Proposta di legge regionale n. 130 presentata il 08 marzo 2011
Istituzione, organizzazione e funzionamento del CO.RE.COM.
Primo firmatario

PEDRALE LUCA

Altri firmatari

CAROSSA MARIO LUPI MAURIZIO

Capo I. 
OGGETTO, COMPOSIZIONE, FUNZIONAMENTO
Art. 1 
(Oggetto)
1. 
In attuazione dell' articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo) è istituito, presso il Consiglio regionale, il Comitato Regionale per le Comunicazioni, di seguito denominato CO.RE.COM., al fine di assicurare a livello territoriale regionale le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni.
Art. 2 
(Natura)
1. 
Il CO.RE.COM. è organo di consulenza, di gestione e di controllo della Regione in materia di comunicazioni ed è autonomo e indipendente dal sistema politico-istituzionale.
2. 
Il CO.RE.COM. è altresì organo funzionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata "Autorità".
Art. 3 
(Composizione e durata in carica)
1. 
Il CO.RE.COM. è composto da cinque componenti, tra i quali un Presidente ed un Vicepresidente, scelti tra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore.
2. 
I componenti del CO.RE.COM. restano in carica cinque anni.
Art. 4 
(Elezione dei componenti)
1. 
I componenti del CO.RE.COM. sono eletti dal Consiglio regionale, a votazione segreta, con voto limitato a tre. In caso di parità risulta eletto il più anziano di età.
2. 
Dopo l'elezione dei componenti, il Consiglio regionale procede, con voto segreto e limitato a uno, all'elezione, tra i componenti stessi, del Presidente e del Vicepresidente. Risulta eletto Presidente colui che riporta il maggior numero di voti e Vicepresidente colui che risulta secondo come numero di voti. In caso di parità è eletto Presidente il più anziano di età.
3. 
I componenti sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio regionale.
4. 
Il Presidente del Consiglio regionale informa l'Autorità dell'avvenuta elezione e dell'insediamento del CO.RE.COM..
5. 
Se, nel corso del mandato, i componenti del CO.RE.COM. si riducono a due, si procede al rinnovo integrale dell'organo.
6. 
Alle procedure di rinnovo integrale ordinario o straordinario si provvede entro sessanta giorni dalla scadenza ordinaria o dal verificarsi dell'ipotesi di cui al comma 5, o contestualmente alla presa d'atto delle dimissioni o alla deliberazione consiliare di decadenza del componente di cui all'articolo 7.
7. 
Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni procedurali previste dalla legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati).
Art. 5 
(Presidente e Vicepresidente)
1. 
Il Presidente del CO.RE.COM.:
a) 
rappresenta il CO.RE.COM. e cura l'esecuzione delle sue deliberazioni;
b) 
convoca il CO.RE.COM., determina l'ordine del giorno delle sedute, le presiede, ne sottoscrive i verbali e le deliberazioni adottate;
c) 
cura, anche delegando un altro dei componenti, i rapporti con gli organi regionali, con l'Autorità e, nell'ambito delle sue competenze, con altri soggetti istituzionali.
2. 
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.
Art. 6 
(Incompatibilità)
1. 
I componenti del CO.RE.COM. sono soggetti alle seguenti incompatibilità:
a) 
membro del Parlamento nazionale o europeo e del Governo nazionale;
b) 
Presidente della Provincia, Sindaco, membro del Consiglio e della Giunta regionale, provinciale e comunale;
c) 
Presidente, Direttore o Amministratore di ente pubblico, anche non economico, di società a prevalente capitale pubblico, nominati da parte del Parlamento, del Governo, dei consigli e delle giunte regionali, provinciali e comunali;
d) 
componente di organo esecutivo di partiti e movimenti politici, di organizzazioni sindacali o di responsabili del settore informazione dei medesimi;
e) 
dipendente regionale;
f) 
socio azionista, amministratore, dirigente e dipendente di imprese operanti nel settore radiotelevisivo e delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell'informazione, della rilevazione d'ascolto e del monitoraggio della programmazione a livello sia nazionale sia locale;
g) 
titolare di rapporti di consulenza e collaborazione professionale retribuita con i soggetti di cui alla lettera f).
2. 
Non costituisce causa di incompatibilità lo svolgimento, a qualunque titolo, di attività professionale nei profili di cui alla lettera f) in società o settori non soggetti alla vigilanza del CO.RE.COM. Piemonte.
3. 
Ciascun componente del CO.RE.COM. è tenuto a comunicare tempestivamente il sopravvenire di nuovi incarichi.
4. 
Il Presidente del CO.RE.COM è comunque tenuto a comunicare al Presidente del Consiglio regionale l'esistenza di cause di incompatibilità di cui viene a conoscenza.
Art. 7 
(Decadenza dalla carica e rimozione delle cause di incompatibilità)
1. 
Le cause di incompatibilità di cui all'articolo 6 esistenti al momento dell'elezione o a essa sopravvenute comportano, se non rimosse, la decadenza del componente.
2. 
La causa di incompatibilità, anche sopravvenuta, è contestata dal Presidente del Consiglio regionale all'interessato con l'invito, entro dieci giorni, a presentare le proprie osservazioni o a eliminarla.
3. 
Entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio regionale se l'interessato non provvede a rimuovere la causa di incompatibilità propone al Consiglio regionale l'adozione del provvedimento di decadenza.
4. 
I componenti del CO.RE.COM. decadono altresì dall'incarico se non intervengono, senza giustificato motivo, tempestivamente comunicato, a tre sedute consecutive ovvero a un numero di sedute pari alla metà di quelle effettuate nel corso dell'anno solare. Il Presidente del CO.RE.COM informa il Presidente del Consiglio del verificarsi delle fattispecie.
5. 
La causa di decadenza di cui al comma 4 è contestata dal Presidente del Consiglio regionale all'interessato con l'invito, entro dieci giorni, a presentare le proprie osservazioni.
6. 
Il Presidente del Consiglio, se la causa di decadenza di cui al comma 4, risulta sussistere, propone al Consiglio regionale l'adozione del provvedimento di decadenza.
Art. 8 
(Dimissioni)
1. 
In caso di dimissioni del Presidente o del Vicepresidente del CO.RE.COM.:
a) 
se le dimissioni riguardano la carica di Presidente o di Vicepresidente, il Consiglio regionale provvede alla nomina del nuovo Presidente o Vicepresidente nella prima seduta utile ai sensi dell'articolo 4, comma 2;
b) 
se le dimissioni riguardano anche la carica di componente del CO.RE.COM., il Consiglio regionale provvede alla sua sostituzione, ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 6, e, nella stessa seduta, alla nomina del nuovo Presidente o del Vicepresidente.
2. 
Le dimissioni del Presidente o del Vicepresidente sono presentate, direttamente dall'interessato, al Presidente del Consiglio regionale informando contestualmente il CO.RE.COM. Le dimissioni degli altri componenti. sono presentate, tramite il Presidente del CO.RE.COM., al Presidente del Consiglio regionale.
3. 
Il Presidente del Consiglio regionale prende atto delle dimissioni e provvede agli adempimenti necessari per la sostituzione dei componenti ai sensi dell'articolo 4. Provvede altresì ad informare l'Autorità delle dimissioni e delle relative sostituzioni.
4. 
I componenti dimissionari continuano a svolgere le loro funzioni fino all'elezione dei successori.
Art. 9 
(Indennità di funzione e rimborsi)
1. 
Al Presidente, al Vicepresidente e agli altri componenti del CO.RE.COM. è attribuita un'indennità mensile di funzione per dodici mensilità, nelle modalità di seguito indicate:
a) 
al Presidente un importo del sessanta per cento dell'indennità mensile lorda spettante ai consiglieri regionali;
b) 
al Vicepresidente un importo del quarantacinque per cento dell'indennità mensile lorda spettante ai consiglieri regionali;
c) 
agli altri componenti un importo del quaranta per cento dell'indennità mensile lorda spettante ai consiglieri regionali.
2. 
Se il Presidente del CO.RE.COM. è assente o impossibilitato ad esercitare le proprie funzioni per oltre due mesi consecutivi, l'indennità di funzione prevista per il Presidente spetta al Vicepresidente per tutto il periodo di assenza o impedimento del Presidente.
3. 
Al fine di assicurare il pieno esercizio delle proprie funzioni, al Presidente e al Vicepresidente del CO.RE.COM. si applica l'istituto dell'aspettativa prevista dalle vigenti disposizioni di legge. Tale istituto può essere esteso, a richiesta, anche agli altri componenti del CO.RE.COM se sussiste un conferimento di incarichi determinati.
4. 
Ai componenti del CO.RE.COM. è altresì corrisposto, per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese di viaggio previsto per i consiglieri regionali.
5. 
Fuori dai casi di cui al comma 4, ai componenti che, per ragioni attinenti al loro ufficio si recano su mandato del Co.Re.Com in località diverse da quella di residenza è dovuto il trattamento economico di missione previsto per i consiglieri regionali.
Art. 10 
(Regolamento e codice etico)
1. 
Il CO.RE.COM., entro due mesi dall'insediamento, definisce, con regolamento interno, il proprio funzionamento organizzativo e le modalità di consultazione dei soggetti esterni operanti nei settori attinenti alle materie proprie e delegate.
2. 
Il CO.RE.COM. approva un codice etico volto a regolare la deontologia dei componenti.
3. 
Il regolamento interno e il codice etico sono trasmessi all'Ufficio di Presidenza.
Capo II. 
FUNZIONI DEL CO.RE.COM.
Art. 11 
(Funzioni)
1. 
Il CO.RE.COM. è titolare di funzioni proprie, di funzioni delegate dall'Autorità ai sensi dell' articolo 1, comma 13, della l. 249/1997, nonché di ogni altra funzione ad esso conferita dalla legislazione nazionale e regionale in materia.
2. 
Il CO.RE.COM., anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza, può individuare, tra i suoi componenti, referenti ai quali assegnare proprie attività, secondo le modalità previste dal regolamento interno di cui all'articolo 10.
Art. 12 
(Funzioni proprie di consulenza)
1. 
Il CO.RE.COM. svolge funzioni proprie di consulenza per il Consiglio e la Giunta regionale, in particolare:
a) 
formula proposte di parere sullo schema di piano nazionale di assegnazione e di ripartizione delle frequenze trasmesso alla Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a) nn. 1 e 2 della l. 249/1997, nonchè sui bacini d'utenza e sulla localizzazione dei relativi impianti, al fine dell'emanazione dei provvedimenti di competenza regionale, previa verifica di compatibilità con gli indirizzi previsti nelle norme di settore in materia di pianificazione territoriale e ambientale;
b) 
formula proposte di parere sul progetto di rete televisiva senza risorse pubblicitarie;
c) 
cura analisi e ricerche a supporto dei provvedimenti che la Regione adotta per disporre agevolazioni a favore di emittenti radiotelevisive, di imprese di editoria locale e di comunicazione, operanti nella regione;
d) 
monitora l'utilizzo dei fondi per la pubblicità degli enti pubblici di cui all' articolo 9, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato), presentando rapporti periodici;
e) 
predispone analisi e ricerche specifiche a supporto dell'elaborazione delle proposte di legge regionali attinenti, interamente o parzialmente, al settore delle comunicazioni;
f) 
cura il monitoraggio e l'analisi delle programmazioni radiofoniche e televisive trasmesse in ambito nazionale e locale, anche dotandosi di strumenti di rilevazione ed analisi propri;
g) 
formula proposte in ordine a forme di collaborazione fra concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, Regione ed istituzioni e organismi culturali oppure operanti nel settore dell'informazione, nonchè sui contenuti delle convenzioni che possono essere stipulate dalla Regione in ambito locale con i concessionari privati;
h) 
propone iniziative atte a stimolare e sviluppare la formazione e la ricerca in materia di comunicazione radiotelevisiva e multimediale, anche tramite conferenze regionali sull'informazione e la comunicazione;
i) 
cura ed è autorizzato a diffondere ricerche e rilevazioni sull'assetto e sul contesto socio-economico delle imprese operanti a livello regionale nel settore delle comunicazioni, presentando rapporti periodici agli organi della Regione.
2. 
Il CO.RE.COM è consultato dalle commissioni consiliari permanenti in caso di esame di iniziative legislative relative agli ambiti di sua competenza.
Art. 13 
(Funzioni proprie di gestione, controllo e vigilanza)
1. 
Il CO.RE.COM. svolge funzioni proprie di gestione e in particolare:
a) 
collabora all'aggiornamento del catasto regionale degli impianti fissi radioelettrici all'interno del Sistema Informativo Regionale Ambientale, in armonia con le previsioni normative nazionali e regionali di settore;
b) 
regola l'accesso radiofonico e televisivo regionale di cui alla l. 223/1990;
c) 
cura la tenuta e l'aggiornamento dell'Elenco regionale delle imprese radiotelevisive e di editoria locale, istituito ai sensi della legge regionale 30 luglio 1990, n. 52 (Interventi per l'informazione locale), ed è altresì autorizzato a diffonderne i contenuti;
d) 
in collaborazione con gli organi regionali può svolgere indagini conoscitive sui media a diffusione regionale con particolare riferimento agli indici di notorietà, di ascolto e di lettura e ne cura la pubblicazione;
e) 
cura iniziative e formula proposte atte a stimolare la crescita qualitativa del settore radiotelevisivo locale.
2. 
Il CO.RE.COM. esercita funzioni proprie di controllo e di vigilanza, secondo quanto disposto dall' art. 10 della legge regionale 3 agosto 2004, n. 19 (Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), mettendo a disposizione le informazioni ed i dati di cui dispone, alla vigilanza continua sul rispetto della normativa nazionale e regionale relativa ai tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana, e verifica che tali tetti, anche per effetto congiunto di più emissioni elettromagnetiche, non vengano superati.
3. 
Le modalità di collaborazione sono definite con provvedimenti regionali da adottarsi in materia di tutela ambientale e protezione dall'inquinamento elettromagnetico.
Art. 14 
(Funzioni delegate)
1. 
Il CO.RE.COM. svolge le funzioni di gestione, garanzia e controllo delegate dall'Autorità ai sensi dell' articolo 1, comma 13, della l. 249/1997 e della deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 28 aprile 1999, n. 53 (Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai comitati regionali per le comunicazioni), di seguito "Regolamento".
2. 
Il CO.RE.COM. può svolgere altresì ogni altra funzione delegata dall'Autorità, secondo le modalità di cui all'articolo 15.
Art. 15 
(Conferimento della delega)
1. 
Le funzioni di cui all'articolo 14 sono delegate al CO.RE.COM. mediante la stipulazione di convenzioni sottoscritte dal Presidente dell'Autorità, Presidente del consiglio e dal Presidente del CO.RE.COM..
2. 
Le convenzioni di cui al comma 1 individuano le singole funzioni delegate nonché le risorse assegnate per la copertura di risorse umane e finanziarie necessarie per provvedere al loro esercizio.
3. 
Il Presidente del Consiglio informa la Commissione consiliare permanente dell'avvenuta sottoscrizione.
Art. 16 
(Esercizio della delega)
1. 
Le funzioni delegate sono esercitate dal CO.RE.COM nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dall'Autorità, avvalendosi, in piena autonomia ed indipendenza, della struttura di supporto di cui all'articolo 20.
2. 
Nell'esercizio della delega il CO.RE.COM. può avvalersi degli organi periferici dell'Amministrazione statale di cui all'articolo 3, comma 2, del Regolamento.
Art. 17 
(Forme di partecipazione)
1. 
Il CO.RE.COM attua idonee forme di partecipazione con la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, con le associazioni delle emittenti locali, dell'editoria locale, degli utenti e con tutti gli altri soggetti interessati al settore della comunicazione e dell'informazione, operanti nella Regione, attraverso incontri periodici e consultazioni sugli atti che rientrano nelle sue competenze.
Art. 18 
(Programmazione delle attività del CO.RE.COM.)
1. 
Entro il 15 settembre di ogni anno il CO.RE.COM. trasmette all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, alla Commissione permanente competente per materia e all'Autorità, per la parte concernente le funzioni da essa delegate, il programma di attività per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario.
2. 
Il CO.RE.COM., fermo restando il rispetto degli ambiti delle funzioni proprie e delegate dall'Autorità ai sensi dell' articolo 1, comma 13, della l. 249/1997, determina i contenuti del programma di attività, con autonomia decisionale.
3. 
Entro il 31 marzo di ogni anno il CO.RE.COM. presenta agli organi del Consiglio regionale di cui al comma 1 e all'Autorità, per la parte concernente le funzioni da essa delegate:
a) 
la relazione conoscitiva sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale nonché sull'attività svolta nell'anno precedente;
b) 
il rendiconto della gestione della propria dotazione finanziaria, che viene allegato al rendiconto annuale del Consiglio regionale.
4. 
Il CO.RE.COM. rende pubblici, attraverso gli strumenti informativi ritenuti opportuni, il programma di attività e la relazione annuale di cui ai commi 1 e 3.
Art. 19 
(Collaborazione con i Comuni)
1. 
I Comuni comunicano al CO.RE.COM. i provvedimenti di rispettiva competenza concernenti le postazioni emittenti radiotelevisive nonché gli impianti di trasmissione o ripetizione dei segnali di telefonia fissa e mobile.
2. 
Il CO.RE.COM. collabora con l'ARPA, i comuni e le amministrazioni provinciali, nell'attività di controllo e vigilanza nel rispetto della normativa nazionale e regionale relativa ai limiti delle radiofrequenze e delle emissioni elettromagnetiche.
Capo III. 
NORME DI ORGANIZZAZIONE E DI FINANZIAMENTO
Art. 20 
(Organizzazione della struttura di supporto)
1. 
Per l'esercizio delle sue funzioni il CO.RE.COM. si avvale di un'apposita struttura istituita presso il Consiglio regionale, individuata ai sensi della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale).
Art. 21 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'esercizio delle funzioni proprie, il Comitato dispone della dotazione finanziaria ad esso assegnata nei limiti degli stanziamenti iscritti nell'unità previsionale di base del bilancio annuale di previsione del Consiglio regionale e determinata sulla base del programma di attività di cui all'articolo 18, commi 1 e 2.
2. 
Per l'esercizio delle funzioni delegate, il Comitato dispone di risorse finanziarie concordate nelle convenzioni di conferimento delle deleghe con l'Autorità per la garanzia nelle comunicazioni. Le risorse assegnate e trasferite dall'Autorità sono iscritte nell'ambito dell'unità previsionale di base del bilancio annuale di previsione del Consiglio regionale.
3. 
Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2011 agli oneri di cui ai commi 1 e 2 si provvede con le risorse finanziarie dell'unità previsionale di base 7 (CO.RE.COM. Tit. I spese correnti) del bilancio del Consiglio regionale, risorse ricomprese nell'ambito dell'UPB DB09101 (Risorse finanziarie Spese per il Consiglio regionale Titolo I spese correnti) del bilancio regionale.
4. 
Per il biennio 2011-2013 agli oneri di cui ai commi 1 e 2, si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).
Art. 22 
(Abrogazione)
1. 
Sono abrogate la legge regionale 7 gennaio 2001, n. 1. (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni) e la legge regionale 21 gennaio 2002, n. 2 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 gennaio 2001, n. 1 "Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni").
Art. 23 
(Entrata in vigore)
1. 
La legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione, salvo quanto disposto dal comma 2.
2. 
Le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 9 entrano in vigore a decorrere dal primo rinnovo del CO.RE.COM. successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.