Proposta di legge regionale n. 8 presentata il 19 maggio 2005
Norme per la tutela e la promozione della famiglia e della maternità.

Art. 1 
(Diritto alla famiglia)
1. 
La Regione Piemonte riconosce la famiglia come soggetto giuridico fondato sul matrimonio ex articolo 29 Costituzione, promuove ed attua un'azione di politica sociale diretta alla sua tutela promozione e valorizzazione e riconosce il diritto di ogni cittadino a formare od essere inserito in una famiglia.
2. 
La Regione Piemonte riconosce la famiglia come struttura sociale primaria, ne regola e rispetta l'autonomia giuridica, etica, sociale ed economica secondo i principi costituzionali, la Carta sociale europea e gli accordi internazionali ratificati dall'Italia.
Art. 2 
(Indirizzi per la programmazione regionale e locale)
1. 
La Regione attraverso le azioni di politica per la famiglia intende:
a) 
promuovere e valorizzare la famiglia come struttura base primaria attraverso provvedimenti di assistenza alle famiglie di nuova formazione, facilitando il matrimonio e la procreazione, sostenendo le famiglie già formate, favorendo la riunione dei membri d'uno stesso nucleo familiare;
b) 
tutelare i minori attraverso azioni che agevolino l'inserimento di questi nella famiglia d'origine, garantendo la regolare frequenza scolastica, sostenendo la corresponsabilità dei genitori negli impegni di cura ed educazione dei figli;
c) 
promuovere la procreazione attraverso interventi di appoggio alle famiglie in difficoltà ed alle ragazze madri;
d) 
Garantire la permanenza e l'integrazione dell'anziano nella famiglia;
e) 
assicurare per quanto in potere della Regione la flessibilità degli orari di lavoro;
f) 
intervenire a sostegno delle famiglie in presenza di membri handicappati, tossicodipendenti, malati gravi.
Art. 3 
(Associazioni per la famiglia)
1. 
La Regione, nell'ambito di un programma articolato di interventi incentiva lo sviluppo delle istituzioni sociali di sostegno alla famiglia anche mediante incentivi economici e facilitazioni giuridiche a favore di associazioni e comunità che operano a questo fine.
2. 
Le associazioni di volontariato, aventi come scopo statutario l'accoglienza e la tutela della vita e della maternità ed iscritte all'albo regionale di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge - quadro sul volontariato) possono, previa stipula di idonea convenzione con le Aziende regionali sanitarie competenti, essere presenti in forma stabile nei consultori e nelle strutture socio-sanitarie.
3. 
I consultori familiari istituiti da parte di soggetti non istituzionali, senza scopo di lucro ed autorizzati ai sensi della legge 29 luglio 1975, n. 405 (Istituzione dei consultori familiari), con finalità sociali, sanitarie, assistenziali, svolgono una funzione pubblicamente rilevante e sono sostenuti dalla Regione e dagli altri enti pubblici.
4. 
La Regione riconosce le associazioni familiari operanti da almeno due anni sul territorio ed i cui scopi coincidano con quelli della presente legge come interlocutori nella determinazione delle scelte di programmazione e di intervento in favore della famiglia.
5. 
La Regione predispone un programma di controllo delle attività poste in essere dalle associazioni in oggetto.
6. 
La Regione garantisce la partecipazioni delle organizzazioni sociali aventi come base aggregazioni di famiglie o comunque associazioni aventi come finalità la promozione ed il sostegno della famiglia nella fase di predisposizione e di verifica della programmazione regionale e locale.
Art. 4 
(Luoghi per l'integrazione interfamiliare)
1. 
La Regione e gli enti locali provvedono a mettere a disposizione delle famiglie, anche non riunite in associazioni, luoghi per lo svolgimento di incontri ed attività ricreative che favoriscano l'integrazione interfamiliare.
Art. 5 
(Consulta per la famiglia)
1. 
Presso il Consiglio regionale del Piemonte è istituita la Consulta per la famiglia. La Consulta per la famiglia è organismo consultivo della Regione Piemonte, ad esso competono:
a) 
attività di studio e programmazione dei fenomeni rilevanti per la famiglia;
b) 
attività di studio e programmazione degli interventi relativi ai seguenti settori: denatalità, minori, anziani, lavoro, istituzioni sociali, abitazione, educazione, handicap;
c) 
predisposizione dei progetti di formazione professionale degli operatori impegnati nelle attività di sostegno alla famiglia;
d) 
omogeneizzazione dello sviluppo dei consultori familiari;
e) 
la creazione di un centro unico di elaborazione e conservazione dei dati riguardanti la famiglia.
Art. 6 
(Difensore civico per la famiglia)
1. 
È istituito presso questa Regione il difensore civico per la famiglia, con il compito di raccordare gli interventi a livello locale e di vigilare su tutte le attività riguardanti la famiglia.
Art. 7 
(Diritto al raggiungimento familiare)
1. 
La Regione s'impegna, anche di concerto con le altre regioni, a facilitare il raggiungimento familiare dei componenti, che costituisce diritto fondamentale della famiglia.
2. 
Particolare attenzione è rivolta:
a) 
alle famiglie di nuova formazione ed a quelle in cui siano presenti soggetti handicappati o portatori di devianze;
b) 
alle famiglie di lavoratori emigrati, tra i cui membri è comunque facilitata la comunicazione;
c) 
alle famiglie in cui siano presenti anziani.
3. 
Compatibilmente con le esigenze della giustizia, devono essere altresì agevolati i contatti del detenuto con la propria famiglia.
Art. 8 
(Diritto all'abitazione)
1. 
La Regione riconosce il diritto della famiglia ad una abitazione adeguata alle sue esigenze. Attua interventi programmatici che prevedono la progettazione di nuove abitazioni, il recupero di quelle già esistenti, anche mediante l'utilizzo di abitazioni tenute disabitate, nel rispetto delle esigenze generali e familiari, con particolare riguardo alle famiglie di nuova formazione, alle famiglie numerose, alle famiglie con prole.
2. 
Predispone programmi volti a facilitare l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa, nonché l'offerta di abitazioni in locazione mediante:
a) 
la concessione di garanzia sussidiaria o di contributi a parziale copertura degli interessi su mutui edilizi e fondiari, stipulati con istituti di credito convenzionati, per l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa;
b) 
la stipula di apposite convenzioni con istituti finanziari, assicurativi e previdenziali, per incentivare l'offerta di alloggi in locazione nei comuni ad elevata tensione abitativa.
Art. 9 
(Altre agevolazioni)
1. 
Oltre agli interventi già previsti degli articoli precedenti per soddisfare le esigenze abitative la Regione può erogare, a favore delle famiglie di nuova costituzione o con prole, che dimostrino di trovarsi in una cattiva situazione economica, aiuti finanziari consistenti in prestiti a tasso agevolato, articolati secondo fasce di reddito.
2. 
Alle famiglie con prole che in base al reddito non possono accedere alle provvidenze di cui al 1 comma, e che intendono contrarre mutui, la Regione accorda gratuitamente la propria fideiussione a garanzia del rimborso dei mutui.
3. 
Per le finalità di cui ai commi precedenti, la regione stipula apposite convenzioni con istituti bancari, enti finanziari, assicurativi o previdenziali, assumendo a proprio carico quota parte dei propri in interessi e garantendo la restituzione del prestito.
Art. 10 
(Riduzione degli oneri di concessione)
1. 
I soggetti privati che riservino alloggi costruiti o ristrutturati alla locazione od alla vendita a coppie che intendano contrarre matrimonio, beneficiano, relativamente agli alloggi riservati, di una riduzione degli oneri di concessione pari la metà della somma dovuta.
Art. 11 
(Strutture destinate ai servizi della famiglia)
1. 
La Regione incentiva, nell'ambito dei programmi di riqualificazione urbana approvati dai comuni, la realizzazione di strutture destinate ai servizi della famiglia previsti nella presente legge.
Art. 12 
(Fondo regionale per la famiglia)
1. 
La Regione istituisce il Fondo regionale per la famiglia con contributi volontari di privati, associazioni, ditte, enti pubblici. Attraverso il Fondo la Regione attua la politica di sostegno alla famiglia esposta in questa legge e predisporre specifici interventi ad hoc.
2. 
La Regione s'impegna a richiedere al Governo la defiscalizzazione delle somme versate al Fondo.
Art. 13 
(Politiche d'indirizzo rivolte agli enti locali)
1. 
La Regione predispone politiche d'indirizzo rivolte agli enti locali che abbiano ad oggetto la flessibilità degli orari di asili, scuole, uffici pubblici, strutture sanitarie allo scopo di rispondere alle diverse esigenze sociali delle famiglie, con particolare riferimento a quelle mono - parentali.
Art. 14 
(Accordi sindacali)
1. 
La Regione, nell'ambito della legislazione regionale vigente in materia, promuove accordi tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni economiche o gli enti pubblici per l'inserimento nei rapporti di lavoro di clausole che consentano periodi di sospensione lavorativa per ragioni di assistenza domiciliare e familiare e per esigenze educative dei figli.
2. 
Tali accordi potranno prevedere speciali modalità ed orari di svolgimento delle prestazioni lavorative, al fine di rendere compatibile il lavoro con accertate e particolari necessità di assistenza familiare.