Modalità di erogazione dei farmaci e delle preparazioni galeniche a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche.
Primo firmatario
Altri firmatari
Art. 1
(Disposizioni generali)
1.
I derivati della Cannabis, sotto forma di specialità medicinali o di preparati galenici magistrali, possono essere prescritti sia dal medico specialista del Servizio Sanitario Regionale (SSR) che dal medico di medicina generale (MMG) restando a carico del SSR.
2.
Qualora i medicinali di cui al comma precedente vengano prescritti da medico privato, la spesa derivante è a carico del paziente, fatto salvo i casi certificati di indigenza i cui costi derivati restano a carico del SSR.
3.
In ogni caso, è richiesto il consenso informato del paziente.
Art. 2
(Modalità di somministrazione e acquisto)
1.
L'inizio del trattamento - può avvenire:
a)
in ambito ospedaliero e/o in strutture ad esso assimilabile, compresi day-hospital ed ambulatori, i farmaci di cui in premessa sono acquistati dalla farmacia ospedaliera e posti a carico del SSR, anche nel caso del prolungamento della cura dopo dimissione. Le strutture di ricovero ospedaliero accreditato devono assistere i loro medici nella reperibilità dei farmaci di cui all'articolo 1, e se sprovviste di farmacia assisterli nell'ottenere i farmaci da una farmacia ospedaliera o territoriale o fornita di laboratorio per preparazioni magistrali, con cui devono intrattenere rapporti di convenzione;
b)
nel caso di cura realizzata in ambito domiciliare utilizzando farmaci esteri importati, il farmacista del servizio pubblico consegna direttamente i farmaci importati al medico o al paziente, dietro pagamento del solo prezzo di costo richiesto dal produttore e delle spese accessorie riportate nella Fattura estera. Nel caso di preparazioni galeniche magistrali per utilizzo extra-ospedaliero fornite da farmacie private su presentazione di prescrizione magistrale del MMG curante o dello specialista o di qualunque medico, la spesa per la terapia è a carico del paziente quando prescritta su ricettario bianco. La spesa resta a carico del SSR solo qualora il medico prescrittore sia alle dipendenze del servizio pubblico ed utilizzi il ricettario SSR per la prescrizione magistrale.
Art. 3
(Trattamento domiciliare)
1.
Nel caso di inizio del trattamento in ambito ospedaliero o assimilato, il paziente in condizione di cronicità potrà proseguire il trattamento domiciliare senza spese presentando alla farmacia ospedaliera ogni mese una nuova ricetta (ogni 3 mesi se utilizza farmaci importati) redatta da uno dei medici ospedalieri che lo hanno in cura.
2.
In caso di trattamento avviato in ambito domiciliare, la terapia inizierà o continuerà, presentando ogni 3 mesi la prescrizione redatta dal medico di medicina generale (MMG) o dallo specialista alla farmacia della Asl del territorio di residenza del paziente.
3.
Il rinnovo della prescrizione è in ogni caso subordinata ad una valutazione positiva di efficacia e sicurezza da parte del medico prescrittore, valutata la variabilità individuale dell'efficacia terapeutica.
4.
Medico o paziente sono autorizzati a trasportare farmaci cannabinoidi nella quantità massima indicata dalla prescrizione medica necessaria per l' effettuazione della terapia domiciliare.
Art. 4
(Compiti di informazione sanitaria)
1.
Al fine di favorire tra i medici la conoscenza degli ambiti e degli effetti della cura con cannabinoidi, entro sei mesi dall' approvazione della presente Legge la Regione promuove una specifica informazione mediante i normali canali comunicativi (circolari, newsletters, ecc.) dei medici interessati operanti all'interno della Regione e dei farmacisti preparatori operanti nelle farmacie galeniche.
Art. 5
(Acquisti multipli)
1.
Per ridurre l'aggravio delle spese fisse per unità di prodotto, entro 3 mesi dall' approvazione della presente Legge la Regione assume un provvedimento per la centralizzazione degli acquisti presso un'unica Asl "capofila" come per altri farmaci importati.
Art. 6
(Risparmi a medio termine)
1.
Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge l'Assessorato alla Salute attiva una convenzione con lo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze per la produzione e lavorazione di Cannabis medicinale coltivata in Italia o con altro soggetto dotato delle medesime autorizzazioni alla produzione di principi attivi stupefacenti a fini medici, ai fini della fornitura al servizio sanitario pubblico regionale.
Art. 7
(Norma finanziaria)
1.
Per l'attuazione della presente legge, nel biennio 2011 - 2012, allo stanziamento pari a 200.000 euro per ciascun anno, in termini di competenza, e iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB 20011 del bilancio pluriennale 2010 - 2012, si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'
articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'
articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).