Proposta di legge regionale n. 9 presentata il 19 maggio 2005
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 novembre 1987, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni (Norme in materia di Polizia Locale).

Art. 1 
1. 
All' articolo 11 della legge regionale 30 novembre 1987, n. 58 (Norme in materia di Polizia locale) è aggiunto il seguente comma:
" La Regione Piemonte si impegna a favorire l'applicazione del secondo comma dell'articolo 10 della legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale) ove prevede la possibilità di aumento delle indennità ex articolo 26, quarto comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 29 aprile 1983 per il personale dipendente dagli enti locali) fino al limite massimo dell'80 per cento dell'indennità pensionabile di cui all' articolo 43, terzo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza)."
.
Art. 2 
(Modifica all'allegato A della l.r. 57/1991)
1. 
All'allegato A della legge regionale 16 dicembre 1991, n. 57 (Integrazione alla legge regionale 30 novembre 1987, n. 58), nel capitolo relativo agli " Accessori di servizio ", subito dopo le parole " Paletta e mazzetta di segnalazione " sono inserite le seguenti:
"
- in gomma piena, di colore bianco, lunga 45 centimetri, con fascetta in cuoio nero alla base dell'impugnatura e catarifrangenti laterali;
- Stimolatori elettrici;
- Bombolette contenenti spray urticante di autodifesa
"