Criteri specifici di finanziamento delle A.S.L. operanti in ambiti territoriali, prevalentemente od esclusivamente, ricompresi in territorio facente parte di Comuni Montani.
Art. 1
1.
Visto l' art. 32 della Costituzione, le leggi 3/12/71, n. 1102, 8/6/90, n. 142 artt. 28-29, 23/12/96, n. 662, 31/1/94, n. 97, nonchè le ll.rr. 18/1/95, n. 8 e 12/12/97, n. 61, la presente legge ha lo scopo di agevolare l'accesso alle prestazioni del servizio sanitario regionale da parte dei residenti in territori prevalentemente o esclusivamente montani, così per realizzare livelli uniformi di assistenza sul territorio regionale.
Art. 2
1.
Per la realizzazione delle finalità, indicate al precedente art. 1, vengono adottate le seguenti misure:
a)
sono incentivate le iniziative volte ad una razionalizzazione del servizio sanitario nel territorio di cui allo stesso art. 1;
b)
al fine di consentire il riequilibrio della gestione patrimoniale ed economico-finanziaria delle A.S.L., di cui alla presente legge, si applicheranno i criteri indicati all' art. 3 l.r. 18/1/95, n. 8, anche utilizzando l'accantonamento previsto al successivo art. 4;
c)
Visto inoltre l' art. 7 l.r. 18/1/95, n. 8, in sede di ripartizione delle disponibilità in conto capitale, viene data priorità agli interventi a favore della A.S.L. di cui alla presente legge, tenuto conto delle quote di risorse proprie che ogni A.S.L. è in grado di utilizzare in investimenti.