Proposta di legge regionale n. 134 presentata il 21 marzo 2011
Istituzione delle strade della nocciola.

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione Piemonte con la presente legge si propone di valorizzare i territori caratterizzati da produzioni coricole di qualità riconosciute ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari e del decreto del Ministro delle politiche agricole 8 settembre 1999, n. 350 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all' articolo  8, comma 1, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173).
2. 
Per il perseguimento della finalità di cui al comma 1, la Regione promuove e disciplina la realizzazione delle strade della nocciola, di seguito indicate come "strade".
3. 
La promozione delle strade avviene nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale attraverso la qualificazione e l'incremento dell'offerta turistica integrata e la collaborazione intersettoriale tra le imprese.
Art. 2 
(Definizione e caratteristiche delle strade)
1. 
Le strade sono percorsi segnalati e pubblicizzati lungo i quali si sviluppano coltivazioni di prodotti agroalimentari di qualità, aziende agricole singole o associate e strutture di trasformazione e commercializzazione aperte al pubblico, nonché beni di interesse ambientale e culturale.
2. 
La lunghezza e le caratteristiche di ciascuna strada configurano un itinerario turistico all'interno di aree sub-regionali al fine di valorizzare il territorio e le relative produzioni agricole e agroalimentari.
3. 
Le strade possono caratterizzarsi per la presenza di:
a) 
un centro di informazione finalizzato alla diffusione di notizie relative alle attività, alle produzioni ed al territorio interessati dalla strada;
b) 
un centro espositivo e di documentazione dedicato, secondo le specifiche realtà produttive e culturali presenti all'interno della strada e ai prodotti valorizzati dalla strada e in generale alla civiltà contadina;
c) 
spazi espositivi e di degustazione dei prodotti e dei relativi preparati gastronomici caratterizzanti la strada.
Art. 3 
(Denominazione delle strade)
1. 
Le strade adottano una denominazione in cui sono indicati il nome del prodotto o dei prodotti che si intende valorizzare ed il nome geografico della zona nel cui ambito territoriale ricade il percorso.
Art. 4 
(Comitato promotore e riconoscimento delle strade)
1. 
Per il riconoscimento di ogni strada è costituito un comitato promotore.
2. 
Il comitato promotore è composto da una qualificata rappresentanza di aziende agricole singole o associate ricadenti nella zona geografica della strada, che siano rappresentative dei prodotti valorizzati dalla strada, sulla base dei criteri definiti nel regolamento di attuazione.
3. 
Gli enti locali interessati dal percorso della strada possono partecipare al comitato promotore e a tale scopo sono invitati a farne parte dai soggetti promotori dell'iniziativa.
4. 
Al comitato promotore possono partecipare anche i seguenti soggetti:
a) 
aziende non agricole, presenti nel territorio interessato dalla strada, che gestiscono impianti di lavorazione e di trasformazione dei prodotti agricoli valorizzati dalla strada;
b) 
le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello provinciale;
c) 
le organizzazioni dei produttori agricoli riconosciute per le specifiche produzioni della strada;
d) 
i consorzi di tutela dei prodotti valorizzati dalla strada;
e) 
le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura interessati dalla strada;
f) 
gli operatori economici, le istituzioni e le associazioni operanti nel campo agricolo, culturale e ambientale interessati al raggiungimento degli obiettivi della presente legge.
5. 
Il comitato promotore presentara alla Giunta regionale la domanda per il riconoscimento della strada e il disciplinare per la realizzazione e la gestione della strada secondo le modalità e i requisiti previsti nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 8 della presente legge.
6. 
La Giunta regionale riconosce la strada entro centoventi giorni dal ricevimento della domanda, previa verifica del possesso dei requisiti previsti dalla presente legge e dal regolamento di attuazione.
7. 
La Giunta regionale revoca il provvedimento di riconoscimento della strada qualora si verifichino gravi inadempienze nella gestione della strada.
Art. 5 
(Comitato di gestione)
1. 
Entro sessanta giorni dal riconoscimento di ogni strada si costituisce il Comitato di gestione. Il Comitato di gestione è un organismo finalizzato alla realizzazione e gestione della strada.
2. 
Il Comitato di gestione è composto da:
a) 
i Presidenti delle Province interessate o loro delegati;
b) 
i Sindaci dei Comuni interessati o loro delegati;
c) 
i Presidenti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle medesime Province o loro delegati;
d) 
un rappresentante per ognuna delle tre organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative;
e) 
tre rappresentanti designati dalle associazioni del commercio, del turismo e dell'artigianato;
f) 
i Presidenti delle agenzie di accoglienza e promozione turistica locale operanti nel distretto;
g) 
tre esperti designati dal Consiglio regionale, di cui uno espressione della minoranza.
3. 
Il Comitato di gestione è nominato dal Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni. Il Comitato elegge al suo interno il Presidente e il Vicepresidente.
4. 
Il Comitato di gestione svolge le seguenti funzioni:
a) 
gestisce la strada, in conformità con quanto disposto dalla presente legge e dal regolamento di attuazione;
b) 
diffonde, in collaborazione con i produttori agricoli e con gli altri soggetti interessati, la conoscenza della strada;
c) 
promuove l'inserimento della strada nei vari strumenti di promozione economica;
d) 
redige e trasmette, alla Giunta regionale, l'elenco dei membri del comitato stesso e una relazione consultiva degli interventi realizzati e finanziati nel corso dell'anno precedente;
e) 
cura i rapporti con le pubbliche istituzioni, potendo anche predisporre azioni a carattere didattico - formativo in rapporto con le scuole del territorio;
f) 
gestisce direttamente, o affida in gestione ai Comuni, alle Comunità montane o alle Province, il centro di informazione, il centro espositivo e di documentazione, gli spazi espositivi di cui all'articolo 2, comma 3;
g) 
presenta le domande di contributo di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b), e), f);
h) 
riceve le adesioni da parte dei soggetti interessati.
5. 
Qualora il centro espositivo e di documentazione di cui alla lettera f) non sia gestito direttamente dal comitato di gestione, il responsabile del centro espositivo e di documentazione fa parte del comitato stesso.
6. 
Il Comitato di gestione definisce, con apposito regolamento, la propria sede e le modalità di funzionamento.
Art. 6 
(Contributi finanziari)
1. 
Per la realizzazione delle finalità della presente legge, la Regione eroga contributi per i seguenti interventi:
a) 
realizzazione della segnaletica relativa alle strade;
b) 
allestimento o adeguamento del centro di informazione, del centro espositivo e di documentazione e degli spazi di cui all`articolo 2, comma 3 in conformità agli standard minimi di qualità definiti dal regolamento di attuazione;
c) 
adeguamento agli standard di qualità in conformità con quanto disposto dal regolamento di attuazione;
d) 
realizzazione e adeguamento di percorsi e camminamenti sicuri all`interno degli stabilimenti di lavorazione e di trasformazione dei prodotti agricoli e alimentari, al fine di consentire le visite durante la lavorazione;
e) 
realizzazione di attività di comunicazione per la valorizzazione delle strade singole o associate, secondo quanto precisato nel regolamento di attuazione;
f) 
interventi di animazione per la realizzazione di una sagra annuale della strada secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione, finalizzata a far conoscere le risorse agricole e agroalimentari della strada.
Art. 7 
(Monitoraggio e valutazione)
1. 
Entro il 30 aprile di ogni anno, la Giunta regionale approva sulla base delle relazioni dei comitati, di cui all'articolo 5 comma 3 lettera d, l'elenco delle strade della nocciola e dei prodotti agroalimentari tradizionali istituite a seguito della presente legge, nonché la composizione dei relativi comitati.
Art. 8 
(Regolamento di attuazione)
1. 
La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva il regolamento di attuazione.
2. 
Il regolamento di attuazione disciplina, in particolare:
a) 
i requisiti di partecipazione e di rappresentatività per la composizione dei comitati promotori di cui all'articolo 4;
b) 
le modalità per giungere a un'immagine coordinata della strada, anche tramite una specifica ed omogenea segnaletica;
c) 
gli standard minimi di qualità della strada, dei soggetti aderenti, del centro informazione, del centro espositivo e di documentazione, degli spazi espositivi e di degustazione;
d) 
le caratteristiche di ubicazione degli spazi espositivi e di degustazione;
e) 
la tipologia e le caratteristiche generali delle iniziative relative alle attività di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e);
f) 
le caratteristiche generali relative all'intervento di animazione di cui all'articolo 6 , comma 1, lettera f);
g) 
le linee guida del disciplinare per la realizzazione e la gestione della strada;
h) 
le modalità di presentazione della domanda di riconoscimento;
i) 
le modalità di presentazione della domanda di finanziamento;
j) 
i casi di revoca del riconoscimento della strada nonché i casi di revoca dei contributi;
k) 
i tempi e le modalità per l'invio, da parte di ciascun comitato, della relazione sulle attività svolte, in conformità all'articolo 7 comma 1 della presente legge.
Art. 9 
(Norma finanziaria)
1. 
In fase di prima attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 2011, agli oneri di spesa corrente stimati in 25.000 euro, iscritti nell'UPB DB 11021 (Agricoltura, tutela, qualità e valorizzazione e rintracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici) ed alla spesa in conto capitale, iscritta nell'UPB 11022 (Agricoltura, tutela, qualità e valorizzazione e rintracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011, si provvede con le dotazioni finanziarie delle rispettive UPB.
2. 
Per il biennio 2011-2013 agli oneri di cui ai comma 1, si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).