Proposta di legge regionale n. 114 presentata il 10 gennaio 2011
Criteri specifici di finanziamento delle A.S.L. operanti in ambiti territoriali, prevalentemente od esclusivamente, ricompresi in territorio facente parte di Comuni Montani.

Art. 1 
1. 
Visto l' art. 32 della Costituzione, le leggi 3/12/71, n. 1102, 8/6/90, n. 142 artt. 28-29, 23/12/96, n. 662, 31/1/94, n. 97, nonchè le ll.rr. 18/1/95, n. 8 e 12/12/97, n. 61, la presente legge ha lo scopo di agevolare l'accesso alle prestazioni del servizio sanitario regionale da parte dei residenti in territori prevalentemente o esclusivamente montani, così per realizzare livelli uniformi di assistenza sul territorio regionale.
Art. 2 
1. 
Per la realizzazione delle finalità, indicate al precedente art. 1, vengono adottate le seguenti misure:
a) 
sono incentivate le iniziative volte ad una razionalizzazione del servizio sanitario nel territorio di cui allo stesso art. 1;
b) 
al fine di consentire il riequilibrio della gestione patrimoniale ed economico-finanziaria delle A.S.L., di cui alla presente legge, si applicheranno i criteri indicati all' art. 3 l.r. 18/1/95, n. 8, anche utilizzando l'accantonamento previsto al successivo art. 4;
c) 
Visto inoltre l' art. 7 l.r. 18/1/95, n. 8, in sede di ripartizione delle disponibilità in conto capitale, viene data priorità agli interventi a favore della A.S.L. di cui alla presente legge, tenuto conto delle quote di risorse proprie che ogni A.S.L. è in grado di utilizzare in investimenti.
Art. 3 
1. 
Per l'attuazione della presente legge la Giunta regionale individua coerenti proposte operative e di variazione di bilancio.