Proposta di legge regionale n. 82 presentata il 30 giugno 2005
Azioni a sostegno dello sviluppo e della riqualificazione del turismo nei Parchi e nelle aree naturalistiche protette.

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione al fine di favorire lo sviluppo dell'attività e del movimento turistico nelle aree naturalistiche protette, conformemente alle finalità ed ai vincoli stabiliti per le medesime, promuove iniziative, ivi comprese quelle volte a recuperare e valorizzare la tradizione degli antichi mestieri e le infrastrutture escursionistiche, sorrette da contributi in conto capitale, secondo le disposizioni della presente legge.
Art. 2 
(Ambito di applicazione)
1. 
I contributi sono concessi, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, per iniziative ubicate nei comuni inclusi nel territorio dei parchi, delle riserve e delle aree naturalistiche.
Art. 3 
(Iniziative ammesse a contributo)
1. 
Sono ammessi a contributo:
a) 
gli interventi di allestimento, ampliamento, miglioramento e arredamento, compresi gli impianti e le attrezzature, di affittacamere che forniscono in proprio la prima colazione, di locande, alberghi, rifugi escursionistici e campeggi situati nelle aree protette; sono escluse dagli incentivi le spese relative alla realizzazione di nuove costruzioni;
b) 
gli interventi di recupero, mantenimento, salvaguardia e attrezzaggio di percorsi escursionistici posti su aree pubbliche o di uso pubblico, nonché l'allestimento, potenziamento o miglioramento dei relativi posti tappa;
c) 
gli interventi di divulgazione, illustrazione e dimostrazione delle lavorazioni di antica tradizione artigianale caratteristiche della cultura locale e che utilizzano materiali naturali, purché connessi a finalità turistiche;
d) 
i viaggi di istruzione effettuati dalle scuole di ogni ordine e grado, che prevedano il pernottamento in strutture alberghiere site nelle aree di cui all'articolo 2, per almeno tre notti consecutive, di gruppi di non meno di quindici studenti, sempre che il programma di visita includa anche le zone predette.
2. 
Non sono in ogni caso ammissibili a contributo gli acquisti di terreni e fabbricati.
Art. 4 
(Soggetti destinatari e misura dei contributi)
1. 
Gli incentivi sono concessi a:
a) 
imprenditori, titolari delle attività previste dall'articolo 3, comma 1, lettere a) e c);
b) 
enti o associazioni interessati per gli interventi relativi ai percorsi escursionistici;
c) 
il legale rappresentante delle scuole organizzatrici dei viaggi di istruzione.
2. 
Agli imprenditori è concesso un contributo pari al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, con un massimo di spesa di Euro 60.000, nel rispetto del regime di minima previsto dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese.
3. 
Agli enti e associazioni è concesso un contributo pari all'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile, con un massimo di spesa di Euro 50.000.
4. 
Alle scuole è concesso un contributo forfettario di 30 Euro per ogni studente che partecipa al viaggio di istruzione ammesso al beneficio pubblico.
5. 
La Giunta regionale può annualmente aggiornare, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, il valore della spesa massima ammissibile a contributo, nonché l'ammontare del contributo forfettario.
Art. 5 
(Modalità di concessione dei contributi)
1. 
Le domande per richiedere i contributi sono presentate alla Regione, prima dell'inizio dei lavori o delle altre azioni incentivabili, entro il 31 ottobre di ogni anno e devono essere corredate, a pena di decadenza, da:
a) 
per le iniziative descritte all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c): relazione illustrativa dei lavori e delle attività in progetto, computo metrico-estimativo, concessione edilizia o titolo equipollente e relativi disegni in originale o copia conforme all'originale, preventivi di spesa riferiti agli arredi, alle attrezzature e agli impianti;
b) 
per le iniziative descritte all'articolo 3, comma 1, lettera d): programma del viaggio di istruzione con l'indicazione delle località visitate e della struttura ricettiva prescelta per il soggiorno nonché elenco nominativo degli studenti partecipanti e dichiarazione del gestore della struttura ricettiva con la fissazione e accettazione del prezzo concordato.
2. 
Le graduatorie, distinte per azione e con contestuale concessione del contributo e fissazione del periodo assegnato per il compimento dell'iniziativa, sono approvate dalla Giunta regionale entro il 31 dicembre di ogni anno.
3. 
La Giunta regionale individua le priorità per la concessione dei contributi e ripartisce annualmente tra le varie azioni lo stanziamento di bilancio.
4. 
I benefici di cui alla presente legge non sono cumulabili, per le medesime opere o iniziative, con analoghe provvidenze statali, regionali o comunitarie.
5. 
La liquidazione dei contributi avviene entro quarantacinque giorni dalla richiesta ed è effettuata dopo l'esecuzione delle opere o la realizzazione delle iniziative e dietro presentazione di apposita documentazione finale; è consentita la liquidazione anticipata di non più del 40 per cento del contributo, a fronte di valide garanzie fidejussorie bancarie o assicurative.
Art. 6 
(Revoca del contributo)
1. 
La Regione dispone la revoca del contributo e il recupero delle somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi legali:
a) 
quando l'iniziativa non venga completata o effettuata entro il termine indicato nell'atto di concessione, salvo proroghe da richiedere prima della scadenza del termine;
b) 
qualora, prima che sia trascorso il periodo indicato dall'articolo 7, cessi l'attività ricettiva o quella oggetto di incentivo o venga mutata, senza la preventiva autorizzazione, la destinazione d'uso degli immobili vincolati.
2. 
Le somme recuperate sono utilizzate per gli scopi indicati dalla presente legge.
Art. 7 
(Vincolo di destinazione)
1. 
Gli immobili sede degli esercizi ricettivi ammessi a contributo, sono vincolati alla loro specifica destinazione d'uso per la durata di dieci anni decorrenti dalla data di trascrizione del vincolo stesso presso la competente conservatoria dei registri immobiliari.
2. 
La trascrizione è obbligatoria ed è a carico dei beneficiari.
3. 
La Regione può autorizzare il mutamento della destinazione dell'immobile quando venga dimostrata la non convenienza economico produttiva.
4. 
Il mutamento della destinazione è subordinato alla restituzione del contributo erogato maggiorato degli interessi legali.
Art. 8 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'attuazione della presente legge, è autorizzata la spesa per l'anno finanziario 2005 di 2.000.000,00 euro.
2. 
All'onere previsto al comma 1 si provvede, nello stato di previsione della spesa del bilancio 2005, istituendo nell'UPB n. 21062 (Turismo Sport Parchi Gestione aree protette Tit. II spese di investimento) le seguenti spese:
a) 
contributi in conto capitale agli imprenditori per interventi di sviluppo e di riqualificazione del turismo rurale delle aree protette, con dotazione finanziaria pari a euro 1.000.000,00, in termini di competenza e di cassa;
b) 
contributi in conto capitale agli enti e associazioni per gli interventi relativi ai percorsi escursionistici nei Parchi e nelle aree naturalistiche protette, con dotazione finanziaria pari a euro 500.000,00, in termini di competenza e di cassa;
c) 
contributi in conto capitale alle scuole organizzatrici dei viaggi di istruzione nei parchi e nelle aree naturalistiche protette, con dotazione finanziaria pari a euro 500.000,00, in termini di competenza e di cassa.
3. 
Alla copertura della spesa di cui al comma 1, ripartita secondo le modalità del comma 2, si provvede riducendo, in termini di competenza e di cassa, di euro 2.000.000,00, l'UPB 09012 (Bilanci e Finanze-Bilanci Tit. II-spese di investimento) del bilancio di previsione per l'anno 2005.
4. 
Agli stessi oneri per gli anni 2006 e 2007 si provvede rispettivamente con le dotazioni finanziarie dell'UPB 09012 (Bilanci e Finanze-Bilanci Tit. II-spese di investimento) del bilancio pluriennale 2005-2007.