Proposta di legge regionale n. 143 presentata il 15 maggio 2011
Norme ed interventi a favore delle persone con ridotte o impedite capacità sensoriali.
Primo firmatario

CURSIO LUIGI

Capo I. 
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 
(Finalità)
1. 
La presente legge detta norme volte a favorire il superamento o l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici, privati aperti al pubblico, negli spazi e nei servizi pubblici e nei luoghi aperti al pubblico, al fine di assicurare la massima autonomia in sicurezza e di facilitare la vita di relazione di persone con ridotte o impedite capacità sensoriali, di natura temporanea o permanente, mediante accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle possibili fonti di pericolo.
Art. 2 
(Campo di applicazione)
1. 
La presente legge si applica alle nuove costruzioni, alle ristrutturazioni di interi blocchi funzionali, agli ampliamenti ed ai cambi di destinazione d'uso dei seguenti edifici, strutture e luoghi:
a) 
edifici e strutture pubbliche e di uso pubblico, nonché privati aperti al pubblico;
b) 
esercizi di ospitalità, edifici e locali destinati ad attività produttive di carattere industriale, agricolo, artigianale, ad attività commerciali e del settore terziario limitatamente alle parti aperte al pubblico;
c) 
strutture sanitarie;
d) 
strutture e aree attrezzate destinate ad eventi pubblici, su proprietà privata o pubblica, limitatamente alla zona interessata dall'evento;
e) 
aree e percorsi pedonali nei centri abitati delimitati dal codice della strada, compresi i parcheggi;
f) 
strutture e impianti fissi connessi all'esercizio dei trasporti pubblici di persone;
g) 
spazi interni di edifici pubblici o privati aperti al pubblico.
2. 
La presente legge non si applica agli interventi di manutenzione ordinaria. Nel caso di interventi limitati devono essere apportati tutti gli accorgimenti che migliorano la fruibilità dei locali o degli spazi oggetto di intervento e, in ogni caso, va garantito l'agevole accesso ed utilizzo, limitatamente allo specifico intervento progettato.
3. 
I locali tecnici il cui accesso è consentito solo a personale specializzato non sono soggetti all'applicazione della presente legge.
4. 
La legge non si applica alle strutture e ai locali destinati ad uso caserma o similari limitatamente alle parti ove sia espressamente escluso l'utilizzo da parte del pubblico.
Art. 3 
(Definizioni)
1. 
Ai fini della presente legge si intende per:
a) 
"barriera architettonica": qualsiasi ostacolo che limita o impedisce l'uso in sicurezza ed in modo autonomo di spazi, edifici, strutture e attrezzature;
b) 
"accessibilità": la possibilità, anche da parte delle persone con ridotta o impedita capacità sensoriale, di fruire in modo autonomo, agevole e sicuro di spazi, strutture, edifici ed attrezzature, evitando fonti di affaticamento, disagio e di rischio;
c) 
"accessibilità urbana": la fruibilità, agevole e sicura anche per le persone con ridotte o impedite capacità sensoriali, della viabilità e mobilità urbana e degli spazi comuni ai cittadini;
d) 
"accessibilità costruttiva": la agevole e sicura fruibilità anche per le persone con ridotte o impedite capacità sensoriali, degli spazi costruiti, sia pubblici che privati;
e) 
"visitabilità": la possibilità, anche per le persone con ridotta o impedita capacità sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico negli edifici soggetti alla presente legge;
f) 
"adattabilità": la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche da parte delle persone con ridotte o impedite capacità sensoriali.
Art. 4 
(Elaborati tecnici)
1. 
Gli elaborati tecnici devono evidenziare le soluzioni progettuali e gli accorgimenti tecnici adottati per garantire il rispetto delle prescrizioni di cui alla presente legge, relative ad accessibilità, visitabilità ed adattabilità in rapporto alle persone con ridotte o impedite capacità sensoriali.
2. 
In caso di accessibilità gli elaborati tecnici devono evidenziare unità ambientali e componenti soggetti a prescrizioni normative ed il rispetto delle stesse. In caso di visitabilità gli elaborati tecnici devono evidenziare le aree accessibili. L'adattabilità di unità ambientali e componenti deve essere dimostrata attraverso appositi elaborati tecnici contenenti le indicazioni delle parti da sostituire e delle eventuali parti da integrare.
3. 
Gli elaborati tecnici devono essere accompagnati da una specifica relazione, contenente la descrizione:
a) 
delle soluzioni progettuali e delle eventuali opere previste per l'eliminazione delle barriere architettoniche esistenti;
b) 
degli accorgimenti tecnico-strutturali ed impiantistici;
c) 
dei materiali previsti;
d) 
del grado di accessibilità;
e) 
delle soluzioni previste per garantire l'adeguamento dell'edificio;
f) 
delle indicazioni progettuali di dettaglio che non possono essere rappresentate graficamente.
4. 
Qualora fossero proposte soluzioni alternative a quanto previsto dalla presente legge, gli elaborati tecnici e la relazione devono essere integrati con l'illustrazione delle alternative e dell'equivalente o migliore qualità degli esiti ottenibili.
5. 
Ai progetti delle opere deve essere allegata una dichiarazione del professionista che ha progettato l'opera attestante la conformità degli elaborati tecnici alle disposizioni contenute nella presente legge.
6. 
In caso di proposta di soluzioni alternative la dichiarazione deve essere accompagnata dagli elaborati tecnici e dalla relazione di cui al comma 4.
Art. 5 
(Attestazione di conformità e deroghe)
1. 
In sede di rilascio di permesso di costruire da parte dell'organo competente deve essere verificato il rispetto delle prescrizioni tecniche della presente legge.
2. 
Per interventi di ristrutturazione sono ammesse deroghe in caso di dimostrata impossibilità tecnica o urbanistica così come di tutela di beni di interesse artistico e storico, connessa ad elementi strutturali ed impiantistici.
3. 
Le deroghe di cui al comma 2 sono concesse dall'organo competente al rilascio della concessione edilizia o della conformità urbanistica.
4. 
Il personale dirigenziale o responsabile del competente ufficio, nel rilasciare il certificato di agibilità per le opere o un certificato equivalente, deve accertare che esse siano state realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. A tal fine il proprietario dell'immobile o l'intestatario della concessione edilizia sarà invitato a presentare una dichiarazione della direzione lavori attestante il rispetto della presente legge.
5. 
Per quel che attiene alle strutture sanitarie e agli studi dei professionisti sanitari la verifica di rispondenza alla normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche viene effettuata dagli organi competenti in sede di autorizzazione ed accreditamento. Eventuali deroghe sono concesse ai sensi del comma 3.
Art. 6 
(Tipologie edilizie)
1. 
Gli edifici pubblici devono essere accessibili anche da parte delle persone con ridotte o impedite capacità sensoriali nella loro totalità e in modo autonomo, evitando fonti di affaticamento e disagi. L'accessibilità deve avvenire per percorrenze comuni.
2. 
Gli edifici privati aperti al pubblico, soggetti agli interventi di cui all'articolo 2 comma 1, ad eccezione di quelli per i quali esiste una disciplina di settore specifica, devono garantire l'accessibilità anche a persone con ridotte o impedite capacità sensoriali.
3. 
Le strutture ricettive, con l'esclusione di quelle con disponibilità fino a sei stanze per ospiti o fino a quattro appartamenti per ferie, devono avere tutte le parti ed i servizi comuni accessibili anche per le persone con ridotte o impedite capacità sensoriali. Per parti e servizi comuni si intendono:
a) 
gli spazi esterni di pertinenza dell'edificio, quali giardini, piscine, spazi ricreativi, spazi ricreativi per bambini e parcheggi;
b) 
i servizi igienici di pertinenza degli spazi comuni;
c) 
la sala ristorante o sala colazione e similari ad uso esclusivo degli ospiti;
d) 
il bar ad esclusivo uso degli ospiti;
e) 
la sala lettura, TV, gioco e similari;
f) 
i locali fitness, la sauna, la piscina, il solarium e similari.
4. 
Gli spazi esterni di pertinenza degli esercizi di somministrazione di pasti e bevande devono essere accessibili fino all'ingresso principale o ad uno equivalente tramite almeno un percorso accessibile anche da parte delle persone con ridotte o impedite capacità sensoriali.
5. 
Nelle strutture per attività sociali deve essere garantita l'accessibilità in tutte le loro parti anche alle persone con ridotte o impedite capacità sensoriali.
6. 
Le strutture sportive e di balneazione devono essere rese accessibili anche alle persone con ridotte o impedite capacità sensoriali.
7. 
Le strutture sanitarie devono permettere la completa accessibilità ad ogni utente con ridotte o impedite capacità sensoriali sia esso paziente, visitatore o altro. L'accessibilità deve essere garantita per percorrenze comuni, salvo motivate impossibilità. Deve essere garantito l'utilizzo delle unità amministrative di prima accoglienza e gli sportelli aperti al pubblico devono essere idonei, almeno uno a blocco, all'utilizzo autonomo anche da parte di persone con ridotte od impedite capacità sensoriali, a cui deve in ogni caso essere garantito l'accesso autonomo ad un punto di informazione.
8. 
Le imprese tenute ad assumere persone disabili devono adottare gli accorgimenti necessari al fine di creare i presupposti che consentano al o alla dipendente con ridotte o impedite capacità sensoriali di svolgere autonomamente e in sicurezza la propria attività lavorativa e che rendano accessibili i settori produttivi, limitatamente alle parti dell'azienda per le quali è possibile l'inserimento di una persona disabile, le amministrazioni, le mense, i luoghi ricreativi, i servizi igienici, gli spogliatoi.
Capo II. 
PRESCRIZIONI TECNICHE SULL'ACCESSIBILITÀ URBANA
Art. 7 
(Aree e percorsi pedonali)
1. 
Le aree ed i percorsi pedonali interessati dalle presenti prescrizioni tecniche sono quelli riservati ad uso dei pedoni all'interno della viabilità veicolare, che comprendono tutti i marciapiedi, i porticati, gli attraversamenti pedonali, i sottopassi e i sovrappassi, i percorsi in zone verdi e nei giardini e tutti i parcheggi indipendentemente dalla tipologia degli edifici che su di essi si affacciano.
2. 
Elementi di urbanizzazione quali pavimentazioni, reti di distribuzione di energia elettrica, acqua, gas, telefonia e telematica, non possono originare ostacoli che impediscono la libertà di movimento alle persone con ridotte o impedite capacità sensoriali.
3. 
Durante il periodo di esecuzione di lavori su aree e percorsi pedonali, l'amministrazione competente si adopera affinché l'accessibilità sia ripristinata nel più breve tempo. Durante l'esecuzione di lavori di scavo o l'apertura di tombini stradali, tali pericoli devono essere segnalati con transenne rigide e solide; nel caso in cui vengano utilizzate barriere a nastro, esse devono essere disposte su due livelli, uno non troppo distante dal terreno e l'altro a circa un metro d'altezza, posti in modo da anticipare la zona di pericolo.
Art. 8 
(Rampe)
1. 
Nelle rampe si deve prevedere un corrimano del diametro da 40 a 45 millimetri posto ad una altezza di 0,95 metri misurata dall'asse del corrimano al piano di calpestio. Il corrimano va prolungato per 0,30 metri nelle zone di accesso alla rampa e raccordato con il muro o a pavimento. Devono essere comunque rispettate le altezze di sicurezza per parapetti o ringhiere verso il vuoto.
2. 
Sulle rampe predisposte per i disabili su sedie a ruote deve essere collocato il segnale di "pericolo valicabile" conforme al codice di cui all'Allegato tecnico.
Art. 9 
(Pavimentazioni)
1. 
La pavimentazione delle aree, delle rampe e dei percorsi pedonali deve essere di materiale antisdrucciolevole, compatto ed omogeneo, tale in ogni caso da non generare impedimenti o fastidio al movimento.
2. 
Eventuali differenze di livello tra gli elementi costituenti una pavimentazione devono essere contenute in maniera tale da non costituire ostacolo al transito di una persona su sedia a ruote ovvero con ridotte o impedite capacità sensoriali.
3. 
Per contribuire ad una chiara individuazione dei percorsi, delle aree e delle rampe, vanno adottati materiali, colorazioni o rilievi diversi atti a consentire la percezione di segnalazioni ed orientamenti per persone non vedenti o con ridotte capacità visive.
Art. 10 
(Arredo urbano)
1. 
L'arredo urbano soggetto alle prescrizioni tecniche è l'insieme di tutti gli oggetti esistenti sulla via e sullo spazio libero pubblico esclusa la segnaletica stradale verticale.
2. 
Gli elementi d'arredo e le strutture, anche commerciali, con funzione d'arredo urbano, da ubicare su spazi pubblici, devono essere situati in modo tale da essere accessibili e da poter essere utilizzati anche da persone con ridotte o impedite capacità sensoriali senza essere causa d'infortunio e d'intralcio al transito.
3. 
Alberi, cespugli e altre piante non devono essere causa d'infortunio e d'intralcio al transito di persone con ridotte o impedite capacità sensoriali.
4. 
Per agevolare gli spostamenti autonomi delle persone con ridotte o impedite capacità sensoriali è necessario:
a) 
liberare i marciapiedi da ogni tipo di ingombro non necessario;
b) 
installare i paletti di sostegno dei cartelli segnaletici o pubblicitari sul bordo e non in mezzo ai marciapiedi e posizionare la parte sporgente del cartello ad un'altezza non inferiore a 210 cm dal piano di calpestio;
c) 
evitare ostacoli che sporgano dai muri senza avere una base di uguale ingombro che possa essere avvertita mediante il bastone bianco;
d) 
disporre vasi e piante ornamentali sul bordo dei marciapiedi e non in prossimità dei muri;
e) 
sui marciapiedi la cui larghezza consente di autorizzare l'occupazione di una parte di essi con tavolini, delimitare tale zona mediante fioriere o altro tipo di transenna mento, lasciando soltanto alcuni varchi per l'ingresso;
f) 
proteggere con idonee ringhiere o, se ciò non sia possibile, segnalare con una striscia di codice di "arresto/pericolo" conforme a quanto previsto nell'Allegato tecnico eventuali differenze di quota presenti nei marciapiedi.
Capo III. 
PRESCRIZIONI TECNICHE SULL'ACCESSIBILITÀ COSTRUTTIVA
Art. 11 
(Spazi esterni agli edifici)
1. 
Per gli spazi esterni di pertinenza degli edifici di cui all'articolo 2, il requisito di accessibilità si considera soddisfatto se esiste almeno un percorso di accesso all'edificio fruibile in modo autonomo anche da parte di persone con ridotte o impedite capacità sensoriali.
2. 
Al fine di assicurare il collegamento dell'accesso principale dell'edificio, o, per le strutture ricettive e per gli esercizi di somministrazione di pasti e bevande, anche di un accesso equivalente, con i percorsi veicolari, con le aree di parcheggio, con le attrezzature e con i servizi posti all'esterno ed agevolare l'avvicinamento, almeno un percorso pedonale accessibile deve presentare un andamento preferibilmente in piano e quanto più semplice possibile riguardo alle principali direttrici di accesso.
3. 
Vanno evitati gli andamenti irregolari, le strozzature che riducono la larghezza utile a meno di 0,90 metri , gli arredi o i pali che potrebbero costituire pericolo, se non opportunamente ubicati.
4. 
Per tutta la larghezza del percorso e fino ad un'altezza minima di 2,10 metri dal calpestio, non devono esistere ostacoli di nessun genere, quali tabelle segnaletiche o elementi sporgenti dai fabbricati, che possono essere causa di infortunio a persone in movimento.
Art. 12 
(Scale)
1. 
Le scale che costituiscono parte comune o sono di uso pubblico devono presentare andamento regolare ed omogeneo per tutto il loro sviluppo, con una pendenza costante per tutta la lunghezza.
2. 
La larghezza delle scale di cui al comma 1 non deve essere inferiore a 1,20 metri.
3. 
I gradini delle scale di cui al comma 1 devono avere una pedata minima di 30 centimetri Ed un'alzata massima di 17 centimetri La pedata deve essere antisdrucciolevole e a pianta preferibilmente rettangolare.
4. 
Nelle scale di uso pubblico e privato aperto al pubblico, fino ad un massimo di tre alzate, i gradini devono essere tutti segnalati con una differenzazione di colore e di materiale percepibile tattilmente, per una profondità di almeno 5 centimetri , misurata dallo spigolo tra pedata ed alzata e per tutta la larghezza del gradino. Per le scale, con più di tre alzate la segnalazione deve essere prevista sul primo e sull'ultimo gradino per indicare la fine della rampa.
5. 
Nelle scale in discesa e prima dell'inizio deve essere installato per tutta la sua larghezza il segnale di "pericolo valicabile" conforme al codice di cui all'Allegato tecnico.
6. 
Nelle scale di uso pubblico e privato aperto al pubblico va realizzata una segnalazione a pavimento percepibile da parte di non vedenti o ipovedenti, situata ad almeno 30 centimetri. Dal primo e dall'ultimo gradino per indicare l'inizio e la fine della rampa.
Art. 13 
(Ascensori)
1. 
In tutti gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico le indicazioni ai piani e all'interno degli ascensori devono essere percettibili con suono e tattilmente sulle pulsantiere interne ed esterne.
2. 
La pulsantiera deve essere contrassegnata con numeri e lettere in braille e in caratteri ingranditi e a rilievo.
3. 
Il pulsante esterno deve poter prenotare la chiamata anche se l'ascensore è in movimento.
4. 
Deve essere previsto l'annuncio vocale del numero o della denominazione del piano raggiunto con l'eventuale aggiunta di altre indicazioni sui servizi presenti al piano.
5. 
All'esterno dell'ascensore, in prossimità del pulsante di chiamata e ad un'altezza compresa fra 140 cm e 170 cm, deve essere applicata una targa tattile e visiva che informi sulle destinazioni o sui servizi che si raggiungono ai vari livelli.
6. 
Tutte le indicazioni di cui ai commi precedenti devono essere scritte in braille, in caratteri visivi ingranditi e con contrasto di luminanza rispetto al fondo. Le lettere a rilievo devono avere uno spessore costante e dimensioni idonee per l'esplorazione tattile in conformità con la norma UNI 8207 sulla segnaletica grafica.
7. 
All'interno della cabina, dotata di un'illuminazione adeguata, deve essere presente un citofono per comunicazioni di emergenza con il personale di sorveglianza.
Art. 14 
(Scale mobili)
1. 
Sulle scale mobili devono essere previsti tutti gli accorgimenti atti ad agevolare l'utilizzo anche a persone non vedenti o ipovedenti.
2. 
L'inizio delle scale mobili deve essere segnalato con il codice "pericolo valicabile" in conformità a quanto previsto nell'Allegato tecnico.
Art. 15 
(Pavimentazioni)
1. 
Le pavimentazioni degli spazi d'uso comune devono essere antisdrucciolevoli e realizzate con idonei materiali che ne garantiscano anche la perfetta planarità e continuità.
2. 
Le pavimentazioni non devono presentare variazioni di livello.
3. 
Negli edifici pubblici deve essere garantita una chiara individuazione dei percorsi, mediante un'opportuna scelta di materiali con differenti caratteristiche cromatiche, acustiche e di scabrosità superficiale, per permettere la percezione dei percorsi stessi anche a persone con ridotte o impedite capacità sensoriali. Nelle strutture ricettive tale chiara individuazione dei percorsi deve essere garantita fino alla reception; negli edifici scolastici fino alla segreteria e negli edifici pubblici provvisti di un Infopoint, fino a quest'ultimo. Se ciò non è possibile, il percorso deve essere garantito fino ad un punto di chiamata di facile accesso.
Art. 16 
(Porte, finestre e portefinestre)
1. 
Le porte, le finestre e le portefinestre devono essere di facile manovrabilità anche da parte di persone con ridotte o impedite capacità sensoriali.
2. 
Le porte interamente realizzate con materiali trasparenti devono presentare accorgimenti grafici atti ad assicurare l'immediata percezione dell'ostacolo.
Capo IV. 
SEGNALETICA E PERCORSI TATTILI
Art. 17 
(Segnaletica)
1. 
Negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico e negli spazi esterni devono essere installati in posizione tale da essere agevolmente visibili, cartelli indicatori che facilitano l'orientamento e l'utilizzo degli spazi costruiti, da parte della più ampia utenza e tali da fornire un'adeguata informazione sull'esistenza degli accorgimenti previsti per l'accessibilità da parte di persone con ridotte o impedite capacità sensoriali.
2. 
Le informazioni per l'orientamento , quali tavole informative ed ogni altro contrassegno di tipo analogo, devono essere realizzate in caratteri ben leggibili, ben illuminati e con forte contrasto tra scrittura e fondo, in modo da essere facilmente intuibili anche da persone con ridotte o impedite capacità sensoriali.
3. 
Negli edifici pubblici devono essere predisposti adeguati cartelli che indicano le attività ivi svolte e i percorsi necessari per accedervi. Devono essere inoltre realizzati percorsi con segnaletica a pavimento per il raggiungimento di un punto di chiamata o Infopoint e dell'ascensore. Le informazioni visive importanti vanno segnalate anche con mezzi tattili ed eventualmente integrate con informazioni acustiche e verbali quali:
a) 
Informazioni tattili:
1) 
scritte in braille;
2) 
scrittura in rilievo, sporgente o rientrante almeno 1 millimetri , altezza minima 15-18 millimetri , caratteri non corsivi e ben leggibili;
3) 
struttura differente delle pavimentazioni davanti alle cabine telefoniche, nei locali sanitari, nei sottopassaggi e in ogni altro luogo analogo;
4) 
linee di orientamento tastabili con bastone nelle stazioni ed aerostazioni;
5) 
simboli in rilievo tastabili sulle porte e sui corrimano;
b) 
informazioni acustiche e verbali:
1) 
segnalatore acustico di arrivo degli ascensori;
2) 
segnalazioni verbali elettroniche, quali avviso di pericolo, in particolare per porte automatica battente;
3) 
in ambienti accessibili al pubblico le informazioni acustiche e verbali importanti vanno segnalate anche con mezzi visivi.
4. 
Per facilitare l'orientamento è necessario prevedere punti di riferimento ben riconoscibili, in quantità sufficiente e in posizione adeguata, tenendo conto che una disposizione regolare dell'illuminazione o di specifici corpi illuminanti favorisce l'orientamento nei percorsi.
5. 
Ogni situazione di pericolo deve essere resa immediatamente avvertibile anche tramite accorgimenti e mezzi riferibili sia alle percezioni acustiche che a quelle visive.
Art. 18 
(Semafori acustici)
1. 
Tutti gli impianti semaforici nuovi o in sostituzione devono essere dotati di segnalatore acustico con attivazione a richiesta, mediante pressione di apposito pulsante e con le caratteristiche tecniche stabilite dal Comitato Elettrotecnico Italiano (norma CEI 214-7).
Art. 19 
(Percorsi tattili)
1. 
I percorsi tattili sono formati da piastrelle in grès, gomma o in materiali lapidei recanti i sei codici di cui all'Allegato tecnico necessari per fornire ai disabili visivi le informazioni essenziali.
2. 
I percorsi tattili vanno installati nei piazzali, negli atri di stazioni o di aeroporti, viali di complessi ospedalieri o universitari, parchi e impianti sportivi all'aperto, all'interno di edifici pubblici o aperti al pubblico quali uffici postali, edifici scolastici, ambulatori medici, uffici delle aziende sanitarie locali, centri sportivi e commerciali.
3. 
Nel caso in cui a separare la zona pedonale dalla sede stradale non vi sia alcun dislivello, è indispensabile collocare una striscia di segnale tattile ben riconoscibile dalle persone con ridotte o impedite capacità sensoriali.
Capo V. 
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 20 
(Regolamento tecnico di attuazione)
1. 
La Giunta regionale, entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, predispone ed approva, sentiti il Comitato tecnico di cui all'articolo 21 e le Commissioni consiliari competenti in materia, un apposito regolamento tecnico di attuazione avente lo scopo di definire ulteriori prescrizioni tecniche e procedurali.
Art. 21 
(Comitato tecnico)
1. 
È istituito il Comitato tecnico scientifico con funzioni consultive sull'attuazione della presente legge.
2. 
Il Comitato tecnico è costituito con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'urbanistica d'intesa con l'Assessore alla tutela della salute e dell'Assessore alle politiche sociali.
3. 
Il Comitato tecnico è composto da due esperti in materia di accessibilità ambientale, da due funzionari dell'amministrazione regionale dei settori competenti per le materie oggetto della presente legge e da tre esperti o tecnici indicati dalle associazioni di volontariato e di promozione sociale delle persone disabili presenti ed operanti a livello regionale, competenti nel campo della promozione dell'accessibilità ambientale e dell'eliminazione delle barriere architettoniche e percettive.
Art. 22 
(Applicazione della legge)
1. 
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
2. 
È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Piemonte.