Proposta di legge regionale n. 128 presentata il 22 febbraio 2011
Disciplina delle attività di tatuaggio e piercing e delle pratiche correlate.

Art. 1 
(Oggetto)
1. 
La Regione nel rispetto delle sue competenze in materia di formazione professionale e di tutela della salute disciplina le attività di tatuaggio, piercing, e di trucco permanente o semipermanente.
Art. 2 
(Definizioni)
1. 
Per tatuaggio si intende la colorazione permanente di parti del corpo ottenuta con l'introduzione o penetrazione sottocutanea ed intradermica di pigmenti mediante aghi, al fine di formare decorazioni indelebili e permanenti sulla pelle.
Art. 3 
(Esercizio delle attività)
1. 
Conformemente a quanto previsto dall' articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 433 (Legge quadro per l'artigianato) i soggetti in possesso dei requisiti formativi di cui all'articolo 4, che esercitano personalmente e professionalmente le attività di cui all'art. 1 sono tenuti a iscriversi all'albo provinciale delle imprese artigiane.
Art. 4 
(Requisiti formativi)
1. 
I percorsi formativi per coloro che esercitano le attività di cui all'articolo 1 garantiscono l'acquisizione di adeguate conoscenze tecnico professionali sotto gli aspetti igienico sanitari e di prevenzione, in relazione ai rischi di infezione e di danno all'apparato cutaneo, che possono derivare dall'esercizio di tali attività.
Art. 5 
(Regolamento regionale)
1. 
La Regione emana, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un regolamento che definisce:
a) 
i requisiti minimi strutturali, gestionali ed igienico -sanitari delle attività di cui all'articolo 1;
b) 
le modalità di utilizzo delle attrezzature;
c) 
le modalità di espressione del consenso di cui all'articolo 13;
d) 
le modalità di svolgimento dei percorsi formativi previsti per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 1 e la composizione delle commissioni di esame;
e) 
la documentazione necessaria per la comunicazione di inizio attività di cui all'articolo11.
Art. 6 
(Funzione dei comuni. Regolamenti comunali)
1. 
I Comuni provvedono, entro sei mesi dall'entrata in vigore del Regolamento Regionale, ad adeguare i propri Regolamenti alla presente legge e al Regolamento Regionale.
2. 
Il regolamento comunale disciplina:
a) 
i requisiti igienico-sanitari, di sicurezza dei locali e di gestione delle attività di cui all'articolo1;
b) 
le modalità per la presentazione delle dichiarazione d'inizio attività di cui all'articolo 11, nonché per la sospensione e la cessazione dell'attività nei casi di cui agli articoli11 e 12;
c) 
la vigilanza e il controllo sul rispetto dei requisiti previsti per l'esercizio delle attività.
Art. 7 
(Aggiornamento professionale)
1. 
I soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo 1 partecipano periodicamente ad attività di aggiornamento conformemente a quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 5.
Art. 8 
(Campagna informativa)
1. 
La Regione promuove, nell'ambito dell'attività di prevenzione dei rischi per la salute, una specifica campagna informativa, rivolta in particolare ai giovani, sulle problematiche connesse alle pratiche non corrette di tatuaggio e piercing e sulle precauzioni da adottare nei giorni successivi al trattamento.
Art. 9 
(Smaltimento rifiuti)
1. 
I rifiuti prodotti nell'esercizio delle attività oggetto della presente legge devono essere smaltiti secondo quanto previsto dai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
Art. 10 
(Piercing del padiglione auricolare)
1. 
I soggetti che effettuano piercing del padiglione auricolare ne danno comunicazione al comune competente trenta giorni prima dell'avvio di tale attività.
2. 
I piercing del padiglione auricolare sono effettuati in locali o spazi attrezzati e igienicamente idonei, con tecniche che garantiscono la sterilità del procedimento.
Art. 11 
(Dichiarazione d'inizio attività)
1. 
Le attività di cui all'articolo 1 sono soggette a dichiarazione d'inizio attività attestante il rispetto di quanto previsto dalla legge e dai regolamenti regionale e comunale.
2. 
La dichiarazione d'inizio attività è presentata al comune dove si svolge attività, che provvede alla sua trasmissione all'azienda sanitaria locale (ASL) per l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo.
Art. 12 
(Vigilanza e controllo)
1. 
Il comune esercita le funzioni di vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei requisiti previsti per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 1.
2. 
L'azienda sanitaria locale esercita le funzioni di vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei requisiti igienico-sanitari.
Art. 13 
(Consenso informato)
1. 
Gli esercenti le attività di tatuaggio, di piercing, di trucco permanente o semi-permanente hanno l'obbligo di informare il cliente in modo esaustivo sui potenziali rischi per la salute derivanti da tali pratiche e di fare sottoscrivere allo stesso cliente una dichiarazione attestante il proprio consenso informato.
2. 
È fatto altresì obbligo di compilare una scheda individuale relativa ad ogni utente con i dati identificativi della persona che si sottopone al trattamento, la sede di applicazione ed i materiali utilizzati.
3. 
La documentazione di cui ai commi 1 e 2, sottoscritta e datata dall'utente, è conservata dall'esercente per almeno cinque anni presso il proprio esercizio.
Art. 14 
(Divieti)
1. 
È vietato l'esercizio dell'attività di estetica e di tatuaggio e piercing in forma itinerante o di posteggio.
2. 
È vietato effettuare tatuaggi, piercing e trucco permanente o semi permanente su soggetti inferiori ai 18 anni senza il consenso informato, reso personalmente dai genitori o dal tutore.
3. 
È vietato effettuare l'eliminazione dei tatuaggi in strutture non sanitarie in cui non ci sia la presenza di personale medico.
Art. 15 
(Sanzioni)
1. 
Chiunque esercita l'attività senza il titolo abilitativo conseguito al termine dei percorsi formativi di cui all'articolo 3 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento al comune sede dell'attività di una somma da euro 10.000,00 a euro 20.000,00.
2. 
Chiunque esercita l'attività senza il possesso dei requisiti formativi di cui all'articolo 4 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento al comune sede dell'attività di una somma da euro 10.000,00 a euro 20.000,00.
3. 
Chiunque esercita l'attività senza il possesso dei requisiti igienico sanitari di cui al regolamento indicato all'articolo 5, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento al comune sede dell'attività di una somma da euro 10.000,00 a euro 20.000,00.
4. 
Chiunque esegue tatuaggi, piercing e trucco permanente o semipermanente ai minori di anni 18 in assenza del consenso di cui all'articolo 10, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento al comune sede dell'attività di una somma da euro 10.000,00 a euro 20.000,00:
" 4 bis. Chiunque esegue tatuaggi al padiglione auricolare i minori di anni 18 in assenza del consenso di cui all'articolo 10, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento al comune sede dell'attività di una somma da euro 10.000,00 a euro 20.000,00"
.
5. 
Chiunque esercita in forma itinerante o di posteggio le attività di cui all'articolo 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento al comune sede dell'attività di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00.
Art. 16 
(Norme transitorie)
1. 
Coloro che già esercitano l'attività di tatuaggio , di piercing, di trucco permanente o semi permanente hanno l'obbligo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo 5, di darne comunicazione al Comune e all'Asl di competenza, ai sensi dell'articolo 10, e di iscriversi al primo corso utile di aggiornamento igienico-sanitaria organizzato dalla Regione o da Enti da questa delegati. A seguito della mancata trasmissione nei termini, previa diffida a provvedere, il comune dispone la cessazione dell'attività.
2. 
I soggetti di cui al comma 1 si adeguano alle disposizioni igienico-sanitarie stabilite dal regolamento regionale di cui all'articolo 5 entro il termine di centottanta giorni dalla entrata in vigore dello stesso.
Art. 17 
(Norma finanziaria)
1. 
In fase di prima attuazione della legge, nell'esercizio finanziario 2011, si provvede alla spesa corrente con uno stanziamento complessivo pari a 40.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, iscritto nell'ambito dell'UPB DB20011 (Sanità promozione salute ed interventi di prevenzione individuale e collettiva Titolo I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011, unità che presenta la necessaria copertura finanziaria.
2. 
Per il biennio 2012-2013, agli oneri di cui al comma 1, si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).
Art. 18 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47, comma 2 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.