Modificazioni alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 (Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche).
Art. 1
1.
All' articolo 3, comma 1 della l.r. 13/97 vengono cassate le parole "non appartenenti a Comunità Montane, le Comunità Montane".
Art. 2
1.
L'
articolo 4, comma 1 della l.r. 13/97 è interamente sostituito dal presente:
.
" 1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 3, agli Enti locali di ciascun ambito territoriale ottimale esercitano le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato attraverso la conferenza dei Sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province, di seguito denominata 'Autorità d'ambito '."
Art. 3
1.
L'articolo 4. comma 2
della l.r. 13/97 è interamente sostituito dal presente:
.
" 2. A tal fine i Comuni e le Province di ciascun ambito territoriale ottimale stipula apposita convenzione, ai sensi dell'
articolo 24 della legge 142/90, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge."
Art. 5
1.
All' articolo 4, comma 6, della l.r. 13/97 alle parole "L'Autorità d'ambito ha sede presso la Provincia cui appartiene il maggior numero di abitanti residenti nel territorio dell'ambito", sostituire "L'Autorità d'ambito ed i relativi uffici devo avere sede presso la Provincia con la maggiore superficie all'interno dell'ambito".
Art. 6
1.
All'
articolo 6, comma 1 della l.r. 13/97 il comma è interamente sostituito dal presente:
"
"
1. L'Autorità d'ambito è composta:
a) dai Sindaci dei Comuni ricompresi nell'ambito o loro delegati;
b) dai Presidenti di Provincia o loro delegati.
Art. 7
1.
All'
articolo 6, comma 3 della legge 13/97 il comma è interamente sostituito dal presente:
"
"
3. La convenzione di cui all'articolo 4 fissa le quote di rappresentatività nel modo seguente:
- per i Comuni fino 1.000 abitanti il voto è singolo;
- per i Comuni con popolazione superiore ai 1.000 abitanti un voto più 0,50 per ogni 1.000 abitanti e per frazioni superiori ai 500 abitanti;
- per la Provincia il voto è singolo.
Art. 8
1.
All'
articolo 7, comma 3, della legge 13/97 il comma è interamente sostituito dal presente:
"
"
3. Ai sensi dell'
articolo 8, comma 4, della l.r. 36/1994, sono salvaguardati gli organismi di gestione esistenti ivi compresi gli Enti locali anche con gestione in economia e le Aziende speciali di cui all'
articolo 22, comma 3, lettera c) della l. 142/1990 che corrispondono ai seguenti requisiti:
a) gestire il servizio idrico direttamente con una propria struttura organizzata per lo svolgimento delle attività prevalenti connesse al servizio medesimo;
a bis) Comuni o Consorzi di Comuni che deliberino di addivenire ad una gestione congiunta dei servizi;
b) avere operato secondo principi di economia, efficacia ed efficienza valutati secondo modalità di analisi determinate dalla Giunta regionale;
c) essere in grado di rispettare i livelli minimi dei servizi definiti ai sensi dell'
articolo 4, comma 1, lettera g) della l. 36/1994.
Art. 9
1.
All' articolo 7, comma 4, della l.r. 13/97 alla parola "cinque anni" sostituire "dieci anni".