Proposta di legge regionale n. 84 presentata il 30 giugno 2005
Interventi a tutela della maternità delle donne non occupate.

Art. 1 
( Finalità)
1. 
La Regione Piemonte, allo scopo di favorire la tutela sociale della maternità e nelle more di una nuova normativa in materia, corrisponde alle donne non occupate e casalinghe, residenti da almeno tre mesi nella Regione e con un reddito familiare non superiore a quello stabilito dall'articolo 5, una indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data prevista del parto e i tre mesi successivi alla data effettiva del parto.
2. 
L'importo dell'indennità è di euro 300 al mese viene corrisposta in un'unica soluzione previa presentazione del certificato di nascita.
3. 
L' importo dell'indennità è aggiornato annualmente in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
Art. 2 
(Indennità di maternità)
1. 
L'indennità prevista all'articolo 1 è corrisposta dalle amministrazioni comunali su domanda dell'interessata, da presentarsi a partire dal compimento del sesto mese di gravidanza ed entro il termine perentorio di centottanta giorni dal parto.
2. 
La domanda in carta libera, deve essere corredata del certificato medico rilasciato dall'azienda sanitaria locale competente per territorio comprovante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto nonché da una dichiarazione dell'interessata, attestante i redditi del nucleo familiare relativi all'anno precedente e che la stessa non ha diritto ad alcuno dei trattamenti di cui all'articolo 3.
3. 
Le Aziende sanitarie locali provvedono d'ufficio agli accertamenti amministrativi.
4. 
Le indennità previste dalla presente legge sono incompatibili con i trattamenti economici per malattia, con il trattamento di integrazione salariale sia ordinario che straordinario, con altre indennità di maternità.
5. 
Le somme erogate dalle amministrazioni locali sono rimborsate dall'amministrazione regionale.
6. 
Il limite di reddito per la concessione dei benefici di cui alla presente legge, non deve essere superiore a quello previsto per il mantenimento di alloggio di edilizia pubblica sovvenzionata.
Art. 3 
(Norma finanziaria)
1. 
Per il finanziamento a favore dei Comuni finalizzato all'erogazione di indennità di maternità delle donne non occupate, è prevista la spesa corrente per il triennio 2005-2007 ammontante complessivamente a euro 750.000,00.
2. 
Per l'anno finanziario 2005 viene stanziata la somma di 250.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, nell'Unità previsionale di base (UPB) n. 30011 (Politiche sociali Persona famiglia personale socio-assistenz. Tit.I spese correnti) del bilancio annuale di previsione per l'anno 2005, la cui copertura finanziaria è prevista con le risorse dell'UPB 09011 (Bilanci e finanze Bilanci Tit. I spese correnti) del bilancio annuale di previsione per l'anno 2005.
3. 
Per gli anni 2006 e 2007, agli oneri quantificati in euro 250.000,00 per ciascun anno, in termini di competenza, e stanziati nell'UPB 30011 del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007, si fa fronte con la dotazione finanziaria della UPB 09011 del bilancio pluriennale 2005-2007.
Art. 4 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.