Proposta di legge regionale n. 87 presentata il 30 giugno 2005
Istituzione del sistema regionale degli istituti musicali.

Art. 1 
(Finalità)
1. 
Al fine di perseguire l'obiettivo di valorizzazione e di sviluppo del potenziale di crescita musicale in Regione e, nel contempo, di incentivare la realizzazione di iniziative in difesa e a potenziamento dello sviluppo socio-economico piemontese, la Regione svolge un'attività di promozione e diffusione dello studio della musica, attraverso l'incentivazione e il sostegno di istituti musicali civici e privati.
Art. 2 
(Creazione di istituti musicali)
1. 
Gli istituti musicali di cui all'articolo 1 potranno essere istituiti da comuni, comunità montane, comunità collinari, unioni di comuni, consorzi di comuni, associazioni musicali o privati cittadini.
2. 
La Regione riconosce gli istituti musicali di cui al comma 1 con decreto del Presidente della Giunta regionale.
Art. 3 
(Requisiti per il riconoscimento degli istituti musicali)
1. 
I requisiti per il riconoscimento degli istituti musicali previsti all'articolo 2, sono definiti da una deliberazione della Giunta regionale da adottare entro centoottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 4 
(Attività didattica)
1. 
I corsi musicali, individuali e collettivi, organizzati dagli istituti potranno essere di tipo strumentale, vocale, tecnico, socioculturale.
2. 
I corsi verranno attivati dagli istituti musicali previa comunicazione di un programma annuale alla provincia.
Art. 5 
(Corpo docente)
1. 
L'insegnamento negli istituti musicali riconosciuti dalla Regione Piemonte dovrà avvenire da parte di insegnanti iscritti in apposito albo tenuto dalla Regione.
2. 
L'affidamento dell'incarico per l'insegnamento avverrà direttamente a cura dei soggetti indicati all'articolo 2, gestori degli istituti, che dovranno reperire il personale docente all'interno dell'albo regionale di cui al comma 1.
3. 
Gli istituti musicali, previa autorizzazione regionale, potranno attivare specifici corsi con docenti non iscritti all'albo, ma di chiara fama professionale, nazionale o internazionale.
Art. 6 
(Attestato di frequenza)
1. 
Al termine dei corsi gli istituti musicali riconosciuti dalla Regione potranno rilasciare un attestato di frequenza certificante il tipo di corso svolto.
Art. 7 
(Competenze della Regione)
1. 
La Regione esercita le seguenti funzioni:
a) 
definizione, con deliberazione del Consiglio regionale, degli standard formativi e di funzionamento degli istituti musicali;
b) 
definizione dei criteri e delle modalità di attuazione del sistema di valutazione e monitoraggio;
c) 
definizione delle modalità di certificazione degli esiti formativi;
d) 
definizione dei criteri, elaborati dalla commissione regionale di cui all'articolo 9, per la formazione dell'albo regionale dei docenti degli istituti musicali;
e) 
definizione, con deliberazione del Consiglio regionale, dei criteri per il finanziamento dei programmi di attività;
f) 
assegnazione alle province del finanziamento annuale o pluriennale in base alle proposte di attività delle province medesime.
Art. 8 
(Competenze delle Province)
1. 
Le province concorrono all'organizzazione ed alla gestione del sistema regionale degli istituti musicali. In particolare, le province nei rispettivi territori:
a) 
esercitano il coordinamento, la vigilanza ed il controllo sullo svolgimento delle attività delle scuole e degli istituti musicali;
b) 
entro il 30 giugno di ogni anno raccolgono e curano l'istruttoria delle domande di finanziamento presentate dagli istituti musicali sulla base del programma annuale di cui all'articolo 4, comma 2.
2. 
Alle province è delegato il coordinamento delle azioni di orientamento scolastico in collaborazione con gli organi del Ministero dell'istruzione competenti in materia.
Art. 9 
(Commissione regionale)
1. 
È nominata, con decreto del Presidente della Giunta regionale, una commissione composta da un rappresentante per provincia degli istituti musicali operanti nel territorio regionale, da un membro designato da ogni amministrazione provinciale e da tre membri designati dalla Giunta regionale, per definire i criteri per la formazione dell'albo regionale dei docenti degli istituti musicali e gli standard formativi di cui all'articolo 7.
Art. 10 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 2005, la spesa complessiva di un milione di euro.
2. 
Al finanziamento dei programmi di attività presentati dalle province secondo quanto disposto all'articolo 8, è stanziata nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno 2005, nell'UPB 32031 (Attività culturali istruzione spettacolo Promozione attività culturali Tit. I spese correnti), la somma d euro un milione, in termini di competenza e di cassa.
3. 
Alla copertura delle spese previste al comma 2, per l'anno 2005, pari ad un milione di euro, si fa fronte riducendo la disponibilità finanziaria della stessa unità previsionale di base n. 32031 del bilancio regionale.
4. 
Alla copertura delle spese, per gli anni 2006 e 2007, stimate per ciascun anno in euro un milione, in termini di competenza, si fa fronte ai sensi della legge regionale n. 2 del 17 febbraio 2005 (legge finanziaria per l'anno 2005).
Art. 11 
(Norme transitorie)
1. 
Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge viene costituita la commissione regionale di esperti di cui all'articolo 9.
2. 
Entro lo stesso termine di cui all'articolo 3 la Giunta regionale emana un regolamento per le domande di finanziamento relative ai programmi di attività delle scuole e degli istituti musicali.
Art. 12 
(Modifiche dei commi 3 e 4 dell' articolo 1 della l. r. 49/1991)
1. 
Il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 3 settembre 1991, n. 49 (Norme per il sostegno delle attività formative nel settore bandistico, corale, strumentale, delle Associazioni, Scuole ed Istituti musicali nella Regione Piemonte), è sostituito dal seguente:
" 3. I corsi sono organizzati direttamente dai Comuni che si possono avvalere anche delle associazioni musicali."
.
2. 
Il comma 4 dell'articolo 1 della l. r. 49/1991, è sostituito dal seguente:
" 4. Le associazioni musicali devono essere legalmente costituite, senza scopo di lucro, nella Regione Piemonte."
.
Art. 13 
(Norme abrogative)
1. 
Al Titolo II "Scuole ed istituti di musica" della l. r. 49/1991 sono abrogati gli articoli 10, 11, 12 e 13.