Proposta di legge regionale n. 135 presentata il 21 marzo 2011
Interventi a tutela del nomadismo e di contrasto all'abusivismo.

Titolo I. 
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 
(Tutela del Nomadismo)
1. 
La Regione Piemonte, aderendo alle dichiarazioni internazionali riguardanti il riconoscimento dei diritti dell' uomo, riconosce il diritto al nomadismo, tutela il patrimonio culturale e l'identità delle "etnie tradizionalmente nomadi e seminomadi"; garantisce l' utilizzo da parte dei nomadi e seminomadi,in regola con le normative vigenti, dei servizi pubblici per la tutela della salute e del benessere sociale e più in generale per l' autonomia e l'autosufficienza di tale popolazione.
2. 
La Regione Piemonte, al fine di tutelare condizioni di vita dignitose e garantire maggior sicurezza, promuovere azioni di contrasto all'abusivismo in particolar modo riguardante occupazioni abusive di aree pubbliche o private.
Art. 2 
(Obiettivi)
1. 
Le finalità di cui al precedente articolo 1 sono perseguibili mediante la realizzazione dei seguenti obiettivi generali:
a) 
salvaguardare la specificità culturale e linguistica della tradizione delle genti nomadi;
b) 
favorire un corretto accesso ai servizi pubblici ed un efficace utilizzo di essi da parte delle popolazioni nomadi;
c) 
definire azioni specifiche a tutela sociale di minori;
d) 
promuovere il rispetto delle normative vigenti da parte di tutti i nomadi o migranti che a vario titolo si fermano sul territorio piemontese.
Titolo II. 
AREE ATREZZATE
Art. 3 
(Realizzazione dei campi di sosta)
1. 
I Comuni, qualora intendano realizzare i campi di sosta e di transito, provvedono con apposita variante al proprio strumento urbanistico generale di previsione, alla individuazione delle aree necessarie classificandole: " aree e servizi pubblici ", con specifica destinazione.
2. 
L'area del campo di sosta dovrà essere dotata delle seguenti attrezzature minime:
a) 
recinzione lungo il perimetro dell'area;
b) 
servizi igienici, docce, fontane e lavatoi, collegati alla rete fognaria e idrica;
c) 
illuminazione collegata alla rete pubblica;
d) 
impianto per l'allacciamento per l'energia ad uso privato;
e) 
struttura coperta polivalente, anche idonea all'attività lavorativa e scolastica, con collegamenti alla rete di energia elettrica;
f) 
contenitori per rifiuti solidi urbani all'interno dell'area ed all'esterno, idonei all'asporto operato dal servizio pubblico di raccolta.
3. 
I Comuni entro il 31 gennaio di ogni anno presentano al Presidente della Giunta regionale e al Commissario regionale per il nomadismo le domande per la realizzazione dei campi di sosta e delle aree di transito per i nomadi. Alle domande devono essere allegati:
a) 
i progetti dei campi di sosta e delle aree di transito, le relative relazioni tecniche e preventivi di spesa;
b) 
i preventivi di spesa relativi alla gestione ed alla manutenzione dei campi e delle aree.
4. 
Il pernottamento all'interno del campo di sosta o di transito ha un costo giornaliero definito dal Comune sulla base dei costi che deve sostenere per la realizzazione, sorveglianza, mantenimento, pulizia e fornitura di servizi.
Art. 4 
(Aree di transito)
1. 
L' area riservata al transito consiste in una superficie dove i nomadi possono sostare per un periodo non superiore a novanta giorni.
2. 
L'area di transito deve essere dotata di recinzione, salone servizi igienici, compresi docce, fontana e lavatoio, illuminazione pubblica, impianti di allaccio di energia elettrica ad uso privato, area di giochi per bambini, telefono pubblico, contenitori per immondizie.
3. 
L'accesso all'area di transito comporta un versamento di un contributo stabilito dal Comune da effettuare in forma anticipata al presidio di vigilanza.
Art. 5 
(Tendopoli provvisorie)
1. 
I Comuni per motivi di estrema urgenza e necessità possono realizzare tendopoli provvisorie con relativi servizi che dovranno essere smantellate entro un periodo massimo di sei mesi.
Titolo III. 
COMMISSARIO PER I ROM DELLA REGIONE PIEMONTE
Art. 6 
(Istituzione del Commissario regionale per la tutela del nomadismo e il contrasto dell'abusivismo)
1. 
La Regione Piemonte istituisce il "Commissario regionale per la tutela del nomadismo e il contrasto dell'abusivismo" (d'ora in avanti Commissario), organo di nomina della giunta regionale che provvede all'espletamento delle seguenti iniziative:
a) 
definizione, di concerto con i soggetti competenti, dei programmi di azione per garantire l'ordine pubblico nel rispetto dei diritti fondamentali e della dignità delle persone con un riguardo particolare alla tutela dei minori da soggetti o organizzazioni criminali che utilizzano l'incertezza sulla identità o sulla provenienza anagrafica al fine di porre in essere traffici illeciti e gravi forme di sfruttamento;
b) 
monitoraggio dei campi autorizzati in cui sono presenti comunità nomadi;
c) 
identificazione e censimento delle persone, anche minori di età, e dei nuclei familiari presenti nei luoghi di cui al punto b) e c), attraverso rilievi segnaletici;
d) 
segnalazione alla Prefettura e alle Forze di Polizia delle persone di cui al punto c) e b) che risultino o possano essere destinatarie di provvedimenti amministrativi o giudiziari di allontanamento o di espulsione;
e) 
programmazione, qualora quelli esistenti non riescano a soddisfare le esigenze abitative, della individuazione di altri siti idonei per la realizzazione di campi autorizzati;
f) 
individuazione dei campi nomadi non autorizzati e abusivi;
g) 
adozione di misure finalizzate allo sgombero ed al ripristino delle aree occupate dagli insediamenti abusivi;
h) 
realizzazione dei primi interventi idonei a ripristinare i livelli minimi delle prestazioni sociali e sanitarie;
i) 
interventi finalizzati a favorire l'inserimento e l'integrazione sociale delle persone trasferite nei campi autorizzati, con particolare riferimento a misure di sostegno ed a progetti integrati per i minori, nonché ad azioni volte a contrastare i fenomeni del commercio abusivo, dell'accattonaggio e della prostituzione;
j) 
monitoraggio e promozione delle iniziative poste in essere nei campi autorizzati per favorire la scolarizzazione e l'avviamento professionale e il coinvolgimento nelle attività di realizzazione o di recupero di abitazioni;
Art. 7 
(Attività)
1. 
Il Commissario, al fine di attuare quanto previsto all'articolo 5 della presente legge, svolge una continua attività di coordinamento e confronto con la Prefettura, le Forze dell'ordine, la Direzione regionale per l'istruzione, l'assessore regionale al lavoro e l'assessore regionale alle politiche sociali, i Servizi sociali e i comuni interessati per competenza territoriale.
2. 
Al fine di assicurare piena effettività agli interventi e alle iniziative di cui alla presente legge, il Commissario è assistito dalla forza pubblica, dai prefetti delle altre province territorialmente coinvolte.
Titolo IV. 
VIGILANZA
Art. 8 
(Il Presidio di vigilanza)
1. 
La Regione Piemonte di concerto con la polizia provinciale,ove costituita, la polizia comunale e stringendo convenzioni con enti di sicurezza anche privati, istituisce per ciascun campo di sosta e area di transito il Presidio di vigilanza, organo composto da unità appartenenti alla Polizia municipale e provinciale, ovvero da soggetti selezionati della vigilanza privata, che opera alle dirette dipendenze di un Coordinatore nominato dalla Amministrazione comunale di concerto con il Commissario per i rom della Regione Piemonte. In particolare esso:
a) 
cura la compilazione del registro delle presenze degli abitanti del villaggio e ne verifica l'identità all'ingresso;
b) 
assicura il controllo sulla sicurezza dei campi di sosta e delle aree di transito in stretto rapporto con il Gruppo della Polizia municipale competente per territorio;
c) 
cura la compilazione di un registro per l'identificazione dei visitatori occasionali, previo accertamento del consenso del nucleo familiare di riferimento.
2. 
Qualora i componenti del Presidio rilevino una qualsiasi violazione delle norme della presente legge ne informano la polizia provinciale, cui spetta effettuare la comunicazione al Commissario regionale per gli eventuali provvedimenti che verranno adottati e agli organi di sorveglianza e sicurezza.
3. 
Potranno anche essere previsti l'installazione e l'utilizzo di strumenti tecnologici atti a rafforzare i controlli e la sicurezza del villaggio, da gestire nel rispetto della normativa vigente.
4. 
Nel perimetro esterno si prevedono, altresì, forme di vigilanza delle Forze dell'Ordine o forze di sorveglianza e sicurezza private da attuare con le modalità ritenute più opportune dal Questore e/o dal Comune in collaborazione con i nucleo nomadi della polizia locale e la polizia provinciale.
5. 
Gli operatori di polizia e sicurezza che faranno parte del nucleo nomadi possono essere dotati di presidi tattici, di limitato impatto visivo, ai fini della prevenzione e della tutela della propria incolumità personale. L'individuazione di tali presidi difensivi, distanziatori e di autosoccorso, nonché le modalità di impiego, sono materie di specifico regolamento regionale, da emanarsi entro sessanta giorni a cura della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.
Art. 9 
(Nucleo nomadi)
1. 
La Regione Piemonte, di concerto con la Prefettura e le forze dell'ordine, istituisce un nucleo nomadi regionale, costituito da operatori di polizia comunale e provinciale, con il compito di intervento e attuazione di quanto previsto dalla presente legge.
Titolo V. 
AUTORIZZAZIONE
Art. 10 
(Ammissione campi di sosta o aree di transito)
1. 
Possono far richiesta di accesso ai campi di sosta e/o alle aree di transito:
a) 
cittadini extracomunitari in possesso dell'originale del permesso di soggiorno e/o altro valido titolo documentale equipollente, attestante la regolare presenza sul territorio nazionale ed idoneo a consentire lo svolgimento di regolare attività lavorativa;
b) 
cittadini comunitari in possesso di documento d'identità riconosciuto ed in corso di validità.
2. 
L'ammissione nei campi di sosta e/o alle aree di transito è subordinata:
a) 
all'accertamento del possesso dei requisiti, di cui al precedente comma , da parte di tutti i componenti della famiglia;
b) 
all'assenza di condanne in giudicato;
c) 
all'obbligo di comunicazione delle proprie generalità documenti di identità al presidio di vigilanza che ne disporrà l'immediata comunicazione al nucleo nomadi;
d) 
all'attestato di iscrizione scolastica e frequentazione scolastica per ogni minore a carico;
e) 
alla firma di un atto d'impegno al rispetto delle norme di comportamento interno da parte del componente maggiorenne del nucleo familiare che ne abbia fatto richiesta;
f) 
alla disponibilità di posti;
g) 
pagamento anticipato di una quota quale cauzione per l'utilizzo delle strutture.
Art. 11 
(Autorizzazione aree di sosta o di transito (card))
1. 
Nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, ogni componente dei nuclei familiari ammessi nei villaggi è destinatario di una tessera munita di fotografia recante i dati anagrafici dell'interessato, rilasciato dal Presidio di vigilanza entro 24 ore dell'ingresso nelle aree.
2. 
Le autorizzazioni all'ammissione ed alla permanenza all'interno delle aree di transito o di sosta hanno una validità pari a 5 mesi per i campi di sosta o di un periodo non superiore ai 90 giorni per le aree di transito.
3. 
L'ammissione al villaggio comporta la temporanea assegnazione di una struttura abitativa, anche prefabbricata ovvero di una piazzola di sosta per roulotte.
4. 
Costituisce presupposto per il diniego dell'autorizzazione l'adozione a carico del richiedente di un precedente provvedimento di allontanamento da analoghi insediamenti della città o di altre province del territorio nazionale o per qualsiasi violazione della normativa vigente riscontrata sul territorio nazionale negli ultimi 5 anni.
Art. 12 
(Revoca dell'autorizzazione)
1. 
L'autorizzazione alla permanenza nel villaggio è revocata nei confronti del singolo trasgressore in presenza di:
a) 
perdita dei requisiti previsti all'articolo 10 e all'articolo 11 della presente legge per il rilascio dell'autorizzazione all'ammissione;
b) 
incitamento o sfruttamento dei minori a compiere reati;
c) 
abbandono della struttura assegnata all'interno del villaggio per un periodo superiore a un mese, salvo espressa e preventiva autorizzazione del Comune;
d) 
reiterato rifiuto di proposte di inserimento lavorativo al medesimo formulate;
e) 
comportamenti e/o azioni che costituiscano grave e concreta minaccia di turbamento alla sicura e civile convivenza all'interno del villaggio e/o della città, nei casi indicati dal precedente articolo;
f) 
mancato pagamento della quota giornaliera prevista.
2. 
L'autorizzazione alla permanenza nel villaggio è revocata nei confronti dell'intero nucleo familiare in presenza di:
a) 
mancata richiesta d'iscrizione nei registri anagrafici, laddove previsto dalla normativa vigente, ovvero nel caso di disposta cancellazione;
b) 
inadempimento dell'obbligo genitoriale di assicurare la frequenza della scuola dell'obbligo da parte dei minori;
c) 
mancato pagamento, per un periodo superiore ai 30 giorni, delle utenze da corrispondere per la fruizione di canoni e servizi;
d) 
abbandono scolastico o assenza per un numero superiore di 20 giorni consecutivi da parte di un minore parte del nucleo familiare o per un totale di 45 giorni nel corso dell'intero anno scolastico, salvo comprovati e certificati motivi di salute.
Art. 13 
(Procedimento di revoca dell'autorizzazione)
1. 
Il provvedimento di revoca è adottato dal Commissario regionale per il nomadismo previa comunicazione al Prefetto e presidio di vigilanza che dispone l' allontanamento del soggetto interessato, ovvero dell'intero nucleo familiare, dal villaggio.
2. 
Il soggetto, ovvero il nucleo familiare interessato, la cui autorizzazione sia stata revocata, deve lasciare il villaggio entro le 48 ore successive alla comunicazione e notifica del provvedimento.
3. 
In caso di rifiuto, il Sindaco può chiedere l'intervento della Forza pubblica o del nucleo nomadi istituito dall'articolo 9 della presente legge.
Titolo VI. 
RIMPATRIO VOLONTARIO
Art. 14 
(Fondo per il rimpatrio volontario)
1. 
La Regione Piemonte, istituisce un "fondo per il rimpatrio volontario" finalizzato a sostenere gli sforzi compiuti dai Comuni, dalle Province e dal Commissario nomadi per migliorare la gestione dei rimpatri in tutte le sue dimensioni, sulla base del principio della gestione integrata dei rimpatri, prevedendo azioni comuni che perseguono gli obiettivi comunitari ai sensi del principio di solidarietà, tenendo conto della normativa comunitaria in materia e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali.
2. 
Il Fondo contribuisce al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) 
introdurre una gestione integrata dei rimpatri e migliorarne l'organizzazione e l'attuazione;
b) 
promuovere un'applicazione efficace ed uniforme delle norme comuni concernenti il rimpatrio conformemente all'evoluzione della politica condotta in tale settore;
c) 
predisporre un'ampia gamma di misure volte ad incoraggiare programmi di rimpatrio volontario dei cittadini di paesi terzi;
d) 
programmare incentivi, come una assistenza al rimpatrio, per coloro che accettano il rimpatrio volontario.
3. 
Il Fondo verrà erogato dai Comuni a tutti i nomadi o rom che volontariamente accetteranno il contributo di 300 euro per ciascun adulto e di 100 euro per ciascun minore come sostegno alle spese di viaggio di rimpatrio.
4. 
Le risorse finanziarie del fondo dovranno essere garantite da trasferimenti regionali annualmente stabilti.
Titolo VII. 
DIRITTI E DOVERI
Art. 15 
(Inserimento scolastico e professionale)
1. 
La Regione, al fine di favorire ed agevolare l' inserimento dei minori appartenenti alle Comunità dei nomadi negli asili nido, nella scuola materna e dell' obbligo, nel rispetto delle peculiarità della loro cultura, promuove iniziative dei Comuni e delle autorità scolastiche locali in accordo con le Direzioni provinciali all'istruzione.
2. 
I giovani nomadi che i iscrivono e frequentano gli asili nido, le scuole materne e dell' obbligo, i corsi di formazione professionale e le scuole secondarie in Piemonte usufruiscono delle provvidenze di cui alla legislazione regionale e alle regolamentazioni comunali vigenti nei limiti e secondo le modalità previste.
Art. 16 
(Inserimento professionale)
1. 
I soggetti destinatari della delega in materia di formazione professionale provvedono, nell' ambito dei piani annuali di attività , alla programmazione di iniziative specifiche dirette alla qualificazione professionale dei giovani nomadi, con particolare riferimento alle forme di lavoro e artigianato tipiche della loro cultura.
2. 
È consentita la partecipazione ai corsi annuali programmati per i giovani nomadi in possesso dei necessari requisiti culturali e di base adeguatamente accertati, nonché in regola con quanto previsto dalla presente legge.
Titolo VIII. 
AZIONI
Art. 17 
(Piano annuale)
1. 
La Giunta regionale, sulla base delle domande presentate dai Comuni, approva il piano annuale per interventi di tutela del nomadismo e contrasto all'abusivismo.
Art. 18 
(Contributi)
1. 
I Comuni, entro sessanta giorni dall' approvazione del piano di cui all' art. 17 devono presentare alla Regione Piemonte proposte finalizzate alla tutela del nomadismo, contrasto all'abusivismo e al rimpatrio volontario come definito all'articolo 14 della presente legge.
Art. 19 
(Convenzioni)
1. 
I Comuni che abbiano realizzato i campi di sosta e le aree di transito possono affidarne, mediante convenzione, la gestione ad associazioni di volontariato, che operino nel settore dei servizi sociali.
Art. 20 
(Regolamento regionale)
1. 
La Giunta regionale entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge predispone un regolamento delle aree di sosta e di transito per nomadi e migranti che dovrà esser assunto dalle amministrazioni comunali entro 60 giorni dall'approvazione.
Titolo IX. 
NORMA TRANSITORIA E FINANZIARIA
Art. 21 
(Norma transitoria)
1. 
La Giunta regionale, in fase di prima applicazione della presente Legge, delibera, sentita la competente commissione consiliare, un piano di interventi urgenti, intesi a privilegiare il soddisfacimento delle esigenze più immediate delle popolazioni nomadi.
2. 
Il piano, di cui al precedente primo comma, comprende le seguenti azioni:
a) 
programmare un immediato censimento della popolazione nomade presente sul territorio regionale;
b) 
programmare e istituire di concerto con i Comuni i presidi di vigilanza;
c) 
individuare le situazioni di rischio e di disagio sociale dei minori nomadi;
d) 
trasmettere alla Prefettura i dati raccolti, segnalando ogni sospetta violazione delle norme vigenti.
Art. 22 
(Abrogazione)
1. 
La presente legge abroga e sostituisce la legge regionale 10 giugno 1993 n. 26 (Interventi a favore della popolazione zingara).
Art. 23 
(Norma finanziaria)
1. 
In fase di prima applicazione della legge, si provvede nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 con lo stanziamento pari a 1.500.00,00 euro, di cui 500.000,00 euro per le finalità di cui all'articolo 14, iscritto nell'unità previsionale di base (UPB) DB19011, unità che presenta la necessaria copertura finanziaria.
2. 
Per il biennio 2012-2013, agli oneri di cui al comma 1, si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).