Istituzione di un fondo regionale a sostegno delle iniziative di scambi socio-culturali ed educativi tra scuole secondarie di secondo grado.
Primo firmatario
Altri firmatari
BOETI ANTONINO MOTTA ANGELA MULIERE ROCCHINO PENTENERO GIOVANNA RESCHIGNA ALDO
Art. 1
(Finalità)
1.
La Regione, al fine di ampliare l'offerta formativa degli istituti scolastici, promuove le iniziative tese a sviluppare gli scambi socio-culturali ed educativi tra studenti e docenti delle scuole statali e paritarie secondarie di secondo grado del Piemonte con studenti e docenti di altre regioni italiane o nazioni europee.
Art. 2
(Interventi regionali)
1.
Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione istituisce un Fondo regionale per la realizzazione di progetti di scambio socio-culturale ed educativo tra scuole statali e paritarie secondarie di secondo grado, a decorrere dal secondo anno del corso di studi.
Art. 3
(Modalità di attuazione)
1.
La Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della commissione consiliare competente, disciplina le modalità:
a)
di erogazione del Fondo di cui all'articolo 2, previa intesa con l'Ufficio scolastico regionale;
b)
di indizione del bando regionale per la presentazione dei progetti di scambio socio-culturale ed educativo e di definizione dei criteri di valutazione degli stessi progetti, con particolare riferimento alla durata degli scambi;
c)
di verifica del corretto utilizzo dei finanziamenti erogati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b).
Art. 4
(Funzioni della Regione)
1.
Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione:
a)
coordina, nel rispetto della loro autonomia, le attività dei Comuni e delle scuole interessati dalle iniziative di scambio socio-culturale;
b)
eroga finanziamenti all'istituto scolastico interessato, in conformità a quanto stabilito dal regolamento regionale di cui all'articolo 3.
2.
La Giunta regionale approva annualmente i progetti di scambio socio-culturali delle istituzioni ammesse ai finanziamenti.
3.
I finanziamenti di cui al comma 1, lettera b) sono cumulabili con i beneficiari economici previsti all'
articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa).
Art. 5
(Norma finanziaria)
1.
In fase di prima attuazione della presente legge, per l'anno finanziario 2011, agli oneri iscritti nel bilancio di previsione per l'anno 2011, per un importo pari a euro 100.000,00 in termini di competenza e di cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB 15071 (Istruzione Formazione Professionale Lavoro - Programmazione sistema educativo regionale - titolo I - Spese correnti), si provvede con le dotazioni finanziarie della medesima unità, che presenta la necessaria copertura finanziaria.
2.
Per il biennio 2012 - 2013, alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 400.000,00 euro per ciascun anno, si fa fronte con risorse finanziarie individuate con le modalità previste all'
articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'
articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).