Proposta di legge regionale n. 81 presentata il 28 giugno 2005
Disciplina e finalità del Consiglio delle Autonomie locali.

Art. 1 
(Finalità)
1. 
In applicazione degli articoli 88 e 89 dello Statuto della Regione Piemonte, la presente legge disciplina il Consiglio delle autonomie locali, con sede presso il Consiglio regionale, quale organo di raccordo e consultazione permanente tra la Regione e il sistema delle autonomie locali.
2. 
Il Consiglio delle autonomie garantisce la partecipazione degli enti locali ai processi decisionali di loro interesse.
Art. 2 
(Composizione)
1. 
Il Consiglio delle autonomie locali è composto di settanta membri.
2. 
Sono componenti di diritto i presidenti delle province della Regione e i sindaci dei comuni capoluogo delle stesse.
3. 
Fanno altresì parte del Consiglio delle autonomie i rappresentanti degli enti locali eletti tra i sindaci di comuni non capoluogo, tra i presidenti delle comunità montane e tra i consiglieri provinciali e comunali, con le modalità di cui all'articolo 4.
4. 
Alle sedute del Consiglio delle autonomie partecipano senza diritto di voto il Presidente della Giunta regionale e il Presidente del Consiglio regionale, il Vicepresidente della Giunta e un Vicepresidente del Consiglio delegato, l'Assessore regionale competente in materia di enti locali, gli assessori competenti nelle materie all'ordine del giorno della seduta e i consiglieri regionali firmatari o relatori dei provvedimenti all'esame del Consiglio delle autonomie locali.
Art. 3 
(La partecipazione delle autonomie funzionali)
1. 
Sono membri del Consiglio delle autonomie locali i seguenti rappresentanti delle autonomie funzionali, che partecipano alle sedute senza diritto di voto, nei casi in cui siano all'esame del Consiglio leggi e provvedimenti su materie di loro specifico interesse:
a) 
un rappresentante designato da Unioncamere;
b) 
un rappresentante dell'Università degli Studi di Torino;
c) 
un rappresentante dell'Università degli Studi Piemonte orientale;
d) 
un rappresentante del Politecnico.
Art. 4 
(Elezione dei membri elettivi)
1. 
I componenti di cui all'articolo 2, comma 3 sono eletti fra gli stessi sindaci, presidenti di comunità montane, consiglieri provinciali e comunali riuniti nei collegi elettorali e secondo il numero di rappresentanti per ciascuno di essi indicato nel comma 2.
2. 
I collegi elettorali dei presidenti di comunità montane, dei sindaci di comuni non capoluogo, consiglieri provinciali e comunali di comuni appartenenti a territori montani della Regione Piemonte sono: il collegio - con tre seggi - della Provincia di Alessandria; il collegio con un seggio - della Provincia di Asti; il collegio - con un seggio - della Provincia di Biella; il collegio - con quattro seggi - della Provincia di Cuneo; il collegio - con due seggi - della Provincia di Novara; il collegio - con quattordici seggi - della Provincia di Torino; il collegio con tre seggi - della Provincia del Verbano - Cusio - Ossola e il collegio - con un seggio - della Provincia di Vercelli. I collegi elettorali dei sindaci di comuni non capoluogo, consiglieri provinciali e comunali di comuni non appartenenti a territori montani della Regione Piemonte sono il collegio - con tre seggi - della Provincia di Alessandria; il collegio con due seggi - della Provincia di Asti; il collegio con due seggi - della Provincia di Biella; il collegio - con tre seggi - della Provincia di Cuneo; il collegio - con due seggi - della Provincia di Novara; il collegio - con undici seggi - della Provincia di Torino e il collegio - con due seggi - della Provincia di Vercelli.
3. 
Le elezioni di cui al comma 2 si svolgono entro novanta giorni dalle elezioni regionali, su convocazione nella sede del consiglio provinciale di coloro che formano il collegio elettorale di ciascuna provincia, effettuata dal sindaco più anziano in età anagrafica del collegio elettorale, che assume le funzioni di presidente del collegio riunito in assemblea.
4. 
Il collegio elettorale è validamente costituito con la presenza di almeno un quarto degli aventi diritto. Al termine delle elezioni i verbali con gli esiti del voto sono trasmessi immediatamente al Presidente della Giunta e al Presidente del Consiglio regionale.
Art. 5 
(Diritto di voto)
1. 
Ogni avente diritto al voto può esprimere tre preferenze nei collegi con più di dieci seggi; due preferenze nei collegi con più di cinque seggi; una preferenza in tutti gli altri.
2. 
Risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze e, a parità di preferenze, i più anziani d'età.
Art. 6 
(Nomina e insediamento)
1. 
Il Presidente della Giunta regionale, sulla base dei risultati delle elezioni di cui all'articolo 4, con proprio decreto, nomina i componenti il Consiglio delle autonomie locali.
2. 
Il decreto è comunicato al Presidente del Consiglio regionale il quale convoca la seduta di insediamento del Consiglio delle autonomie locali.
3. 
Le successive sedute sono convocate dal Presidente del Consiglio delle autonomie, che presiede l'assemblea, ne dirige i lavori ed esercita le funzioni secondo le modalità stabilite dal regolamento.
Art. 7 
(Durata in carica, rinnovo, decadenza e surroga)
1. 
Il Consiglio delle autonomie rimane in carica quanto il Consiglio regionale.
2. 
I componenti il Consiglio delle autonomie sono rinnovati all'inizio di ogni legislatura entro novanta giorni dall'insediamento del Consiglio regionale e restano in carica fino alla nomina dei loro successori.
3. 
Essi decadono nell'ipotesi di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica ricoperta nell'ambito dell'ente locale. La decadenza è dichiarata dal Presidente della Giunta regionale con proprio decreto.
4. 
Il Presidente della Giunta regionale nomina, in sostituzione del componente dichiarato decaduto, il nuovo titolare della carica nelle ipotesi di componente di diritto. Nelle ipotesi di componente elettivo, è nominato il primo dei non eletti nella circoscrizione di appartenenza.
Art. 8 
(Delega)
1. 
I componenti di diritto del Consiglio delle autonomie locali, di cui all'articolo 2 comma 2, possono di volta in volta delegare a rappresentarli nelle singole sedute, amministratori dei rispettivi enti in ragione degli affari da trattare. La delega non è ammessa per gli altri componenti del Consiglio.
2. 
È esclusa la possibilità di delega per le sedute dedicate all'esame del bilancio regionale, del documento di programmazione economico - finanziaria regionale, nonché per le altre sedute dedicate alla trattazione di temi generali di particolare rilievo individuati di volta in volta dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio delle autonomie locali.
Art. 9 
(Organizzazione e funzionamento)
1. 
Il Consiglio delle autonomie locali, nella sua prima seduta, elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di Presidenza composto da due vicepresidenti e quattro segretari. I vicepresidenti e i segretari sono scelti rispettivamente tre tra i rappresentanti dei sindaci dei comuni non capoluogo, dei presidenti di comunità montane, dei consiglieri comunali e tre tra i rappresentanti dei presidenti di provincia e dei consiglieri provinciali.
2. 
Il Consiglio delle autonomie locali è validamente costituito in presenza di due quinti dei suoi componenti e delibera validamente a maggioranza dei presenti, salvo che il proprio regolamento disponga diversamente.
3. 
Le sedute del Consiglio delle autonomie sono pubbliche.
4. 
Le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute, le condizioni per la validità delle deliberazioni, le procedure di funzionamento e di organizzazione dei lavori del Consiglio delle autonomie locali sono disciplinate dal regolamento interno adottato a maggioranza dei suoi componenti, in conformità allo Statuto e alla presente legge.
5. 
Prima dell'approvazione la proposta di regolamento è trasmessa al Consiglio regionale che può formulare eventuali osservazioni attinenti al raccordo procedurale e funzionale tra Consiglio delle autonomie locali e Consiglio regionale.
6. 
Il Consiglio regionale assicura il funzionamento del Consiglio delle autonomie locali, mettendo a disposizione adeguate risorse finanziarie e congrua dotazione organica di personale, definiti in accordo tra Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e Ufficio di Presidenza del Consiglio delle autonomie locali.
Art. 10 
(Indennità di carica)
1. 
L'indennità corrisposta al Presidente, ai vicepresidenti e ai segretari è fissata nel Regolamento del Consiglio delle autonomie locali, sulla base di una percentuale dell'indennità corrisposta al consigliere regionale, determinata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
2. 
Per ogni giornata di seduta del Consiglio delle autonomie locali è corrisposto ai componenti presenti, ad esclusione di quelli indicati al comma 1, un gettone di presenza e rimborso delle spese di viaggio il cui importo è determinato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con riferimento a quanto previsto al medesimo titolo per i consiglieri regionali.
Art. 11 
(Funzioni)
1. 
Il Consiglio delle autonomie locali esprime parere obbligatorio sulle leggi e sui provvedimenti all'esame del Consiglio regionale che attengono a materie riguardanti gli enti locali, il conferimento di funzioni amministrative o il riparto di competenze tra Regione ed enti locali, nonché su ogni altra questione ad esso demandata dalle leggi.
2. 
Esprime altresì parere sulla proposta di bilancio regionale e sulle proposte relative agli atti di programmazione della Regione.
3. 
Il Consiglio delle autonomie locali può esprimere osservazioni sulle altre proposte depositate in Consiglio, se richiesto dalla Giunta o dal Consiglio regionale.
Art. 12 
(Esito delle pronunce)
1. 
Il Regolamento del Consiglio regionale stabilisce i termini entro cui il Consiglio delle autonomie locali esprime il parere obbligatorio di cui all'articolo 11, che deve essere redatto per iscritto e allegato alla relazione della Commissione, nonché le modalità di valutazione da parte della Commissione consiliare competente. Il regolamento prevede altresì i casi in cui tali termini possono essere ridotti per ragioni d'urgenza e i casi di decorso del termine stabilito senza che il Consiglio delle autonomie abbia espresso il parere.
2. 
Nel caso in cui il parere del Consiglio delle autonomie locali sia negativo o sia condizionato dall'accoglimento di specifiche modifiche, il Consiglio regionale può procedere rispettivamente all'approvazione dell'atto o alla sua approvazione senza l'accoglimento di dette modifiche con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione.
Art. 13 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'attuazione della presente legge la spesa per gli anni 2005-2007, ammonta a 300.000,00 euro.
2. 
Per le spese di istituzione e di funzionamento del Consiglio delle Autonomie locali di cui all'articolo 9, stimate in 100.000,00 euro per ciacun anno, in termini di competenza e di cassa, da ricomprendersi nell'UPB n. 09001 (Bilanci e finanze Spese del Consiglio regionale Tit. I spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno 2005, si fa fronte con le dotazioni finanziarie dell'unità previsionale di base (UPB) n. 09011 (Bilanci e finanze Bilanci Tit. I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005.
3. 
Per gli anni 2006 e 2007, agli oneri pari a 100.000,00 euro per ciascun anno, in termini di competenza, stanziati nell'UPB 09001 del bilancio pluriennale 2005-2007 si fa fronte con le dotazioni finanziarie dell'UPB 09011 del bilancio pluriennale 2005-2007.
Art. 14 
(Soppressione di organi)
1. 
È soppressa la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali prevista dagli articoli 6, 7 e 8 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 e istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 13 del 15 marzo 1999, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 12 del 24 marzo 1999.
Art. 15 
(Norma finale)
1. 
La presente legge svolge i suoi effetti a partire dal primo rinnovo degli organi regionali successivo alla sua approvazione.