Proposta di legge regionale n. 144 presentata il 24 maggio 2011
Riconoscimento delle associazioni enogastronomiche e valorizzazione dei piatti tipici tradizionali.
Primo firmatario

PEDRALE LUCA

Art. 1 
(Finalità e ambito di applicazione)
1. 
La Regione riconosce e promuove l'associazionismo enogastronomico quale strumento di tutela e valorizzazione dei piatti tipici del territorio piemontese.
2. 
La Regione favorisce le iniziative promosse dagli enti locali, dalle associazioni e dalle aziende volte a qualificare e valorizzare le realtà associative enogastronomiche operanti sul territorio che perseguono la valorizzazione dei piatti tipici del Piemonte.
Art. 2 
(Requisiti delle associazioni enogastronomiche)
1. 
Sono destinatarie degli interventi di promozione della Regione, ai sensi dell'articolo 5, le associazioni enogastronomiche, di seguito definite Associazioni, che rispondano ai seguenti requisiti:
a) 
non abbiano fine di lucro;
b) 
operino da almeno tre anni;
c) 
prevedano nel proprio statuto la principale finalità di tutela e valorizzazione dei prodotti agroalimentari e dei piatti tipici del territorio, la promozione della cultura enogastronomica e delle tradizioni enogastronomiche locali attraverso l'organizzazione di iniziative sociali e culturali;
d) 
abbiano ottenuto l'iscrizione nei registri di cui all'articolo 3.
Art. 3 
(Registri provinciali ed elenco regionale delle associazioni)
1. 
Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presso ogni Provincia è istituito il registro provinciale delle Associazioni aventi i requisiti di cui all'articolo 2, operanti nel territorio provinciale.
2. 
La Regione predispone l'elenco regionale delle Associazioni registrate sulla base dei dati comunicati dalle Province.
3. 
La Regione pubblica annualmente l'elenco aggiornato delle Associazioni registrate.
Art. 4 
(Modalità di iscrizione nei registri provinciali)
1. 
La domanda di iscrizione nei registri provinciali è presentata dal legale rappresentante della Associazione al Presidente della Provincia e deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) 
copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
b) 
elenco nominativo di coloro che ricoprono cariche sociali e attestazione della consistenza numerica dell'associazione;
c) 
relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e su quella in programma;
d) 
resoconto economico dell'anno precedente con l'elenco dei beni patrimoniali.
2. 
Le Associazioni comunicano al Presidente della Provincia le variazioni dell'atto costitutivo, delle cariche sociali e delle sedi operative.
3. 
Ogni due anni le Province sottopongono a controllo i registri associativi, verificando il permanere dei requisiti per il mantenimento dell'iscrizione delle Associazioni. Dell'esito della verifica viene data comunicazione alla Regione.
4. 
La perdita dei requisiti previsti per l'iscrizione o la cessazione dell'attività associativa comportano la cancellazione dai registri provinciali e dall'elenco regionale.
5. 
Le singole Associazioni possono associarsi fra loro in Consorzi a carattere provinciale o interprovinciale.
Art. 5 
(Interventi per la promozione dell'associazionismo enogastronomico e riconoscimento)
1. 
La Regione favorisce l'incremento e la diffusione dei prodotti enogastronomici riconosciuti dall'attestazione comunitaria STG (Specialità Tradizionale Garantita) ai sensi del regolamento CE n. 509/2006 e persegue le finalità previste dalla presente legge favorendo le iniziative degli enti locali e delle Associazioni attraverso:
a) 
l'istituzione di un albo regionale dei prodotti STG;
b) 
il sostegno di specifici progetti, anche attraverso la messa a disposizione di uffici, spazi e attrezzature regionali nonché la predisposizione di un programma pluriennale degli interventi;
c) 
servizi di promozione, informazione e assistenza al consumatore, anche d'intesa con le strutture di tutela e valorizzazione dei prodotti agroalimentari presenti sul territorio, con particolare riferimento ai consorzi di tutela, ai consorzi di promozione ed ai soggetti giuridici in possesso dei marchi provinciali, regionali, nazionali e comunitari.
Art. 6 
(Disposizioni di attuazione)
1. 
Entro novanta giorni dall'adozione della presente legge la Giunta regionale, con proprio regolamento, disciplina termini e modalità per l'accettazione delle domande di iscrizione nei registri provinciali, nonché i requisiti, gli strumenti e le modalità per beneficiare degli interventi previsti dall'articolo 5.
2. 
La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, predispone la proposta di programma pluriennale degli interventi e la trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione.
3. 
Il programma contiene:
a) 
l'ammontare delle risorse disponibili per i contributi di cui all'articolo 5;
b) 
le procedure e i termini per la presentazione della domanda di contributo;
c) 
le forme e le modalità di rendicontazione da parte dei soggetti beneficiari dei contributi.
4. 
Il programma pluriennale ha validità quinquennale e può essere aggiornato annualmente.
5. 
La Giunta regionale adotta, inoltre, tutte le deliberazioni necessarie per dare attuazione a quanto previsto dalla presente legge.
Art. 7 
(Clausola valutativa)
1. 
La Giunta Regionale presenta annualmente alla competente Commissione consiliare una relazione sull'attività svolta e sul livello di raggiungimento degli obiettivi della presente legge.
Art. 8 
(Norma finanziaria)
1. 
In fase di prima attuazione della presente legge, nell'esercizio finanziario 2011, agli oneri di spesa corrente stimati in 250.000 euro, in termini di competenza e di cassa, iscritti nell'UPB DB 18081 (Cultura, turismo e sport, Promozione turistica, analisi domanda e mercato turistico titolo I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011, si provvede con le dotazioni finanziarie della rispettiva UPB.
2. 
Per il biennio 2012-2013, agli oneri di cui ai comma, in termini di competenza, 1 si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).