Proposta di legge regionale n. 139 presentata il 19 aprile 2011
Modifiche alla legge regionale del 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modifiche e integrazioni.
Primo firmatario

LUPI MAURIZIO

Altri firmatari

GIOVINE MICHELE

Sommario:      

Art. 1 
(Modifiche all' articolo 1 della l.r.4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio))
1. 
Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale .4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) le parole "alle Direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991, con i relativi allegati, della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, resa esecutiva con legge 24 novembre 1978, n. 812 e della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503" sono sostituite dalle seguenti: "alle Direttive comunitarie e alle Convenzioni internazionali in materia di tutela della fauna e dell'ambiente naturale".
Art. 2 
1. 
Al comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 70/1996 dopo le parole "il venerdì" vengono aggiunte le seguenti: "e la domenica".
Art. 3 
1. 
Al comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 70/1996 dopo le parole "il venerdì" vengono aggiunte le seguenti: "e la domenica".
Art. 4 
1. 
Alla lettera c) del comma 5 dell'articolo 13 della l.r. 70/1996, le parole "con facoltà di sparo esclusivamente su fauna selvatica di allevamento appartenente alle seguenti specie: fagiano, starna, pernice rossa, germano reale e quaglia, nei periodi indicati dalle Province con il regolamento di cui al comma 6" sono sostituite dalle seguenti: "con divieto di sparo".
Art. 5 
1. 
Il comma 8 dell'articolo 20 della l.r. 70/1996 è così sostituito:
" 8. Nelle aziende faunistico-venatorie e nelle aziende agri-turistico-venatorie si applicano i limiti di carniere di cui all'articolo 46."
.
Art. 6 
1. 
Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 44 della l.r. 70/1996 sono abrogate le seguenti parole:
" coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus)."
.
Art. 7 
1. 
Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 44 della l.r. 70/1996 sono abrogate le seguenti parole:
" quaglia (Coturnix coturnix), tortora (Streptopeia turtur), beccaccia (Scolopax rusticola), beccaccino (Gallinago gallinago)."
.
Art. 8 
1. 
Al comma 1 dell'articolo 44 della l.r. 70/1996 sono abrogate le seguenti parole:
" c) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre, in base a piani numerici di prelievo approvati dalla Giunta regionale, salvo quanto disposto dall'articolo 15 della presente lege: pernice rossa (Alectoris rufa), starna (Perdix perdix)."
.
Art. 9 
1. 
Al comma 1 dell'articolo 44 della l.r. 70/1996 sono abrogate le seguenti parole:
" d) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: cesena (Turdus pilaris), tordo bottaccio (Turdus philomelos), tordo sassello (Turdus iliacus), germano reale (Anas platyrynchos), colombaccio (Columba palumbus), cornacchia nera (Corvus corone), cornacchia grigia (Corvus corone cornix), gazza (Pica pica), nonché la volpe (Vulpes vulpes) secondo piani numerici di prelievo."
.
Art. 10 
1. 
Al comma 1 dell'articolo 44 della l.r. 70/1996 sono abrogate le seguenti parole:
" e) specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre, in base a piani numerici di prelievo proposti dai Comitati di gestione dei C.A. e approvati dalla Giunta regionale : pernice bianca (Lagopus mutus), fagiano di monte (Tetrao tetrix), coturnice (Alectoris graeca), lepre bianca (Lepus timidus);"
.
Art. 11 
1. 
Al comma 1 dell'articolo 44 della l.r. 70/1996 sono abrogate le seguenti parole:
" f) specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre, in base a piani numerici di prelievo basati su censimenti qualitativi e quantitativi accertanti la densità e la composizione delle popolazioni, proposti dagli A.T.C. o dai C.A. e approvati dalla Giunta regionale : camoscio (Rupicapra rupicapra), capriolo (Capreolus capreolus), cervo ( Cervus elaphus), daino (Dama dama), muflone (Ovis musimon);"
.
Art. 16 
1. 
Al comma 6 dell'articolo 45 l.r. 4 settembre 1996, n. 70 le parole "per la definizione dei piani di prelievo" e "e dei piani di abbattimento selettivo" sono abrogate.
Art. 17 
1. 
Al comma 1 dell'articolo 46 della l.r. 70/1996 le parole : "di cui un solo capo delle seguenti specie: fagiano di monte, coturnice, pernice bianca e lepre bianca, di otto capi delle specie migratorie di cui quattro tra palmipedi e trampolieri e non più di due beccacce" sono abrogate.
Art. 18 
1. 
Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 46 della l.r. 70/1996 le parole "camoscio, cervo, capriolo, muflone, daino: complessivamente un capo annuale" sono abrogate.
Art. 21 
1. 
Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 46 della l.r. 70/1996 le parole "coniglio selvatico" sono abrogate.
Art. 24 
1. 
Al comma 1 dell'articolo 47 della l.r. 70/1996 le parole "e domenica" sono abrogate.
Art. 25 
1. 
Al comma 2 dell'articolo 47 della l.r. 70/1996 le parole "e domenica" ovunque appaiono sono abrogate.
Art. 26 
1. 
Al comma 6 dell'articolo 47 della l.r. 70/1996 dopo la parola "venerdì" sono aggiunte le parole "e domenica".
Art. 27 
1. 
Alla lettera l) del comma 1 dell'articolo 49 della l.r.70/1996 le parole "fatta eccezione per la caccia al cinghiale ed alla volpe, i tetraonidi nella zona faunistica delle Alpi, agli ungulati oggetto di piani di prelievo selettivo e salvo quanto disposto dall'articolo 29" sono abrogate.