Costituzione dell'Osservatorio per il controllo del fenomeno di riscossione dei tributi.
Primo firmatario
Art. 1
(Principi)
1.
La Regione Piemonte, con la presente legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi fondamentali della legislazione nazionale e dell'ordinamento dell'Unione europea nonché dello Statuto regionale e delle direttive europee in materia economica, riconoscendo il diritto ed il dovere dello Stato, degli enti locali e degli enti pubblici economici di esigere le tasse ed ogni altra forma di tributo e di procedure nel contempo alla riscossione degli stessi, deve contemperare tali esigenze con il mantenimento dell'occupazione, lo sviluppo delle forme imprenditoriali locali ed alla tutela delle condizioni di sussistenza delle famiglie piemontesi.
2.
La riscossione dei crediti pubblici avviene sul territorio piemontese principalmente ad opera della società pubblica Equitalia (da ottobre 2006 a marzo 2007 il nome era Uniriscossione S.p.a.) che, in applicazione
del D.L. 203/2005 e successive modifiche
Legge 248/2005, esercita nei confronti dei contribuenti sia la riscossione non da ruolo (Ici, entrate pagate con modello F23) sia la riscossione a mezzo ruolo, effettuata sulla base della notifica di una cartella di pagamento, con l'aggravio in caso di mancato pagamento, nei termini di legge, di interessi di mora (maturati giornalmente dalla data di notifica), aggi, compensi, sanzioni e diritti di cancelleria.
Art. 2
(Finalità)
1.
La Regione Piemonte, al fine di promuovere le attività permanenti di analisi, studio ed informazione sul sistema di riscossione dei debiti pubblici sul territorio piemontese, costituisce un Osservatorio per il controllo del fenomeno di riscossione dei tributi, di seguito denominato "Osservatorio".
Art. 3
(Funzioni dell'Osservatorio)
1.
L'Osservatorio ha il compito di monitorare il fenomeno suddetto, analizzando e monitorando i dati relativi alle modalità e finalità di riscossione dei tributi, rilevando la loro incidenza sulla situazione economico-sociale delle imprese e famiglie piemontesi.
2.
L'Osservatorio ha , inoltre, il compito di acquisire e di monitorare i dati e le informazioni relativi al fenomeno suddetto, svolgendo funzioni di coordinamento tra enti, attivando studi, convocando tavoli anticrisi dietro segnalazione alla Regione da parte dei contribuenti delle criticità che li riguardano.
Art. 4
(Composizione e funzionamento dell'Osservatorio)
1.
L'Osservatorio è composto da cinque componenti, un rappresentante dell'Agenzia Regionale delle Entrate, un rappresentante di Equitalia S.p.a., un rappresentante dell'INPS, due rappresentanti della Regione Piemonte, di cui uno espressione della minoranza consiliare con funzione di coordinatore.
2.
La composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sono definite con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 5
(Fondo di garanzia a sostegno delle famiglie e delle imprese piemontesi)
1.
La Regione Piemonte costituisce presso la Presidenza della Giunta regionale un fondo di garanzia a sostegno delle famiglie e delle imprese che sono in difficoltà a causa delle pendenze nei confronti degli enti di riscossione statale.
2.
I criteri e le modalità di prelievo dal fondo sono stabiliti da una deliberazione della Giunta regionale.
Art. 6
(Verifica di applicazione della legge)
1.
La Giunta Regionale relaziona annualmente al Consiglio in merito allo stato di attuazione della presente legge.
Art. 7
(Norma finanziaria)
1.
In prima applicazione della legge, nell'esercizio finanziario 2011, agli oneri finalizzati al funzionamento dell'Osservatorio per il controllo del fenomeno della riscossione pubblica, pari ad Euro 20.000,00, in termini di competenza e cassa, e del Fondo regionale di garanzia a sostegno delle famiglie e inprese piemontesi, pari ad Euro 80.000,00, in termini di competenza e cassa, iscritti nell'unità previsionale di base (UPB) DB19001 (Politiche sociali e politiche per la famiglia spese correnti) si fa fronte con le risorse finanziarie della medesima unità.
2.
Per il biennio 2012-2013, agli oneri di cui al comma 1, in termini di competenza, si provvede secondo le modalità di cui all'
articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della regione Piemonte) e all'
articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).