Proposta di legge regionale n. 126 presentata il 22 febbraio 2011
Istituzione del Garante regionale dell'immigrazione.
Primo firmatario

PONSO TULLIO

Altri firmatari

BUQUICCHIO ANDREA NEGRO GIOVANNI STARA ANDREA

Art. 1 
(Garante regionale dell'immigrazione)
1. 
La Regione Piemonte istituisce, presso il Consiglio regionale, il Garante regionale dell'immigrazione, di seguito denominato Garante, al fine di contribuire a garantire nel territorio regionale, in conformità ai principi fondamentali della Costituzione e nell'ambito delle materie di competenza regionale, i diritti dei cittadini comunitari ed extracomunitari in regola con il permesso di soggiorno in Italia.
2. 
Il Garante, nell'esercizio delle sue funzioni e nel rispetto dei limiti previsti dalla legge, contribuisce a garantire i diritti delle persone di cui al comma 1, comprese quelle presenti nelle strutture sanitarie in quanto sottoposte a trattamento sanitario obbligatorio, nonché assicura il rispetto dei diritti fondamentali nei confronti delle persone ospiti dei centri di prima accoglienza o presenti nei centri di identificazione ed espulsione per stranieri.
3. 
Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
Art. 2 
(Funzioni)
1. 
Il Garante, d'ufficio o su istanza di chiunque ha interesse:
a) 
assume azioni volte ad assicurare alle persone di cui all'articolo 1, comma 1, sia il riconoscimento dei diritti fondamentali della persona umana previsti dalle vigenti norme nazionali e internazionali, compreso il diritto alla salute, sia il miglioramento della qualità della vita, mediante iniziative finalizzate a evitare ogni forma di discriminazione e a promuovere fattivamente l'integrazione sociale, l'istruzione e l'inserimento nel mondo del lavoro;
b) 
propone ai competenti organi regionali interventi e atti amministrativi e legislativi volti ad assicurare il pieno rispetto dei diritti delle persone di cui all'articolo 1, comma 1, e, su richiesta degli stessi organi, esprime pareri sugli atti li riguardano;
c) 
propone all'assessorato regionale competente iniziative concrete di informazione e promozione culturale sui temi dei diritti e delle garanzie degli immigrati, promuove ogni iniziativa volta a facilitare la parità di trattamento, la piena uguaglianza e l'inclusione economica e sociale e si impegna a favorire la piena partecipazione delle persone di cui all'articolo 1, comma 1, alla vita pubblica locale;
d) 
interviene, nel rispetto delle proprie competenze e in raccordo con il Difensore civico di cui alla legge regionale dicembre 1981, n. 50 (Istituzione dell'ufficio del Difensore Civico), nei confronti delle amministrazioni regionali, in caso di accertate omissioni o inosservanze e, se dette omissioni o inosservanze perdurano, propone alle competenti strutture regionali le opportune iniziative, compresi i poteri sostitutivi;
e) 
segnala eventuali elementi di discriminazione o di danno nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi per le persone di cui all'articolo 1, comma 1, dei quali viene a conoscenza in qualsiasi forma, su indicazione sia dei soggetti interessati sia di associazioni o organizzazioni non governative che svolgono un'attività inerente all'attività di competenza del Garante;
f) 
può visitare gli istituti penitenziari in conformità a quanto disposto dall' articolo 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 12-bis, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti), convertito in legge, con modificazioni, dall' articolo 1 della legge 27 febbraio 2009, n. 14.
Art. 3 
(Nomina e durata in carica)
1. 
Il Garante è nominato, all'inizio della legislatura, con decreto del Presidente del Consiglio regionale, su designazione del Consiglio regionale, tra persone che hanno ricoperto incarichi istituzionali di responsabilità e rilievo nel campo delle scienze giuridiche, dei diritti umani, ovvero delle attività sociali negli istituti di prevenzione e pena e negli uffici di esecuzione penale esterna o della prevenzione del disagio o che si sono comunque distinte in attività di impegno sociale.
2. 
Entro tre mesi dall'insediamento, il Consiglio regionale è convocato per procedere nomina del successore.
3. 
La designazione del Consiglio regionale è effettuata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione. Se nella prima votazione non si raggiunge la predetta maggioranza, il Garante è designato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
4. 
Il Garante dura in carica cinque anni e può essere confermato per non più di una volta. Salvo i casi di decadenza, le funzioni del Garante sono prorogate fino alla data di entrata in carica del successore.
5. 
Il Garante ha facoltà di rinunciare all'incarico in qualunque momento, dandone avviso al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale, con comunicazione scritta e con almeno tre mesi di anticipo.
6. 
Il Consiglio regionale dispone per gravi e comprovati motivi di ordine morale nonché per gravi violazioni dei doveri inerenti l'esercizio delle sue funzioni, la revoca del Garante, previa approvazione a maggioranza assoluta di una mozione di sfiducia.
7. 
Se l'incarico viene a cessare prima della scadenza, per qualunque causa, la nuova elezione è posta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio regionale successiva al verificarsi della cessazione del mandato.
8. 
Il Garante che subentra a quello cessato dal mandato per qualsiasi motivo dura in carica fino alla scadenza dell'incarico del Garante sostituito.
Art. 4 
(Cause di incompatibilità e decadenza)
1. 
Il Garante non può assumere o conservare cariche elettive né incarichi o uffici pubblici di qualsiasi natura. Non può altresì ricoprire la carica di amministratore di ente, impresa o associazione che riceve, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione.
2. 
Il Garante non può esercitare altre attività di lavoro autonomo o subordinato. Il conferimento della carica di Garante a una persona dipendente dalla Regione o da enti dipendenti o comunque controllati dalla Regione ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto di lavoro. Il periodo di aspettativa è utile al fine del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio.
3. 
Se, successivamente alla nomina, viene accertata una delle cause di incompatibilità di cui ai commi 1 e 2, il Presidente del Consiglio regionale invita l'interessato a rimuovere tale causa entro quindici giorni e, se questi non ottempera all'invito, lo dichiara decaduto dalla carica e ne dà immediata comunicazione al Consiglio regionale al fine della sostituzione immediata.
Art. 5 
(Sede, organizzazione e regolamento)
1. 
Il Garante ha sede presso il Consiglio regionale.
2. 
L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale stabilisce, sentito il Garante regionale, la dotazione organica del suo ufficio. Il personale assegnato è scelto nell'organico regionale e dipende funzionalmente dal Garante.
3. 
Il Garante disciplina autonomamente le modalità organizzative interne.
4. 
Il Garante può avvalersi:
a) 
di traduttori ed esperti da consultare, ove necessario, su specifici temi e problemi, previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza;
b) 
della collaborazione di analoghe istituzioni che operano in ambito locale e dei difensori civici regionale, provinciali e comunali, ove istituiti;
c) 
del contributo di centri di studi e ricerca e di associazioni che si occupano di diritti umani.
5. 
Il Garante può chiedere pareri e traduzioni, avvalendosi di consulenti o interpreti, nei limiti dello stanziamento previsto per il funzionamento della struttura organizzativa.
6. 
Le spese di funzionamento sono impegnate e liquidate secondo le norme e le procedure previste per l'amministrazione e la contabilità del Consiglio regionale.
Art. 6 
(Trattamento economico)
1. 
Al Garante spetta una indennità di carica pari a un terzo di quella prevista per i consiglieri regionali, nonché il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
Art. 7 
(Relazione annuale)
1. 
Il Garante presenta al Consiglio regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività svolta e sui provvedimenti organizzativi e normativi di cui intende segnalare la necessità. Il Consiglio regionale discute la relazione in apposita sessione, convocata entro due mesi dalla presentazione della stessa.
Art. 8 
(Disposizione transitoria)
1. 
Per la legislatura in corso la nomina del Garante avviene entro centottanta giorni dalla pubblicazione della legge sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.
Art. 9 
(Norma finanziaria)
1. 
In fase di prima attuazione della legge, la spesa per il funzionamento del Garante regionale dell'Immigrazione, il cui stanziamento nell'esercizio finanziario 2011 è pari a 50.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, ed è iscritta nell'ambito dell'UPB DB09101 (Risorse finanziarie Spese del Consiglio regionale Titolo I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011, unità che presenta la necessaria copertura finanziaria.
2. 
Per il biennio 2012-2013, agli oneri di cui al comma 1, si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).