Norme di prima attuazione degli articoli 51 e 117, comma 7, della Costituzione al fine di promuovere la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive nella elezione del Consiglio regionale del Piemonte.
Primo firmatario
Altri firmatari
AUDDINO ANGELO BELLION MARCO CESARE BERTETTO OSCAR BOETI ANTONINO CAVALLARO SERGIO COMELLA PIER GIORGIO FERRARIS GIORGIO LARIZZA ROCCO PLACIDO ROBERTO POZZI PAOLA RESCHIGNA ALDO RONZANI GIANNI WILMER TRAVAGLINI MARCO
Art. 1
(Parità di accesso alle liste elettorali)
1.
Al fine di promuovere la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive, ai sensi degli articoli 51 e 117, comma 7, della Costituzione, per il rinnovo del Consiglio regionale, nell'insieme delle liste circoscrizionali aventi un medesimo contrassegno, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; ai fini del computo sono escluse le candidature plurime; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità più vicina.
2.
Nella lista regionale, i nomi dei candidati dei due sessi devono essere riportati in modo alternato.
3.
Gli uffici elettorali dichiarano non valide le liste che non corrispondono alle predette condizioni e assegnano ai presentatori delle liste ventiquattro ore di tempo per procedere alla loro regolarizzazione.Trascorso tale termine senza che si sia proceduto in tal senso, le liste non sono ammesse alla consultazione elettorale.
Art. 2
(Programmi di comunicazione politica)
1.
Durante la campagna elettorale per l'elezione del Consiglio regionale, i soggetti politici devono garantire la presenza di candidati di entrambi i sessi nella partecipazione ai programmi di comunicazione politica offerti dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private, nonché negli altri mezzi di comunicazione.
2.
Il Comitato regionale per le Comunicazioni (CORECOM), di cui alla
legge regionale 7 gennaio 2001, n. 1 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni), verifica l'osservanza di quanto previsto dal comma 1 nell'ambito dell'attività di vigilanza in materia di campagna elettorale regionale.
Art. 3
(Messaggi autogestiti)
1.
I messaggi autogestiti dei soggetti politici, previsti dalla vigente normativa sulle campagne elettorali, devono evidenziare la presenza di candidati di entrambi i sessi.
2.
Il CORECOM verifica l'osservanza di quanto previsto dal comma 1 nell'ambito dell'attività di vigilanza in materia di campagna elettorale regionale.
Art. 4
(Incentivi ai Gruppi consiliari che hanno realizzato l'equilibrio della rappresentanza fra i sessi)
1.
La legge di bilancio regionale determina modalità di sostegno finanziario per i gruppi consiliari e i soggetti che realizzano le finalità di cui all'articolo 1, secondo le modalità stabilite dalla legge o dal Regolamento.
2.
I fondi di cui al comma 1 devono essere destinati ad iniziative volte ad agevolare l'esercizio delle funzioni di consigliere regionale da parte delle donne iscritte al Gruppo e ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica. A tal fine il contributo complessivamente dovuto ai gruppi consiliari ai sensi
della legge regionale 10 novembre 1972, n. 12 (Funzionamento dei Gruppi consiliari) e 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari)e successive integrazioni e modifiche è aumentato del 2 per cento per ogni consigliera iscritta al Gruppo qualora il numero delle consigliere sia inferiore alla metà degli aderenti al Gruppo.
3.
I Gruppi beneficiari dei fondi predetti riferiscono annualmente circa l'utilizzazione degli stessi all'Ufficio di Presidenza in occasione della presentazione della nota riepilogativa prevista dall'
articolo 6 della legge regionale n. 14 del 16 maggio 1994 (Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 13 ottobre 1972, n. 10, 10 novembre 1972, n. 12, 30 dicembre 1981, n. 57, 23 gennaio 1984, n. 9 e successive modificazioni e integrazioni).