Proposta di legge regionale n. 110 presentata il 30 dicembre 2010
Interventi a sostegno della realizzazione di servizi di accesso Wi-Fi gratuiti.

Art. 1 
(Finalità e oggetto)
1. 
La Regione promuove la diffusione di servizi di accesso Wi-Fi (Wireless Fidelity) gratuito al fine di favorire la parità di accesso alle informazioni e alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nonché di rimuovere gli ostacoli che limitano la conoscenza e determinano una discriminazione sul piano sociale, economico e culturale.
2. 
Per il perseguimento della finalità di cui al comma 1 la Regione svolge attività di promozione in cooperazione con altre istituzioni dirette anche a creare, per i cittadini, accessi gratuiti alla rete presso le sedi pubbliche.
3. 
La Regione favorisce e sostiene il raccordo tra soggetti, anche istituzionali, per la condivisione di dati, informazioni e servizi attraverso l'uso di tecnologia Wi-Fi.
Art. 2 
(Funzioni della Regione)
1. 
La Regione, per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1:
a) 
eroga contributi o voucher ai soggetti che offrono a terzi servizi di accesso Wi-Fi gratuiti secondo le modalità individuate nel regolamento di cui all'articolo 3;
b) 
provvede all'installazione di almeno un access point pubblico ad accesso gratuito presso ogni sede della Regione;
c) 
promuove attività di informazioni e di sensibilizzazione dirette a diffondere la conoscenza dei servizi di accesso Wi-Fi gratuiti nonché a incentivarne l'utilizzo;
d) 
organizza percorsi formativi e corsi di base diretti finalizzati al superamento del divario digitale nonchè ad educare all'uso consapevole della rete.
2. 
I contributi e i voucher erogati sono cumulabili con altri tipi di contributo previsti da norme comunitarie, statali e regionali.
Art. 3 
(Regolamento di attuazione)
1. 
La Giunta regionale, acquisito il parere della competente commissione consiliare, adotta entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, un regolamento di attuazione, il quale, in particolare, stabilisce:
a) 
l'entità dei contributi e dei voucher;
b) 
i criteri, le procedure e i limiti per l'assegnazione e l'erogazione dei contributi e dei voucher che, comunque, non possono essere concessi ai titolari di licenza di operatore di telecomunicazione;
c) 
le modalità per la presentazione delle domande per la concessione dei contributi e dei voucher;
d) 
i criteri e le modalità per la localizzazione degli access point presso le sedi della Regione nonché le modalità di fruizione del servizio;
e) 
le modalità di accesso gratuito alla rete, anche in relazione ai soggetti che erogano il servizio;
f) 
i principi e i criteri per lo svolgimento delle attività di informazione e dei percorsi formativi.
2. 
Nell'ambito dell'attività di controllo, la Giunta regionale disciplina, inoltre, i casi di decadenza e revoca dei contributi e dei voucher nonché i criteri per lo svolgimento dell'attività di verifica e monitoraggio.
Art. 4 
(Modalità di attivazione e fruizione dei servizi di accesso Wi-Fi gratuito)
1. 
L' articolo 7 del decreto legge 27 luglio 2005 n. 144 (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale) convertito, con modificazioni, nella legge 31 luglio 2005, n. 155 non trova applicazione nella Regione Piemonte.
Art. 5 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'attuazione della presente legge nel biennio 2011-2012 è previsto uno stanziamento complessivo annuo di 750.000,00 euro, in termini di competenza, per la spesa corrente e uno stanziamento annuo di 100.000,00 euro, in termini di competenza, per la spesa in conto capitale.
2. 
Alla spesa corrente di cui al comma 1, iscritta nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB13021 (Innovazione,ricerca e università Sistemi inf. e tecnologie della comunicazione Titolo I spese correnti) e alla spesa in conto capitale di cui al comma 1, iscritta nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB13022 (Innovazione, ricerca e università Sistemi inf. e tecnologie della comunicazione Titolo II spese in conto capitale) del bilancio regionale si provvede nel biennio 2011-2012 con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).