Proposta di legge regionale n. 104 presentata il 13 dicembre 2010
Nuove disposizioni in materia di protezione della fauna selvatica, prelievo venatorio e promozione del territorio.

Art. 1 
1. 
Al comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 70/96, le parole: "ed in conformità alle direttive 79/409 CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991, con i relativi allegati, della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, resa esecutiva con legge 24 novembre 1978, n. 812 e della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503," sono sostituite dalle seguenti:
" , e in conformità alle direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali,"
.
2. 
Il comma 4 dell'articolo 2 della l r. 70/96, è sostituito dal seguente:
" 4. Sono particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, le specie indicate all'articolo 2, comma 1 lettere a), b) e c) della Legge 11 febbraio 1992, n. 157"
.
3. 
Dopo il comma 8 dell'articolo 6 della l.r. 70/96, è aggiunto, il seguente:
" 9. I piani faunistici venatori provinciali possono essere aggiornati prima della loro scadenza secondo le procedure del presente articolo"
.
4. 
Al comma 6 dell'articolo 9 della l.r. 70/96, le parole: "altre oasi" sono sostituite dalle seguenti:
" altri istituti di protezione"
5. 
Il comma 7 dell'articolo 12 della l.r. 70/96, è sostituito dal seguente:
" 7. Le zone non vincolate per l'opposizione manifestata dai proprietari o conduttori di fondi interessati sono destinate alla caccia programmata o ad altri istituti faunistici previsti dalla legge"
.
6. 
Il comma 5 dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:
"
5. Fatto salvo il divieto di istituire zone da sparo o possibilità di sparo all'interno dei territori dell'A.T.C. e di C.A., la Provincia, anche su richiesta degli A.T.C. e dei C.A., delle associazioni venatorie o cinofile riconosciute, ovvero di imprenditori agricoli singoli o associati con le stesse modalità di costituzione delle zone di tutela di cui all'articolo 12, in attuazione del piano faunistico-venatorio provinciale, autorizza l'istituzione di:
a) zone in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da ferma, con divieto di sparo;
b) zone in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da seguito, con divieto di sparo;
c) zone in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da ferma, con facoltà di sparo esclusivamente su fauna selvatica di allevamento appartenente alle seguenti specie: fagiano, starna, pernice rossa, germano reale e quaglia, nei periodi indicati dalle Province con il regolamento di cui al comma 6;
d) zone adeguatamente recintate, in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da seguita su cinghiale con facoltà di sparo. I cinghiali impiegati in tali zone devono essere identificabili mediante tatuaggio a norma della legislazione vigente;
e) zone in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le prove per cani da tana, senza sparo;
f) zone in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da traccia, con divieto di sparo.
"
7. 
Il comma 8 dell'articolo 13 della l.r. 70/96, è sostituito dal seguente:
" 8. La Giunta regionale, su richiesta dei concessionari, istituisce le zone di cui al comma 5, nelle aziende agri-turistico-venatorie, con facoltà di sparo, e nelle aziende faunistico-venatorie ove non presente la tipica fauna alpina, con divieto di sparo. Il provvedimento della Giunta regionale definisce i criteri di istituzione, rinnovo, revoca, gestione e i relativi periodi di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia"
.
8. 
Dopo il comma 10 ter dell'articolo 13 della l.r. 70/96 è inserito il seguente 10 quater:
" 10 quater: Nelle zone previste al comma 5 lettera d) è previsto il trasporto di massimo due capi maschi all'anno previa comunicazione alla Provincia e all'ASL"
.
9. 
Il comma 11 dell'articolo 13 della l.r. 70/96è sostituito dal seguente:
" 11. La Provincia, su richiesta di associazioni venatorie e cinofile riconosciute, autorizza gare di caccia pratica per cani a carattere provinciale, regionale, nazionale ed internazionale, nelle zone di cui ai commi 5 e 7, senza sparo su fauna selvatica appartenente a specie cacciabili e con facoltà di sparo su fauna selvatica proveniente da allevamento. Le gare di cui al presente comma possono essere autorizzate su fauna selvatica appartenente a specie cacciabili, senza facoltà di sparo, anche nelle zone di ripopolamento e cattura"
.
10. 
Dopo il comma 14 dell'articolo 13 della l.r. 70/96, è aggiunto, infine, il seguente:
" 15. La Provincia autorizza l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani utilizzati dalla protezione civile."
.
11. 
Al comma 5 dell'articolo 16 della l.r. 70/96 le parole "La Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti:
" La Provincia"
.
12. 
Al coma 5 dell' articolo 17 della l.r. 70/96, dopo le parole: "in medicina veterinaria" sono aggiunte le seguenti:
" scienze biologiche"
.
13. 
Dopo il comma 5 dell'art. 17 della l.r. 70/96 è aggiunto il seguente comma:
" 6. I Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. possono avvalersi di agenti giurati, ai quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per concorrere alla vigilanza sull'attività venatoria nel territorio di rispettiva competenza."
.
14. 
La lettera c) del comma 4 dell'articolo 18 della l.r. 70/96 è sostituita dalla seguente:
" c) quattro rappresentanti designati dalle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale dell'ambiente, aventi sedi nella Provincia."
.
15. 
Il comma 2 dell'articolo 19 della l.r. 70/1996, è sostituito dal seguente:
" 2. La Giunta regionale, sentiti i rispettivi Comitati di gestione, stabilisce altresì, la percentuale dei cacciatori residenti in altre Regioni o all'estero che possono essere ammessi ad esercitare l'attività venatoria in ogni A.T.C. e C.A."
.
16. 
Dopo il comma 2 dell'articolo 19 della l.r. 70/1996, sono inseguiti i seguenti comma 2 bis, 2 ter e 2 quater:
"
2 bis. La Giunta regionale, anche in deroga a quanto previsto ai commi 1 e 2, disciplina l'ammissione all'esercizio venatorio, anche temporaneo, di altri cacciatori per il prelievo di determinate specie faunistiche stabilite dalla stessa.
2 ter. La disciplina di cui al comma 2 bis, può prevedere l'obbligo di accompagnamento del cacciatore da parte di personale esperto, incaricato dagli A.T.C. o C.A. interessati, e che abbia seguito un corso formativo secondo le disposizioni dettate dalla Giunta regionale. Il cacciatore accompagnato non è soggetto alle disposizioni di cui agli articoli 37, 41 e 41 bis.
2 quater. Le ammissioni temporanee autorizzate dalla giunta regionale saranno finalizzate all'esclusivo prelievo di predeterminate specie faunistiche che verranno annualmente indicate dalla giunta regionale stessa. Qualora la regolamentazione all'accesso preveda l'obbligo di accompagnamento, il cacciatore si potrà avvalere solo di personale incaricato dagli ATC o CA di riferimento con regolare autorizzazione e che abbia seguito un corso formativo realizzato dalle Province su indicazione della Giunta regionale.
"
17. 
Dopo il comma 12 dell'art. 20 della l.r. 70/96 è aggiunto il seguente:
" 13. I cacciatori ammessi all'esercizio venatorio all'interno degli istituti privati, anche ricadenti nella zona delle Alpi, devono essere in possesso esclusivamente di valida licenza di porto di fucile per uso caccia, dell'assicurazione e del tesserino venatorio rilasciato dalla Regione di residenza."
.
18. 
Alla lettera c) e d) del comma 2 dell'articolo 24 della l.r. 70/96, le parole "Università degli Studi" sono sostituite dalle seguenti:
" Università del Piemonte"
.
19. 
Alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 24 della l.r. 70/96, le parole: "riconosciute a livello nazionale ed operanti in Regione" sono sostituite dalle seguenti:
" facenti parte del Consiglio Nazionale dell'Ambiente ed aventi sedi in Regione."
.
20. 
La lettera e) del comma 2 dell'articolo 24 della l.r. 70/96, è sostituita dalla seguente:
" e) un rappresentante per ogni associazione venatoria nazionale riconosciuta."
.
21. 
Dopo la lettera n dell' articolo 24 della l.r. 70/96 è aggiunta la seguente:
" o) un funzionario regionale esperto in materia forestale individuato dalla struttura competente"
.
22. 
Al comma 4 dell'articolo 24 della l.r. 70/96, dopo le parole: "Per i componenti di cui alle lettere e), f), g), h), i), l), m)" è inserita la seguente:
" o)"
.
23. 
Al comma 7 dell'articolo 24 della l.r. 70/96, le parole: "dal più anziano tra gli altri componenti" sono sostituite dalle seguenti:
" dal dirigente della competente direzione regionale, "
.
24. 
Al comma 2 dell'articolo 26 della l.r. 70/96, le parole "dell'Università degli Studi" sono sostituite dalle seguenti:
" dell'Università del Piemonte"
.
25. 
Al comma 1 dell'articolo 27 della l.r. 70/96 le parole: "nell'ambito della struttura regionale" sono sostituite dalle seguenti:
" nell'ambito del settore regionale"
.
26. 
Al comma 1 dell'articolo 28 della l.r. 70/96 le parole: "nell'ambito della struttura regionale" sono sostituite dalle seguenti:
" nell'ambito del settore regionale"
.
27. 
Al comma 2 dell'art. 29 della l.r. 70/96 dopo le parole"attuati dalle guardie delle Province" sono aggiunte le seguenti:
" e dalle guardie dipendenti degli A.T.C. e C.A.."
.
28. 
Dopo l' articolo 29 della l.r. 70/96 sono inseriti i seguenti articoli 29 bis e 29 ter:
"
articolo 29 bis
1. Ad integrazione ed in deroga di quanto previsto all'articolo 29, della presente legge regionale le Province, su richiesta dei Comuni, o su richiesta delle organizzazioni professionali agricole provinciali, dei comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia(ATC) e dei comprensori alpini(CA) competenti per territorio, dei soggetti gestori delle aree protette regionali e dei concessionari di aziende faunistico-venatorie e di aziende agri-turistico-venatorie, approvano piani di contenimento del cinghiale, da attuarsi, con mezzi e modalità indicati dall'Istituto Nazionale per la fauna selvatica per gli interventi di controllo, finalizzati alla riduzione della specie nell'intero territorio regionale fino al livello compatibile con le caratteristiche ambientali, le esigenze di gestione del patrimonio zootecnico, la tutela del suolo e delle produzioni zootecniche ed agroforestali la prevenzioni dei rischi a persone e cose.
2. Ad integrazione dell'articolo 29 della presente legge regionale le Province e gli enti di gestione delle aree protette regionali predispongono annualmente, ciascuno per i territori di propria competenza, sulla base dei criteri di cui al comma 1, entro la data del 30 giugno, un motivato programma per il controllo del cinghiale ripartito in almeno tre interventi l'anno.
3. In deroga a quanto previsto dalla presente legge regionale i piani di contenimento sono attuati dalle Province con la collaborazione dei Comuni, dei comitati di gestione degli ATC e dei CA, dei soggetti gestori delle aree protette regionali o dei concessionari di aziende faunistico-venatorie e di aziende agri-turistico-venatorie, ognuno per i territori di loro pertinenza.
4. Per le finalità di cui al comma 3 le Province possono avvalersi degli agenti delle Province, degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria dei Comuni, degli agenti di vigilanza delle aree protette, dei proprietari o conduttori dei fondi muniti di licenza di porto d'armi, delle guardie venatorie volontarie o dei cacciatori nominativamente autorizzati dai soggetti che fanno la richiesta di cui al comma 1.
5. La Giunta provinciale informa la Regione sui provvedimenti inerenti ai piani di contenimento dei cinghiali e, al termine dei suddetti interventi, trasmette alla Giunta Regionale una relazione concernente i dati relativi alle operazioni svolte ed ai loro risultati.
6. La Giunta Regionale entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge definisce le unità territoriali per la gestione del cinghiale individuando:
a) le aree ad alta vocazionalità agro-silvo-pastorale dove la specie deve essere oggetto di controllo e contenimento costante;
b) le aree dove l'uso del suolo e del territorio sono compatibili con una presenza equilibrata della specie.
Articolo 29 ter (Interventi di contenimento straordinari)
1. La Giunta regionale per le esigenze ambientali, di gestione del patrimonio zootecnico, la tutela del suolo, delle produzioni zootecniche ed agroforestali, la prevenzione dei rischi a persone e cose definisce annualmente l'elenco delle specie oggetto di controllo straordinario.
2. Le Province, anche su richiesta dei comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini competenti per territorio, dei soggetti gestori delle aree protette, dei concessionari di aziende faunistico-venatorie e di aziende agri-turistico-venatorie, approvano piani di contenimento delle specie indicate nell'elenco di cui al comma 1 finalizzati al raggiungimento del livello compatibile con le caratteristiche ambientali, le esigenze di gestione del patrimonio zootecnico, la tutela del suolo e delle produzioni zootecniche ed agroforestali, la prevenzione dei rischi a persone e cose.
3. Per la realizzazione dei piani di contenimento straordinari le Province autorizzano i cacciatori nominativamente indicati, a titolo oneroso, dai comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini competenti per territorio.
4. La Giunta provinciale informa la Regione sui provvedimenti inerenti ai piani di contenimento straordinari e, al termine dei suddetti interventi, trasmette alla Giunta regionale una relazione concernente i dati relativi alle operazioni svolte ed ai loro risultati.
5. Al fine di garantire una presenza compatibile di alcune specie la Regione può autorizzare piani di contenimento all'interno delle aree naturali regionali e provinciali, anche in deroga all'art. 36 della presente legge.
6. I piani di contenimento all'interno delle aree naturali e protette regionali e nazionali sono gestiti dagli Enti Parco attraverso l'intervento, a titolo oneroso, di cacciatori autorizzati
"
29. 
Il comma 11 dell'articolo 30 della l.r. 70/96 è sostituito dal seguente:
" 11. È comunque vietato sul territorio venabile, fatta eccezione per i luoghi a gestione pubblica sempre preclusi alla caccia nonché per le aziende faunistico-venatorie e le aziende agri-turistico-venatorie, immettere fauna selvatica sul territorio nel periodo compreso tra il 1° agosto e la data di chiusura della caccia alla singola specie."
.
30. 
Al comma 7 dell'articolo 34 della l.r. 70/96, le parole "non cacciatori" sono abrogate.
31. 
Al comma 6 dell'art. 35 dopo le parole "con il falco" aggiungere le parole " con l'arco".
33. 
Dopo l' articolo 41 della l.r. 70/96, è inserito il seguente:
"
Art. 41 bis - Caccia di selezione agli ungulati.
1. Per esercitare la caccia di selezione agli ungulati il cacciatore deve frequentare un corso di abilitazione nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Giunta regionale.
"
34. 
Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 44 la parole "fagiano (Phasianus colchicus)" sono abrogate.
35. 
La lettera d) del comma 1 dell'articolo 44 della l.r. 70/96, è sostituita dalla seguente:
" d) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: allodola (Alauda arvensis) beccaccia (Scolopax rusticola), beccaccino (Gallinago gallinago), cesena (Turdus pilaris) gallinella d'acqua (Gallinula chloropus), folaga (Fulica atra), tordo bottaccio (Turdus philomelos), tordo sassello (Turdus iliacus), germano reale (Anas platyrhyncos), colombaccio (Columba palumbus), cornacchia nera (Corvus corone), cornacchia grigia (Corvus corone cornix), gazza (Pica pica), fagiano (Phasianus colchicus), ghiandaia (Garrulus glandarius), volpe (Vulpes vulpes) "
.
36. 
Il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 44 della l.r. 70/1996, è abrogato.
37. 
Dopo il comma 5 dell'articolo 44 della l.r. 70/1996, è aggiunto, infine, il seguente:
" 5 bis. Ai sensi dall' articolo 11 quaterdecies, comma 5 della legge 2 dicembre 2005, n. 248, l'esercizio venatorio per la caccia agli ungulati può essere autorizzato, per sesso e classi d'età, dal 1° giugno al 15 marzo dell'anno successivo."
.
38. 
Dopo l' articolo 44 della l.r. 70/96, è inserito il seguente:
"
Art. 44 bis - Deroghe.
1. Ai fini dell'esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, si applicano i disposti di cui all' articolo 1 della Legge 3 ottobre 2002, n. 221.
"
39. 
L' articolo 46 della l.r. 70/1996, è sostituito dal seguente:
"
Art. 46 (Carniere giornaliero e stagionale)
1. Per ogni giornata di caccia al cacciatore è consentito il seguente abbattimento massimo: due capi di fauna selvatica di cui una sola lepre, otto capi delle specie migratorie di cui quattro tra palmipedi e trampolieri e non più di due beccacce.
2. Durante l'intera stagione venatoria ogni cacciatore può abbattere complessivamente un numero massimo di capi di fauna selvatica così stabilito:
a) cinghiale: otto capi annuali;
b) coturnice, pernice bianca, fagiano di monte e lepre bianca: complessivamente cinque capi annuali nel rispetto del piano numerico di prelievo;
c) coniglio selvatico e lepre comune: cinque capi annuali per specie;
d) starna e pernice rossa: cinque capi annuali per specie nel rispetto del piano numerico di prelievo;
e) agiano: trenta capi annuali;
f) minilepre, cornacchia grigia, cornacchia nera ghiandaia e gazza: cinquanta capi annuali per specie, con il limite di dieci capi giornalieri in deroga al comma 1.
3. Per i cervidi e i bovidi il prelievo è in base ai piani annuali proposti dagli organismi di gestione degli A.T.C. e dei C.A., approvati dalla Giunta regionale.
4. Durante l'intera stagione venatoria ogni cacciatore può inoltre abbattere complessivamente un numero di capi di specie migratorie o di specie non comprese tra quelle elencate nel comma 2, non superiore a cinquanta di cui non più di dieci scolopacidi e trenta tra anatidi e rallidi.
5. La Giunta regionale nel calendario venatorio annuale può prevedere limitazioni o aumenti di carniere giornaliero e stagionale tenuto conto delle fluttuazioni e delle tendenze delle popolazioni oggetto di caccia.
"
40. 
L'articolo 47. della l.r. 70/1996 è sostituito dal seguente:
"
Art. 47. (Giornate e orario di caccia)
1. Ai sensi dell' articolo 18 della l. 157/1992, il numero massimo di giornate settimanali per ogni cacciatore non può essere superiore a tre.
2. Fermo restando il limite complessivo di cui al comma 1:
a) nel territorio destinato alla gestione della caccia programmata, l'attività venatoria è consentita nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica;
b) nel territorio della zona delle alpi destinato alla gestione della caccia programmata, l'attività venatoria è consentita nelle giornate di mercoledì e domenica;
c) per la caccia di selezione agli ungulati, l'attività venatoria è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica in ogni A.T.C. e C.A.;
d) nel territorio destinato alla caccia riservata a gestione privata e nelle zone di cui all'articolo 13, l'attività venatoria è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica.
3. Conformemente a quanto indicato dal calendario venatorio di cui all'articolo 45, la caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto.
4. La caccia di selezione agli ungulati e la caccia agli anatidi è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto.
5. L'esercizio venatorio è vietato in tutto il territorio regionale nelle giornate di martedì e venerdì.
"
41. 
Il comma 4 dell'articolo 48 della l.r. 70/1996, è sostituito dal seguente:
" 4. L'uso del fucile con canna ad anima rigata è consentito per la caccia di selezione agli ungulati nell'ambito dei piani di prelievo selettivo, e per il prelievo della specie cinghiale e volpe."
.
42. 
Al comma 5 dell'articolo 48 dopo le parole: "consentita con l'uso dei falchi" sono aggiunte le seguenti:
" e dell'arco"
.
44. 
Dopo la lettera v del comma 1 dell'articolo 49 della l.r. 70/96 sono inserite le seguenti lettere x),y) e w):
"
x) l'allevamento a scopi venatori e l'immissione in campo aperto del cinghiale (sus scrofa) e relativi ibridi;
y) l'importazione e i trasporti in Piemonte, a scopi venatori, di cinghiali vivi e la immissione di detti ungulati sul territorio regionale comprese le aziende agri-turistico-venatorie e aziende faunistico-venatorie, le aree protette e i fondi chiusi:sono ammessi i trasporti di detti selvatici transitanti sul territorio regionale verso altre destinazioni compresi le zone di cui all'art.13 comma 5 lettera d) , previa segnalazione alle Province interessate, del mezzo di trasporto, dell'itinerario e del numero dei capi trasportati, da effettuarsi con un anticipo di almeno quarantotto ore;
w) esercitare la caccia senza autorizzazione all'interno delle aree a caccia specifica.
"
45. 
Dopo la lettera d) del comma 1 dell'art. 51 della l.r. 70/96 sono aggiunte le seguenti:
" e) le guardie dipendenti degli A.T.C e C.A. riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza."
.
46. 
Dopo il comma 1 dell'art. 52 della l.r. 70/96 è aggiunto il seguente comma:
" 2 bis. Per il perseguimento delle specifiche finalità istitutive inerenti alla gestione dell'attività venatoria le Province, entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, trasmettono, agli A.T.C. e C.A. notizia degli accertamenti effettuati che prevedano sanzioni accessorie."
.
47. 
La lettera o) del comma 1 dell'articolo 53 della l.r. 70/96, è così sostituita:
" o) caccia di selezione agli ungulati in difformità alle disposizioni regionali: sanzione amministrativa da euro 80 a euro 400"
.
48. 
La lettera p) del comma 1, dell'articolo 53 della l.r. 70/96, è sostituita dalla seguente:
"
p)
abbattere un capo diverso per specie da quello assegnato nella caccia di selezione agli ungulati: sanzione amministrativa da euro 200,00 ad euro 800,00;
abbattere un ungulato senza essere stato ammesso alla caccia di selezione: sanzione amministrativa da euro 600,00 ad euro 3.600,00, in caso di recidiva sanzione amministrativa da euro 1.600,00 ad euro 10.800,00.
"
49. 
Dopo la lettera qq) del comma 1 dell'articolo 53 della l.r. 70/96 è aggiunta la seguente:
" rr) esercitare la caccia senza autorizzazione all'interno delle aree a caccia specifica:sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 800,00"
.
Art. 2 
(Abrogazione)
Art. 3 
(Dichiarazione di urgenza)
1. 
La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47, comma 2 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.