Proposta di legge regionale n. 85 presentata il 30 giugno 2005
Contributo straordinario della Regione Piemonte per la realizzazione di un progetto di ristrutturazione e valorizzazione del Museo della Cavalleria di Pinerolo.

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione Piemonte promuove, valorizza e diffonde il patrimonio storico espresso dalla tradizione e dalla cultura del Museo della Cavalleria di Pinerolo.
Art. 2 
(Associazione per lo sviluppo del Museo)
1. 
Per realizzare le finalità di cui all'articolo 1, si darà corso ad un progetto di ristrutturazione e valorizzazione del Museo. A tale scopo, con provvedimento di Giunta, viene costituita un'Associazione, avente figura giuridica, responsabile dello sviluppo del Museo, i cui rappresentanti sono da individuare, con potere decisionale per la messa a punto e l'approvazione del piano di lavoro e per il reperimento dei fondi ad esso necessari.
2. 
L'Associazione può incaricare un gruppo di lavoro, in cui siano presenti diverse professionalità, per la definizione del progetto e per curare la conseguente attuazione in collaborazione con enti e gruppi professionali altamente qualificati.
3. 
Il gruppo di lavoro individua il progetto seguendo le linee generali di sviluppo indicate dall'Associazione. Il gruppo di lavoro cura in particolare la valorizzazione delle risorse professionali presenti nel pinerolese e, quando ciò sia possibile, stimola la nascita di nuove realtà e la specializzazione di quelle esistenti, anche attraverso corsi di formazione. Per far questo, una volta definito il progetto, si procede ad un censimento delle risorse presenti nella provincia. Approvato dall'Associazione il piano di rilancio del Museo, il gruppo di lavoro apre uno spazio organizzativo fisso a Pinerolo dando inizio all'attuazione pratica del progetto.
4. 
Un comitato scientifico, con potere consultivo, integra l'attività dell'Associazione dando indicazioni sulle nuove acquisizioni, non solo a titolo di donazioni, sulle manifestazioni e le mostre promosse dal Museo e sulla definizione del catalogo generale.
5. 
L'Associazione provvede contestualmente ad individuare sinergie con altri musei d'arma, con il circuito museale piemontese e con altri enti e sponsor interessati al progetto stesso.
Art. 3 
(Modalità di contribuzione)
1. 
Lo stanziamento è subordinato alla presentazione da parte dell'ente beneficiario all'Assessorato regionale alla Cultura, entro due mesi dalla promulgazione della presente legge, di un piano di attività, di sviluppo e ristrutturazione avente le finalità di cui all'articolo 1 e da realizzarsi con gradualità entro il 30 giugno 2006.
2. 
L'ente beneficiario presenta all'Assessorato regionale alla Cultura una relazione alla fine di ogni anno sul complesso delle attività svolte.
Art. 4 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'attuazione della presente legge, è autorizzata la spesa complessiva per l'anno finanziario 2005 di 1.500.000,00 euro.
2. 
All'onere previsto al comma 1, nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno 2005, si provvede nell'UPB n. 30031 (Beni culturali Musei e patrimonio culturale Tit. I spese correnti) e UPB 31032 (Beni culturali Musei e patrimonio culturale Tit. II spese di investimento) a stanziare rispettivamente la somma di 105.000,00 euro e 1.445.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa.
3. 
Alla copertura degli stanziamenti previsti al comma 2, si fa fronte riducendo rispettivamente, in termini di competenza e di cassa, le UPB 09011 (Bilanci e finanze Bilanci tit.I spese correnti) e 09012 (Bilanci e finanze Bilanci tit.II spese di investimento) del bilancio di previsione per l'anno 2005.
4. 
Per gli anni 2006 e 2007, agli oneri pari a 1.550.000,00 euro per ciascun anno, ripartiti nelle UPB 30031 e 30032 del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007, si provvede con le dotazioni finanziarie dell'UPB 09011 e 09012 del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007.