Disegno di legge regionale n. 101 presentato il 10 dicembre 2010
Disposizioni collegate alla Legge Finanziaria per l'anno 2011.

Sommario:            

Capo I. 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA
Art. 1 
1. 
Dopo il comma 3 quater dell'articolo 3 della legge regionale 20 novembre 2002, n. 29 (Istituto per il marketing dei prodotti agroalimentari del Piemonte), è aggiunto, infine, il seguente:
" 3 quinquies. La Regione Piemonte riconosce all'Istituto per il Marketing dei prodotti Agroalimentari del Piemonte le spese di funzionamento mediante l'erogazione di un contributo annuo da definirsi nel bilancio di previsione della Regione Piemonte. "
2. 
Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 29/2002, sono aggiunti, infine, i seguenti:
"
2 bis. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 2011 e seguenti la spesa massima complessiva stimata di Eur 250.000,00 da definirsi comunque annualmente nei bilanci di previsione ed alla cui copertura si provvede con i fondi iscritti nella UPB 11021.
2 ter. La presente legge costituisce integrazione dell'elenco 1 (Spese obbligatorie) ove viene aggiunto il capitolo appositamente istituito nella UPB 11021.
"
Art. 2 
(Valorizzazione delle produzioni agroalimentari)
1. 
La Regione Piemonte promuove la produzione, la commercializzazione e la valorizzazione dei prodotti agroalimentari destinati all'alimentazione umana con specificità di processo e di prodotto, aventi caratteristiche qualitativamente superiori rispetto alle norme di commercializzazione o ai requisiti minimi stabiliti dalla normativa.
2. 
A tal fine è istituito il Sistema di qualità delle produzioni agroalimentari, di seguito denominato Sistema.
3. 
La Giunta regionale approva, ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto, il regolamento di attuazione del Sistema, tenuto conto dei seguenti principi volti ad assicurare:
a) 
il diritto di accesso a tutti i produttori interessati;
b) 
la trasparenza del Sistema, la rintracciabilità e la tracciabilità dei prodotti;
c) 
la rispondenza agli sbocchi di mercato attuali o futuri;
d) 
la tutela dell'assetto dei territori nelle sue componenti ambientale, sociale e paesaggistica;
e) 
la valorizzazione della naturale vocazione produttiva dei territori, delle radici storiche e culturali;
f) 
la salvaguardia dell'identità delle comunità rurali secondo le tradizioni e la cultura locali.
4. 
Il regolamento di cui al comma 3 definisce:
a) 
i contenuti dei disciplinari di produzione vincolanti per ogni prodotto che individuano i processi produttivi e gli elementi che contraddistinguono la qualità superiore del prodotto o del processo produttivo;
b) 
la disciplina di etichettatura dei prodotti;
c) 
i contenuti dei piani di controllo dei disciplinari di produzione, il cui rispetto è verificato da organismi di controllo indipendenti individuati ai sensi della normativa;
d) 
il logo identificativo del Sistema;
e) 
le modalità di adesione dei produttori al Sistema;
f) 
le modalità di rilascio ai produttori dell'autorizzazione all'uso del logo identificativo;
g) 
le modalità di comunicazione alla Regione Piemonte degli esiti dei controlli da parte degli organismi di controllo di cui alla lettera c).
5. 
L'uso del logo identificativo del Sistema in difformità a quanto contenuto nelle disposizioni stabilite ai sensi del regolamento di cui ai commi 3 e 4, è soggetto all'applicazione dei seguenti provvedimenti:
a) 
richiamo scritto, per violazioni di carattere amministrativo riguardanti l'accertamento di ipotesi di non conformità lievi;
b) 
sospensione dell'autorizzazione all'uso del logo, per violazioni riguardanti l'accertamento di ipotesi di non conformità lieve dei prodotti;
c) 
revoca dell'autorizzazione d'uso del logo e cancellazione dal Sistema per violazioni riguardanti l'accertamento di ipotesi di non conformità gravi.
6. 
La Regione Piemonte, al fine di raggiungere le finalità previste al comma 1 e per valorizzare i prodotti agroalimentari afferenti ai sistemi di qualità comunitari e nazionali prodotti nel proprio territorio, istituisce il Marchio di valorizzazione. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva il regolamento d'uso e il manuale d'uso del Marchio per la relativa registrazione presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) e presso l'Ufficio Armonizzazione Mercato Interno (UAMI) ai sensi della normativa.
Art. 3 
(Interventi straordinari per la semplificazione degli adempimenti amministrativi mediante il ricorso a forme generalizzate di sussidiarietà)
1. 
Per il perseguimento di obiettivi di semplificazione amministrativa dei procedimenti d'interesse dei soggetti che esercitano l'attività agricola, la Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di agricoltura, d'intesa con la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali di cui alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della regione e degli Enti locali), individua i procedimenti, anche di competenza degli enti locali e degli enti di società vigilate e/o partecipate della Regione, per i quali è ammessa la presentazione di istanze per il tramite dei centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) ai sensi dell' articolo 14, comma 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38).
2. 
Con la medesima deliberazione di cui al comma 1 sono individuati gli adempimenti istruttori, riferiti ai singoli procedimenti, cui i centri autorizzati di assistenza agricola sono tenuti ed i termini massimi di conclusione dei procedimenti che in ogni caso non possono essere superiori a quelli previsti dall' articolo 14, comma 6 del d.lgs. 99/2004.
3. 
Le amministrazioni competenti adottano il provvedimento finale entro il termine stabilito per ciascun procedimento, ai sensi del comma 2, che decorre dal ricevimento dell'istanza già istruita da parte dei centri autorizzati di assistenza agricola. Decorso tale termine l'istanza si intende accolta.
4. 
La Giunta regionale definisce le modalità di certificazione da parte dei centri autorizzati di assistenza agricola, della data certa di inoltro dell'istanza alla pubblica amministrazione competente e dell'eventuale decorso dei termini di conclusione del procedimento.
5. 
La Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con i centri autorizzati di assistenza agricola, al fine di disciplinare gli aspetti economici afferenti alle attività istruttorie dei centri ed ordinariamente di competenza della pubblica amministrazione.
6. 
All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede con i fondi iscritti nella UPB 11001.
Art. 4 
(Semplificazione degli organismi di partecipazione in agricoltura)
1. 
La Regione, nell'ambito della collaborazione con gli enti locali nella definizione e nell'attuazione della politica rurale, promuove la partecipazione delle parti economiche e sociali.
2. 
A tal fine è istituito il Tavolo per la politica rurale regionale, i cui membri, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, rimangono in carica cinque anni e comunque fino al rinnovo dell'organismo.
3. 
Il tavolo è composto dai seguenti soggetti:
a) 
il Presidente della Giunta regionale, con funzioni di presidente, o il suo delegato;
b) 
l'Assessore regionale all'agricoltura o il suo delegato;
c) 
i presidenti delle province o i loro delegati;
d) 
quattro rappresentanti delle comunità montane designati dalla delegazione regionale dell'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (UNCEM);
e) 
un rappresentante delle associazioni delle autonomie locali, designato in sede di Conferenza Regione-Autonomie locali;
f) 
i rappresentanti delle parti economiche e sociali individuate dalla Giunta regionale nell'ambito del comparto agro-alimentare, fino ad un massimo di tre rappresentanti per ogni organizzazione individuata e per un massimo complessivo di quattordici rappresentanti, purché tra essi sia assicurata la maggioranza dei produttori agricoli.
4. 
A supporto del Tavolo di cui al comma 2 sono istituiti:
a) 
il comitato tecnico del partenariato rurale composto dagli esperti designati dalle parti economiche e sociali individuate dalla Giunta regionale ai sensi del comma 3, lettera e);
b) 
il comitato tecnico interistituzionale composto da esperti designati dalle amministrazioni provinciali e dalle comunità montane.
5. 
I comitati di cui al comma 4 lettere a) e b) sono presieduti dal responsabile della direzione competente o dal suo delegato.
6. 
Gli esperti dei comitati di cui al comma 4 lettere a) e b) sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, rimangono in carica fino alla scadenza del tavolo di cui al comma 2.
7. 
La Giunta regionale con apposita deliberazione disciplina le competenze, le modalità di organizzazione e di funzionamento del Tavolo di cui al comma 2 e dei comitati di cui al comma 4.
8. 
Salvo quanto previsto dal comma 9, sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:
a) 
l'allegato A della legge regionale 28 ottobre 1986, n. 44 (Applicazione in Piemonte del Regolamento delle Comunità Economiche Europee n. 797 del 12 marzo 1985 relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie);
b) 
l' articolo 11 della legge regionale 22 dicembre 1995, n. 95 (Interventi regionali per lo sviluppo del sistema agroindustriale piemontese);
c) 
il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 (Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca).
9. 
Gli organismi collegiali previsti dalle disposizioni regionali di cui al comma 8, lettere a), b) e c) continuano a svolgere le loro funzioni fino alla data di costituzione del Tavolo di cui al comma 2.
Art. 5 
1. 
Il comma 1 bis dell'articolo 4 della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11 (Costituzione del consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti ed industrie alimentari), è sostituito dal seguente:
" 1 bis. Qualora l'aiuto per il ritiro dei capi morti sia riservato allo strumento assicurativo, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono obbligati ad aderire alla polizza individuata dal consorzio a seguito di procedure di aggiudicazione conformi alla normativa comunitaria, per la copertura dei costi di smaltimento dei capi morti in allevamento a causa di epizoozie e calamità naturali. In tale caso il costo del premio assicurativo può essere totalmente a carico della Regione Piemonte. Ogni anno tali soggetti, qualora non intendano aderire alla polizza assicurativa per mortalità ordinaria, provvedono a comunicarlo entro i tempi e secondo le modalità individuati dal consorzio. L'adesione ad eventuali ulteriori strumenti assicurativi offerti dal consorzio è volontaria."
.
Art. 6 
1. 
Dopo l' articolo 6 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 (Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca), è inserito il seguente :
"
Art. 6 bis (Accordi con le province)
1. Specifici compiti relativi alle funzioni indicate all'articolo 6, comma 2 possono essere gestiti dalle singole province a seguito di accordi con la Regione.
"
Capo II. 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI
Art. 7 
1. 
Il comma 6 dell'articolo 9 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422), è sostituito dal seguente:
" 6. Le risorse per gli investimenti, relativi al rinnovo ed al potenziamento del materiale rotabile per i servizi di trasporto pubblico sono ripartite agli enti soggetti di delega mediante concertazione che trova la sua rispondenza nella stipulazione degli Accordi di Programma. Le suddette risorse possono anche essere erogate dalla Regione Piemonte direttamente alle aziende di trasporto secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale. "
.
Art. 8 
1. 
Dopo l' articolo 13 della legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2 (Disposizioni in materia di navigazione interna, demanio idrico della navigazione interna e conferimento di funzioni agli enti locali), è inserito il seguente:
"
Art. 13 bis (Interventi regionali in materia di vigilanza e soccorso alle unità in navigazione)
1. La Regione, fatte salve le competenze in materia di sicurezza conferite con la presente legge ai comuni e alle gestioni associate, di concerto con lo Stato o con soggetti pubblici, può concorrere alla spesa per la realizzazione di idonei servizi atti a garantire la vigilanza e un adeguato soccorso alle unità di navigazione.
"
Capo III. 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO
Art. 9 
1. 
L' articolo 11 della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 76 (Organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte), è sostituito dal seguente:
"
Art. 11 (Modalità di gestione dell'attività)
1. Le Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale (ATL), con apposito atto deliberativo, adattano il proprio ordinamento ai principi stabiliti nell' articolo 13 del decreto legge 4 luglio 2006, n.. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. In particolare, tale atto deliberativo prevede che le ATL:
a) abbiano un oggetto sociale esclusivo e quindi possano occuparsi unicamente delle attività indicate all'articolo 10, strumentali all'attività degli enti pubblici partecipanti in funzione della loro attività, o che possano occuparsi dello svolgimento esternalizzato di eventuali ulteriori funzioni amministrative pubbliche di volta in volta ad esse conferite dai medesimi enti pubblici;
b) possano operare solo con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, nel territorio di rispettiva competenza, e non possano svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara e non possano partecipare ad altre società o enti aventi sede nel territorio nazionale;
c) non possano agire in mercati concorrenziali né svolgere attività di rilievo economico o che comunque comportino la percezione di corrispettivi o di somme a carico dei destinatari della loro attività;
d) svolgano la propria attività esclusivamente nell'interesse generale della collettività, in condizioni di assoluta imparzialità e con il divieto di promuovere o di sponsorizzare, in qualunque forma, specifiche iniziative riconducibili a specifici operatori economici facenti parte o meno delle stesse ATL.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le ATL dismettono le partecipazioni eventualmente da esse possedute, in altri enti di qualsivoglia natura e, in particolare, negli altri enti di promozione del turismo. A tal fine, le ATL possono cedere, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, le attività non consentite a terzi ovvero scorporarle, anche costituendo una separata società.
3. I contratti conclusi e le attività svolte dopo la data di entrata in vigore della presente legge, in violazione delle prescrizioni dei commi 1 e 2, sono nulli.
4. Possono partecipare alle ATL esclusivamente:
a) le province, la Regione e le Camere di commercio;
b) gli enti locali, le associazioni turistiche pro loco e gli altri enti pubblici interessati;
c) le associazioni di categoria del settore turistico, gli enti e le associazioni interessati al turismo, nonché gli operatori che perseguano fini analoghi a quelli di cui all'articolo 10.
5. Per ciascun ambito turistico, individuato ai sensi dell'articolo 12, non può essere costituita più di un'ATL. Più ambiti possono fare riferimento ad una stessa ATL.
6. La Giunta regionale approva annualmente uno schema di atto di affidamento delle attività in esecuzione dei programmi di cui all'articolo 3 e lo invia alle ATL per accettazione. Tale atto di affidamento individua le attività che devono essere svolte dalle ATL
7. È vietata alle ATL la distribuzione di utili o di quote del patrimonio, comunque denominati.
8. È vietato ai partecipanti di cui al comma 4, lettera c) di vendere al Consorzio servizi o forniture, o di svolgere lavori a favore dello stesso, se non a seguito di regolare procedura ad evidenza pubblica svolta nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria
9. Le ATL sono riconosciute dalla Regione con provvedimento della Giunta regionale. La richiesta di riconoscimento è presentata dai soggetti interessati alla Regione.
10. Spetta alle province l'attività di vigilanza sull'operato delle ATL e sulla permanenza delle caratteristiche che hanno dato luogo al riconoscimento da parte della Giunta regionale. L'eventuale perdita dei requisiti e le inadempienze vengono segnalate alla Giunta regionale. Sono riservati alla Regione i poteri di diffida, sospensione o revoca del riconoscimento.
"
Art. 10 
(Sostituzione dell' articolo 14 della l.r. 76/1996 e abrogazione dell' articolo 50 della l.r. 22/2009)
1. 
L' articolo 14 della l.r. 75/1996, è sostituito dal seguente:
"
Art. 14 (Contributi per l'organizzazione turistica)
1. A copertura delle spese per le attività ordinarie di funzionamento, la Regione concede annualmente alle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale contributi diretti ad agevolare l'assolvimento dei loro compiti istitutivi, secondo gli indirizzi e i criteri previsti dai programmi di cui all'articolo 3, nei limiti delle disponibilità di bilancio e nel rispetto di quanto previsto all'articolo 11, comma 6. Le ATL possono, altresì, ricevere contributi dagli altri enti pubblici e privati ad essi partecipanti, anche sotto forma di ripianamento del disavanzo di esercizio della gestione.
2. Le ATL possono concorrere alla erogazione di ulteriori contributi per la realizzazione di specifici progetti di accoglienza e promozione turistica. In particolare, la Regione eroga tali contributi sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale a norma dell' articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
3. Le disposizioni di cui ai comma 1 e 2 sono applicabili anche all'organismo di cui all' articolo 57 della legge regionale 23 aprile 2007 n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2007).
"
2. 
L' articolo 50 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 22 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2009), è abrogato.
Capo IV. 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA
Art. 11 
(Autorizzazione alla cessione di alloggi realizzati con contributi pubblici)
1. 
Gli alloggi di edilizia agevolata destinati alla locazione permanente, realizzati da operatori pubblici e privati che hanno usufruito di contributi statali o regionali concessi con il Fondo Investimento Piemonte (F.I.P.), nonché di contributi concessi ai sensi della legge regionale 17 maggio 1976, n. 28 (Finanziamenti integrativi a favore delle cooperative a proprietà indivisa), possono essere ceduti in proprietà ai cittadini che ne abbiano già ottenuto l'assegnazione in uso e godimento. Possono essere ceduti in proprietà, ai cittadini che ne abbiano già ottenuto l'assegnazione in uso e godimento, anche gli alloggi destinati alla locazione permanente realizzati in auto finanziamento dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa.
2. 
La Giunta regionale, per gli alloggi che hanno usufruito di contributi pubblici, definisce le modalità e l'ammontare dei contributi da restituire alla Regione per ottenere l'autorizzazione alla cessione in proprietà degli alloggi, in coerenza con quanto stabilito dall' articolo 18 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica) e nel rispetto dei seguenti criteri:
a) 
siano decorsi almeno dieci anni dalla data di assegnazione in uso e godimento degli alloggi;
b) 
le plusvalenze realizzate con le vendite siano destinate dalle cooperative all'incremento del proprio patrimonio di alloggi destinati alla locazione permanente;
c) 
per i contributi concessi ai sensi della l.r. 28/1976 l'importo da restituire sia ridotto in misura pari alla quota del canone di locazione già versato alla Regione.
3. 
Le restituzioni dei contributi di cui ai commi 1 e 2 integrano le risorse già attualmente disponibili per l'attuazione degli interventi del Programma casa "10.000 alloggi entro il 2012".
Art. 12 
1. 
Al comma 4 dell'articolo 54 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale), le parole "dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2010" e le parole "Fino al 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2011".
2. 
Dopo il comma 8 dell'articolo 54 della l.r. 3/2010 è aggiunto il seguente:
" 8 bis. Fino all'entrata in vigore del regolamento dell'alienazione degli alloggi, di cui all'articolo 45, comma 4, la Regione, dietro conferma degli enti proprietari, può approvare integrazioni ai piani di vendita già adottati ai sensi della l. 560/1993, esclusivamente in relazione a proposte presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge"
.
Capo V. 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARTIGIANATO
Art. 13 
1. 
Al comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di artigianato), come modificato dall' articolo 14 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 38 (Disposizioni di attuazione della Direttiva servizi del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi del mercato interno), le parole: ", scegliendo tra i componenti di cui al comma 1, lettere b) e c)", sono soppresse.
Capo VI. 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AREE PROTETTE
Art. 14 
1. 
Al comma 1 dell'articolo 56 della legge regionale 29 giugno 2009 n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità) le parole "1° aprile 2011" sono sostituite dalle seguenti: "1° dicembre 2011".
2. 
Al comma 2 dell'articolo 56 della l.r. 19/2009 le parole "tra il 1° e il 31 gennaio 2011" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1° e il 30 settembre 2011".
3. 
Al comma 3 dell'articolo 56 della l.r. 19/2009 le parole "28 febbraio 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2011".
4. 
Il comma 8 dell'articolo 56 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:
" 8. Dal 1° settembre 2011 e fino all'insediamento degli organi dei nuovi enti rimangono in carica, per le aree protette di rispettiva competenza e anche a prescindere dalla loro naturale scadenza, gli organi degli enti soppressi, esclusivamente per le funzioni di ordinaria amministrazione, per i provvedimenti di urgenza e per gli adempimenti di chiusura dei documenti contabili degli enti soppressi."
.
5. 
Al comma 1 dell'articolo 65 della l.r. 19/2009 le parole "1° aprile 2011" sono sostituite dalle seguenti: "1° dicembre 2011".
Art. 15 
1. 
Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 7 agosto 2006, n. 29 (Proroga della destinazione a Parco naturale del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino), come da ultimo modificato dalla legge regionale 1 giugno 2010 n. 14, le parole: "1° aprile 2011", sono sostituite dalle seguenti: "1° dicembre 2011".
Capo VII. 
ULTERIORI DISPOSIZIONI
Art. 16 
(Registrazione marchi)
1. 
Nel quadro delle disposizioni di cui all' articolo 19 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell' articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), la Giunta regionale è autorizzata a richiedere e ottenere registrazione di marchi, anche aventi ad oggetto elementi grafici distintivi tratti dal patrimonio culturale, storico, architettonico o ambientale del relativo territorio.