gli enti pubblici e il privato sociale, la realizzazione di progetti e interventi flessibili che perseguono finalità di innovazione e sperimentazione dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, anche al fine di rendere compatibili attraverso la diversificazione dei servizi le esigenze derivanti dagli impegni di studio e di lavoro con quelle connesse alle responsabilità familiari.
3.
La Regione, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, riconosce il servizio di assistenza, cura ed educazione domiciliare denominato nido in famiglia, quale servizio socio-educativo per la prima infanzia volto a favorire il benessere e la crescita armoniosa delle bambine e dei bambini, assicurando nel contempo alla famiglia un adeguato sostegno nei compiti educativi, conciliandoli al meglio con le esigenze lavorative.
4.
Il servizio di cui al comma 3 si pone in rapporto di complementarità con gli asili nido pubblici e privati. I servizi tradizionali comunali e privati presenti sul territorio sono obbligati a essere in collegamento con i nidi in famiglia attraverso progetti specifici di formazione, di supervisione e confronto e di collaborazioni a tema, senza poter ricevere alcun indennizzo per questa attività.
5.
Il servizio disciplinato dalla presente legge mantiene carattere sperimentale per un periodo di tre anni al termine del quale la Regione ne valuterà i benefici e la sostenibilità economica.
Art. 2
(Nidi in famiglia e servizio educativo domiciliare per l'infanzia)
1.
Il servizio educativo domiciliare per l'infanzia viene svolto attraverso l'istituzione dei "nidi in famiglia".
2.
L'attività di "nido in famiglia" può essere avviata presso i relativi domicili da genitore/genitrice di bambino/a in età di nido (3-36 mesi), adeguatamente formato secondo il percorso definito dall'articolo 3 o da un operatore qualificato. Il genitore formato o l'operatore sono quindi definiti educatori domiciliari per l'infanzia.
3.
Il "nido in famiglia" è un servizio domiciliare, con finalità di cura, assistenza, educazione e socializzazione per un minimo di uno e un massimo di cinque bambine/i tra i tre e i trentasei mesi, compresi quelli dell'ambito familiare in età da nido.
4.
L'operatore qualificato è il titolare di uno dei seguenti titolo:
-
diploma di puericultrice (fino ad esaurimento del titolo);
-
diploma di maestra di scuola d'infanzia (fino ad esaurimento del titolo);
-
diploma di maturità magistrale (fino ad esaurimento del titolo);
-
diploma di liceo psico-pedagogico;
-
diploma di vigilatrice d'infanzia, nel rispetto delle norme di cui all'
art. 1 della L.R. 17 marzo 1980, n. 16;
-
attestato di qualifica di educatore per la prima infanzia o equivalenti;
-
attestato di qualifica di operatore socio-sanitario;
-
attestato di qualifica di operatore dei servizi sociali;
-
diploma di dirigente di comunità (fino ad esaurimento del titolo);
-
diploma di educatore professionale o equivalenti;
-
diploma di laurea in scienze dell'educazione, scienze della formazione primaria e lauree con contenuti formativi analoghi;
-
diploma di tecnico dei servizi sociali;
-
altri diplomi di scuola media superiore, dai cui provvedimenti istitutivi, si riconosca un profilo professionale rivolto all'organizzazione e gestione degli asili nido.
5.
Il genitore che ha aperto un "nido in famiglia" può proseguire con l'attività anche dopo il compimento del terzo anno di età del proprio ultimo figlio, essendo ai sensi di questa legge, operatore qualificato.
6.
Il nido in famiglia deve essere realizzato in insediamenti a caratteristiche abitativi preferibilmente di residenza o domicilio o comunque in uso o a disposizione dell'educatore domiciliare per l'infanzia.
7.
Ogni nido in famiglia deve garantire il possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di civile abitazione ed essere dotato delle seguenti caratteristiche:
a)
certificazione relativa alla messa a norma degli impianti;
b)
presenza di almeno un bagno;
c)
presenza di una cucina o di uno spazio cottura. Metratura minima, abitabilità e certificazioni.
8.
La struttura di insediamento deve garantire le seguenti caratteristiche:
a)
condizioni di stabilità in situazioni normali ed eccezionali, in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti;
b)
requisiti igienici minimi previsti dai Regolamenti locali d'igiene e dalle normative nazionali e regionali vigenti in materia di edifici di civile abitazione;
c)
condizione di sicurezza degli impianti, anche di prevenzione incendi, nei casi previsti dalla legge;
d)
adattabilità ai soggetti portatori di handicap usufruenti di sedia a ruote, secondo quanto stabilito dal
D.P.R. n. 503/1996;
e)
licenza di abitabilità.
9.
L'attività può essere avviata se nell'unità immobiliare sono disponibili:
-
uno spazio autonomo con lavandino e fasciatoio;
-
un servizio igienico adeguato all'uso dei bambini;
-
uno spazio, da destinarsi in modo esclusivo all'ospitalità dei bambini, di almeno 5 mq. di superficie utile a bambino con un minimo di 15 mq;
-
un locale cucina dotato di idonee attrezzature per la cottura, il riscaldamento e la conservazione dei cibi.
10.
Non sono obbligatori interventi strutturali specifici, fatti salvi quelli necessari a evitare pericoli ai bambini/e. I pasti devono essere confezionati dall'educatore nella cucina dell'abitazione secondo criteri dietetici e di igiene alimentare di cui alla formazione dell'art. 3. La cucina/spazio cottura del nido in famiglia in ogni caso non necessita dell'autorizzazione sanitaria prevista dall'
articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande).
11.
Per l'istituzione del nido in famiglia non occorre autorizzazione all'esercizio, ma obbligo di comunicazione alla Regione Piemonte e al comune di competenza 30 giorni prima dell'avvio dell'attività. La comunicazione di avvio deve essere corredata dal Piano di servizio descrittivo dell'attività, con specificazione di modalità, tempi, tariffe e regole di svolgimento. Non è obbligatoria la presentazione di una perizia asseverata che attesti la piena rispondenza ai requisiti previsti dall'articolo 2, comma 5. Non è obbligatoria la comunicazione alla Regione Piemonte e al comune di competenza delle variazioni occasionali delle caratteristiche del servizio, purchè tali variazioni non violino i requisiti minimi previsti dalla presente legge. La Regione Piemonte e il comune sono tenuti a verificare periodicamente presso i "nidi di famiglia" le condizioni igieniche, di sicurezza e ambientali dei locali nei quali viene svolto il servizio.
12.
L'ambiente in cui si svolge il servizio deve essere accogliente e, per quanto possibile, deve rispondere alle esigenze dei bambini/bambine accolti.
13.
Le linee pedagogiche sono quelle definite dal corso di formazione di cui all'art.3, nel rispetto delle differenze sociali, culturali, religiose, alimentari, educative.
14.
Il servizio è flessibile e l'orario di apertura non può essere inferiore alle cinque ore giornaliere per un minimo di tre giorni settimanali e superiore alle 8 ore giornaliere per 6 giorni a settimana, al fine di favorire la conciliazione tra esigenze personali e l'attività del "nido in famiglia".
15.
Nei locali del nido sono disponibili per verifiche da parte della Regione Piemonte e del comune competente:
a)
le generalità dell'educatore domiciliare per l'infanzia;
b)
copia della comunicazione di avvio;
c)
copia dell'iscrizione al registro di cui all'art. 4;
d)
una scheda settimanale delle presenze dei bambini e delle bambine;
e)
copia del Piano di servizio di cui all'art. 4, comma 8.
Art. 3
(Formazione e aggiornamento)
1.
L'attività di educatore domiciliare per l'infanzia può essere svolta da operatori qualificati oppure da genitore/genitrice previa frequenza per questi ultimi di un corso di formazione teorico-pratica professionale specifico, di durata non inferiore alle 500 ore, di cui 300 di formazione teorica e 300 di formazione pratica di cui 100 presso strutture tradizionali, 100 presso nidi in famiglia e 100 all'interno di laboratori creativi o attività ludiche per la prima infanzia. Il corso si conclude con un esame e il rilascio di un attestato di qualifica.
2.
I corsi di formazione dei genitori/genitrici che aspirano a diventare educatori domiciliari per l'infanzia sono organizzati da:
a)
Regione Piemonte;
b)
Province e Comuni della Regione Piemonte;
c)
enti di formazione professionale.
3.
I corsi di formazione prevedono a livello teorico e pratico particolare attenzione al giusto mix tra:
a)
la salute del bambino nell'età della prima infanzia e i comportamenti che la favoriscano;
b)
la relazione tra i bambini: la socializzazione e il gioco;
c)
comportamenti ed attività che favoriscono la relazione adulto/bambino;
d)
gli incidenti domestici più ricorrenti: prevenzione e modalità di intervento;
e)
le responsabilità della gestione del servizio di nido in famiglia;
f)
aspetti nutrizionali e di sicurezza alimentare;
g)
Il nido in famiglia: specificità del servizio, elementi di gestione del servizio familiare, come inserirsi nel panorama dei servizi e collegarsi con gli altri gestori.
4.
Coloro che sono in possesso del diploma di puericultrice o dell'attestato di qualifica di educatore per la prima infanzia o equivalenti (elencarli) sono esonerati dalla frequenza del corso, escluse le lezioni riguardanti i punti di cui al comma 3 punto G, per cui viene rilasciato il relativo attestato di frequenza.
5.
Sono tenuti alla frequenza di un corso di formazione di durata ridotta rispetto a quello del comma 1, fatti salvi i punti di cui al comma 3, coloro che sono in possesso di diploma o laurea in ambito educativo, psicologico o pedagogico. L'obbligo di frequenza si estende ai possessori di titoli stranieri equivalenti a quelli previsti dai commi 4 e 5. Al termine del corso viene effettuato un esame e rilasciato attestato di frequenza.
6.
La Regione, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, definisce i requisiti di accesso e le modalità di svolgimento dei corsi per la formazione e l'aggiornamento degli educatori domiciliari per l'infanzia e definisce l'elenco dei titoli di cui al comma 5.
Art. 4
(Registro regionale)
1.
È istituito presso la Regione Piemonte il registro degli educatori domiciliari per l'infanzia di cui all'art.2 comma 2, accreditati allo svolgimento del servizio.
2.
Ai fini dell'iscrizione nel registro del nominativo dell'educatore domiciliare per l'infanzia sono richiesti i seguenti requisiti:
a)
il compimento del 21esimo anno di età;
b)
il conseguimento dell'attestato di frequenza di cui all'articolo 3, commi 1 e 5, oppure il possesso di uno dei titoli previsti nell'articolo 4;
c)
la disponibilità di un'abitazione o di un locale idoneo ai sensi dell'articolo 2, commi 4 e 5;
d)
il certificato di abitabilità rilasciato dal comune di competenza o il relativo certificato sostitutivo rilasciato dall'ufficio di igiene pubblica dell'Asl competente per territorio;
e)
il certificato di conformità dell'impianto elettrico e il certificato di conformità dell'impianto termico quando il riscaldamento sia fornito da impianto autonomo;
f)
non aver riportato alcuna condanna penale definitiva.
3.
I rapporti tra gli educatori domiciliari per l'infanzia e i genitori dei bambini/e affidati sono regolati da un rapporto contrattuale privato. Il servizio è nominativo anche se l'educatore può farsi aiutare dai familiari e pertanto la prestazione è dovuta comunque una sola volta.
4.
Le bambine e i bambini assistiti e gli educatori domiciliari per l'infanzia sono assicurati in relazione agli infortuni e alla responsabilità civile contro terzi, con intermediazione della Regione.
5.
L'educatore domiciliare per l'infanzia deve impegnarsi a pulire e aerare regolarmente i locali in cui svolge il servizio, al fine di garantire il massimo d'igiene. Non può delegare a terzi lo svolgimento del servizio assunto, né può assistere i bambini in abitazioni o locali chiusi diversi dai propri. Nel caso in cui l'educatore risulti assente o ammalato, il servizio si considera sospeso. I bambini frequentanti il nido in famiglia chiuso potranno essere ospitati eccezionalmente in altri nidi in famiglia del territorio per un massimo di due mesi consecutivi, e in questo caso il numero di bambini presenti al nido potrà aumentare fino a sei.
6.
Deve essere garantita la funzione di coordinamento pedagogico svolta da personale adeguatamente qualificato. Per questo viene nominato dalla Regione tra tutti gli educatori domiciliari per l'infanzia, dove questa funzione non sia già presente, un numero adeguato di coordinatori che promuovono e controllano il servizio sul territorio per conto della Regione, curano i rapporti tra le famiglie utenti e gli educatori, supervisionano lo svolgimento del servizio dal punto di vista pedagogico, qualitativo e organizzativo e riferiscono annualmente all'Assessore e alla Commissione competente in Regione, verificando periodicamente le condizioni igieniche ed ambientali dei locali nei quali viene svolto il servizio. A garanzia del collegamento fra tutti i nidi in famiglia sarà istituito il coordinamento di tutti i coordinatori pedagogici nominati dalla regione e dai gruppi di gestrici dei nidi in famiglia.
7.
Le attività del nido in famiglia si svolgono sulla base di un Piano di servizio comprendente:
a)
le linee pedagogiche e il programma educativo adottato dal nido;
b)
il nominativo dell'educatore;
c)
la sede dell'attività;
d)
gli orari dell'attività e i periodi di chiusura;
e)
il piano di sostituzione in caso di assenza dell'educatore;
f)
il piano di aggiornamento e supervisione;
g)
il nominativo del coordinatore pedagogico di riferimento.
8.
Il Piano di servizio va consegnato in copia alle famiglie dei bambini inseriti nel Nido. Attività diverse da quelle previste nel Piano di servizio vanno concordate con i genitori dei bambini inseriti.
9.
Gli enti gestori già presenti e operanti sul territorio e che abbiano già la funzione di coordinamento pedagogico hanno diritto a seguito della nomina da parte delle gestrici dei nidi in famiglia al riconoscimento delle spese relative a questa funzione, purchè si iscrivano all'apposito albo e abbiano i requisiti determinati da apposito Regolamento dell'Assessorato competente.
10.
Le educatrici domiciliari potranno unirsi in forma associativa o qualsiasi altra forma riconosciuta dalla legge non a scopo di lucro che abbia per oggetto e scopo sociale i servizi all'infanzia e svolga come attività prevalente la gestione di servizi all'infanzia. Tali enti a cui si potranno iscrivere le educatrici domiciliari saranno inseriti in un apposito albo regionale i cui requisiti sono determinati da apposito Regolamento dell'Assessorato competente.
Art. 5
(Interventi regionali)
1.
La Regione Piemonte:
a)
assegna contributi finanziari a favore dei soggetti coordinatori di cui all'articolo 4 comma 7;
b)
assegna contributi finanziari ai soggetti che curano la formazione e l'aggiornamento degli educatori domiciliari per l'infanzia, a completamento dalla retta di frequenza dei partecipanti al corso;
c)
favorisce la stipula di contratti vantaggiosi di copertura assicurativa relativa agli infortuni e alla responsabilità civile degli educatori;
d)
promuove campagne informative per favorire la conoscenza e la diffusione del servizio educativo domiciliare per l'infanzia;
e)
fissa un limite massimo di 5 Eur /ora per bambino/a, aggiornato secondo aumento indici ISTAT, e si impegna a sostenere le famiglie bisognose secondo reddito ISEE con una riduzione dell'addizionale IRPEF da valutarsi con successivo regolamento emanato dal Consiglio;
f)
introduce la possibilità di fissare una quota pari al 25 per cento della retribuzione prevista dalle parti in forma non monetaria, con definizione di disponibilità in un Registro piemontese creato all'uopo; in caso di mancata evasione del debito non monetario, può essere richiesto risarcimento dalla Regione con gli interessi maturati.
2.
La Regione, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, definisce i requisiti minimi strutturali, organizzativi e igienici necessari per lo svolgimento del servizio educativo domiciliare per l'infanzia, le modalità di accreditamento di cui all'articolo 4, comma 1, e i criteri e le modalità di accesso ai finanziamenti e alle agevolazioni previste dalla presente legge, i requisiti per l'attività di coordinamento di cui all'articolo 4, comma 7.
Art. 6
(Norma finanziaria)
1.
Per l'attuazione della presente legge, è autorizzata la spesa complessiva per il biennio 2011-2012 di 600.000,00 euro, in termini di competenza, ripartita in spesa corrente per 590.000,00 euro, di cui 500.000 euro dall'ambito dell'UPB 15051 (Direzione Regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro Titolo I spese correnti) e 90.000 euro dall'ambito della unità previsionale di base (UPB) 30011 (Politiche sociali Persona famiglia personale socio assistenziale Titolo I spese correnti), e in spesa in conto capitale per 10.000,00 euro nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) 30012 (Politiche sociali Persona famiglia personale socio assistenziale Tit.II spese in conto capitale).
2.
Agli oneri di cui al comma 1, per il biennio 2011 e 2012, si provvede con le modalità previste dall'
articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'
articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).