Art. 15
(Programma triennale degli interventi)
1.
La Giunta regionale, sentito il parere della Consulta di cui all'articolo 18, sottopone all'approvazione del Consiglio regionale il piano di massima degli interventi da perseguire nel triennio successivo contenente gli indirizzi, gli obiettivi, le priorità, i criteri e le modalità per l'attuazione delle iniziative di cui alla presente legge e trasmette, contestualmente, la relazione sull'attività svolta nel triennio precedente.
2.
Nelle more dell'approvazione del programma triennale, la Giunta regionale è autorizzata all'attuazione delle singole iniziative sulla base degli indirizzi dell'ultimo piano triennale approvato.
Art. 16
(Conferenza d'area dei piemontesi nel mondo)
1.
Allo scopo di garantire un proficuo collegamento con i piemontesi delle diverse aree geografiche e per assicurare una più estesa partecipazione, la Giunta regionale può promuovere conferenze d'area dei piemontesi nel mondo.
2.
La Conferenza è presieduta e convocata dal Presidente della Giunta regionale o dal delegato Assessore, e vi partecipano il Presidente della commissione consiliare regionale competente, o suo delegato, i rappresentanti:
a)
delle associazioni, circoli e federazioni di cui all'articolo 21 che operano a favore dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), b), e comma 4, residenti all'estero in quelle aree;
b)
di enti, istituzioni ed organizzazioni, culturali ed economiche, operanti in materia di emigrazione in Italia e nell'area geografica prescelta.
2.
La Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione consiliare regionale, individua l'area geografica e la città estera ospitante la manifestazione, definisce le modalità di organizzazione della conferenza d'area dei piemontesi nel mondo, ivi compresi i rimborsi dei viaggi e i costi per l'ospitalità dei partecipanti.
Art. 17
(Conferenza internazionale dei piemontesi nel mondo)
1.
Allo scopo di assicurare agli emigrati piemontesi nel mondo un momento di incontro, di discussione, di scambio di esperienze e di proposta di interventi a loro favore, la Giunta regionale promuove, ogni quattro anni, la conferenza internazionale dei piemontesi nel mondo da tenersi in un Comune del Piemonte.
2.
La Conferenza è presieduta e convocata dal Presidente della Giunta regionale o dal delegato Assessore, e vi partecipano il Presidente del Consiglio regionale, il Presidente della commissione consiliare regionale competente, o suo delegato, ed i rappresentanti:
a)
delle associazioni, circoli e federazioni di cui all'articolo 21 che operano a favore dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), b), e comma 4, residenti in quelle aree;
b)
di enti, istituzioni ed organizzazioni, culturali ed economiche, operanti in materia di emigrazione in Italia e nel mondo.
2.
La Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione consiliare regionale, individua il Comune piemontese ospitante la manifestazione e definisce le modalità di organizzazione delle conferenze internazionale dei piemontesi nel mondo, ivi compresi i rimborsi dei viaggi e i costi per l'ospitalità dei partecipanti.
Art. 18
(Consulta per l'emigrazione e i piemontesi nel mondo)
1.
È istituita, con decreto del Presidente della Giunta regionale, la Consulta per l'emigrazione e i piemontesi nel mondo di seguito denominata Consulta.
2.
La Consulta è istituita all'inizio di ogni legislatura entro novanta giorni dall'elezione del Presidente della Giunta regionale e resta in carica per la durata della legislatura.
3.
La Consulta è composta:
a)
dal Presidente della Giunta regionale che la presiede, o dall'Assessore regionale delegato;
b)
dal Presidente della Commissione permanente regionale avente competenza in materia di emigrazione o suo delegato;
c)
dal Presidente o suo delegato dell'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI) del Piemonte, dell'Unione delle Province d'Italia (UPI) del Piemonte, dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM);
d)
da un rappresentante delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Piemonte;
e)
da un rappresentante di ciascuna delle Università del Piemonte e dal Politecnico di Torino;
f)
da tre rappresentanti dei patronati sindacali con sede in Piemonte ed operanti all'estero a favore dei piemontesi nel mondo;
g)
da un rappresentante per ciascuna federazione all'estero, di cui all'articolo 21, comma 3;
h)
da diciotto rappresentanti delle associazioni di cui all'articolo 21, comma 2, ciascuna per il rispettivo ambito territoriale, e precisamente:
1)
cinque in rappresentanza dei piemontesi in Europa;
2)
quattro in rappresentanza dei piemontesi in Sud America;
3)
tre in rappresentanza dei piemontesi in Nord America;
4)
tre in rappresentanza dei piemontesi in Australia;
5)
due in rappresentanza dei piemontesi in Africa;
6)
uno in rappresentanza dei piemontesi in Asia;
i)
da tre rappresentanti delle associazioni di cui all'articolo 21, comma 5, dei quali almeno uno rappresentante dei frontalieri;
l)
dai componenti di origine piemontese del Consiglio Generale degli Italiani all'Estero.
4.
Il Presidente può invitare a partecipare ai lavori della Consulta rappresentanti delle comunità di emigrati piemontesi all'estero e, ogni qualvolta sia ritenuto utile, rappresentanti di Amministrazioni, Associazioni ed Enti interessati agli argomenti posti in esame; la Consulta può avvalersi per l'esame di particolari problematiche dell'apporto di gruppi di lavoro appositamente costituiti.
5.
La Consulta è convocata almeno una volta all'anno e ha il compito di formulare proposte per la predisposizione del programma triennale di cui all'articolo 15 e per esprimere, se richiesta dagli Organi regionali, il proprio parere consultivo in materia di emigrazione, di piemontesi nel mondo e di frontalierato.
6.
Le funzioni di segretario della Consulta sono svolte da un funzionario della struttura amministrativa regionale competente nella materia, nominato e revocato dall'Ufficio di Presidenza, su proposta del Presidente della Consulta.
7.
La Giunta regionale è autorizzata a provvedere alle spese per l'attività della Consulta, nonché al rimborso delle spese di viaggio e di ospitalità per i partecipanti, qualora non sia già previsto il rimborso da parte dell'ente di appartenenza.
Art. 19
(Ufficio di Presidenza)
1.
Nella sua prima seduta la Consulta provvede alla costituzione dell'Ufficio di Presidenza che è composto dal Presidente della stessa che lo presiede e da quattro membri eletti tra i suoi componenti. Ciascuno di questi svolge, su designazione annuale della Consulta, le funzioni di Vicepresidente cui il Presidente può delegare compiti di rappresentanza esterna.
2.
La durata in carica dell'Ufficio di Presidenza coincide con quella della Consulta.
3.
L'Ufficio di Presidenza:
a)
collabora con proposte e pareri al programma di attività della Consulta ed alla sua realizzazione;
b)
cura i rapporti con gli Enti locali, regionali e statali e con le Associazioni interessate ai problemi dell'emigrazione e del frontalierato;
c)
esprime pareri richiesti d'urgenza alla Consulta, salvo ratifica della Consulta stessa nella sua prima seduta successiva;
d)
svolge, su specifica delega, funzioni di rappresentanza della Consulta.
4.
Le funzioni di segreteria dell'Ufficio di Presidenza sono esercitate dal funzionario regionale di cui all'ultimo comma del precedente articolo 18.
Art. 20
(Diplomi di benemerenza ad emigrati)
1.
La Giunta regionale, sentito l'Ufficio di Presidenza della Consulta, può conferire diplomi di benemerenza agli emigrati piemontesi nel mondo che hanno onorato il nome del Piemonte nel mondo per il periodo di emigrazione non inferiore a 20 anni complessivamente.
Art. 21
(Associazionismo)
1.
La Regione riconosce le attività svolte dalle associazioni, circoli e loro federazioni che operano a favore dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1 e 4, residenti all'estero o in Piemonte, al fine di assicurare la tutela dei diritti civili e sociali, conservare il valore dell'identità della terra di origine e sviluppare i rapporti con la comunità piemontese.
2.
Agli effetti della presente legge, la Regione Piemonte riconosce le Associazioni o Circoli dei piemontesi nel mondo che ne facciano formale richiesta e che:
a)
abbiano un numero di associati non inferiore a cinquanta, di cui la maggioranza di origine piemontese;
b)
abbiano svolto, nei due anni precedenti la data della richiesta, attività documentata in favore delle collettività piemontesi all'estero;
c)
operino sulla base di uno statuto sociale improntato ai criteri democratici che preveda la pubblicità delle deliberazioni;
d)
siano apolitiche e senza fine di lucro;
e)
abbiano sede legale all'estero.
3.
La Regione riconosce, su formale richiesta, le federazioni all'estero alle quali aderiscano la maggioranza delle associazioni o dei circoli di cui al precedente comma, operanti nello Stato straniero.
4.
Le Associazioni o Circoli dei giovani piemontesi all'estero, cui aderiscono soggetti di età non superiore a trent'anni, non sono sottoposte alla limitazione indicata al comma 2, lettera a), purché il numero degli associati di origine piemontese non sia inferiore a dieci.
5.
La Regione riconosce, altresì, su loro formale richiesta, le Associazioni con sede legale in Italia, che operino con continuità e specificità da almeno due anni in favore dei frontalieri e dell'emigrazione italiana nel mondo e delle loro famiglie, abbiano un numero di associati residenti in Piemonte non inferiore a cinquanta e che presentino i requisiti di cui al precedente comma 2, lettere c) e d).
6.
Il riconoscimento delle Associazioni, Circoli e Federazioni di cui al presente articolo viene effettuato, con determinazione dirigenziale della competente struttura in materia di emigrazione, frontalieri e piemontesi nel mondo della Giunta regionale e previa verifica dei requisiti richiesti dalla presente legge. La medesima struttura dispone altresì la revoca del riconoscimento, in caso di eventuale successiva perdita dei requisiti o di atteggiamento incompatibile con le finalità della presente legge sentito in quest'ultimo caso il parere della Consulta.
7.
Presso la Giunta regionale sono istituiti distinti registri:
a)
delle Associazioni e Circoli dei piemontesi nel mondo e loro Federazioni aventi sedi al di fuori del territorio nazionale;
b)
delle Associazioni, Circoli e Federazioni che operano in materia di emigrazione e frontalieri ed aventi sede in Italia.
8.
La tenuta dei Registri è affidata alla competente struttura in materia di emigrazione, frontalieri e piemontesi nel mondo della Giunta regionale.
9.
La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi e rimborsi spese alle associazioni, circoli e le federazioni iscritte nei registri regionali di cui al presente articolo per la loro attività sociale e per le iniziative di cui alla presente legge.