Proposta di legge regionale n. 90 presentata il 30 giugno 2005
Applicazione del principio del divieto di discriminazione nelle materie di competenza regionale.

Sommario:      

Titolo I. 
PRINCIPI GENERALI
Art. 1 
(Principi ispiratori)
1. 
La Regione Piemonte si impegna a dare attuazione, nell'ambito delle proprie competenze, ai principi della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, al divieto di discriminazione fondata sull'orientamento sessuale sancito dall'articolo 13 del Trattato dell'Unione europea, al divieto di discriminazione in base alle condizioni personali sancito dall' articolo 3 della Costituzioneitaliana, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 22 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
Art. 2 
(Finalità)
1. 
La Regione riconosce e garantisce il diritto di ogni persona alla libera espressione e dichiarazione del proprio orientamento sessuale e della propria identità di genere, valorizza le manifestazioni affettive che ne rappresentano la compiuta realizzazione nei rapporti tra gli individui, attua azioni positive per il superamento di eventuali condizioni di svantaggio collegate a tale profilo di diversità e reprime i comportamenti volti a discriminare pregiudizialmente la personalità di un altro consociato e consociata.
Art. 3 
(Soggetti beneficiari)
1. 
Beneficiari di ogni disposizione della presente legge sono i cittadini italiani e dei Paesi dell'Unione europea, chiunque soggiorni occasionalmente nella Regione in conformità alla legislazione vigente, gli immigrati extracomunitari che abbiano dimora regolare nel territorio del Piemonte per motivi di studio o di lavoro, nonché tutti coloro che di fatto si trovino nella condizione di rifugiati in quanto nel Paese d'origine il loro orientamento sessuale e/o identità di genere siano penalmente sanzionati, o comunque diano luogo all'impossibilità di esercitare i diritti civili riconosciuti dalla Costituzione Italiana e dallo Statuto regionale.
2. 
A tutti i soggetti di cui al comma 1, la Regione garantisce l'accesso a parità di condizioni ai servizi scolastici e alla formazione professionale, a quelli sociali e sanitari erogati dalle aziende sanitarie locali (ASL) o dagli enti locali nonché la piena tutela dei diritti del lavoratore.
Titolo II. 
FORMAZIONE DEL PERSONALE E ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI
Art. 4 
(Formazione del personale)
1. 
La Regione individua quale obiettivo permanente delle attività di formazione, aggiornamento e qualificazione del personale dei suoi uffici ed enti l'adozione di modalità linguistiche e comportamentali ispirate alla considerazione e rispetto per ogni orientamento sessuale e/o identità di genere.
2. 
A tal fine, attiva iniziative specifiche ed emana direttive da inserire nella programmazione di tutti gli interventi di cui al comma 1.
Art. 5 
(Codice etico)
1. 
I dipendenti degli uffici ed enti regionali sono tenuti ad osservare i canoni linguistici e comportamentali di cui all'articolo 4 tanto nei rapporti esterni all'amministrazione quanto tra loro stessi, secondo le specificazioni previste nel codice etico che deliberato dal Consiglio regionale.
Titolo III. 
COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI
Art. 6 
(Funzioni di garanzia)
1. 
Nell'ambito delle funzioni di garanzia, consulenza e supporto esercitate nei confronti della Regione, spetta al Comitato regionale per le comunicazioni il monitoraggio sull'informazione locale in ordine al carattere potenzialmente discriminatorio di determinati contenuti e/o forme veicolati dai media a fronte della pari dignità riconosciuta ai diversi orientamenti e identità sessuali.
2. 
Gli elementi di conoscenza in merito, debitamente elaborati e organizzati dallo stesso Comitato, saranno segnalati agli organi politici e messi a disposizione di gruppi e movimenti di tutela delle minoranze.
Art. 7 
(Accesso)
1. 
Il Comitato regola l'accesso radiofonico e televisivo regionale di cui alla legge 14 aprile 1975 n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva) garantendo adeguati spazi all'espressione dei vari orientamenti e identità sessuali compresenti nel contesto sociale, ai loro modelli e riferimenti culturali ed alle problematiche psicologiche e relazionali generate dalla diversità.
Art. 8 
(Funzioni propositive)
1. 
Il Comitato formula altresì proposte in merito alle forme di collaborazione fra la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e le realtà culturali e informative della Regione che apportino contributi originali ad una visione pluralistica dell'etica e della società.
Titolo IV. 
DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA
Art. 9 
(Consenso informato)
1. 
Ciascuno ha diritto di designare preventivamente la persona a cui medici e sanitari devono riferirsi per riceverne il consenso a un determinato trattamento terapeutico qualora il diretto interessato ovvero la diretta interessata versi in condizione di incapacità naturale e il pericolo di un grave pregiudizio alla sua salute e/o integrità fisica giustifichi l'urgenza e indifferibilità della decisione.
Art. 10 
(Modalità operative)
1. 
Per la finalità di cui all'articolo 9, la Regione istituisce un apposito tesserino personale per esternare la corrispondente manifestazione di volontà; la distribuzione di tale tesserino a chiunque ne faccia richiesta è posta a carico di tutti i distretti territoriali delle ASL, che cureranno altresì l'informazione degli utenti in ordine alle corrette modalità d'uso dello stesso.
Art. 11 
(Obblighi degli operatori)
1. 
Nel caso di ricovero ospedaliero in strutture pubbliche o private, è fatto obbligo agli operatori che prendono in carico l'accettazione dell'utente di verificare l'esistenza del tesserino di cui all'articolo 10, di curare l'esecuzione del suo contenuto, di segnalare all'avente diritto la possibilità di rendere in qualsiasi momento una dichiarazione di volontà di contenuto ed effetti equivalenti da registrare nella cartella clinica.
Art. 12 
(Diritto di assistenza della persona legata da rapporti affettivi)
1. 
Compatibilmente alle esigenze organizzative delle strutture ospedaliere, l'indicazione contenuta nel tesserino garantisce alla persona designata la possibilità di accedere con flessibilità di orario alla stanza del malato/a, di permanervi oltre i tempi istituzionali di visita per prestare assistenza e sostegno psicologico, di seguirne ogni fase della degenza.
Art. 13 
(Libertà di orientamento sessuale e/o di identità di genere)
1. 
La Regione garantisce il diritto all'autodeterminazione responsabile di ogni individuo in ordine al proprio orientamento sessuale e all'identità di genere.
2. 
A tal fine, le ASL assicurano, tramite i consultori, adeguati interventi di informazione, consulenza e sostegno per superare le barriere psicologiche e sociali che si frappongano alla libertà della persona.
3. 
Le strutture di cui al comma 2 promuovono altresì il confronto culturale e istituzionale sulle tematiche familiari per favorire, senza pregiudizio di orientamento sessuale e identità di genere compresenti nel contesto sociale, l'eguaglianza di opportunità di ogni genitore nell'assunzione di compiti di cura ed educazione dei propri figli.
4. 
La Regione promuove l'accessibilità presso le strutture pubbliche o private convenzionate alle terapie a carattere psicologico rivolte al sostegno della personalità dell'individuo, con particolare attenzione alle problematiche delle persone adolescenti.
Art. 14 
(Divieto di trattamenti sanitari)
1. 
Non possono essere praticati trattamenti sanitari che abbiano ad oggetto la modificazione dell'orientamento sessuale e/o dell'identità di genere.
2. 
I trattamenti sanitari che abbiano ad oggetto l'adeguamento dell'identità fisica all'identità psichica dell'individuo, ivi compresi i trattamenti ormonali e gli interventi di modificazione degli organi sessuali primari e secondari, non possono essere praticati ai minori degli anni sedici, salve le terapie a carattere esclusivamente psicologico e senza l'uso di farmaci rivolte al sostegno della personalità dell'adolescente, attivabili anche personalmente dall'infrasedicenne presso un consultorio o altra struttura socio-sanitaria autorizzata che dovrà preventivamente verificare l'assenso di chi esercita la potestà.
Art. 15 
(Ricorso al giudice tutelare)
1. 
Qualora sussistano gravi ragioni che impediscano o sconsiglino la consultazione degli esercenti la potestà, ovvero questi rifiutino l'assenso, o esprimano un parere discordante con quello dell'infrasedicenne in merito alla tipologia del trattamento, la struttura investita della richiesta terapeutica trasmetterà al giudice tutelare territorialmente competente una relazione corredata del proprio parere.
2. 
Il giudice tutelare, sentito il minore e tenuto conto della sua volontà, può autorizzarlo al trattamento da lui richiesto, con provvedimento non soggetto a reclamo.
Art. 16 
(Diritto all'autodeterminazione al trattamento sanitario)
1. 
La richiesta ad uno qualsiasi dei trattamenti sanitari che abbiano ad oggetto la modificazione dell'orientamento sessuale e/o dell'identità di genere per persona maggiore degli anni sedici deve provenire personalmente dalla persona interessata e l'eventuale assenso di chi esercita la potestà non costituisce requisito per la sua validità né il dissenso condizione ostativa alla produzione dei suoi effetti.
2. 
L'operatore sanitario investito dell'intervento deve preventivamente esaminare, unitamente alla persona interessata e nel rispetto assoluto della sua dignità e riservatezza, le possibili alternative al progetto terapeutico, ivi inclusa la attivazione dei consultori per costruire percorsi di inserimento sociale e rimozione di eventuali situazioni di emarginazione nella scuola e sul lavoro.
3. 
I medici di base provvedono comunque ad informare ed indirizzare i loro assistiti alla fruizione degli interventi proposti dai consultori e/o a orientare programmaticamente tali strutture in funzione delle esigenze riscontrate tra gli utenti.
Art. 17 
(Finanziamento dei consultori e convenzionamento con associazioni private)
1. 
La Regione promuove l'attivazione dei servizi di cui ai precedenti articoli destinando appositi fondi del piano sanitario regionale al potenziamento qualitativo e quantitativo dei consultori, nonché alla formazione e aggiornamento del personale impegnato nell'attuazione dei diritti sociali di cui alla presente legge.
2. 
Allo scopo di promuovere iniziative di particolare rilievo sociale sui temi della discriminazione, o per estendere diffusamente circuiti di informazione e reti di solidarietà tra gli utenti, nonché per garantire il controllo sugli standard delle prestazioni e la correttezza etica degli operatori, le ASL stipulano convenzioni con le associazioni e i gruppi rappresentativi dei diversi orientamenti sessuali e identità di genere che possiedano i necessari requisiti di esperienza e competenza e non abbiano scopo di lucro.
Art. 18 
(Patologie invalidanti)
1. 
La Regione garantisce il diritto di condurre un'esistenza libera e dignitosa a tutte le persone affette da patologie che comportino, anche in via temporanea, significative riduzioni dell'autosufficienza e necessità continuativa di prestazioni ospedaliere.
2. 
A tal fine, inserisce tra gli obiettivi della pianificazione sanitaria:
a) 
la promozione di campagne di prevenzione specificamente orientate a fasce di utenza sovraesposte all'insorgenza delle patologie di cui al comma 1;
b) 
l'attuazione di strategie educative per il mantenimento dell'autonomia e dell'autosufficienza residua, unitamente all'eventuale recupero degli esiti invalidanti;
c) 
la realizzazione di un sistema di servizi di assistenza domiciliare integrata e di spedalizzazione domiciliare che consenta la permanenza della persona malata nel contesto affettivo e sociale di riferimento e la valorizzazione di tutte le sue potenzialità e capacità.
Art. 19 
(Convenzioni con il volontariato)
1. 
Le associazioni di volontariato concorrono a costituire l'intera rete di solidarietà di cui all'articolo 18 mediante la stipula di apposite convenzioni con le ASL, che verificheranno la sussistenza delle necessarie professionalità e risorse organizzative: banche del tempo, onde garantire un'assistenza di tipo personalizzato, oltre che funzionale alla promozione sociale dell'utente.
Art. 20 
(Diritto alla scelta del programma di assistenza)
1. 
Ciascun utente dei programmi di solidarietà ha diritto di libera scelta in ordine ai servizi di cui fruire, purché siano previsti nelle tipologie assistenziali individuate dalle ASL con l'apporto del volontariato.
2. 
Tale diritto si esercita con il pieno coinvolgimento dell'utente stesso all'elaborazione del progetto personale di assistenza, di cui si fanno carico apposite unità di valutazione istituite presso ogni distretto e composte da un medico, un assistente sociale e una figura infermieristica.
Art. 21 
(Integrazione della rete di solidarietà)
1. 
Le famiglie, le coppie di fatto, le convivenze registrate vanno considerate quali risorse qualificanti della rete sociale per la cura della persona.
2. 
Nel rispetto del diritto di libera scelta di cui all'articolo 20, tali soggetti hanno titolo a partecipare all'attuazione del progetto di assistenza ed a proporre, in relazione al supporto da loro stessi direttamente prestato, interventi alternativi alle tipologie previste.
Titolo V. 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E AVVIAMENTO AL LAVORO
Art. 22 
(Diritto alla formazione)
1. 
Gli interventi di formazione e orientamento professionale, le politiche e i servizi per l'impiego operano di concerto per garantire l'effettività del diritto al lavoro ed alla sua libera scelta a tutte le persone il cui orientamento sessuale o identità di genere rappresentino una condizione di debolezza occupazionale e/o abbiano determinato un potenziale di attitudini e capacità non pienamente valorizzate nell'accesso al mercato del lavoro.
Art. 23 
(Orientamento professionale)
1. 
I servizi di orientamento professionale supportano gli utenti nell'individuazione di percorsi di formazione e inserimento lavorativo che soddisfino le preferenze e qualità individuali collegate alla differenza di orientamento sessuale e identità di genere.
2. 
A tal fine, stimolano il sistema della formazione professionale all'attivazione di iniziative innovative, anche in riferimento alla costruzione di progetti di nuova imprenditoria.
Art. 24 
(Interventi specifici in relazione alle persone transessuali)
1. 
Nell'ambito della formazione professionale, la Regione promuove e realizza interventi specificamente rivolti alle persone che hanno intrapreso il percorso di adeguamento dell'identità fisica all'identità psichica e favorisce la loro partecipazione alle iniziative destinate alla generalità degli utenti, individuando i corrispondenti obiettivi nei programmi destinati alle province.
2. 
Le amministrazioni responsabili degli interventi approntano altresì le opportune misure di accompagnamento per assicurare condizioni di contesto favorevoli all'inclusione sociale e stipulano convenzioni individuali per la riqualificazione professionale dei soggetti che godevano di una posizione lavorativa antecedentemente al percorso di adeguamento.
Art. 25 
(Obiettivi della programmazione in materia di formazione professionale)
1. 
Con riferimento alle rispettive competenze in materia, Regione e province assicurano che i progetti di formazione inseriti nella programmazione annuale delle attività osservino il divieto di discriminazione in ragione dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere.
2. 
Determinano altresì gli indicatori per attribuire priorità di attuazione ad iniziative di interesse per implementare la cultura professionale correlata alla acquisizione positiva delle differenze di cui al comma 1.
Art. 26 
(Politiche del lavoro e servizi per l'impiego)
1. 
I centri per l'impiego rilevano i dati in ordine ai settori di attività produttiva e/o realtà locali ove il mercato del lavoro presenti situazioni di svantaggio determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere, producendo gli adeguati materiali informativi per le commissioni regionali e provinciali di concertazione.
2. 
Per il superamento delle discriminazioni di cui al comma 1, le commissioni provvedono ad individuare gli strumenti e le azioni positive da inserire nella programmazione regionale delle politiche del lavoro, ivi inclusa l'eventuale esclusione di imprese e altri datori di lavoro dalle contribuzioni regionali per la nuova occupazione, o dai servizi di marketing e commercializzazione offerti dagli enti locali.
Titolo VI. 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO E ATTIVITÀ RICREATIVE
Art. 27 
(Programmazione dell'offerta turistica)
1. 
La Regione esercita le funzioni amministrative inerenti la promozione e lo sviluppo nel settore del turismo avendo speciale riguardo per le iniziative suscettibili di incrementare la domanda interna ed estera di utenti che necessitano o gradiscono un'offerta di servizi, eventi culturali e occasioni di intrattenimento maggiormente attenta al loro stile di vita, così come caratterizzato dalle condizioni personali, opinioni religiose o tradizioni e modelli di pensiero.
2. 
A tal fine, il piano triennale della promozione economica individua obiettivi specifici e tipologie di azioni da ammettere a cofinanziamento pubblico anche in base ai criteri di cui all'articolo 28.
Art. 28 
(Servizi di informazione e assistenza turistica)
1. 
I servizi di informazione e assistenza turistica svolti dalla Regione e dagli enti locali provvedono, tra l'altro, alla segnalazione dei livelli di accessibilità delle strutture ad uso turistico e di intrattenimento, percorsi pedonali e luoghi di interesse storico-artistico, all'indicazione dei locali pubblici caratterizzatisi come "gay friendly" e di quelli che osservano particolari prescrizioni etico-religiose nello svolgimento di attività di ristorazione.
Art. 29 
(Controlli e sanzioni)
1. 
Gli esercenti di imprese turistiche e i professionisti del settore non possono rifiutare le loro prestazioni, nè erogarle a condizioni deteriori rispetto a quelle comunemente praticate agli utenti, per ragioni di orientamento sessuale o identità di genere, disabilità fisica o psichica, età, razza, religione, appartenenza politica o sindacale, o di ogni altra condizione personale, sociale o economica.
2. 
Le funzioni di vigilanza e controllo sull'osservanza del divieto di discriminazione di cui al comma 1 spettano ai comuni, che hanno potere di accertamento sulla base di elementi di fatto, anche desunti da dati statistici, idonei a fondare la presunzione della sussistenza della violazione segnalata dagli utenti.
3. 
Qualora il titolare o gestore dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività o professione turistica non riesca a dare prova della mancata integrazione della fattispecie denunciata, il comune irroga la sanzione amministrativa di 1.550,00 euro e la sospensione dell'autorizzazione stessa per un periodo di tre mesi.