Proposta di legge regionale n. 115 presentata il 10 gennaio 2011
Modificazioni alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 (Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche).

Art. 1 
1. 
All' articolo 3, comma 1 della l.r. 13/97 vengono cassate le parole "non appartenenti a Comunità Montane, le Comunità Montane".
Art. 2 
1. 
L' articolo 4, comma 1 della l.r. 13/97 è interamente sostituito dal presente:
" 1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 3, agli Enti locali di ciascun ambito territoriale ottimale esercitano le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato attraverso la conferenza dei Sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province, di seguito denominata 'Autorità d'ambito '."
.
Art. 3 
1. 
L'articolo 4. comma 2 della l.r. 13/97 è interamente sostituito dal presente:
" 2. A tal fine i Comuni e le Province di ciascun ambito territoriale ottimale stipula apposita convenzione, ai sensi dell' articolo 24 della legge 142/90, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge."
.
Art. 4 
Art. 5 
1. 
All' articolo 4, comma 6, della l.r. 13/97 alle parole "L'Autorità d'ambito ha sede presso la Provincia cui appartiene il maggior numero di abitanti residenti nel territorio dell'ambito", sostituire "L'Autorità d'ambito ed i relativi uffici devo avere sede presso la Provincia con la maggiore superficie all'interno dell'ambito".
Art. 6 
1. 
All' articolo 6, comma 1 della l.r. 13/97 il comma è interamente sostituito dal presente:
"
1. L'Autorità d'ambito è composta:
a) dai Sindaci dei Comuni ricompresi nell'ambito o loro delegati;
b) dai Presidenti di Provincia o loro delegati.
"
Art. 7 
1. 
All' articolo 6, comma 3 della legge 13/97 il comma è interamente sostituito dal presente:
"
3. La convenzione di cui all'articolo 4 fissa le quote di rappresentatività nel modo seguente:
- per i Comuni fino 1.000 abitanti il voto è singolo;
- per i Comuni con popolazione superiore ai 1.000 abitanti un voto più 0,50 per ogni 1.000 abitanti e per frazioni superiori ai 500 abitanti;
- per la Provincia il voto è singolo.
"
Art. 8 
1. 
All' articolo 7, comma 3, della legge 13/97 il comma è interamente sostituito dal presente:
"
3. Ai sensi dell' articolo 8, comma 4, della l.r. 36/1994, sono salvaguardati gli organismi di gestione esistenti ivi compresi gli Enti locali anche con gestione in economia e le Aziende speciali di cui all' articolo 22, comma 3, lettera c) della l. 142/1990 che corrispondono ai seguenti requisiti:
a) gestire il servizio idrico direttamente con una propria struttura organizzata per lo svolgimento delle attività prevalenti connesse al servizio medesimo;
a bis) Comuni o Consorzi di Comuni che deliberino di addivenire ad una gestione congiunta dei servizi;
b) avere operato secondo principi di economia, efficacia ed efficienza valutati secondo modalità di analisi determinate dalla Giunta regionale;
c) essere in grado di rispettare i livelli minimi dei servizi definiti ai sensi dell' articolo 4, comma 1, lettera g) della l. 36/1994.
"
Art. 9 
1. 
All' articolo 7, comma 4, della l.r. 13/97 alla parola "cinque anni" sostituire "dieci anni".