Revisione del sistema elettorale in Regione Piemonte.
Primo firmatario
Art. 1
(Numero sottoscrittori delle liste provinciali e regionale)
1.
La presentazione delle liste dei candidati di cui dall'
articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) e delle liste regionali di cui all'
articolo 1, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario) richiede una sottoscrizione di:
a)
da almeno 2000 e non più di 4.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di un milione di abitanti;
b)
da almeno 1000 e non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizione tra 300.001 e un milione di abitanti;
c)
da almeno 500 e non più di 1000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni tra 150.001 e 300.000 abitanti;
d)
da almeno 250 e non più di 500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 150.000 abitanti.
Art. 2
(Circoscrizioni elettorali Regione Piemonte)
1.
Il territorio della Regione Piemonte è suddiviso in tre circoscrizioni elettorali:
-
la prima corrispondente alla attuale provincia di Torino;
-
la seconda corrispondente alle attuali province di Verbania, Vercelli, Novara e Biella;
-
la terza corrispondente alle attuali province di Cuneo, Asti e Alessandria.
Art. 3
(spese per la campagna elettorale)
1.
Le spese per la campagna elettorale di cui al
comma 1 dell'art. 5 della legge 43/1995 sono regolate dal seguente:
-
Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alle elezioni regionali in una lista provinciale non possono superare l'importo massimo dato dalla cifra fissa pari a euro 5 mila incrementato di una ulteriore cifra pari al prodotto di euro 0,001 per ogni elettore residente nella circoscrizione. Per i candidati che si presentano nella lista regionale il limite delle spese per la campagna elettorale è pari a lire 2 mila euro. Per coloro che si candidano in più liste provinciali le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo di 8.000 euro. Per coloro che si candidano in una o più circoscrizioni provinciali e nella lista regionale le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare rispettivamente l'importo di 8 e 10 mila euro.
2.
Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista di cui al
comma 3 dell'art. 5 della l. 43/1995 sono regolate dal seguente:
-
Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista, che partecipa alle elezioni, escluse quelle di cui al comma 2, non possono superare la somma risultante dall'importo di 0,01 euro moltiplicato per il numero complessivo degli elettori residenti nelle circoscrizioni nelle quali ha presentato proprie liste.
Art. 4
(Rimborsi spese elettorali)
1.
Il contributo di cui al primo capoverso del
comma 1 dell'art. 6 della l. 43/1995 è regolato dal seguente:
-
Il contributo di cui al
secondo comma dell'art. 1 della legge 18 novembre 1981, n. 659 e successive modificazioni, è determinato nella misura, una tantum, risultante dalla moltiplicazione dell'importo di Eur 0,1 per il numero degli elettori della Repubblica quale risulta dall'ultimo censimento generale.