Proposta di legge regionale n. 122 presentata il 10 febbraio 2011
Disposizioni concernenti la realizzazione di nuovi edifici destinati all'esercizio del culto. Modifica alla legge regionale 7 marzo 1989, n. 15 (Individuazione negli strumenti urbanistici generali di aree destinate ad attrezzature religiose - Utilizzo da parte dei Comuni del fondo derivante dagli oneri di urbanizzazione e contributi regionali per gli interventi relativi agli edifici di culto e pertinenze funzionali all'esercizio del culto stesso).

Art. 1 
(Oggetto)
1. 
La Regione, nel rispetto dell' articolo 19 della Costituzionee in attuazione a quanto stabilito in materia di governo del territorio dall' articolo 117, terzo comma, della Costituzione, disciplina la realizzazione di nuovi edifici destinati all'esercizio del culto, la loro ristrutturazione o il cambiamento di destinazione d'uso edilizio o di destinazione urbanistica da parte delle confessioni religiose, ivi comprese quelle che non hanno sottoscritto con lo Stato l'intesa di cui all'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
Art. 2 
(Nuovi edifici di culto)
1. 
La costruzione di nuovi edifici destinati all'esercizio di culto, la loro ristrutturazione o il cambiamento di destinazione d'uso edilizio o di destinazione urbanistica è regalata dalla legge regionale 7 marzo 1989, n. 15 (Individuazione negli strumenti urbanistici generali di aree destinate ad attrezzature religiose - Utilizzo da parte dei Comuni del fondo derivante dagli oneri di urbanizzazione e contributi regionali per gli interventi relativi agli edifici di culto e pertinenze funzionali all'esercizio del culto stesso) se la confessione religiosa interessata ha previamente sottoscritto un'intesa con lo Stato ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
2. 
Se le intese previste al comma 1 non sono state sottoscritte, fermo restando la competenza del Comune al rilascio del permesso di costruire, la Regione, può comunque autorizzare la costruzione di nuovi edifici destinati all'esercizio del culto, la loro ristrutturazione o il cambiamento di destinazione d'uso edilizio o di destinazione urbanistica ai sensi dell'articolo 3.
Art. 3 
(Autorizzazione alla costruzione di edifici di culto per le confessioni religiose che non hanno sottoscritto un'intesa con lo Stato)
1. 
La Regione sulla base della documentazione di cui al comma 2 e previa consultazione da parte della popolazione del comune interessato, espressa mediante referendum consultivo indetto secondo le disposizioni dello statuto comunale, può concedere l'autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 2 a una confessione o associazione religiosa legalmente riconosciuta ai sensi della legge 24 giugno 1929, n. 1159 (Disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi), che non ha sottoscritto un'intesa con lo Stato.
2. 
Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 2, la confessione o l'associazione religiosa presenta apposita domanda alla Regione, corredata del progetto edilizio, del piano economico-finanziario e dell'elenco degli eventuali finanziatori italiani o stranieri, sottoscritta con atto notarile da un numero di aderenti alla confessione o all'associazione religiosa determinato, sulla base della consistenza numerica della comunità religiosa, con atto della Regione da adottarsi entro sessanta giorni dall'approvazione della legge.
3. 
Le dimensioni dell'edificio oggetto del progetto definitivo per il quale è concessa l'autorizzazione sono definite in rapporto al numero degli aderenti alla confessione o associazione religiosa che lo hanno sottoscritto ai sensi del comma 2.
Art. 4 
(Piano regionale di insediamento dei nuovi edifici di culto)
1. 
La Regione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, provvede alla redazione del piano di insediamento dei nuovi edifici destinati all'esercizio del culto professato dalla confessione religiosa che ha sottoscritto un'intesa con lo Stato ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
2. 
Il piano di cui al comma 1, in conformità al piano regolatore generale comunale, tiene conto della consistenza numerica della comunità religiosa residente nel territorio piemontese e prevede norme dirette a garantire l'armonioso sviluppo edilizio nel rispetto delle tipologie edilizie tipiche del territorio interessato.
3. 
I criteri e le modalità di attuazione del piano sono stabiliti con successivo atto della Regione.
Art. 5 
(Norme urbanistiche ed edilizie)
1. 
La Regione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, provvede ad adeguare le proprie norme in materia urbanistica e, in particolare, le norme relative al recepimento del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell' art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765) e dell' articolo 16 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).
Art. 6 
( Sostituzione dell' articolo 1 della l.r. 15/1989)
1. 
L' articolo 1 della l.r. 15/1989 è sostituito dal seguente:
"
Art. 1 (Finalità)
1. La Regione, nel rispetto dell' articolo 19 della Costituzione, disciplina i rapporti intercorrenti tra insediamenti abitativi e servizi religiosi ad essi pertinenti, nel quadro delle attribuzioni spettanti rispettivamente ai Comuni ed agli Enti istituzionalmente competenti in materia di culto della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose che hanno sottoscritto un'intesa con lo Stato ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della costituzione.
"
Art. 7 
(Norma transitoria)
1. 
Le confessioni o associazioni religiose rientranti nell'ambito di applicazione della presente legge, entro tre anni dalla data della sua entrata in vigore, adeguano alle prescrizioni della medesima i rispettivi edifici destinati all'esercizio del culto.
2. 
Qualora non sia possibile procedere all'adeguamento previsto dal comma 1, i medesimi edifici sono soggetti ad apposita autorizzazione regionale che ne stabilisce il carattere transitorio ai fini della destinazione urbanistica ed edilizia.