Disegno di legge regionale n. 123 presentato il 16 febbraio 2011
Alienazione degli alloggi di edilizia sociale riservati ai profughi.

Art. 1 
(Ambito di applicazione)
1. 
Le presenti norme si applicano agli alloggi di edilizia sociale assegnati ai sensi dell' articolo 17 della legge 4 marzo 1952, n. 137 (Assistenza a favore dei profughi), e successive modifiche e integrazioni, e dell' articolo 34 della legge 26 dicembre 1981, n. 763 (Normativa organica per i profughi), nonché ai sensi del Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 (Disposizioni per l'alloggio dei rimasti senza tetto in seguito ad eventi bellici e per l'attuazione dei piani di ricostruzione) e della legge 9 agosto 1954, n. 640 (Provvedimenti per l'eliminazione delle abitazioni malsane).
Art. 2 
(Soggetti legittimati all'acquisto)
1. 
Hanno titolo all'acquisto degli alloggi di cui all'articolo 1, alle condizioni di miglior favore di cui all'articolo 4, i profughi assegnatari dei medesimi.
2. 
In caso di decesso dell'assegnatario originario, sono legittimati all'acquisto i familiari che con lui convivevano, ai quali sia stato riconosciuto il diritto al subentro nell'assegnazione dell'alloggio.
3. 
Gli assegnatari o i familiari di cui ai commi 1 e 2 devono essere in regola, all'atto della presentazione della domanda di acquisto, con il pagamento dei canoni di locazione dell'alloggio assegnato e delle relative spese di conduzione.
Art. 3 
(Modalità di presentazione della domanda)
1. 
I soggetti di cui all'articolo 2 possono presentare domanda di acquisto all'ente proprietario dell'alloggio entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 4 
(Determinazione del prezzo di cessione)
1. 
Il prezzo di cessione degli alloggi alienabili ai sensi della presente legge ai soggetti di cui all'articolo 2 è pari al 50 per cento del costo di costruzione originario, con esclusione dei costi sostenuti per i successivi interventi di manutenzione.
2. 
Il prezzo di cessione è corrisposto in unica soluzione al momento della stipula dell'atto di compravendita.
Art. 5 
(Alienazione immobili ad uso non abitativo)
1. 
Ai sensi dell'articolo 45, commi 3 e 3bis della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) e successive modifiche ed integrazioni, le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche agli immobili di cui all'articolo 1 destinati, realizzati, assegnati o utilizzati dai profughi o da loro associazioni, in cui si svolgono o si sono svolte attività culturali e sociali a favore degli stessi.
Art. 6 
(Adempimenti degli enti proprietari)
1. 
Gli enti proprietari provvedono a dare adeguata informazione ai soggetti destinatari della presente legge delle disposizioni in essa contenute, anche tramite pubblicazione nell'Albo Pretorio, nelle proprie sedi di decentramento, nonché nei propri siti informatici.