Proposta di legge regionale n. 141 presentata il 04 maggio 2011
Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1996, n. 70. (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modifiche e integrazioni.

Sommario:      

Art. 1 
1. 
Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), è inserito il seguente:
" 1 bis. Al fine di promuovere un moderno approccio alla pianificazione del territorio, attuando interventi programmati di salvaguardia dell'ambiente, incentivando lo sviluppo turistico e la valorizzazione dell'ambiente, della fauna, delle piccole economie locali e dei prodotti tipici, con l'intento di proporre azioni e strategie di salvaguardia ambientale e di crescita economica, attraverso le condivise tradizioni culturali e territoriali, nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali. Incentivare, facendo anche ricorso a contributi economici e procedurali, l'avvio di attività lavorative legate al mantenimento di pratiche agricole e interventi compatibili con la salvaguardia e finalizzati al miglioramento ambientale."
.
3. 
Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 1 della l.r. n. 70/1996, dopo la parola "l'impegno" sono inserite le seguenti: "degli ambientalisti,".
Art. 2 
1. 
Dopo il comma 8 dell'articolo 6 della l.r. n.70/1996 è inserito il seguente:
" 8 bis. I piani faunistico-venatori provinciali possono essere aggiornati prima della loro scadenza secondo le procedure del presente articolo."
.
Art. 3 
1. 
Al comma 6 dell'articolo 9 della l.r. n.70/1996 le parole "altre oasi" sono sostituite dalle seguenti: "altri istituti di protezione, sentiti i pareri dei Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. di competenza".
Art. 4 
1. 
Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. n.70/1996 dopo le parole "dalle Province" sono inserite le seguenti: ", sentiti i pareri dei Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A.,".
2. 
Dopo il comma 1 dell'articolo 10 della l.r. n.70/1996 è inserito il seguente:
" 1 bis. La Regione Piemonte, facendo ricorso al ristorno del 50 per cento della tassa nazionale di concessione governativa pagata dai cacciatori, indirizza una quota di tale somma a favore delle Zone di Ripopolamento e Cattura (Z.R.C.) e degli A.T.C. e dei C.A. che hanno predisposto un programma triennale di miglioramenti ambientali, volti ad incrementare e migliorare il patrimonio faunistico ivi presente."
.
3. 
Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 10 della l.r. n.70/1996, dopo le parole "nei territori circostanti" sono inserite le seguenti: "adibiti a caccia programmata".
4. 
Al comma 2 dell'articolo 10 della l.r. n.70/1996 dopo la lettera d) è inserita la seguente:
" d bis) Le Z.R.C. devono distanziare tra loro, dalle Aziende Faunistico-Venatorie (A.F.V.), dalle Aziende Agri-Turistico-Venatorie (A.A.T.V), dalle aree protette, dai fondi chiusi, nonché dagli altri istituti di protezione stabiliti dalla Giunta regionale, come previsto al comma 12 bis dell'articolo 20."
.
Art. 5 
1. 
Al comma 1 dell'articolo 11 della l.r. n.70/1996 dopo la parola "ripopolamento" sono inserite le seguenti: "o a preambientare soggetti provenienti da allevamenti,".
2. 
Al comma 2 dell'articolo 11 della l.r. n.70/1996 dopo le parole "dalla Provincia" sono inserite le seguenti: ", sentito il parere dei comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A.".
3. 
Dopo il comma 5 dell'articolo 11 della l.r. n.70/1996 sono inseriti i seguenti:
"
5 bis. La Provincia, nelle Z.R.C. dove vi sono difficoltà di espansione della fauna, provvede ad immettere animali provenienti da allevamenti di cui è accertata la purezza.
5 ter. Nelle Z.R.C. la Provincia, con i soggetti gestori, realizza progetti di incremento e produzione di fauna selvatica allo stato naturale.
"
Art. 6 
1. 
Il comma 7 dell'articolo 12 della l.r. n.70/1996 è sostituito dal seguente:
" 7. Le zone non vincolate per l'opposizione manifestata dai proprietari o conduttori dei fondi interessati sono destinate alla attività venatoria programmata o ad altri istituti faunistici previsti dalla legge con l'atto di approvazione definitivo del Piano Faunistico provinciale (P.F.P.)."
.
Art. 7 
1. 
Al comma 3 dell'articolo 13 della l.r. n.70/1996 dopo la parola "tatuaggio" sono inserite le seguenti: "o al posizionamento del microchip".
2. 
Alla lettera c) del comma 5 dell'articolo 13 della l.r. n.70/1996 dopo le parole "di cui al comma 6." sono inserite le seguenti: "Tali zone devono avere un'ampiezza massima di 30 ettari.".
3. 
Dopo la lettera c) del comma 5 dell'articolo 13 della l.r. n.70/1996 sono inserite le seguenti:
"
c bis) zone adeguatamente recintate, in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da seguita su cinghiale con divieto di sparo;
c ter) zone in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le prove per cani da tana, con divieto di sparo;
c quater) zone in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da traccia, con divieto di sparo;
c quinquies) zone in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani limiere, con divieto di sparo.
"
4. 
Dopo il comma 5 dell'articolo 13 della l.r. n.70/1996 è inserito il seguente:
" 5 bis. La Giunta regionale, su richiesta dei concessionari, istituisce le zone di cui al comma 5, nelle A.F.V. senza facoltà di sparo ove sia presente la tipica fauna alpina, con facoltà di sparo nelle A.A.T.V."
.
5. 
Il comma 8 dell'articolo 13 della l.r. n.70/1996 è sostituito dal seguente:
" 8. La Giunta regionale, su richiesta dei concessionari, istituisce le zone di cui al comma 5, nelle A.A.T.V., con facoltà di sparo, e nelle A.F.V. ove non presente la tipica fauna alpina, con divieto di sparo. Il provvedimento della Giunta regionale definisce i criteri di istituzione, rinnovo, revoca, gestione ed i relativi periodi di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia."
.
6. 
Il comma 11 dell'articolo 13 della l.r. n.70/1996 è sostituito dal seguente:
" 11. La Provincia, su richiesta di associazioni venatorie e cinofili riconosciute, autorizza prove di caccia pratica per cani a carattere provinciale, regionale, nazionale o internazionale, nelle zone di cui ai commi 5 e 7, senza sparo su fauna selvatica appartenente a specie cacciabili e con facoltà di sparo su fauna selvatica proveniente da allevamento. Le gare di cui al presente comma possono essere autorizzate su fauna selvatica appartenente a specie cacciabili, senza facoltà di sparo, anche nelle zone di ripopolamento e cattura."
.
Art. 8 
1. 
Al comma 1 dell'articolo 15 della l.r. n. 70/1996 dopo le parole "I confini di detta zona" sono inserite le seguenti: ''secondo orografia o naturali ''.
Art. 9 
1. 
Al comma 5 dell'articolo 16 della l.r. n. 70/1996 le parole "La Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: ''La Provincia ''.
Art. 10 
1. 
Al comma 2 dell'articolo 17 della l.r. n. 70/1996 dopo le parole "rispettiva competenza" sono inserite le seguenti: ", nonchè di realizzazione di miglioramenti ambientali ".
2. 
La lettera a) del comma 4 dell'articolo 17 della l.r. n. 70/1996 è sostituita dalla seguente:
" a) predispone il piano di utilizzazione dei territori agricoli e naturali, anche avvalendosi delle aziende agricole operanti nelle aree di competenza, con l'obiettivo di favorire la riproduzione ed il sostentamento delle specie faunistiche, con particolare attenzione all'avifauna stanziale e migratoria ed ai mammiferi non ungulati appartenenti a tutta la catena alimentare. A tal fine ogni A.T.C. e ogni C.A. predispongono un apposito piano triennale dove sono indicate le azioni e gli stanziamenti per perseguire gli obiettivi di miglioramento degli habitat agricoli e naturali. I piani sono approvati dalle Province che, al termine del triennio, verificano il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Il raggiungimento di tali obiettivi è incentivato dalla Regione attraverso meccanismi premiali a favore degli A.T.C. e dei C.A.;"
.
3. 
Alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 17 della l.r. n. 70/1996 dopo la parola "habitat" sono inserite le seguenti: "È compito degli A.T.C. e dei C.A. predisporre risorse e programmi per il consolidamento delle specie in difficoltà".
4. 
Dopo il comma 4 dell'articolo 17 della l.r. n. 70/1996 è inserito il seguente:
" 4 bis. Il Comitato di gestione degli A.T.C. e dei C.A. stabilisce una percentuale minima dell'introito economico delle quote di adesione dei soci da destinarsi per i miglioramenti ambientali e per le strutture di preambientamento. Gli A.T.C. ed i C.A. approvano e gestiscono il programma di miglioramento ambientale comunicandolo alla Provincia, che ne verifica i risultati, ed alla Regione per conoscenza."
.
5. 
Al comma 5 dell'articolo 17 della l.r. n. 70/1996 dopo le parole "in medicina veterinaria" sono inserite le seguenti: "o in scienze biologiche".
6. 
Dopo il comma 5 dell'articolo 17 della l.r. n. 70/1996 è inserito il seguente:
" 5 bis. Nel periodo gennaio-settembre gli A.T.C. e i C.A. possono attuare piani di contenimento del cinghiale tramite l'utilizzo di altane fisse o mobili o per appostamento temporaneo dove la conformazione morfologica del territorio lo permetta o col metodo della girata fino al 15 aprile di ogni anno. Non è consentito fare ricorso al metodo della braccata."
.
Art. 11 
1. 
Alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 18 della l.r. n. 70/1996, dopo le parole "nell'A.T.C. e nel C.A." sono inserite le seguenti:
" che non siano titolari di licenza di caccia"
.
2. 
La lettera c) del comma 4 dell'articolo 18 della l.r. n. 70/1996 è sostituita dalla seguente:
" c) quattro rappresentanti designati dalle associazioni ambientaliste presenti nel Consiglio Nazionale dell'Ambiente, aventi sede nella provincia;"
.
3. 
Alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 18 della l.r. n. 70/1996 dopo la parola "interessati" sono inserite le seguenti parole: ", che non siano titolari di licenza di caccia".
4. 
Dopo il comma 6 dell'articolo 18 della l.r. n. 70/1996 sono inseriti i seguenti commi:
"
6 bis. È data facoltà ai Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. di indire annualmente un'assemblea pubblica per informare i soci sulle attività di programmazione Le riunioni dei Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. sono pubbliche.
6 ter. Le riunioni dei Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. sono pubbliche.
"
Art. 12 
1. 
Dopo il comma 2 dell'articolo 19 della l.r. n. 70/1996 sono inseriti i seguenti commi:
"
2 bis. La Giunta regionale, anche in deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, disciplina, sentiti i Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A., l'ammissione temporanea di altri cacciatori per il prelievo delle specie faunistiche maggiormente responsabili di danni alla salute, all'economia e all'ambiente. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, definisce le specie oggetto di autorizzazione.
2 ter. La disciplina di cui al comma 2 bis prevede l'obbligo di accompagnamento da parte di un cacciatore esperto, indicato dagli A.T.C. e dai C.A. interessati, ed abilitato a seguito di apposito percorso formativo. Il cacciatore ammesso al prelievo di cui al comma 2 bis deve avere frequentato idoneo percorso formativo.
2 quater. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, definisce i contenuti e le modalità dei percorsi formativi di cui al comma 2 ter.
2 quinquies. Le ammissioni temporanee autorizzate dalla Giunta regionale saranno finalizzate all'esclusivo prelievo di predeterminate specie faunistiche che verranno annualmente indicate dalla Giunta regionale, sentiti i Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A.. Qualora la regolamentazione all'accesso preveda l'obbligo di accompagnamento, il cacciatore potrà avvalersi solo di personale incaricato dagli A.T.C. o dai C.A. di riferimento con regolare autorizzazione e che abbia seguito un corso formativo realizzato dalle Province su indicazione della Giunta regionale.
"
2. 
Al comma 3 dell'articolo 19 della l.r. n. 70/1996, dopo le parole "partecipazione economica" sono inserite le seguenti:", nonché attività di volontariato finalizzate ai miglioramenti ambientali del territorio,".
3. 
Dopo il comma 3 dell'articolo 19 della l.r. n. 70/1996 sono inseriti i seguenti commi:
"
3 bis. La Giunta regionale autorizza altresì i Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. a sospendere, anche nella stessa stagione venatoria, l'autorizzazione all'esercizio venatorio al cacciatore responsabile di gravi violazioni in materia venatoria, tempestivamente comunicata agli organi competenti.
3 ter. La Giunta regionale, anche in deroga a quanto previsto ai commi 1 e 2, disciplina, sentiti i Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A., l'ammissione temporanea di altri cacciatori per il prelievo di determinate specie faunistiche.
"
Art. 13 
1. 
Dopo il comma 12 dell'articolo 20 della l.r. n. 70/1996, è inserito il seguente:
" 12 bis. Le A.F.V. e le A.A.T.V. devono distare dalle Z.R.C., dalle aree protette, dai fondi chiusi, nonché dagli altri istituti di protezione stabiliti dalla Giunta regionale con proprio provvedimento, sentita la Commissione consiliare competente, almeno 1000 metri, con possibile riduzione sino a 500 metri stabilita con delibera di Giunta provinciale, secondo le condizioni orografiche del territorio."
.
Art. 14 
1. 
La lettera e) del comma 2 dell'articolo 24 della l.r. n. 70/1996 è sostituita dalla seguente:
" e) un rappresentante per ogni associazione venatoria riconosciuta a livello nazionale operante in Regione;"
.
2. 
La lettera f) del comma 2 dell'articolo 24 della l.r. n. 70/1996 è sostituita dalla seguente:
" f) quattro rappresentanti delle associazioni ambientaliste facenti parte del Consiglio Nazionale dell'Ambiente ed aventi sede in Regione;"
.
Art. 15 
1. 
Al comma 2 dell'articolo 25 della l.r. n. 70/1996, dopo la lettera f), è inserita la seguente:
" f bis) un rappresentante per ogni associazione venatoria, agricola ed ambientalista avente sede sul territorio provinciale."
.
Art. 16 
1. 
Al comma 8 dell'articolo 29 della l.r. n. 70/1996, dopo le parole "della Giunta provinciale" sono inserite le seguenti: ", fermo restando che nelle zone di divieto di caccia è sempre vietato il ricorso al metodo della braccata per il contenimento del cinghiale".
Art. 17 
1. 
Dopo l' articolo 29 della l.r. n. 70/1996 è inserito il seguente:
"
Art. 29 bis. (Contenimento delle specie faunistiche maggiormente responsabili di danni)
1. Ad integrazione ed in deroga a quanto previsto dall'articolo 29, le Province, su richiesta delle organizzazioni professionali agricole provinciali, dei Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. competenti per territorio, dei gestori delle aree protette regionali e dei concessionari delle A.F.V. o delle A.A.T.V., approvano piani di contenimento delle specie faunistiche maggiormente responsabili di danni alla salute, all'economia e all'ambiente, sulla base di un motivato programma per il controllo delle stesse specie, da presentare entro la data del 30 giugno e da attuarsi con mezzi e modalità indicati dall'ISPRA, finalizzati alla riduzione delle specie, compatibilmente con le caratteristiche ambientali, le esigenze del patrimonio zootecnico ed agroforestale, la prevenzione a rischi e cose.
2. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, definisce con proprio provvedimento le specie di cui al comma 1.
3. I piani di contenimento di cui al comma 1 sono attuati dalle Province, dai Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A., dai soggetti gestori delle aree protette o dai concessionari delle A.F.V. o delle A.A.T.V., ognuno per i territori di propria competenza, informando l'Osservatorio faunistico regionale dei risultati ottenuti.
4. Per le finalità di cui al comma 3, le Province esercitano il coordinamento ed il controllo sull'attuazione dei piani di contenimento attuati dai soggetti competenti per territorio di cui al comma 3.
5. Le Province possono altresì autorizzare all'attuazione dei piani di contenimento di cui al comma 4 gli agenti delle Province, gli agenti di vigilanza delle aree protette, i proprietari o conduttori dei fondi muniti di licenza di porto d'armi, le guardie venatorie volontarie o i cacciatori nominativamente autorizzati dai soggetti che fanno la richiesta di cui al comma 1.
6. Le finalità della gestione devono caratterizzarsi per i seguenti obiettivi:
a) conservazione degli ambienti naturali, del suolo e delle coltivazioni, con particolare riferimento agli habitat ed aree oggetto di tutela ai sensi delle vigenti norme nazionali e comunitarie;
b) prevenzione delle situazioni di conflitto con le attività umane, con raggiungimento e mantenimento nel tempo di una soglia massima di danno alle colture agricole valutata in euro per capo abbattuto, definita dalla Regione su proposta delle Province;
c) salvaguardia della piccola fauna nidificante a terra.
7. La Regione, sentite le Province, i Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A., i gestori delle aree protette ed i concessionari delle A.F.V. e delle A.A.T.V., definisce i Piani di Gestione degli Ungulati (P.G.U.).
8. Per la gestione della specie cinghiale, la Giunta regionale definisce le unità territoriali individuando:
a) le aree ad alta vocazionalità agro-silvo-pastorale dove la specie deve essere oggetto di controllo e contenimento costante;
b) le aree dove l'uso del suolo e del territorio sono compatibili con una presenza equilibrata della specie.
"
Art. 18 
1. 
Al comma 11 dell'articolo 30 della l.r. n. 70/1996 le parole "l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)" sono sostituite dalle seguenti: "il parere dell'Osservatorio Faunistico regionale".
2. 
La lettera b) del comma 12 dell'articolo 30 della l.r. n. 70/1996 è sostituita dalla seguente:
" b) individui appartenenti alla famiglia dei fasianidi a quota superiore agli 800 metri sul livello del mare per gli A.T.C. e a quota superiore ai 1.200 metri sul livello del mare per i C.A."
.
Art. 19 
1. 
Al comma 7 dell'articolo 34 della l.r. n. 70/1996 le parole "non cacciatori" sono abrogate.
Art. 20 
1. 
Al comma 6 dell'articolo 35 della l.r. n. 70/1996 dopo le parole "l'esercizio venatorio con il falco" sono inserite le seguenti: "e con l'arco".
Art. 21 
1. 
Il comma 1 dell'articolo 37 della l.r. n. 70/1996 è sostituito dal seguente:
" 1. L'opzione sulla forma di caccia prescelta in via esclusiva, a norma dell' articolo 12, comma 5, della legge 157/1992, ha durata annuale e si intende rinnovata se entro il 31 marzo il cacciatore non fa pervenire alla Provincia competente per territorio richiesta di modifica dell'opzione contenuta nel tesserino regionale. La variazione non può avvenire durante l'annata venatoria."
.
Art. 22 
1. 
Dopo il comma 2 dell'articolo 38 della l.r. n. 70/1996 è inserito il seguente:
" 2 bis. Al fine di consentire il prelievo in condizioni di massima sicurezza, in relazione all'orografia del territorio, nonché alle condizioni di copertura boschiva e vegetativa, è consentito, previa autorizzazione del proprietario del sito, predisporre appostamenti per il prelievo selettivo degli ungulati. Tali appostamenti e le strutture necessarie non sono qualificabili come appostamenti fissi ai sensi dell' articolo 5 comma 5 della legge n.157/1992."
.
Art. 23 
1. 
Dopo il comma 4 dell'articolo 41 della l.r. n. 70/1996 è inserito il seguente:
" 4 bis. Per esercitare la caccia di selezione agli ungulati, il cacciatore deve frequentare un corso di abilitazione nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Giunta regionale."
.
Art. 24 
1. 
Al comma 1, lettera a) dell' articolo 43 della l.r. n. 70/1996 dopo le parole "mostrare, attraverso colloquio" inserire le parole "o quiz".
Art. 25 
1. 
Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 44 della l.r. n. 70/1996 dopo le parole "beccaccino (Gallinago, gallinago)" inserire le parole ", allodola (alauda arvensis)".
2. 
Alla lettera d) del comma 1) dell'articolo 44 della l.r. n. 70/1996, dopo le parole "volpe (Vulpes vulpes)" inserire le parole ", alzavola (anas crecca), gallinella d'acqua (gallinula chloropus), ghiandaia (garrulus glandarius),".
3. 
Il comma 5 dell'articolo 44 della l.r. n. 70/1996 è sostituito dal seguente:
" 5. La Giunta regionale, sentito l'INFS, può, per determinate specie, in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, modificare i periodi dell'esercizio venatorio compresi tra il 1° settembre e il 31 gennaio, e comunque nel rispetto dei limiti dell'arco temporale massimo indicati nel comma 1. Ai sensi dell' articolo 11 quaterdecies, comma 5, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), l'esercizio venatorio per la caccia di selezione agli ungulati può essere autorizzato, per sesso e classi di età, dal 1° giugno al 15 marzo dell'anno successivo, escluso il periodo dal 1° al 31 agosto."
.
Art. 26 
1. 
Il comma 2 dell'articolo 46 della l.r. n. 70/1996 è sostituito dal seguente:
"
2. Durante l'intera stagione venatoria, ogni cacciatore può abbattere complessivamente un numero massimo di capi di fauna selvatica così suddiviso:
a) cinghiale: dieci capi;
b) coturnice, pernice bianca, fagiano di monte e lepre variabile: complessivamente cinque capi annuali, con il limite di due capi per coturnice, pernice bianca e fagiano di monte ed un capo di lepre variabile;
c) lepre comune e coniglio selvatico: cinque capi annuali con il limite di un capo giornaliero per specie;
d) starna e pernice rossa: cinque capi annuali per specie nel rispetto del piano numerico di prelievo con il limite di due capi giornalieri;
e) fagiano: venti capi annuali con il limite di due capi giornalieri;
f) minilepre, cornacchia grigia, cornacchia nera, e gazza: cinquanta capi annuali per specie con il limite di dieci capi giornalieri.
"
2. 
Dopo il comma 2 dell'articolo 46 della l.r. n. 70/1996 è inserito il seguente:
" 2 bis. Durante l'intera stagione venatoria ogni cacciatore può inoltre abbattere complessivamente un numero di capi di specie migratorie, non compreso tra quelle elencate nel comma 2, non superiore a cinquanta, di cui non più di dieci scolapacidi e trenta tra anatidi e rallidi."
.
3. 
Il comma 3 dell'articolo 46 della l.r. n. 70/1996 è sostituito dal seguente:
" 3. Il carniere stagionale delle specie camoscio, cervo, capriolo, muflone e daino è stabilito in base ai piani annuali di prelievo proposti dagli organismi di gestione degli A.T.C. e dei C.A., sentito il parere dell'ISPRA, ed approvati dalla Giunta regionale."
.
Art. 27 
1. 
Al comma 1 dell'articolo 47 della l.r. n. 70/1996 le parole "esclusivamente nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica." sono sostituite dalle seguenti: "solo tre giorni alla settimana, nei giorni di mercoledì, sabato e domenica. Nel territorio delle zone alpi la caccia è consentita nei giorni di mercoledì e domenica. Per la caccia di selezione agli ungulati, l'esercizio venatorio è consentito nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica in ogni A.TC. ed in ogni C.A.".
2. 
Al comma 2 dell'articolo 47 della l.r. n. 70/1996 le parole "per non più di due giornate di caccia alla settimana a scelta" sono abrogate.
Art. 28 
1. 
Il comma 4 dell'articolo 48 della l.r. n. 70/1996 è sostituito dal seguente:
" 4. L'uso del fucile con canna ad anima rigata è consentito esclusivamente per la caccia di selezione agli ungulati nell'ambito dei piani di prelievo selettivo e per il prelievo della specie cinghiale."
.
2. 
Al comma 5 dell'articolo 48 della l.r. n. 70/1996 dopo le parole "con l'uso dei falchi" inserire le parole: " e dell'arco.".
Art. 29 
2. 
Al comma 1 dell'articolo 49 della l.r. n. 70/1996, dopo la lettera v) sono inserite le seguenti:
"
v bis) allevare a scopi venatori ed immettere in campo aperto il cinghiale (sus scrofa) e relativi ibridi;
v ter) importare e trasportare in Piemonte a scopi venatori cinghiali vivi e relativi ibridi ed immetterli sul territorio regionale, comprese le A.F.V., le A.A.T.V., le aree protette ed i fondi chiusi;
v quater) esercitare la caccia senza autorizzazione all'interno delle aree a caccia specifica;
"
3. 
Dopo il comma 1 dell'articolo 49 della l.r. n. 70/1996 è inserito il seguente:
" 1 bis. In deroga a quanto previsto alla lettera v ter), sono ammessi i trasporti di cinghiali vivi e relativi ibridi transitanti sul territorio regionale verso altre destinazioni, previa segnalazione alle Province interessate del mezzo di trasporto, dell'itinerario e del numero dei capi trasportati, da effettuarsi con un anticipo di almeno quarantotto ore."
.
Art. 30 
1. 
Dopo il comma 1 dell'articolo 52 della l.r. n. 70/1996 è inserito il seguente:
" 1 bis. Le Province, entro il termine di cui al comma 1, trasmettono agli A.T.C. ed ai C.A., per il perseguimento delle specifiche finalità istitutive inerenti la gestione dell'attività venatoria, notizia degli accertamenti effettuati che prevedano sanzioni accessorie."
.
Art. 31 
1. 
La lettera p) del comma 1 dell'articolo 53 della l.r. n. 70/1996, è sostituita dalla seguente:
" p) abbattere un capo diverso per specie da quello assegnato nella caccia di selezione agli ungulati: sanzione amministrativa da 200,00 a 600,00 euro; abbattere un capo diverso per sesso da quello assegnato nella caccia di selezione agli ungulati: sanzione amministrativa da 80,00 a 400,00 euro con obbligo di riconsegna del trofeo all'A.T.C. o al C.A.; abbattere un capo diverso per classe da quello assegnato nella caccia di selezione agli ungulati: sanzione amministrativa da 20,00 a 100,00 euro; abbattere un ungulato senza essere stato ammesso alla caccia di selezione: sanzione amministrativa da 600,00 a 3.600,00 euro; mancata apposizione del contrassegno o mancata annotazione del capo abbattuto sul tesserino regionale o sulla scheda autorizzativa: sanzione amministrativa da 200,00 a 400,00 euro;"
.
Art. 32 
(Inserimento dell'articolo 55 bis nella l.r. n.70/1996)
1. 
Dopo l' articolo 55 della l.r. n. 70/1996 è inserito il seguente articolo:
"
Art. 55 bis. (Fondo di solidarietà a favore dei soggetti coinvolti in sinistri stradali con fauna selvatica ungulata)
1. La Regione gestisce il Fondo di solidarietà a favore dei soggetti coinvolti in sinistri stradali con fauna selvatica ungulata.
2. Nella predisposizione del bilancio annuale vengono iscritti stanziamenti sul ''fondo di solidarietà per i soggetti coinvolti in sinistri stradali con fauna selvatica ungulata '', tenuto conto dei dati storici relativi ad ogni Provincia e previo parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie Locali.
3. I requisiti e le modalità che i soggetti coinvolti in sinistri stradali devono possedere per accedere al Fondo di solidarietà di cui al comma 1 sono definiti o modificati dalla Giunta regionale con proprio provvedimento, sentite la Commissione consiliare competente e le Province.
"
Art. 33 
(Abrogazione)
1. 
È abrogata la legge regionale 27 gennaio 2000, n. 9 (Misure straordinarie ad integrazione della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", della legge regionale 16 agosto 1989, n. 47 "Norme per l'allevamento e per la marchiatura obbligatoria dei cinghiali e dei relativi ibridi" e della legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 "Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a Parchi naturali, Riserve naturali ed Aree attrezzate").