Art. 27
1.
La Regione, tenendo conto degli obiettivi del sistema educativo nazionale, definisce le finalità e gli obiettivi generali del sistema educativo regionale, ne assicura il carattere unitario ed integrato ed esercita le seguenti funzioni:
a)
suddivisione, d'intesa con le province, del territorio regionale in ambiti funzionali;
b)
programmazione sul territorio regionale dell'offerta di istruzione, di quella integrata tra istruzione e formazione professionale e della formazione professionale;
c)
ripartizione a livello provinciale degli organici del sistema di istruzione;
d)
adozione di provvedimenti di contenuto generale per la disciplina e l'indirizzo di attività e servizi compresi nel sistema educativo, in conformità a quanto indicato nel programma triennale e nel rispetto della autonomia regolamentare ed organizzativa degli enti locali e di quella funzionale delle istituzioni scolastiche;
e)
definizione dei criteri generali per l'individuazione dei fabbisogni professionali e formativi;
f)
definizione degli standard di competenze professionali in accordo con le parti sociali e degli standard formativi, nel rispetto degli standard minimi definiti dallo Stato, anche in collaborazione con le altre regioni, nell'ottica del riconoscimento del valore nazionale ed europeo delle certificazioni;
g)
definizione del sistema regionale delle qualifiche professionali nel quadro del sistema europeo in materia di certificazione;
h)
definizione dei criteri e delle modalità di certificazione delle competenze e di riconoscimento dei crediti formativi;
i)
definizione dei sistemi di valutazione e monitoraggio e, nei casi previsti nelle disposizioni della presente legge, di vigilanza e controllo delle attività, nonché regolazione dei rapporti con i soggetti attuatori;
j)
determinazione del calendario scolastico;
k)
accreditamento delle sedi formative e di orientamento.