Proposta di legge regionale n. 96 presentata il 05 luglio 2005
Conservazione, recupero e salvaguardia del patrimonio e dell'assetto ambientale. Abrogazione della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32.

Sommario:      

Titolo I. 
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 
(Finalità)
1. 
La presente legge, in coerenza con l'articolo 5 dello Statuto ed in conformità alla normativa nazionale e comunitaria vigente in materia, mira a garantire la prevenzione, la conservazione, la tutela ed il recupero dell'ambiente.
2. 
Per la realizzazione degli obbiettivi di cui al comma 1, in particolare disciplina:
a) 
le azioni di salvaguardia e conservazione dell'ambiente al fine di concorrere al mantenimento della diversità biologica, quale elemento costitutivo dell'ambiente naturale, e degli aspetti naturalistici rilevanti del territorio regionale;
b) 
le azioni di recupero e sistemazione territoriale ed ambientale, di vigilanza e tutela della flora spontanea, della fauna selvatica, dei funghi epigei e dei prodotti vegetali selvatici, nonchè quelle destinate a favorire la corretta fruizione dell'ambiente;
c) 
le azioni per la promozione e l'applicazione della Ingegneria Naturalistica quale strumento per l'esecuzione di operazioni di consolidamento e sistemazione dei terreni nel rispetto dell'ambiente, nonchè per il contenimento e la mitigazione dell'impatto ambientale e per il reinserimento paesaggistico di luoghi ed infrastrutture.
Art. 2 
(Definizioni)
1. 
Ai fini della presente legge si intende per:
a) 
Diversità biologica (biodiversità): l'articolazione e la varietà, considerata nella sua totalità e globalità di espressioni e manifestazioni biologiche, dei patrimoni genetici, delle specie e degli ecosistemi presenti in un luogo;
b) 
Ingegneria naturalistica: l'insieme delle tecniche che prevedono l'impiego di materiale vegetale vivo come materiale da costruzione in abbinamento con materiali inerti non cementizi, come il pietrame, la terra, il legname, il ferro e l'acciaio, nonchè con materiali in fibre vegetali o sintetiche;
c) 
Attività fuoristrada: qualunque azione che comporti la conduzione di un mezzo di locomozione meccanica su terreni, superfici e tracciati, anche innevati, al di fuori della ordinaria viabilità stradale , pubblica o privata, di tipo statale, regionale, provinciale, comunale, vicinale e interpoderale censita, anche cartograficamente, e classificata nel Comune competente per territorio o comunque giuridicamente individuabile;
d) 
Mezzo aereo a motore: qualsiasi macchina munita di organo motopropulsore atta al trasporto in aria di persone o cose da un luogo all'altro.
Art. 3 
(Funzioni della Regione)
1. 
Nell'ambito delle proprie competenze la Regione, in coerenza con la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44. (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59):
a) 
formula gli indirizzi generali per l'espletamento delle funzioni affidate agli Enti locali con la presente legge, anche con l'approvazione del suo regolamento di applicazione;
b) 
promuove e sostiene forme di documentazione, informazione e sensibilizzazione sulle tematiche ambientali e la corretta gestione delle risorse;
c) 
opera per la conservazione e il riequilibrio degli habitat e degli ecosistemi naturali e seminaturali, anche in recepimento della normativa nazionale e comunitaria vigente, attraverso la predisposizione di specifici atti di indirizzo, l'elaborazione di documentazione tecnico-scientifica, il sostegno di interventi significativi ed il coordinamento di studi e ricerche ai fini della conservazione della biodiversità;
d) 
promuove il recupero e la sistemazione del territorio e dell'ambiente attraverso la predisposizione di specifici atti di indirizzo, l'elaborazione di documentazione tecnico-scientifica ed economica, il sostegno di interventi rilevanti anche ai fini dell'applicazione di tecniche di rinaturalizzazione e di ingegneria naturalistica, nonchè attraverso iniziative tese alla formazione e all'aggiornamento in materia del personale tecnico degli enti locali;
e) 
adotta entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge con provvedimento della Giunta regionale gli opportuni criteri per la individuazione delle aree che necessitano di interventi di conservazione e riequilibrio degli ecosistemi naturali presenti o di recupero e sistemazione ambientale e territoriale all'interno dei piani territoriali di coordinamento di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), nonchè per l'esecuzione delle azioni e degli interventi stessi;
f) 
organizza nell'ambito del Sistema informativo regionale ambientale una banca dati degli interventi di conservazione e riequilibrio degli ecosistemi naturali presenti o di recupero e sistemazione ambientale e territoriale e dei percorsi fuoristrada individuati ai sensi dell'articolo 8, fissando altresì i criteri di trasmissione e raccolta dei dati ai fini anche del recepimento delle informazioni provenienti dagli archivi provinciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b) ed e);
g) 
ha facoltà di interdire temporaneamente il transito ai mezzi motorizzati sulle strade di sua competenza, qualora sia ritenuto opportuno ai fini della tutela dell'ambiente;
h) 
adotta entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge con provvedimento della Giunta regionale i criteri tecnico-procedurali per la tutela delle aree compromesse dallo sci fuoripista di cui all'articolo 10 e per l'esecuzione delle operazioni di ripristino della copertura vegetale autoctona e di drenaggio e consolidamento del terreno nelle aree interessate da piste da sci di cui all'articolo 11;
i) 
ha facoltà di modificare con provvedimento della Giunta regionale i quantitativi di cui agli articoli 16 e 17 in relazione a condizioni e situazioni locali o all'andamento stagionale;
l) 
fissa con provvedimento della Giunta regionale il costo della autorizzazione per la raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili di cui all'articolo 18, nonchè i criteri per la costituzione di aree delimitate ai sensi dell'articolo 841 e seguenti del codice civile ove la raccolta dei funghi è consentita ai fini economici;
m) 
riconosce ed indirizza il servizio guardie ecologiche di cui all'articolo 23 al fine di favorire l'attività dei cittadini che intendano volontariamente operare per la diffusione, la salvaguardia e la tutela dei valori ambientali.
Art. 4 
(Funzioni della Provincia)
1. 
Nell'ambito delle proprie competenze, la Provincia:
a) 
provvede nell'ambito del Piano territoriale di coordinamento ad individuare, anche su proposta delle Comunità montane, dei Comuni non classificati montani e degli Enti Parco, le aree che necessitano di interventi di conservazione e riequilibrio degli ecosistemi naturali presenti o di recupero e sistemazione ambientale e territoriale e a recepire i criteri di intervento fissati dalla Regione;
b) 
cura l'istituzione e l'aggiornamento di un archivio provinciale degli interventi realizzati nelle aree di cui alla lettera a), effettuati anche ai sensi dell'articolo 6, trasmettendo inoltre i dati raccolti alla Regione, e provvede, in accordo con gli enti che ne hanno curato l'esecuzione, alle attività di controllo, monitoraggio, mantenimento e cura degli equilibri e dei risultati conseguiti, utilizzando a tal fine anche i proventi di cui all'articolo 27;
c) 
provvede, in coerenza con le indicazioni del piano di cui alla lettera a) e relativamente alle aree da esso censite, all'approvazione di interventi che interessino l'intero territorio provinciale o sue vaste aree omogenee di livello intercomunale;
d) 
ha facoltà, qualora sia ritenuto opportuno ai fini della tutela dell'ambiente, di interdire o regolamentare il transito ai mezzi motorizzati su strade di sua competenza;
e) 
a seguito dell'individuazione dei percorsi fuoristrada di cui all'articolo 8 e della loro comunicazione, costituisce un archivio provinciale dei percorsi fuoristrada per mezzi motorizzati;
f) 
emette i provvedimenti di cui agli articoli 8, 9, 14, 15, 16, 20, 21;
g) 
ai sensi dell'articolo 18 ha facoltà di autorizzare la costituzione di aree delimitate ai sensi dell'articolo 841 e seguenti del codice civile ove la raccolta dei funghi è consentita ai fini economici, nel rispetto dei criteri regionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera l);
h) 
ha facoltà di vietare la raccolta di alcune o di tutte le specie di funghi epigei e dei prodotti vegetali selvatici, per periodi determinati, in caso di grave pregiudizio dell'equilibrio naturale o per motivi selvicolturali, su parere vincolante della Regione e sentite le Comunità montane ed i Comuni non montani interessati;
i) 
organizza e gestisce il servizio guardie ecologiche sul suo territorio e trasmette entro il 31 maggio di ogni anno una apposita relazione alla Regione sull'attività svolta nell'anno precedente;
l) 
irroga le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 24 e ne introita i proventi.
Art. 5 
(Funzioni delle Comunità montane e dei Comuni)
1. 
I Comuni, singoli o associati, e le Comunità montane esercitano, nei territori di rispettiva competenza tutte le funzioni non espressamente riservate dalla presente legge e dai suoi regolamenti di applicazione alla Regione o alla Provincia.
Titolo II. 
TUTELA DELL'AMBIENTE
Capo I. 
AZIONI DI RECUPERO E SALVAGUARDIA E MODALITÀ DI FRUIZIONE AMBIENTALE
Art. 6 
(Azioni di conservazione della biodiversità e di recupero ambientale)
1. 
In attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettere c) e d) la Regione:
a) 
esercita funzioni di indirizzo e coordinamento degli enti locali;
b) 
collabora con enti pubblici per l'esecuzione di significativi interventi di ripristino degli equilibri ecologici e dei massimi livelli di naturalità onde assicurare la sopravvivenza e la positiva evoluzione di cenosi vegetali e animali in squilibrio ecologico anche attraverso la concessione di contributi in conto capitale fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile richiesti entro il 31 marzo di ogni anno con la presentazione di appositi progetti;
c) 
sostiene economicamente azioni ed iniziative di studio e ricerca tese a conservare la diversità biologica vegetale e animale a fronte di istanze presentate da enti pubblici che ne facciano richiesta entro il 31 gennaio di ogni anno;
d) 
collabora con le Comunità montane e i Comuni non montani, anche attraverso la concessione di contributi in conto capitale fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile richiesti entro il 31 marzo di ogni anno con la presentazione di appositi progetti, per l'esecuzione di rilevanti e significativi interventi di recupero e sistemazione ambientale e territoriale che per la particolarità delle situazioni di degrado affrontate e delle soluzioni adottate forniscano l'occasione di applicare, ai fini della loro massima diffusione e sperimentazione, le tecniche di rinaturalizzazione e di ingegneria naturalistica.
2. 
Gli interventi di cui al comma 1, lettere b) e d) devono interessare aree destinate ad uso agricolo o a verde pubblico o privato dagli strumenti urbanistici vigenti e la loro realizzazione comporta l'automatica istituzione di un vincolo ventennale di inibizione alla trasformazione in altri usi e destinazioni dell'area oggetto delle attività.
3. 
Gli interventi di cui al comma 1 interessano aree individuate nel Piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), fatta salva, nelle more della adozione del suddetto piano o in caso di sua inadeguatezza o incompletezza, la possibilità per la Regione di intervenire in altre realtà territoriali informandone la Provincia competente.
4. 
Per la selezione e l'esecuzione degli interventi e delle iniziative di cui al presente articolo la Giunta regionale adotta con propria deliberazione appositi criteri tecnici e procedurali.
Art. 7 
(Attività fuoristrada dei mezzi motorizzati)
1. 
Al fine di garantire la salvaguardia dell'ambiente e limitare il disturbo a tutte le sue componenti ambientali, nonchè tutelare la pubblica quiete, su tutto il territorio regionale è vietato compiere con mezzi motorizzati attività fuoristrada, anche su terreni innevati.
2. 
Il divieto di cui al comma 1 si applica a qualsivoglia tracciato e, in particolare, ai sentieri ed alle mulattiere. Tale divieto è esteso alle piste e alle strade di uso silvo-pastorale di cui alla vigente normativa sul vincolo idrogeologico ed in materia forestale.
3. 
Qualora sia ritenuto opportuno ai fini della tutela dell'ambiente, i Comuni, singoli o associati, possono interdire o regolamentare il transito ai mezzi motorizzati sulla viabilità stradale di loro competenza territoriale.
4. 
È vietato parcheggiare veicoli nei prati, nelle zone boschive, in terreni agricoli.
5. 
Sono esclusi dai divieti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4:
a) 
i mezzi ed il personale impiegati nei lavori agro-silvo-pastorali, nei lavori di opere pubbliche, nella sistemazione e gestione di piste sciistiche, nelle opere idraulico-forestali, nei lavori di recupero e sistemazione ambientale e territoriale;
b) 
i mezzi ed il personale impiegati nelle operazioni di pronto soccorso, di vigilanza, antincendio, di pubblica sicurezza, di protezione civile, di assistenza sanitaria e veterinaria, nonchè i veicoli utilizzati per servizio pubblico;
c) 
i mezzi ed il personale impiegati per motivati scopi professionali e lavorativi;
d) 
i mezzi direttamente condotti da soggetti invalidi o portatori di handicap, nonchè i mezzi utilizzati per il trasporto di soggetti invalidi o portatori di handicap fisici, se autorizzati ai sensi della vigente normativa in materia di circolazione stradale e muniti quindi dello specifico contrassegno;
e) 
i mezzi dei proprietari, possessori, affittuari o comunque aventi titolo sulle abitazioni, sui pubblici esercizi e sui fondi serviti dal tracciato percorso, se condotti direttamente da loro o dai loro famigliari e muniti di specifico certificato rilasciato dal Comune ed indicante il tracciato consentito, da individuare in quello più breve per raggiungere gli immobili citati.
Art. 8 
(Individuazione ed utilizzo dei percorsi fuoristrada per mezzi motorizzati)
1. 
In deroga al divieto generale di cui all'articolo 7 è permesso l'esercizio dell'attività fuoristrada con mezzi motorizzati su percorsi, opportunamente segnalati ed individuati ai sensi del regolamento di cui al comma 6.
2. 
I percorsi fuoristrada già individuati alla data di entrata in vigore della presente legge si intendono automaticamente decaduti.
3. 
L'utilizzo dei percorsi fuoristrada di cui al comma 1 è consentito esclusivamente a scopo turistico-ricreativo, nel rispetto del regolamento di fruizione adottato e della vigente normativa in materia di inquinamento acustico ed atmosferico e secondo modalità di fruizione che non comportino danno all'ambiente; come tali non possono insistere:
a) 
in alvei e su greti fluviali e torrentizi, fatti salvi gli opportuni attraversamenti, e nelle relative aree di esondazione;
b) 
su greti, rive e arenili lacustri, in zone umide, paludi, torbiere;
c) 
su tutto il territorio regionale sito ad altitudine superiore ai 2000 m sul livello del mare;
4. 
Le forme organizzate di attività e manifestazioni sportive fuoristrada con mezzi motorizzati, sia a carattere amatoriale che agonistico, competitive e non, possono svolgersi esclusivamente, su aree a tale scopo adibite e destinate ad uso sportivo dagli strumenti urbanistici vigenti, individuate nel rispetto della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale e comunque al di fuori dei territori ricompresi nel Sistema regionale delle Aree protette.
5. 
I percorsi fuoristrada per mezzi motorizzati di cui al comma 1, ad eccezione di quelli su terreni innevati, devono essere identificati su tracciati esistenti sul territorio.
6. 
La Giunta regionale, con apposito regolamento, disciplina:
a) 
i casi, la documentazione, i criteri e le procedure con cui le Comunità montane, i Comuni non classificati montani e la Provincia possono individuare percorsi fuoristrada a scopo turistico-ricreativo per mezzi motorizzati di durata non inferiore a cinque anni; nel caso in cui i percorsi fuoristrada a scopo turistico-ricreativo proposti ricadano, in tutto o in parte, in territori ricompresi nel Sistema regionale delle Aree protette la loro individuazione, nel rispetto della legge istitutiva dell'area protetta interessata, è subordinata al rilascio di un parere vincolante del relativo ente di gestione;
b) 
i casi e le modalità con cui la Provincia, sentiti i Comuni e le Comunità montane interessati, ha facoltà di autorizzare le attività e le manifestazioni di cui al comma 4 sui percorsi individuati ai sensi del presente articolo, nonchè le garanzie che i soggetti organizzatori di tali attività devono fornire al fine di assicurare la salvaguardia dell'ambiente ed il ripristino dello stato dei luoghi, fermo restando il divieto di svolgimento nei territori ricompresi nel Sistema regionale delle Aree protette.
Art. 9 
(Attività ciclistica fuoristrada ed escursionismo)
1. 
L'utilizzo fuoristrada della bicicletta deve svolgersi nel rispetto dell'ambiente e dei limiti derivanti dalle leggi istitutive delle aree protette, non pregiudicando altresì la sicurezza dei pedoni presenti sui tracciati percorsi.
2. 
La Giunta regionale, con apposito regolamento, disciplina i casi e le modalità con cui la Provincia, i Comuni non montani e le Comunità montane interessati, dandone comunicazione ai soggetti incaricati della vigilanza ai sensi dell'articolo 22, hanno facoltà di autorizzare le manifestazioni ciclistiche fuoristrada, sia a carattere amatoriale che agonistico, competitive e non, nonchè le garanzie che i soggetti organizzatori di tali attività devono fornire al fine di assicurare la salvaguardia dell'ambiente ed il ripristino dello stato dei luoghi; nel caso in cui le predette manifestazioni ricadano, in tutto o in parte, in territori ricompresi nel Sistema regionale delle Aree protette la loro autorizzazione, nel rispetto della legge istitutiva dell'area protetta interessata, è subordinata al rilascio di un parere vincolante del relativo ente di gestione.
3. 
È vietato calpestare durante l'attività escursionistica o danneggiare durante l'attività ciclistica i prati destinati a sfalcio, nonchè i terreni sottoposti a coltura anche se non recintati e segnalati, fatte salve le attività disciplinate dalla legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).
Art. 10 
(Sci fuori pista)
1. 
Ove, su accertamento del Corpo forestale, siano segnalati significativi danni o gravi rischi per la rinnovazione forestale, e, su accertamento degli enti locali, vengano riscontrate situazioni di particolare criticità per la stabilità e l'equilibrio idrogeologico delle aree percorse, nonchè al fine di garantire la tutela di specie della fauna selvatica, la Comunità montana, sulla base degli appositi criteri adottati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera h), dispone il divieto della pratica dello sci fuori pista e la sua attuazione secondo le modalità indicate nel provvedimento, trasmettendo inoltre copia dello stesso alla Provincia e ai soggetti incaricati della vigilanza ai sensi dell'articolo 22.
2. 
Lo sci d'erba è consentito soltanto nelle aree a ciò destinate.
Art. 11 
(Recupero ambientale delle piste da sci)
1. 
Ove, su accertamento del Corpo forestale, vengano riscontrati fenomeni di regressione della copertura vegetale e di erosione del terreno che compromettano l'equilibrio idrogeologico e vegetazionale delle aree utilizzate quali piste da sci e di quelle ad esse limitrofe, la Comunità montana, sulla base degli appositi criteri adottati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera h), dispone e approva l'esecuzione di operazioni di ripristino della copertura vegetale autoctona e di drenaggio e consolidamento del terreno, con onere a carico del gestore degli impianti di risalita, e trasmette copia dei provvedimenti adottati alla Provincia e ai soggetti incaricati della vigilanza ai sensi dell'articolo 22.
2. 
Nelle attività di innevamento artificiale è vietato l'uso di additivi o catalizzatori di origine artificiale o naturale atti a favorire la germinazione dei fiocchi di neve, l'innalzamento o l'abbassamento crioscopico dell'acqua e della neve, fatta eccezione per quelli totalmente biodegradabili utilizzati esclusivamente in occasione della preparazione delle piste di gara.
Art. 12 
(Attività di volo alpino)
1. 
Al fine di garantire la salvaguardia dell'ambiente naturale, prevenire l'inquinamento acustico ed evitare i rischi a persone e cose derivanti da possibili distacchi di valanghe o di frane causate da rumori e vibrazioni, su tutto il territorio regionale posto ad altitudine superiore ai 1500 metri sul livello del mare non possono aver luogo:
a) 
il decollo e l'atterraggio di mezzi aerei a motore, nonchè lo sbarco di persone da essi;
b) 
il sorvolo con mezzi aerei a motore a quota inferiore a 300 m dal suolo.
2. 
In deroga ai divieti di cui al comma 1, sono permessi, il decollo, l'atterraggio ed il sorvolo di mezzi impiegati per il trasporto di animali, viveri e materiali o utilizzati per l'esecuzione di interventi edificatori o infrastrutturali debitamente autorizzati: di tali attività devono essere preventivamente informati, dal committente il volo, la Comunità montana, il Comune competenti per territorio e i soggetti incaricati della vigilanza ai sensi dell'articolo 22.
3. 
In deroga ai divieti di cui al comma 1, la Comunità montana può autorizzare il decollo, l'atterraggio ed il sorvolo di mezzi impiegati per documentati motivi di attività scientifica o tecnica e per l'effettuazione di riprese professionali di natura fotografica, cinematografica e televisiva: copia del provvedimento autorizzativo di cui al presente comma deve essere trasmesso alla Provincia e ai soggetti incaricati della vigilanza ai sensi dell'articolo 22.
4. 
Nel caso in cui le attività disciplinate dai commi 2 e 3 debbano svolgersi in territori ricompresi nel Sistema regionale delle Aree protette, queste possono aver luogo, nel rispetto della legge istitutiva dell'area protetta interessata, a seguito del parere vincolante del relativo ente di gestione.
5. 
Il divieto e i disposti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano nei territori ricompresi nelle aree protette di competenza nazionale e ai mezzi della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e delle altre Forze armate dello Stato, della Guardia di Finanza, del Corpo forestale dello Stato, dei Vigili del Fuoco, nonchè a quelli impegnati in operazioni di soccorso, di protezione civile, di prevenzione del rischio meteorologico, geologico e sismico, di prevenzione ed estinzione di incendi, nonchè a quelli impegnati comunque per motivi di servizio pubblico.
Capo II. 
TUTELA DELLA FLORA SPONTANEA E DI ALCUNE SPECIE DELLA FAUNA SELVATICA
Art. 13 
(Strato superficiale del terreno e vegetazione delle zone umide)
1. 
La cotica erbosa e lo strato superficiale del terreno non possono essere asportati: sono ammesse operazioni di prelievo solo nei casi direttamente connessi con le pratiche di coltivazione agricola e di miglioramento fondiario e nel caso di interventi edificatori, infrastrutturali, di urbanizzazione o di regimazione delle acque, nonchè di attività estrattive nel rispetto delle norme vigenti.
2. 
Fatto salvo che nelle pratiche di coltivazione agricola, la cotica erbosa e lo strato superficiale del terreno suscettibili di asportazione, anche parziale, nel corso dei lavori relativi agli interventi di cui al comma 1 devono essere preventivamente accantonati e conservati al fine del mantenimento delle loro caratteristiche iniziali e reimpiegati per la formazione degli strati superficiali del terreno nelle operazioni di riporto, ricostituzione e rivegetazione delle superfici alterate nelle operazioni di cantiere.
3. 
La disciplina di cui al presente articolo non si applica ai terreni destinati a vivai e alle attività di giardinaggio.
4. 
La vegetazione spontanea prodottasi nei laghi, nelle paludi e nei terreni di ripa soggetta a periodiche sommersioni non può essere danneggiata o distrutta. Nel caso in cui il suo sviluppo eccessivo comporti la alterazione dell'equilibrio delle biocenosi, nonchè l'alterazione del regolare deflusso delle acque la Provincia e i Comuni interessati promuovono il taglio o lo sfoltimento della vegetazione, fatte salve le vigenti norme e le esigenze in materia di polizia e manutenzione idraulica.
Art. 14 
(Protezione della flora spontanea)
1. 
Fatte salve forme di tutela più restrittive stabilite dalla normativa nazionale e comunitaria, sono vietate la raccolta, l'asportazione, il danneggiamento, la detenzione di parti, nonchè il commercio tanto allo stato fresco che secco delle specie vegetali a protezione assoluta previste nell'elenco di cui all'allegato A alla presente legge.
2. 
Per ogni specie non ricompresa nelle norme di tutela e nell'elenco di cui al comma 1 è consentita la raccolta giornaliera di 5 esemplari per persona, senza estirpazione degli organi sotterranei, mentre non si pongono limiti alla raccolta delle specie vegetali commestibili più comunemente consumate.
3. 
L'elenco delle specie a protezione assoluta, nonchè i limiti di cui al presente articolo sono resi noti a mezzo di manifesti da affiggersi agli albi pretori dei Comuni e delle Comunità montane e posti nelle zone a maggior afflusso turistico.
4. 
I divieti ed i limiti di cui al presente articolo non si applicano in caso di sfalcio a scopo di fienagione, di pascolo e di ogni altra operazione agro-silvo-pastorale effettuata o fatta effettuare dal proprietario del fondo o dall'avente diritto su di esso.
5. 
La Provincia, su accertamento e segnalazione del Corpo forestale, può interdire temporaneamente le attività di cui al comma 4 per la tutela delle specie incluse nell'elenco di cui al comma 1, assegnando un equo indennizzo al proprietario od all'avente diritto.
6. 
In relazione ai divieti e ai limiti di cui al presente articolo sono comunque fatte salve le disposizioni previste per i territori ricompresi nel Sistema regionale delle Aree protette.
Art. 15 
(Piante officinali spontanee)
1. 
La raccolta e la detenzione delle piante officinali spontanee di cui al regio decreto 26 maggio 1932, n. 772 (Elenco delle piante dichiarate officinali), non incluse nell'elenco di cui all'articolo 14, comma 1, sono soggette alle disposizioni della legge 6 gennaio 1931, n. 99 (Disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali), previa autorizzazione della Provincia su proposta della Comunità montana o del Comune per i territori non classificati montani, in cui avviene la raccolta.
2. 
Le autorizzazioni alla raccolta sono disciplinate con regolamento della Giunta regionale nel rispetto dei disposti del r.d. 772/1932.
Art. 16 
(Tutela della fauna selvatica)
1. 
Fatte salve le normative internazionali, nazionali, regionali e provinciali in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e di prelievo ittico-venatorio, sono sanzionati il disturbo, il maltrattamento, la cattura e l'uccisione di esemplari di tutte le specie di fauna selvatica, nonchè qualsiasi atto operato a danno di nidi, tane, o ricoveri delle specie suddette.
2. 
In deroga al divieto di cui al comma 1, sono fatte salve le attività mirate al contenimento e al controllo di specie e popolazioni animali per fini igienico-sanitari e di tutela della bio-diversità autoctona, delle colture e delle produzioni agro-alimentari.
3. 
È vietato alterare, disperdere, distruggere nidi di formiche del gruppo Formica rufa (Formica lugubris, Formica acquilonia, Formica polyctena) o asportare le uova, larve, bozzoli, adulti, nonchè commerciare, vendere, cedere o detenere per la vendita, fatte salve le attività di lotta biologica, nidi di esemplari del gruppo Formica rufa, nonchè uova, larve, bozzoli ed adulti di tali specie. Su parere del Corpo forestale, è permessa la rimozione e la ricollocazione in siti idonei di nidi (acervi) del gruppo Formica rufa costruiti nelle immediate vicinanze delle abitazioni.
4. 
È vietata nel territorio regionale la raccolta o la distruzione di uova e la cattura o l'uccisione di tutte le specie di anfibi, nonchè la cattura, il trasporto ed il commercio dei rospi. In deroga dal 1° luglio al 30 novembre è consentita la cattura di rane per quantitativi non superiori a 20 esemplari per persona al giorno: è vietato comunque l'uso della guada o di altre reti per la cattura di tali anfibi.
5. 
Dal 1° settembre al 31 ottobre di ogni anno è consentita la raccolta di tutte le specie di molluschi del genere Helix (lumaca con guscio), per quantitativi non superiori a 24 capi giornalieri per persona; in deroga a quanto stabilito nel presente comma la Provincia , su proposta della Comunità montana o del Comune per i territori non classificati montani, può autorizzarne i residenti che facciano domanda e che intendono svolgere l'attività ai fini di allevamento alla raccolta, con anticipo al 1° luglio, di un quantitativo superiore: la citata autorizzazione in deroga ha durata annuale, deve indicare i quantitativi massimi autorizzati e le modalità di allevamento.
6. 
È vietata la cattura, il trasporto, il commercio e la detenzione per la vendita di gamberi di acqua dolce (Austropotamobius pallipes): il succitato divieto non si applica nei confronti di coloro che curano l'allevamento delle suddette specie di animali e ai bacini abilitati alla pesca o alla vendita ove venga effettuato il regolare ripopolamento con soggetti provenienti da allevamento.
7. 
La raccolta delle specie di cui al presente articolo è vietata dal tramonto alla levata del sole.
Capo III. 
TUTELA DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI E DEI PRODOTTI VEGETALI SELVATICI
Art. 17 
(Funghi epigei spontanei e prodotti vegetali selvatici)
1. 
La presente legge, anche ai sensi della vigente normativa nazionale, tutela i funghi epigei spontanei, anche non commestibili o velenosi, nonchè i seguenti prodotti vegetali selvatici:
a) 
i muschi;
b) 
le fragole;
c) 
i lamponi;
d) 
i mirtilli;
e) 
le bacche di ginepro.
2. 
La raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili è consentita per la quantità giornaliera e individuale di tre chilogrammi nel rispetto dei seguenti limiti numerici:
a) 
le specie Boletus reticulatus, Boletus edulis, Boletus aereus, Boletus pinicola, Amanita caesarea, fino ad un massimo di 10 esemplari complessivamente;
b) 
le altre specie commestibili fino ad un massimo di 15 esemplari complessivamente ad eccezione della specie Armillaria mellea (chiodini o famigliola buona) per la quale non sono stabiliti limiti numerici di raccolta;
3. 
Per la raccolta dei prodotti vegetali selvatici non vi sono limiti, eccetto per i muschi la cui asportazione è consentita per la quantità giornaliera e individuale di 0,300 chilogrammi.
4. 
La raccolta della Amanita caesarea allo stato di ovolo chiuso è vietata ed i funghi epigei spontanei commestibili devono essere raccolti interi e completi di tutte le parti necessarie alla determinazione della specie procedendo in luogo ad una sommaria pulizia degli stessi.
5. 
I funghi raccolti, anche ai sensi della legge 23 agosto 1993, n. 352 (Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati) devono essere riposti in contenitori idonei a consentire la diffusione delle spore; è vietato in ogni caso l'uso di contenitori di plastica.
6. 
Nella raccolta dei funghi epigei spontanei e dei prodotti vegetali selvatici è vietato usare rastrelli, pettini, uncini o altri mezzi che possano danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale, nonchè estirpare, tagliare o comunque danneggiare piante di fragole, lamponi, mirtilli o ginepro, compromettendone il normale sviluppo: è altresì vietato danneggiare o distruggere tutti i funghi epigei spontanei, nonchè raccogliere i funghi non commestibili o velenosi.
7. 
La raccolta dei funghi epigei e dei prodotti vegetali selvatici è vietata dal tramonto alla levata del sole ed è altresì vietata nei territori ricompresi nel Sistema regionale delle Aree protette, salvo diversa disposizione della legge istitutiva dell'area protetta interessata e previo il possesso della autorizzazione di cui all'articolo 18.
Art. 18 
(Autorizzazione per la raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili)
1. 
La raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili di cui all'articolo 17 è consentita previo il possesso di apposita autorizzazione avente validità sull'intero territorio regionale.
2. 
L'autorizzazione di cui al comma 1 è personale, nonchè revocabile nei casi previsti dalla presente legge.
3. 
Ai fini della sua validità per l'anno solare in corso è richiesto il versamento annuale di una somma stabilita con cadenza biennale con provvedimento della Giunta regionale.
4. 
Le risorse finanziarie introitate in applicazione del presente articolo sono destinate alle Comunità montane; tali risorse sono da utilizzarsi per la tutela e la salvaguardia del territorio montano ed in particolare per le seguenti finalità:
a) 
alla predisposizione di idonea segnaletica in applicazione degli articoli 7, 8 e 9;
b) 
al ripristino, manutenzione e segnalazione della sentieristica pedonale nelle aree boscate;
c) 
all'esecuzione degli interventi e delle iniziative di cui all'articolo 6, comma 1 ed alla loro successiva manutenzione;
d) 
all'espletamento di specifiche attività delle guardie ecologiche di cui all'articolo 23, concordate con la Provincia competente per territorio;
e) 
alla gestione amministrativa della presente legge;
f) 
ai proprietari, possessori o conduttori dei fondi boschivi, sempre che siano stati effettuati gli interventi necessari alla cura e manutenzione del sottobosco.
5. 
La Giunta regionale è autorizzata a stabilire con apposito regolamento le modalità di rilascio della autorizzazione di cui al presente articolo, nonchè di riscossione delle somme di cui al comma 3 e di riparto delle risorse finanziarie così introitate.
6. 
La Provincia, sulla base di criteri adottati dalla Giunta regionale e sentita la Comunità montana interessata o il Comune nelle zone non classificate montane, su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 19, può autorizzare la costituzione di aree delimitate ai sensi dell'articolo 841 e seguenti del codice civile ove la raccolta dei funghi è consentita ai fini economici.
7. 
Nelle aree di cui al comma 6 restano valide le disposizioni del comma 1 e degli articoli 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22 e 24.
Capo IV. 
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Art. 19 
(Deroghe per i proprietari dei fondi)
1. 
Fatto salvo il divieto di cui all'articolo 14, comma 1 e con riferimento alle specie animali e vegetali, nonchè fungine di cui è consentita la raccolta e la cattura ai sensi della presente legge, nessun limite di raccolta è posto al proprietario, all'usufruttuario, al coltivatore del fondo, all'avente titolo su di esso ed ai loro familiari.
Art. 20 
(Autorizzazione in deroga)
1. 
Qualora non ne derivi grave compromissione per l'equilibrio naturale o ambientale, la Provincia, su proposta della Comunità montana o del Comune nelle zone non classificate montane ai sensi della vigente normativa, può autorizzarne i residenti, per i quali costituisca fonte di lavoro stagionale o di reddito, alla raccolta di flora spontanea di cui all'articolo 14, comma 2, di funghi epigei spontanei commestibili, di rane e di molluschi in quantitativi superiori a quelli consentiti dalla presente legge, fatte salve le altre norme di cui agli articoli precedenti e, nel caso di raccolta di specie fungine, previo il possesso e la presentazione della autorizzazione di cui all'articolo 18 valida per l'anno di richiesta.
2. 
Le autorizzazioni alla raccolta sono disciplinate con regolamento della Giunta regionale.
Art. 21 
(Raccolta per fini scientifici e didattici)
1. 
In deroga agli articoli 13, 14, 15, 16, 17 e 18 la Provincia può autorizzare, per periodi non superiori ad un anno, per fini didattici, scientifici e di prevenzione sanitaria, alla raccolta e alla detenzione delle specie indicate nella domanda, gli istituti universitari, i musei naturalistici pubblici e gli enti pubblici di tutela sanitaria e di ricerca scientifica che ne facciano richiesta per i propri dipendenti e per gli scopi suddetti.
2. 
La Provincia, in deroga ai disposti dell'articolo 17, comma 6, può autorizzare, per periodi non superiori ad un anno, le associazioni micologiche e naturalistiche al prelievo ed alla detenzione dei funghi epigei non commestibili o velenosi delle specie indicate nella domanda, secondo quantitativi personali da stabilirsi comunque non eccedenti i limiti di peso di cui all'articolo 17, comma 2 in occasione di mostre, di seminari e pubblicazioni, nonchè di altre manifestazioni di particolare interesse micologico, scientifico e naturalistico e previo il possesso e la presentazione della autorizzazione di cui all'articolo 18 valida per l'anno di richiesta relativa ai soci i cui nominativi sono inseriti nella istanza per l'ottenimento della autorizzazione di cui al presente articolo.
3. 
In deroga agli articoli 13, 14, 15 e 16 la Provincia può autorizzare le associazioni naturalistiche e di tutela ambientale, per periodi non superiori ad un anno e per fini didattici ed espositivi, alla raccolta e alla detenzione delle specie indicate nella domanda.
4. 
Nel caso in cui la richiesta di autorizzazione di cui ai commi 1, 2 e 3 sia finalizzata alla effettuazione di operazioni di raccolta in territori ricompresi nel Sistema regionale delle Aree protette, il suo rilascio è subordinato al parere vincolante del relativo ente di gestione.
5. 
La Provincia emette i provvedimenti autorizzativi da esibirsi a richiesta del personale di vigilanza e ne trasmette copia alla Regione e ai soggetti incaricati della vigilanza ai sensi dell'articolo 22.
6. 
Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono disciplinate con regolamento della Giunta regionale.
Titolo III. 
VIGILANZA, SANZIONI E PROCEDURA AMMINISTRATIVA
Art. 22 
(Vigilanza)
1. 
La vigilanza sull'osservanza della presente legge e l'accertamento delle violazioni relative sono affidati al personale del Corpo forestale, agli agenti di vigilanza ittico-venatoria dipendenti dalle Province e a quelli che saranno riconosciuti idonei dalle stesse tramite corsi con esame finale formulati su contenuti in materia stabiliti dalla Regione, agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, agli agenti dei consorzi forestali pubblici, agli agenti addetti alla vigilanza dei parchi nazionali, regionali e provinciali, alle guardie ecologiche di cui all'articolo 23, nonchè agli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, fermo restando le funzioni dell'ARPA di cui alla legge regionale 13 aprile 1995, n. 60 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale): all'aggiornamento del suddetto personale per la materia di cui alla presente legge provvedono gli enti competenti.
2. 
Le guardie ittiche volontarie già istituite ai sensi della vigente normativa e le guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale presenti nel Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale e quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'Ambiente, nonchè quelle delle associazioni piscatorie, in possesso della qualifica di guardia giurata ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza), alla data di entrata in vigore delle presente legge, esercitano la vigilanza sull'osservanza della stessa previa frequenza e superamento di un apposito corso di aggiornamento in materia, organizzato e gestito dalla Provincia competente per territorio, secondo modalità stabilite dalla Regione.
3. 
I soggetti di cui ai commi 1 e 2 esercitano la vigilanza e l'accertamento in materia di abbandono di rifiuti e di deposito incontrollato sul suolo o nel sottosuolo, nonchè di immissione di rifiuti nelle acque, con l'applicazione dell' articolo 50, comma 1 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio).
4. 
La Regione, le Province, le Comunità montane e i Comuni dispongono mediante il personale di cui al comma 1, anche su segnalazione o esposto presentato da enti, associazioni o da singoli cittadini che dichiarano la loro identità, immediati sopralluoghi e verifiche per pervenire all'accertamento di eventuali trasgressioni, ferme restando la competenza e le procedure per l'irrogazione delle sanzioni amministrative e le attività di iniziativa dei soggetti di cui ai commi 1 e 2.
Art. 23 
(Guardie ecologiche)
1. 
Le guardie ecologiche svolgono le seguenti funzioni nell'ambito delle attività e dei servizi disposti dalla Provincia da cui sono gestite e organizzate nei limiti territoriali della stessa:
a) 
promuovono e diffondono l'informazione in materia ambientale e dei relativi problemi di protezione e tutela, con particolare riferimento alla legislazione vigente;
b) 
vigilano sull'osservanza delle norme contenute nella presente legge, nei suoi regolamenti di applicazione e nelle leggi regionali e nazionali che affidano ad esse compiti di vigilanza, nonchè, sulla base di specifiche convenzioni, su quelle contenute in regolamenti e ordinanze comunali in materia di tutela dell'ambiente e del verde urbano ed extraurbano;
c) 
accertano, durante lo svolgimento del servizio, la violazione di disposizioni contenute nella normativa di cui alla lettera b) che comportano l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie;
d) 
collaborano con il personale indicato all'articolo 22, nonchè con gli organi dello Stato e di altri enti od istituzioni pubbliche, alla vigilanza sull'osservanza della legislazione in materia ambientale, segnalando le infrazioni rilevate.
2. 
La guardia ecologica durante lo svolgimento dei servizi e delle attività di cui al comma 1 è pubblico ufficiale ai sensi dell'articolo 357 codice penale e non può prestare servizio armata.
3. 
L'esercizio del servizio di vigilanza ecologica è volontario, onorario ed è prestato a titolo gratuito e non dà luogo a costituzione di rapporto di lavoro.
4. 
La disciplina delle attività e le modalità di nomina della guardie ecologiche sono stabilite nell'apposito regolamento regionale.
5. 
Per l'istruzione delle guardie ecologiche, la Regione, nell'ambito della normativa in materia di formazione professionale promuove a proprie spese corsi aventi ad oggetto la tutela ambientale.
6. 
I cittadini già in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, della qualifica di guardia ecologica volontaria ai sensi della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale), sono confermati nelle funzioni derivanti dalle leggi nazionali e regionali che affidano a tale figura compiti di vigilanza, con la conseguente attribuzione della nuova qualifica di guardia ecologica: tale personale è tenuto alla frequenza obbligatoria di un apposito corso di aggiornamento, organizzato e gestito dalla Provincia di appartenenza secondo modalità dettate dalla Regione.
Art. 24 
(Sanzioni amministrative)
1. 
Per le violazioni dei divieti e per l'inosservanza degli obblighi di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
a) 
per le violazioni di cui all'articolo 7, commi 1, 2, 3 si applica la sanzione da euro 50 a euro 300; per quella di cui all'articolo 7, comma 4 si applica la sanzione di euro 150;
b) 
per la violazione dell'articolo 8, comma 3 si applica la sanzione da euro 40 a euro 240; per quella dell'articolo 8, commi 4 e 6 lettera b) si applica la sanzione da euro 2.500 a euro 15.000 a carico degli organizzatori di attività e manifestazioni sportive fuoristrada con mezzi motorizzati, sia a carattere amatoriale che agonistico, competitive e non, al di fuori delle aree a ciò adibite o in violazione del regime autorizzativo di cui all'apposito regolamento; in caso di mancato rispetto delle garanzie e delle prescrizioni richieste e stabilite in sede autorizzativa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, lettera b) si applicano le procedure di cui all'apposito regolamento; il rilascio di provvedimenti autorizzativi che eludano i principi dell'articolo 8 o che non siano conformi alle sue procedure comporta la nullità degli stessi;
c) 
per le violazioni di cui all'articolo 9, comma 1 si applica la sanzione da euro 25 a euro 150; per quella di cui all'articolo 9, comma 2 in caso di svolgimento di manifestazioni ciclistiche fuoristrada, sia a carattere amatoriale che agonistico, competitive e non senza autorizzazione si applica la sanzione da euro 2.500 a euro 7.500 a carico degli organizzatori delle stesse; in caso di mancato rispetto delle garanzie e delle prescrizioni richieste e stabilite in sede autorizzativa ai sensi dell'articolo 9, comma 2, si applicano le procedure di cui all'apposito regolamento; per la violazione dell'articolo 9, comma 3 si applica la sanzione di euro 120;
d) 
per la violazione dell'articolo 10 si applica la sanzione di euro 150;
e) 
per la violazione dell'articolo 11, comma 1 si applica la sanzione di euro 30.000 per ogni ettaro di pista da sci che permane in stato di degrado per la non esecuzione, nei termini prescritti, delle opere di ripristino disposte con onere a carico del gestore degli impianti di risalita e per quella di cui all'articolo 11, comma 2 si applica la sanzione di euro 30.000 nel caso di utilizzo delle sostanze vietate nella produzione di neve artificiale;
f) 
per la violazione dell'articolo 12, commi 1 o dell'articolo 12 commi 3 e 4 per assenza delle previste autorizzazioni o pareri si applica la sanzione da euro 500 a euro 1.500 al pilota del mezzo, inoltre in caso di violazione dell'articolo 12 commi 3 e 4 per assenza delle previste autorizzazioni o pareri si applica la sanzione da euro 1.500 a euro 4.500 al committente il volo; in caso di non ottemperanza agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 12, comma 2 si applica la sanzione di euro 450 al committente il volo; il rilascio di provvedimenti autorizzativi che eludano i principi dell'articolo 12 o che non siano conformi alle sue procedure comporta la nullità degli stessi;
g) 
per le violazioni dell'articolo 13, comma 1 si applica la sanzione di euro 30 per ogni mq di cotica erbosa o strato superficiale del terreno asportato, per quelle di cui all'articolo 13, comma 2 comporta la sanzione di euro 30 per ogni mq di terreno la cui cotica erbosa o strato superficiale siano stati asportati, anche parzialmente, nel corso dei lavori senza essere preventivamente conservati ai fini del loro reimpiego; per quella di cui all'articolo 13, comma 4 si applica la sanzione di euro 30 per ogni mq di vegetazione danneggiata o distrutta;
h) 
per le violazioni dell'articolo 14, comma 1 si applica la sanzione amministrativa di euro 90 aumentata di euro 3 per ogni esemplare raccolto, asportato, danneggiato o commerciato, per quella di cui all'articolo 14, comma 2 si applica la sanzione di euro 30 aumentata di euro 3 per ogni esemplare raccolto in eccedenza al numero consentito;
i) 
per la violazione dell'articolo 15, si applica la sanzione da euro 250 a euro 1500;
l) 
per le violazioni dell'articolo 16, commi 1, 3, 4, 5, 6 e 7 si applica la sanzione di euro 120 e per quella dell'articolo 16, commi 4 e 5 si applica la sanzione di euro 30 aumentata di euro 3 per ogni esemplare raccolto eccedente la quantità consentita nel periodo di raccolta; per l'attività di raccolta ai fini di allevamento di cui all'articolo 16, comma 5 si applica la sanzione da euro 250 a euro 1500 in caso di raccolta eccedente i limiti indicati nel provvedimento di autorizzazione di cui al comma 5 medesimo: al trasgressore è inoltre ritirata e revocata l'autorizzazione e non può beneficiare di ulteriori autorizzazioni per la stagione in corso;
m) 
per le violazioni dell'articolo 17, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 si applica la sanzione da euro 25 a euro 150 e nel caso di raccolta di funghi epigei spontanei in quantitativi pari o superiori al doppio dei limiti consentiti si applica la sanzione aggiuntiva del ritiro e della revoca della autorizzazione di cui all'articolo 18, se posseduta dal trasgressore;
n) 
per la violazione dell'articolo 18 si applica la sanzione pari a 30 volte il costo annuale dell'autorizzazione di cui all'articolo 18;
o) 
per la violazione dell'articolo 20 si applica la sanzione di euro 600 in caso di raccolta eccedente i limiti indicati nel provvedimento di autorizzazione: al trasgressore è inoltre ritirata e revocata l'autorizzazione e non può beneficiare di ulteriori autorizzazioni per la stagione in corso;
p) 
per la violazione dell'articolo 21, commi 2 e 3 si applica la sanzione di euro 3.000 all'associazione che faccia attività didattica o allestisca mostre o seminari con l'impiego di specie non raccolte in virtù dell'autorizzazione di cui al comma 2 e di euro 300 al componente della associazione regolarmente autorizzata che effettui una raccolta eccedente i limiti indicati nel provvedimento stesso: il trasgressore non potrà inoltre continuare ad usufruire dell'autorizzazione in essere.
2. 
La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti. All'uopo, entro il 1° dicembre di ogni biennio, la Regione fissa, seguendo i criteri di cui sopra, i nuovi valori delle sanzioni amministrative pecuniarie che si applicano dal 1° gennaio successivo.
Art. 25 
(Pagamento in misura ridotta)
1. 
Il pagamento in misura ridotta previsto dall' articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) si applica anche nei casi in cui l'articolo 24 indica una sanzione amministrativa fissa o proporzionale. Nel caso di sanzione fissa la somma in misura ridotta deve essere quantificata in un terzo del corrispondente importo. Qualora la sanzione sia proporzionale il pagamento è eseguito mediante una somma pari a un terzo dell'ammontare della sanzione che può essere inflitta in concreto.
Art. 26 
(Procedura amministrativa e contenzioso)
1. 
Salvo che non sia diversamente stabilito, per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme e i principi di cui al Capo I della l. 689/1981.
2. 
In materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste della presente normativa provvede la Provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione, ferme restando le competenze comunali in materia di abbandono di rifiuti ai sensi degli articoli 55 e 55 bis del d. lgs. 22/1997.
3. 
Avverso le ordinanze ingiunzione relative alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 2 è esperibile il ricorso di opposizione ai sensi dell'articolo 22 di cui alla l. 689/1981.
4. 
Quando un cittadino di nazionalità straniera alla guida di un veicolo immatricolato all'estero viola le disposizioni di cui all'articolo 7, il trasgressore è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore il pagamento in misura ridotta previsto dall' articolo 16 della l. 689/1981. L'agente accertatore trasmette alla Provincia competente per territorio il verbale e la somma riscossa e ne rilascia ricevuta al trasgressore, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo. In mancanza della disponibilità a pagare la sanzione amministrativa pecuniaria è possibile il sequestro amministrativo del mezzo a motore con cui è stata commessa la violazione.
Art. 27 
(Proventi e relazione annuale)
1. 
Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative applicate per violazione delle norme della presente legge, corrisposte ai sensi dell' articolo 16 della l. 689/1981 ovvero a seguito di ordinanza ingiunzione, sono introitati nel bilancio delle singole Province che li utilizzano per il raggiungimento degli scopi di cui alla legge stessa.
2. 
La Provincia trasmette alla Regione entro il 30 giugno di ogni anno un'apposita relazione sullo stato di applicazione della legge con particolare riferimento ai provvedimenti adottati, all'impiego delle somme di cui al comma 1 e delle risorse finanziarie destinate alle Comunità montane ai sensi dell'articolo 18.
Art. 28 
(Potere sostitutivo)
1. 
Relativamente alle materie disciplinate dalla presente legge, la Regione esercita nei confronti degli enti locali il potere sostitutivo di cui all' articolo 14 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali) in caso di grave inadempienza o di illegittimità nell'esercizio delle funzioni conferite, con la conseguente attribuzione degli oneri finanziari agli enti inadempienti.
Titolo IV. 
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI
Art. 29 
(Disposizioni finanziarie)
1. 
Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per gli anni finanziari 2003 e 2004 la spesa annua di 2.200.000 euro; per gli esercizi finanziari successivi si fa luogo con la legge finanziaria di cui all' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte).
2. 
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede nello stato di previsione della spesa istituendo nelle unità revisionali di base (UPB) 22011 e 22022 appositi capitoli con la seguente denominazione:
a) 
nel titolo I della spesa, UPB 22011:
1) 
"Spese per iniziative formative, borse di studio, documentazione ed informazione per il raggiungimento delle finalità e la diffusione della presente legge", con dotazione per memoria per l'esercizio finanziario 2002 e con dotazione di euro 300.000 per gli esercizi finanziari 2003 e 2004;
2) 
"Contributi a enti locali territoriali per iniziative in materia di informazione, sensibilizzazione e documentazione per la conoscenza delle problematiche ambientali ed un corretto utilizzo delle risorse, nonchè a enti pubblici per il sostegno delle attività di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c)" con dotazione per memoria per l'esercizio finanziario 2002 e con dotazione di euro 700.000 per gli esercizi finanziari 2003 e 2004;
3) 
"Erogazione fondi alle Province per l'esercizio delle funzioni conferite ai sensi della presente legge", con dotazione per memoria per l'esercizio finanziario 2002 e con dotazione di euro 200.000 per gli esercizi finanziari 2003 e 2004;
b) 
nel titolo II della spesa, UPB 22012:
1) 
"Contributi a soggetti pubblici per l'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere b) e d)", con dotazione per memoria per l'esercizio finanziario 2002 e con dotazione di euro 1.000.000 per gli esercizi finanziari 2003 e 2004.
3. 
Ai sensi e per le finalità previste all'articolo 18 si provvede altresì all'istituzione nella UPB 22011 di entrata e di spesa dei seguenti capitoli:
a) 
nel titolo terzo dell'entrata:
1) 
"Proventi derivanti dal rilascio dall'autorizzazione per la raccolta di funghi epigei di cui all'articolo 18".
b) 
nel titolo primo dell'uscita:
1) 
"Riparto alle Comunità montane dei proventi derivanti dal rilascio dall'autorizzazione per la raccolta di funghi epigei di cui all'articolo 18".
4. 
Lo stanziamento del capitolo di uscita, iscritto per memoria nell'anno 2002, è determinato a decorrere dall'esercizio finanziario 2003 tenuto conto delle risorse accertate sul capitolo di entrata nell'esercizio precedente.
5. 
Agli oneri previsti per gli anni 2003 e 2004 si fa fronte riducendo la disponibilità finanziaria prevista alla UPB 09011 per 1.200.000 euro e alla UPB 09012 per 1.000.000 euro.
6. 
Il presente provvedimento costituisce integrazione alla legge regionale 30 aprile 2002, n. 13 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2002 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2002-2004) dell'elenco dei provvedimenti legislativi in corso recanti spese di parte corrente e spese di investimento ove viene in entrambi aggiunta la voce "d.d.l. Conservazione, recupero e salvaguardia del patrimonio e dell'assetto ambientale. Abrogazione della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32.
Art. 30 
(Abrogazione)
1. 
Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
2. 
Al comma 6 dell'articolo 2 della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45, (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici. Abrogazione Legge regionale 12.08.1981 n. 27) le parole: "o accedere a strutture agrituristiche" sono soppresse.
Art. 31 
(Disposizioni finali)
1. 
La presente legge entra in vigore 180 giorni dopo la data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Allegato A. 

ELENCO SPECIE A PROTEZIONE ASSOLUTA (ART. 14)

 

Aconitum anthora L. - CN - NO - VB - TO - VC - BI

Aconitum napellus L. - CN - NO - VB - TO - VC - BI

Aconitum variegatum L. - AL - CN - NO - VB - TO - VC - BI

Aconitum vulparia Reichemb. (= A. Iycoctonum Auct.) - AL - AT

AdeNO - VBphora liliifolia (L.) Bess. - TO

Allium narcissiflorum Vill. - CN - TO - VC - BI

Allium victorialis L. - NO - VB - TO - VC - BI

Alyssoides utriculata (L.) Medicus (= Vesicaria utriculata L.) - AL - CN - TO

Alyssum argenteum All. - TO

Anacamptis pyramidalis (L.) L.C.M. Richard (= 0rchis pyramidalis L.) - AL - AT - CN - TO

Androsace (tutte le specie) - CN - NO - VB - TO - VC - BI

Anemone baldensis L. - CN - NO - VB - TO - VC - BI

Anemone coronaria L. - CN

Antirrhinum latifolium Mill. - CN

Aphyllanthes monspeliensis L. - AL - AT - TO

Aquilegia alpina L. - CN - NO - VB - TO - VC - BI

Aquilegia vulgaris L. (incl. A. atrata Koch.) - AL - AT

Aster alpinus L. - AL

Atropa bella-donna L - CN - NO - VB - TO - VC - BI

Brassica repanda (Willd.) CN - TO

Bulbocodium vernum L. - CN - NO - VB - TO - VC - BI

Callianthemom coriandrifolium Reich. (= Ranunculus

rutaefolius L.) - TO

Caltha palustris L. - AT

Campanula alpestris All. - CN - NO - VB - TO

Campanula excisa Schleich. ex Murith - NO - VB - TO - VC - BI

Campanula thyrsoides L. - CN - NO - VB - TO - VC - BI

Catananche caerulea L. - TO

Centranthus ruber (L.) DC - AL - AT - CN - NO - VB -TO - VC - BI

Cephalanthera (tutte le specie) - AL - AT - CN - NO - VB - TO - VC - BI

Cephalaria alpina (L.) Schrad. - CN - NO - VB - TO

Chamaecytisus purpureus (Scop.) Link (= Cytisus purpureus Scop.) - NO - VB - VC - BI

Cistus albidus L. - CN

Colchicum neapolitanum Ten. - CN

Cortusa matthioli L. - CN - TO

Corydalis lutea (L.) DC - NO - VB

Crocus medius Balbis - AL - CN - VC - BI

Cyclamen purpurascens Mill. (= C. europaeum Auct.) - TO - VC - BI

Daphne cneorum L. (incl. D. striata Tratt.) - AL - AT - CN - NO - VB - TO - VC - BI

Daphne mezereum L. - AL - AT - CN - NO - VB - TO - VC - BI

Delphinium dubium (Rouy et Fouc.) Pawl. (= D. elatum Auct. ital.) - CN - NO - VB - TO - VC - BI

Delphinium fissum Waldst. et Kit. - TO

Dianthus superbus L. - AL - AT - CN - NO - VB - TO - VC - BI

Dictamous albus L. - AL - AT - CN - TO - VC - BI

Digitalis lutea L. - AT

Doronicum columnae Ten. (= D. cordatum Sch-Bip.) - AL

Dracocephalum (tutte le specie) - TO

Drosera (tutte le spece) - AL - AT - CN. - NO - VB -TO - VC - BI

EchiNO - VBps (tutte le specie) - AL - CN - TO - VC - BI

Epipactis (tutte le specie) - AL - AT - CN - NO - VB - TO - VC - BI

Eritrichium nanum (L.) Schrad. ex Gaud. - CN - NO - VB - TO - VC - BI

Eryngium alpinum L. - CN - TO

Eryngium spinalba Vill. - CN

Euphorbia hyberna L. ssp. canuti (Parl.) Tutin (= E. hyberna L. var gibelliana (Peola) Fiori) incl. ssp. insularis (Boiss.) Briq. - AL - TO

Erica herbacea L. (= E. carnea L.) - AL - TO

Fritillaria (tutte le specie) - AL - CN - NO - VB - TO - VC - BI

Galanthus nivalis L. - AL - AT

Gentiana asclepiadea L. - CN - NO - VB - TO - VC - BI

Gentiana bavarica L. - CN - NO - VB - TO - VC - BI

Gentiana brachyphylla Vill. - CN - NO - VB - TO - VC - BI

Gentiana clusii Perr. et Song. - AL - CN - NO - VB - TO - VC - BI

Gentiana lutea-L. - AL

Gentiana pneumonanthe L. - AL - CN - NO - VB - TO - VC - BI

Gentiana purpurea L. - NO - VB - TO - VC - BI

Gentiana rostanii Reuter ex Verlot - CN - TO

Gentiana utriculosa L. - CN - NO - VB - TO - VC - BI

Gentianella ciliata (L.) Borkh. (= Gentiana ciliata L.) - AL

Gentianella tenella (Rottb ) Borner (= Gentiana tenella Rottb.) - CN - NO - VB - TO - VC - BI

Gentianella campestris (L.) Borner (= Gentiana campestris L.) - AL

Geranium palustre L. - NO - VB

Geranium sylvaticum L. ssp. rivulare (Vill.) Rouy - TO

Geum reptans L. - CN - NO - VB - TO - VC - BI

Gladiolus palustris Gaud. - AL - CN - NO - VB - TO - VC - BI

Gymnadenia (tutte le specie) - AL - AT - CN - NO - VB - TO - VC - BI

Helleborus niger L. - NO - VB - VC - BI

Himantoglossum hircinum (L.) Koch (= Loroglossum hircinum Rich.) - AL - AT - CN

Horminum pyrenaicum L. - CN

Hottonia palustris L. - AL - NO - VB - TO - VC - BI

Hydrocharis morsus-ranae L. - AL - AT - NO - VB - TO - VC - BI

Hyssopus officinalis L. - AL - AT - NO - VB - TO

Iberis spathulata J.P. Bergeret ssp. nana (All.) Heyw - CN

Iberis umbellata L. - AL - CN

Iris aphylla L. - TO - VC - BI

Iris foetidissima L. - AL - AT - NO - VB - TO - VC - BI

Iris graminea L. - AL- AT - CN - TO - VC - BI

Iris sibirica L. - AL - AT - NO - VB - TO - VC - BI

Jovibarba allionii (Jord. et Fourr.) D.A. Webb. (= Sempervivum allionii (Jord. et Fourr.) Nyman) - CN - TO

Juniperus oxycedrus L. - TO

Juniperus phòenicea L. - CN

Leucojum aestivum L. - NO - VB

Leucojum vernum L. - AL - AT

Lilium croceum Chaix (incl. L. bulbiferum L.) - AL - AT - CN - NO - VB - TO - VC - BI

Lilium martagon L. - AL - AT - CN - NO - VB - TO - VC - BI

Lilium pomponium L. - CN

Linnaea borealis L. - NO - VB - TO

Linum campanulatum L. - AL

Linum flavum L. - AL

Linum narbonense L. - CN

Lychnis alpina L. - CN - NO - VB - TO - VC - BI

Menyanthes trifohata L. - AL - AT - CN - NO - VB - TO - VC - BI

Mimulus (tutte le specie) - NO - VB - TO

Moneses uniflora (L.) A. Gray (= Pyrola uniflora L.) - CN- NO - VB - TO - VC - BI

Narcissus poeticus L. (incl. N. angustifolius Curtis) - AL

Narcissus pseudonarcissus L. (1) - AL - CN

Nigritella (tutte le specie) - AL - CN - NO - VB - TO - VC - BI

Nuphar lutea (L.) Sibth. et Sm. - AL - AT - CN - NO - VB - TO - VC - BI

Nymphaea alba L. - AL - AT - CN - NO - VB - TO - VC - BI

Nymphoides peltata (S G. Gmelin) O. Kuntze (= Limnanthemum nymphoides Hoffm. et Link.) - AL - AT - NO - VB - TO - VC - BI

Omphalodes verna Moench - AL- NO - VB

Ophrys (tutte le specie) - AL - AT - CN - NO - VB - TO - VC - BI

Orchis (tutte le specie) - AL - AT - CN - NO - VB - TO - VC - BI

Osmunda regalis L. - AL - AT - CN - NO - VB - TO - VC - BI

Paeonia officinalis L. - AL - CN - TO - VC - BI

Papaver rhaeticum Leresche in Gremli (= P. alpinum L. var. pyrenaicum W.) - CN - TO

Pedicularis comosa L. - AL

Petrocallis pyrenaica (L.) R. Br. - CN- NO - VB - TO - VC - BI

Platanthera (tutte le specie) - AL- AT - CN- NO - VB - TO - VC - BI

Primula (tutte le specie a fiore rosso) - CN - NO - VB - TO - VC - BI

Primula allionii Lois. - CN

Primula auricula L. - CN- NO - VB - TO

Ptilotrichum halimifolium Boiss. (= Alyssum halimifolium Auct.) - CN - TO

Pulsatilla (= Anemone gr. Pulsatilla) (tutte le specie a fiori violetti) - AL - AT - CN - NO - VB - TO - VC - BI

Pulsatilla vernalis (L.) Mill. (= Anemone vernalis L.) - CN - NO - VB - TO - VC - BI

Quercus crenata Lam. (= Q. pseudosuber Santi) - AL - AT - CN - TO

Quercus ilex L. - TO

Ranunculus alpestris I,. - CN- NO - VB - TO - VC - BI

Ranunculus glacialls L. - CN

Ranunculus parnassifolius L. - CN - NO - VB - TO - VC - BI

Ranunculus seguieri Vill. - CN - NO - VB - TO

Ranunculus thora L. - CN

Rhaponticum scariosum Lam. (= Centaurea rhapontica L.) - CN - TO - VC - BI

Rhododendron hirsutum L. - NO - VB - VC - BI

Rynchosinapis richeri Hayek (= Brassica richeri Vill.) - CN - TO

Ruscus hypoglossum L- AL - CN

Ruta angustifolia Pers. - TO

Saponaria lutea L. - NO - VB - TO - VC - BI

Saussurea (tutte le specie) - CN - NO - VB - TO - VC - BI

Saxifraga (tutte le specie striscianti a fiore rosso) - CN - NO - VB - TO - VC - BI

Saxifraga caesia L. - CN - TO

Saxifraga callosa Sm. ssp. callosa (= S. Iingulata Bell.)

Saxifraga cotyledon L- NO - VB - TO - VC - BI

Saxifraga diapensioides Bell. - CN - TO

Saxifraga florulenta Moretti- CN

Saxifraga pedemontana All. - CN - TO

Scabiosa graminifolia L. - CN - NO - VB - TO

Scilla italica L. - AL - CN

Scopolia carniolica Jacq. - VC - BI

Sempervivum wulfenii Hoppe ex Mert et Koch - VC - BI

Senecio abrotanifolius L- VC - BI

Senecio uniflorus All. - NO - VB - TO - VC - BI

Serapias (tutte le specie) - AL - AT - CN - NO - VB - TO - VC - BI

Serratula nudicaulis (L.) DC - CN

Soldanella pusilla Baumg. - NO - VB

Staehelina dubia L. - AL - AT - CN

Staphylea pinnata L. - AL - AT - CN - NO - VB - TO - VC - BI

Swertia perennis L. - CN - NO - VB-TO

Thalictrum aquilegifolium L. - AL

Tozzia alpina L. - CN-NO - VB-TO-VC - BI

Trollius europaeus L. - AL

Tulipa clusiana.Vent. - AL - AT - CN

Tulipa didieri Jord. (= T. gesneriana L. var. didieri Jord.) - TO

Tulipa oculus-solis Saint-Amans - AL - AT - TO

Tulipa praecox Ten. (= T. oculus-solis Saint-Amans var. praecox Ten.) - AT - CN

Tulipa sylvestris L. (incl. T. australis Link.) - AL - AT - CN - NO - VB - TO - VC - BI

Typha minima Hoppe - AL - AT - CN - NO - VB - TO - VC - BI

Utricularia (tutte le specie) - AL - AT - CN - NO - VB - TO - VC - BI

Vaccinium myrtillus L. - AT

Valeriana celtica L. - CN - NO - VB-TO-VC - BI

Valeriana saliunca All. - CN - NO - VB - TO

Valeriana tuberosa L. - CN - TO

Veronica longifolia L. - CN

Vitaliana primuliflora Bertol. (= Douglasia vitaliana L. Hooker) fil. ex Pax - CN - NO - VB - TO - VC - BI

Viola cenisia L. - CN - TO - VC - BI

 

(1) È la forma spontanea a fiori giallo pallidi, che s'incontra solo in queste Province (rispettivamente alle Capanne di Marcarolo e in Val Pesio).