Proposta di legge regionale n. 83 presentata il 30 giugno 2005
Interventi per la prevenzione e la gestione dell'assetto idrogeologico del territorio regionale.

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione Piemonte, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal Piano di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), promuove tutte le azioni necessarie o utili al fine di garantire un'adeguata gestione del territorio con riferimento all'assetto idrogeologico complessivo mediante:
a) 
l'approfondimento della conoscenza dei fenomeni delle dinamiche dei versanti e degli assetti morfologici dei corsi d'acqua;
b) 
la predisposizione di azioni ed interventi non strutturali tendenti alla prevenzione del rischio ed al miglioramento delle condizioni ambientali e naturali;
c) 
la definizione di interventi strutturali volti a garantire la messa in sicurezza di territori interessati da insediamenti o manufatti d'interesse per la comunità regionale secondo diversa gradazione in ragione dei contesti di carattere insediativo, produttivo ed urbanistico.
Art. 2 
(Piano d'intervento regionale per l'assetto idrogeologico)
1. 
La Regione provvede, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alla predisposizione di un apposito Piano d'intervento regionale per l'assetto idrogeologico (PRAI) che è articolato per Ambiti territoriali idrogeologici omogenei (ATIO) riconducibili ai singoli bacini idrografici.
2. 
Il Piano di cui al comma 1, coordinando ed approfondendo i dati conoscitivi esistenti e valutando gli scenari che possono definirsi a seguito di eventi naturali, estende e precisa i contenuti del Piano di assetto idrogeologico (PAI) individuando ambiti di intervento ed azioni puntuali relative alle seguenti tematiche:
a) 
prevenzione dal rischio di degrado e di danneggiamento del territorio;
b) 
interventi preventivi per il miglioramento dello stato complessivo del sistema idrogeologico;
c) 
interventi di ripristino dello stato dei luoghi finalizzati ad impedire o limitare danni al territorio ed alle popolazioni;
d) 
interventi di manutenzione dei corsi d'acqua;
e) 
gestione degli alvei dei corsi d'acqua;
f) 
strumentazione a tutela del sistema idrogeologico, degli ecosistemi e del paesaggio;
g) 
controllo dello stato di rischio idrogeologico;
h) 
pronto intervento in caso di calamità naturali.
3. 
Il PRAI è predisposto dalla Giunta regionale, avvalendosi delle strutture di cui all'articolo 3, ed è approvato dal Consiglio regionale.
Art. 3 
(Conferenza dei servizi per la predisposizione del PRAI)
1. 
La Regione affida la predisposizione e l'aggiornamento del PRAI ad una apposita Conferenza dei servizi, avente carattere permanente, coordinata dalla Direzione Difesa del Suolo, nominata dal Consiglio regionale e composta dai seguenti soggetti:
a) 
il Direttore della Direzione Difesa del Suolo che la presiede; 1 rappresentante dell'Autorità di Bacino del fiume Po;
b) 
1 rappresentante per ogni provincia;
c) 
1 rappresentante del Sistema delle Aree naturali protette regionali;
d) 
5 rappresentanti nominati dalle comunità Montane;
e) 
10 rappresentanti delle amministrazioni comunali designati dall'ANCI.
2. 
La Conferenza si avvale dell'Agenzia interregionale del Po (AIPO), di cui alla legge regionale 28 dicembre 2001, n. 38 (Costituzione dell'Agenzia interregionale per la gestione del fiume Po), quale organo tecnico di supporto per la definizione delle caratteristiche tecniche degli interventi, con le modalità di cui all'articolo 13.
3. 
La Conferenza stabilisce le modalità di predisposizione del PRAI in coerenza con gli indirizzi dell'Autorità di Bacino e con gli strumenti di tutela e salvaguardia del paesaggio e degli assetti ecologici del territorio regionale.
4. 
Le modalità di funzionamento e durata in carica della Conferenza sono stabilite mediante apposito regolamento approvato dalla Giunta regionale sentiti i soggetti componenti la Conferenza medesima e redatto entro sei mesi dall'insediamento della Conferenza.
5. 
La Conferenza, secondo modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 4, istituisce un proprio organo tecnico di controllo e verifica dell'attuazione degli interventi previsti dal PRAI, costituito secondo un modello flessibile in grado di garantire la sua funzionalità quale Conferenza dei servizi tecnico-autorizzativa delle opere individuate, avente operatività ordinaria. Il regolamento stabilisce le modalità di funzionamento della Conferenza dei servizi tecnico-autorizzativa nel caso di eventi calamitosi in ragione del suo coordinamento con le ordinanze ed i provvedimenti statali connessi a fatti di particolare gravità e ricaduta sul territorio regionale.
Art. 4 
(Prevenzione dei rischi)
1. 
Il rischio di degrado e di danneggiamento del territorio a seguito di eventi naturali eccezionali o di eventi critici è prevenuto con azioni, da prevedersi puntualmente all'interno del PRAI, che sono riconducibili prioritariamente ad opere di manutenzione dei versanti da effettuarsi a cura delle province, dei comuni o delle comunità montane su finanziamento della Regione.
2. 
Le opere di cui al comma 1 riguardano in modo indistinto le proprietà pubbliche e le proprietà private e sono dirette al mantenimento ed al miglioramento del tessuto agro-silvo-pastorale.
3. 
Qualora gli interventi previsti riguardino proprietà private, le province, i comuni e le comunità montane possono avvalersi, sulla base di piani di intervento redatti a livello locale e su finanziamento regionale, dell'apporto operativo di soggetti privati proprietari dei terreni.
4. 
Nel caso in cui gli interventi previsti ricadano all'interno del territorio di aree naturali protette nazionali o regionali, gli interventi sono eseguiti a cura dei rispettivi Enti di gestione, previa intesa con i comuni e/o le comunità montane, usufruendo degli stanziamenti assegnati ai comuni o alle comunità montane interessate.
5. 
Ferme restando le norme vigenti in materia di bonifiche, la rimodulazione di aree collinari per esigenze di coltivazione agricola, qualora l'intervento richieda lo spostamento di volumi di terreno superiore ai 300 metri cubi, deve essere preventivamente autorizzata dal sindaco su presentazione di apposito progetto. Il sindaco può respingere l'istanza per ragioni di compatibilità paesaggistica, ambientale, idrogeologica.
Art. 5 
(Interventi preventivi per il miglioramento dello stato complessivo del sistema idrogeologico)
1. 
Fatti salvi gli interventi e le azioni di cui all'articolo 4, la Regione interviene con appositi finanziamenti per le opere da effettuarsi sui corsi d'acqua sulla base del principio ispiratore del PAI relativo a garantire ai corsi d'acqua medesimi la libera divagazione laddove non siano presenti strutture ed infrastrutture di interesse pubblico o collettivo.
2. 
Gli interventi di cui al comma 1 sono eseguiti dalle province, su delega e finanziamento regionale, che provvedono altresì a predisporre appositi piani di miglioramento del sistema idraulico ed idrogeologico ponendo attenzione prioritaria alle aree demaniali che sono destinate principalmente ad opere di naturalizzazione a fini di sicurezza idraulica: per gli interventi di cui al presente comma le province possono altresì avvalersi dei comuni e delle comunità montane.
3. 
La gestione delle aree del demanio regionale viene condotta dalla Regione, in coerenza con i disposti delle norme di attuazione del PAI e con i disposti della legislazione nazionale e regionale in materia di tutela e gestione dei corsi d'acqua, e la loro gestione, nel caso siano interessati territori inseriti in aree protette, è prioritariamente affidata ai relativi enti di gestione, sulla base di specifici disciplinari nei quali sono previsti interventi finanziari di sostegno alla loro gestione e manutenzione derivanti dai fondi previsti all'articolo 14. La Regione adotta, per il raggiungimento degli obiettivi indicati al presente comma, specifici indirizzi rivolti all'AIPO limitatamente alla gestione dei rilasci delle concessioni delle pertinenze idrauliche del fiume Po.
Art. 6 
(Interventi di ripristino e di manutenzione dei corsi d'acqua e del loro contorno)
1. 
Laddove siano riscontrate oggettive situazioni di rischio riconducibili alla mancata manutenzione dei corsi d'acqua ed al degrado ambientale del contorno territoriale degli stessi, la Regione, su proposta delle province interessate, incarica la provincia competente per territorio di intervenire con opere di pulizia e sistemazione ambientale garantendo i relativi finanziamenti.
2. 
Le province provvedono annualmente, a seguito di consultazione dei comuni e delle comunità montane, a redigere un apposito piano di intervento finalizzato a conseguire gli obiettivi di cui al comma 1 ed a perseguire il risultato di impedire o limitare danni al territorio ed alle popolazioni interessate in relazione ad eventi naturali di carattere eccezionale o ripetitivi.
Art. 7 
(Gestione degli alvei)
1. 
La Regione, tramite le Direzioni competenti in materia, predispone programmi di manutenzione degli alvei dei corsi d'acqua finalizzati a consentire il regolare deflusso delle acque in situazioni ordinarie e di crisi.
2. 
I programmi di cui al comma 1, suddivisi tra programmi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria, sono affidati all'esecuzione di province, comuni e comunità montane, anche mediante l'apporto di soggetti privati, secondo un piano di interventi e di riparto finanziario approvato con cadenza semestrale dalla Giunta regionale.
Art. 8 
(Attuazione degli interventi e delle opere)
1. 
L'attuazione degli interventi e delle opere previste dalla presente legge avviene, mediante specifiche modalità previste nel PRAI ed in ambiti omogenei di intervento di cui al comma 1 dell'articolo 2, attraverso il coinvolgimento diretto delle province, dei comuni e delle comunità montane anche mediante appositi patti territoriali, conferenze di servizi o accordi di programma.
2. 
Ai patti territoriali, alle conferenze di servizi ed agli accordi di programma di cui al comma 1 partecipano i soggetti pubblici competenti alla gestione dei territori interessati agli interventi e, qualora gli interventi interessino territori tutelati ai sensi della legislazione regionale e nazionale in materia di aree protette, gli enti di gestione delle aree naturali protette.
3. 
Le procedure di approvazione in sede tecnico-amministrativa degli interventi e delle opere sono in capo alla Conferenza dei servizi di cui al comma 5 dell'articolo 3, secondo le modalità operative individuate dal regolamento di funzionamento di cui all'articolo medesimo.
Art. 9 
(Strumenti a tutela del sistema idrogeologico e del paesaggio)
1. 
Al fine di garantire la conservazione dei paesaggi fluviali e dell'ambiente naturale disegnato dai corsi d'acqua e dal loro contorno il PRAI individua ambiti territoriali prioritari per i quali predisporre appositi piani paesistici, redatti ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre, n. 352), che consentano il corretto inserimento ambientale delle opere previste dalla presente legge.
Art. 10 
(Controllo dello stato di rischio idrogeologico)
1. 
La Regione, avvalendosi della collaborazione delle province, dei comuni e delle comunità montane, aggiorna, di norma con cadenza triennale, fatte salve necessità connesse a particolari eventi calamitosi, le cartografie del rischio idrogeologico che fanno parte integrante del PRAI di cui all'articolo 1.
2. 
Le cartografie di cui al comma 1 costituiscono punto di riferimento prioritario per la predisposizione dei programmi di interventi e di azioni previsti dalla presente legge.
Art. 11 
(Pronto intervento in caso di calamità naturali)
1. 
Gli interventi a tutela delle popolazioni e per il recupero dei manufatti di interesse pubblico conseguenti al verificarsi di eventi eccezionali e di calamità naturali sono coordinati dalle strutture nazionali, regionali, provinciali e locali previste dalle vigenti normative in materia.
2. 
Nell'ambito di cui al comma 1 la Regione, utilizzando le proprie strutture tecniche e la Conferenza dei servizi tecnico-autorizzativa di cui al comma 5 dell'articolo 3, assicura gli interventi urgenti e non differibili d'intesa con i comuni interessati ed in conformità ai provvedimenti di competenza statale.
Art. 12 
(Norma transitoria)
1. 
Nelle more di formazione del PRAI tutti gli interventi previsti dalla presente legge possono essere attivati con deliberazione della Giunta regionale.
2. 
Le proposte di attuazione degli interventi e delle opere necessarie a garantire le finalità della presente legge possono essere promosse dalle province, dai comuni e dalle comunità montane ed essere attuate a seguito di verifica tecnica, amministrativa e contabile da parte dei competenti uffici regionali, anche secondo i disposti della legge regionale 29 giugno 1978, n. 38 (Disciplina e organizzazione degli interventi in dipendenza di calamità naturali).
Art. 13 
(Coordinamento con l'AIPO)
1. 
Per la definizione delle competenze d'intervento e per le fasi di progettazione relative al fiume Po, la Regione si avvale, secondo le modalità previste dall' articolo 5 della l. r. 38/2001, dell'AIPO.
2. 
L'AIPO, sulla base della programmazione regionale di cui alla presente legge e della pianificazione dell'Autorità di Bacino, effettua gli interventi di competenza raccordandosi, nell'ambito della Conferenza dei servizi di cui all'articolo 3, con i soggetti competenti per il territorio.
Art. 14 
(Disposizioni finanziarie)
1. 
Per l'attuazione della presente legge, è autorizzata la spesa per l'anno finanziario 2005 di 10.500.000,00 euro.
2. 
Agli oneri derivanti si provvede nello stato di previsione della spesa del bilancio 2005 nella UPB 24011 (Pianificazione risorse idriche Pianificazione bacino idrico disciplina Titolo I - spese correnti) con l'istituzione del capitolo con la seguente denominazione: Spese per la predisposizione del piano regionale per l'assetto idrogeologico, degli strumenti di pianificazione dei paesaggi fluviali e dei loro aggiornamenti con dotazione finanziaria pari a euro 500.000,00 in termini di competenza e di cassa; e nella UPB n. 23012 (Difesa del suolo Difesa assetto idrogeologico Titolo II spese di investimento) del capitolo con la seguente denominazione: Interventi rivolti alle Province per la prevenzione e la gestione dell'assetto idrogeologico con dotazione finanziaria pari a euro 10.000.000,00 in termini di competenza e di cassa.
3. 
Alla copertura della spesa per l'anno 2005 si fa fronte riducendo rispettivamente le dotazioni delle UPB 09011 (Bilanci e Finanze-Bilanci Tit. I ¿ spese correnti) e 09012 (Bilanci e Finanze-Bilanci Tit. II ¿ spese di investimento) del bilancio di previsione. 2005. Il presente provvedimento costituisce integrazione nel bilancio 2005 degli elenchi dei provvedimenti legislativi in corso recanti spese correnti e spese di investimento ove viene aggiunta la voce "PDL Interventi per la prevenzione e la gestione dell'assetto idrogeologico del territorio regionale".
4. 
Agli oneri previsti per gli anni 2006 e 2007, rispettivamente pari a 10.500.000,00 euro, si fa fronte riducendo di euro 500.000,00 la UPB 09011 e di euro 10.000.000,00 la UPB 09012.