Proposta di legge regionale n. 99 presentata il 05 luglio 2005
Iniziative per la diffusione della cultura e delle capacità operative per il migliore utilizzo delle reti di telecomunicazione e dei connessi servizi.
Primo firmatario

ROBOTTI LUCA

Altri firmatari

CHIEPPA VINCENZO

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione Piemonte, nel quadro della promozione dello sviluppo sociale ed economico, con la presente legge concorre ad ampliare il numero degli utenti e il loro grado di operatività, dei servizi forniti tramite reti di telecomunicazioni, sostenendo l'accesso a tali servizi per abitanti del Piemonte con minori opportunità economiche, culturali e territoriali, impegnati nella formazione professionale nell'apprendistato, nelle politiche attive per il lavoro e nella formazione permanente.
Art. 2 
(Soggetti beneficiari)
1. 
Beneficiano delle provvidenze di cui all'articolo 3 della presente legge i residenti in Piemonte, non occupati, che frequentino corsi di formazione professionale previsti dal Piano Corsi della Regione Piemonte, apprendisti di aziende ubicate in Piemonte, adulti disoccupati, o in mobilità, impegnati in corsi di formazione permanente o giovani in cerca di prima occupazione e adulti disoccupati impegnati in iniziative di politica attiva per l'occupazione che si svolgano nel territorio piemontese, previste dalla legislazione nazionale e da quella della Regione Piemonte.
2. 
Beneficiano, altresì delle provvidenze stesse gli abitanti di età inferiore ai trenta anni residenti da almeno tre anni nei comuni delle Comunità Montane di classe 1 e 2 di cui alla legge regionale 16/1999, art. 4 "Fasce altimetriche e di marginalità socio economica" secondo la individuazione fatta dalla D.C.R. n. 102/36778 del 12.12.2000 e dei comuni "svantaggiati" e "molto svantaggiati" delle colline di cui all' art. 2 della legge regionale 16/2000, "Provvedimenti per tutela e lo sviluppo dei territori e dell'economia collinare.
Art. 3 
(Benefici)
1. 
I soggetti di cui all'articolo 2 possono accedere a condizioni facilitate, di cui al comma 2 del presente articolo, ad un gestore di servizi di telecomunicazione, ovvero un portale, individuato dalla Regione Piemonte con le modalità di cui all'articolo 4, che permetta l'accesso assistito ad Internet, alla disponibilità di una casella di posta elettronica, ad uno spazio adeguato di archivi sulla rete ed all'assistenza tramite uno sportello telefonico e telematico. Il portale è altresì dotato di un sistema interattivo di formazione a distanza, con accesso gratuito per gli utenti, per l'utilizzo di tutti i servizi messi a disposizione.
2. 
La Regione Piemonte assicura l'accesso a tariffe ridotte rispetto alla normale tariffa urbana ai beneficiari del provvedimento su tutto il territorio regionale, per un massimale di ore annue di collegamento. Oltre al limite di tempo individuato dal massimale, sarà garantita comunque la connettività al costo della tariffa telefonica urbana a tempo. L'accesso avviene tramite identificazione dell'utente e non è vincolato ad un posto fisso su tutto il territorio del Piemonte.
3. 
L'accesso tra le ore 18.00 e 8.00 rientra nel massimale di ore annue di cui al comma precedente e l'utente beneficia di un'ulteriore riduzione del costo della tariffa telefonica.
4. 
Con delibera di Giunta verranno fissate annualmente le modalità per accedere ai benefici di riduzione delle tariffe, comunque per un importo medio non inferiore al 50% del costo normale, il numero massimo di beneficiari, il massimale di ore annue di collegamento, la percentuale differenziata di riduzione rispetto alla tariffa urbana nelle diverse fasce orarie.
Art. 4 
(Operatività del progetto)
1. 
Nella fase iniziale, sperimentale, della durata non inferiore ai 36 mesi, la Regione Piemonte dà attuazione alla presente legge tramite convenzione, ai sensi delle leggi 48/75 e 13/78, con il suo Ente strumentale CSI-Piemonte, che potrà utilizzare anche aziende da esso partecipate in percentuale significativa. Il CSI-Piemonte provvederà a realizzare il portale di accesso di cui al precedente articolo 2 e ad individuare tramite gara i gestori dei servizi di telecomunicazione che offrono condizioni più vantaggiose e convenienti.
2. 
Dopo tale fase iniziale, la Regione Piemonte individuerà il soggetto gestore mediante gara che si rinnoverà ogni tre anni.
Art. 5 
(Norma finanziaria)
1. 
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in lire 12.000.000.000 si provvede con analogo stanziamento mediante l'istituzione di un nuovo capitolo denominato "iniziative per la diffusione della cultura e delle capacità operative per l'utilizzo delle reti telecomunicazione e dei connessi servizi" mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 15950 del bilancio per l'anno finanziario 2001 e sue variazioni.
2. 
Per l'attuazione della legge negli anni successivi si provvede in sede di predisposizione dei relativi bilanci.
Art. 6 
(Informazione)
1. 
La Regione Piemonte predispone, anche coinvolgendo le province e gli enti locali del Piemonte, una campagna di informazione verso il bacino di utenti potenzialmente interessati alla presente legge di cui all'articolo 2. Tale campagna dovrà essere ripetuta periodicamente, comunque non meno di una volta all'anno.