Proposta di legge regionale n. 88 presentata il 30 giugno 2005
Norme in materia di erogazione di prestiti d'onore agli studenti universitari.

Art. 1 
(Finalità)
1. 
Per il raggiungimento delle finalità di cui all' articolo 2 della legge regionale 18 marzo 1992, n. 16 (Diritto allo studio universitario), la Regione Piemonte avvia l'attuazione del prestito d'onore, previsto all' articolo 5, comma 1, lettera h) della l. r. 16/1992.
2. 
Il prestito d'onore, mediante la disponibilità di più ampie opportunità economiche, integrative, complementari o sostitutive della borsa di studio, è finalizzato a favorire l'accesso di un numero sempre più elevato di studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi ai più alti livelli di istruzione, agevolando il perfezionamento del percorso di studi nei tempi previsti dagli ordinamenti didattici e avviando i giovani verso processi di investimento nella propria crescita formativa e lavorativa.
Art. 2 
(Condizioni)
1. 
Il prestito d'onore, a tasso agevolato, è concesso annualmente e per un numero di anni non superiore alla durata stabilita dagli ordinamenti didattici per il corso di studi cui lo studente risulta iscritto, con un profilo di rimborso che preveda, alla fine del corso regolare di studi, un periodo di grazia non inferiore ad un anno e un periodo di restituzione non inferiore a cinque.
Art. 3 
(Beneficiari)
1. 
Possono richiedere annualmente il prestito d'onore, per il numero di anni previsto dagli ordinamenti didattici, gli studenti iscritti in Piemonte ai seguenti corsi di studio delle università, degli istituti universitari statali, delle università non statali legalmente riconosciute, delle istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 ( Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati):
a) 
gli iscritti ai corsi di laurea e di laurea specialistica a tempo pieno risultati beneficiari di borsa di studio e/o di contributo per la mobilità internazionale, per un importo massimo pari alla differenza fra il costo annuale di mantenimento stimato, ai sensi dell'articolo 5, dalla Giunta regionale per le diverse tipologie di studente ( in sede, pendolari, fuori sede) e l'importo complessivo effettivamente goduto;
b) 
gli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea specialistica a tempo pieno risultati idonei nelle graduatorie dell'Ente regionale per il diritto allo studio universitario (EDISU), ma non beneficiari di borsa di studio e/o di contributo per la mobilità internazionale per esaurimento delle risorse, per un importo massimo pari al costo annuale di mantenimento stimato, ai sensi dell'articolo 5, dalla Giunta regionale per le diverse tipologie di studente (in sede, pendolari, fuori sede);
c) 
gli studenti iscritti a tempo parziale ai corsi di laurea e di laurea specialistica, in possesso dei requisiti di merito e di reddito richiesti per le borse di studio dalla normativa regionale, per un importo massimo pari al costo annuale di mantenimento stimato, ai sensi dell'articolo 5, dalla Giunta regionale per le diverse tipologie di studente (in sede, pendolari, fuori sede);
d) 
gli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, di specializzazione e ai master universitari in possesso dei requisiti di merito e di reddito richiesti per le borse di studio dalla normativa regionale, per un importo massimo pari al costo annuale di mantenimento stimato, ai sensi dell'articolo 5, dalla Giunta regionale per le diverse tipologie di studente (in sede, pendolari, fuori sede);
e) 
gli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea specialistica a tempo pieno e a tempo parziale, ai corsi di dottorato di ricerca, di specializzazione e ai master universitari, in possesso dei requisiti di merito richiesti per le borse di studio dalla normativa regionale, ma che superano di poco la soglia di reddito prevista, per un importo massimo pari al costo annuale di mantenimento stimato, ai sensi dell'articolo 5, dalla Giunta regionale per le diverse tipologie di studente (in sede, pendolari, fuori sede).
2. 
Ai fini della concessione del prestito agli studenti di cui al comma 1 precedente, lettera e), la Giunta regionale annualmente fissa i limiti per la determinazione del requisito economico.
Art. 4 
(Importo)
1. 
La Giunta regionale, sulla base dei dati elaborati dall'Osservatorio regionale per l'Università e per il Diritto allo studio universitario, istituito con la legge regionale 18 novembre 1999, n. 29 (Interventi per l'Università ed il Diritto allo studio universitario), ogni tre anni procede alla stima del costo annuale di mantenimento degli studenti universitari in Piemonte, fissando l'importo per le diverse tipologie di studente (in sede, pendolari, fuori sede).
Art. 5 
(Modalità di erogazione)
1. 
Per l'avvio del sistema dei prestiti d'onore e l'erogazione degli stessi, la Giunta regionale procede a stipulare apposite convenzioni con gli istituti bancari che avranno assicurato le migliori condizioni per la concessione dei prestiti d'onore e per i costi derivanti alla Regione dalle agevolazioni offerte agli studenti e dalla costituzione dei fondi di garanzia.
2. 
L'erogazione del prestito avviene mediante il versamento dell'importo del prestito su un conto corrente intestato allo studente, aperto presso uno degli istituti bancari, convenzionati con l'Amministrazione regionale, ai sensi del comma 1.
3. 
Il prestito è erogato con importi mensili, ad intervalli regolari, in funzione del numero di crediti raggiunti, con una quota più elevata nei primi mesi, secondo i criteri che saranno stabiliti dalla Giunta regionale e recepiti dal Bando per i prestiti d'onore annualmente pubblicato dall'EDISU.
Art. 6 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'erogazione dei prestiti d'onore agli studenti universitari di cui alla presente legge, la spesa per il triennio 2005-2007 ammonta complessivamente a euro 6.000.000,00.
2. 
Per l'anno finanziario 2005 viene stanziata la somma di 2.000.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, nell'Unità previsionale di base (UPB) n. 31041 (Beni culturali Università ed istituti scientifici Tit. I spese correnti) del bilancio annuale di previsione per l'anno 2005, che presenta la necessaria copertura finanziaria.
3. 
Per gli anni 2006 e 2007, agli oneri quantificati in euro 2.000.000,00 per ciascun anno, in termini di competenza, e stanziati nell'UPB 31041 del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007, si fa fronte con la dotazione finanziaria della medesima unità.