Proposta di legge regionale n. 78 presentata il 17 giugno 2005
Disciplina della professione di amministratore di immobili di condominio.

Art. 1 
(Istituzione della professione di amministratore di immobili in condominio)
1. 
Per esercitare la professione di amministratore di immobili in condominio, è necessaria l'iscrizione nell'albo professionale provinciale di cui all'articolo 3.
2. 
Ogni stabile, costituito in condominio ai sensi del codice civile, deve nominare o riconfermare annualmente un amministratore che deve obbligatoriamente essere iscritto all'albo professionale di cui all'articolo 3.
3. 
L'iscrizione ad un albo provinciale degli amministratori di immobili in condominio è titolo abilitante all'esercizio dell'attività su tutto il territorio della Regione.
Art. 2 
(Istituzione dei collegi provinciali e del collegio regionale degli amministratori di immobili in condominio)
1. 
È istituito presso ogni capoluogo di provincia l'elenco provinciale degli amministratori di immobili in condominio.
2. 
È istituito in Torino l'elenco regionale degli amministratori di immobili in condominio.
3. 
La vigilanza sui collegi di cui ai commi 1 e 2 è esercitata dall'Assessorato all'industria, lavoro e formazione professionale.
Art. 3 
(Istituzione di albi professionali provinciali)
1. 
Presso ogni collegio provinciale, è istituito l'albo professionale degli amministratori di immobili in condominio al quale sono iscritti coloro che ne hanno fatta richiesta, che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4.
Art. 4 
(Requisiti per l'iscrizione all'albo professionale provinciale)
1. 
Possono chiedere l'iscrizione ad uno degli albi professionali provinciali degli amministratori di immobili in condominio, purchè non dipendenti a tempo pieno di enti pubblici, le persone fisiche, anche soci di società di persone e/o capitali aventi per oggetto sociale anche la gestione di immobili, che siano in grado di soddisfare le seguenti condizioni:
a) 
hanno la maggiore età;
b) 
sono cittadini italiani o di altro Stato appartenente all'Unione europea;
c) 
godono dei diritti civili;
d) 
hanno conseguito perlomeno un diploma di istruzione secondaria superiore;
e) 
non sono stati condannati con sentenza irrevocabile, nè sono sottoposti a procedimenti penali per delitti non colposi, per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque;
f) 
hanno superato l'esame di abilitazione previsto dall'articolo 5;
g) 
sono muniti di polizza assicurativa fideiussoria di durata non inferiore ad anni cinque, da rinnovarsi alla scadenza, con massimale minimo pari a 250.000 Euro ricoprente i rischi derivanti dall'esercizio della professione, con estensione all'operato di tutti i collaboratori cui possono essere delegate parte delle funzioni.
2. 
L'iscrizione ad altri ordini professionali, che sono determinati dal Ministero della Giustizia con il regolamento di cui all'articolo 19, avendo riguardo all'idoneità dei relativi profili professionali al fine di garantire un'adeguata preparazione all'esercizio dell'attività di amministratore di immobili in condominio, è considerata titolo equipollente al superamento dell'esame previsto all'articolo 4, comma 1, lettera f).
Art. 5 
(Esame di abilitazione)
1. 
L'esame di abilitazione alla professione di amministratore di immobili in condominio è indetto almeno una volta l'anno e si svolge anche non contemporaneamente nei vari collegi provinciali.
2. 
L'esame consta di una prova scritta (anche con il sistema delle risposte multiple) e di una prova orale.
3. 
L'Assessorato all'industria, lavoro e formazione professionale stabilisce con il regolamento di cui all'articolo 16 le materie ed i programmi d'esame.
4. 
In ogni collegio provinciale, il relativo consiglio nomina per ogni sessione di esame la commissione esaminatrice, composta da cinque membri e della quale deve obbligatoriamente far parte un rappresentante delle organizzazioni della proprietà edilizia ed un rappresentante nominato dall'Assessorato regionale competente in materia.
5. 
Per la partecipazione all'esame di abilitazione è necessario il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), e) dell'articolo 4, comma 1.
Art. 6 
(Collegio regionale)
1. 
Sono organi del Collegio regionale degli amministratori di immobili in condominio il consiglio direttivo regionale degli amministratori di immobili in condominio ed il suo presidente.
2. 
Il consiglio direttivo regionale è composto dai presidenti dei collegi provinciali.
3. 
Il presidente è eletto nella prima riunione del consiglio direttivo regionale a maggioranza assoluta dei propri componenti. Sempre nella stessa riunione e con votazioni distinte sono eletti un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere.
4. 
In caso di impedimento del presidente le sue funzioni sono esercitate dal vicepresidente.
5. 
I componenti del consiglio direttivo regionale durano in carica tre anni e non possono essere rieletti per più di due volte consecutive.
Art. 7 
(Funzioni del consiglio direttivo regionale)
1. 
Il consiglio direttivo regionale degli amministratori di immobili in condominio:
a) 
ha la rappresentanza in generale degli amministratori di immobili in condominio e la titolarità a promuovere iniziative per la tutela della categoria, per il miglior esplicamento dell'attività professionale e per la formazione ed aggiornamento;
b) 
È organo di seconda istanza nei confronti delle decisioni dei consigli dei collegi provinciali relative ai provvedimenti disciplinari ed alla tenuta degli albi professionali;
c) 
Approva le entità del contributo annuale fissato dai consigli dei collegi provinciali ed i diritti di segreteria per il deposito dei verbali di assemblea e per gli altri servizi prestati;
d) 
Può predisporre pubblicazioni, anche periodiche per l'informazione degli iscritti ai collegi e per il loro aggiornamento nonché richiedere consulenze anche esterne, organizzare convegni, e quant'altro si renda opportuno per la qualificazione professionale e la tutela degli iscritti.
2. 
Stabilisce, con cadenza annuale, il tariffario minimo professionale per le competenze spettanti per l'amministrazione ordinaria e straordinaria di condomini sentito il parere dei consigli provinciali e le sue modalità di applicazione.
3. 
Approva con cadenza triennale, sentito obbligatoriamente l'ente regionale competente, l'entità dell'indennità di carica per il presidente ed i membri dei consigli dei collegi provinciali e regionali.
Art. 8 
(Consiglio del collegio provinciale)
1. 
Il consiglio di ogni collegio provinciale degli amministratori di immobili in condominio è composto da undici membri di cui nove eletti dagli iscritti all'albo provinciale professionale, a scrutinio segreto, e con voto limitato ad uno e due indicati dalle associazioni di categoria degli amministratori di immobili in condominio maggiormente rappresentative come numero di iscritti a livello provinciale. Ogni titolare di diritto di voto potrà farsi rappresentare a mezzo delega a favore, esclusivamente, di un altro iscritto.
2. 
Il consiglio del collegio provinciale elegge tra i suoi componenti un presidente, un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere.
3. 
In caso di impedimento del presidente, le relative funzioni sono svolte dal vice presidente.
4. 
Il consiglio del collegio rimane in carica per tre anni ed i suoi componenti non sono rieleggibili per più di due volte consecutive.
Art. 9 
(Funzioni del consiglio del collegio provinciale)
1. 
Il consiglio del collegio provinciale degli amministratori di immobili in condominio:
a) 
provvede alla tenuta dell'albo di cui all'articolo 3;
b) 
fissa il contributo annuale, che sottopone all'approvazione del consiglio direttivo regionale, che gli iscritti devono versare al collegio provinciale per assicurare il finanziamento della sua attività, per la quota spettante al collegio regionale e per il finanziamento degli esami di abilitazione;
c) 
esercita le funzioni in materia disciplinare e le altre attribuitegli dalla legge; può promuovere iniziative di formazione ed aggiornamento nell'interesse dell'incremento di professionalità dei propri iscritti;
d) 
propone, al consiglio direttivo regionale, il tariffario minimo professionale e le sue modalità di applicazione, per le competenze spettanti per l'amministrazione ordinaria e straordinaria di condomini.
Art. 10 
(Nomina ad amministratore)
1. 
L'iscritto ad un albo professionale provinciale, deve depositare presso il relativo collegio, copia della delibera condominiale con cui è stato nominato amministratore o è stato revocato o ha rassegnato le proprie dimissioni da detta carica, affinché venga depositata nel fascicolo personale, istituito con il regolamento d'attuazione di cui all'articolo 16. L'obbligo di deposito della copia del verbale di nomina, è valido solo nel caso di prima nomina e non per le successive eventuali riconferme nella nomina.
Art. 11 
(Procedimento disciplinare)
1. 
L'azione disciplinare nei confronti degli iscritti all'albo professionale provinciale è promossa dal presidente del consiglio del collegio provinciale.
2. 
All'interessato deve immediatamente essere data notizia, per iscritto, dell'inizio dell'azione disciplinare ed il medesimo deve essere sentito dal presidente o dal consiglio del collegio provinciale e può farsi assistere da un difensore di fiducia.
3. 
Il procedimento disciplinare è sospeso nel caso di una contemporanea pendenza di un procedimento penale per fatti anche in parte coincidenti. Il procedimento disciplinare non è sospeso a seguito del provvedimento di revoca dell'amministratore di cui all'articolo 1129 del codice civile.
4. 
Le sanzioni disciplinari sono irrogate con specifica deliberazione dal consiglio del collegio regionale, riunito con la maggioranza dei suoi membri.
5. 
Avverso le decisioni del consiglio del collegio provinciale in materia disciplinare è sempre ammesso ricorso, anche per ragioni di merito, al consiglio direttivo regionale. Il ricorso è proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di notifica all'interessato della decisione presa. Per il procedimento dinanzi al consiglio direttivo regionale si osservano le disposizioni di cui al comma 2.
Art. 12 
(Sospensione cautelare)
1. 
In pendenza di un procedimento penale che comporti la radiazione dall'albo professionale, il consiglio del collegio provinciale può deliberare la sospensione cautelare dell'imputato, dopo averlo sentito.
2. 
Avverso il provvedimento di sospensione cautelare l'interessato può proporre ricorso al consiglio direttivo regionale entro quindici giorni. dalla notifica del provvedimento disciplinare.
3. 
La sospensione cautelare cessa automaticamente alla conclusione del procedimento disciplinare; qualora l'interessato sia sottoposto a procedimento penale, la sospensione cautelare deve essere comunque revocata anche in pendenza del provvedimento.
4. 
Nel procedimento per l'applicazione della sospensione cautelare si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 11.
Art. 13 
(Norme transitorie per l'istituzione dei collegi)
1. 
In ogni provincia è istituito un collegio provvisorio del collegio degli amministratori di immobili in condominio entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I consigli provvisori dei collegi provinciali provvedono all'iscrizione all'albo professionale di coloro che ne fanno richiesta.
2. 
In Torino è istituito un consiglio direttivo regionale provvisorio entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. 
I componenti dei consigli provvisori di cui ai commi 1 e 2 sono scelti e nominati, a cura dell'Assessorato regionale competente, tra coloro che esercitano la professione di amministratore di immobili in condominio professionalmente e sentito il parere, non vincolante delle due associazioni professionali degli amministratori di immobili in condominio maggiormente rappresentative, come numero di iscritti, rispettivamente a livello provinciale e regionale.
4. 
I consigli provvisori restano in carica fino alla elezione dei consigli ordinari e comunque non oltre i diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 14 
(Norme transitorie per lo svolgimento delle funzioni di amministratore di immobili in condominio)
1. 
Le disposizioni di cui all'articolo1, comma 1, si applicano decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. 
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ente regionale di competenza stabilisce, con proprio decreto, la data della prima sessione di esame di abilitazione alla professione di amministratore di immobili in condominio che deve aver luogo entro i sei mesi successivi.
3. 
Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono in via esclusiva e/o principale la professione di amministratori di immobili in condominio, anche in seno a società di persone e/o capitali aventi anche per oggetto sociale la gestione di immobili, di almeno cinque condomini o almeno cento unità immobiliari, sono esonerati dall'esame di abilitazione di cui all'articolo 4 comma f).
4. 
L'ente regionale competente, con il decreto di cui al comma 2 stabilisce altresì le materie di esame, i criteri di nomina e gli emolumenti per i commissari di esame.
Art. 15 
(Determinazione del numero di associati e qualifica di socio)
1. 
Le associazioni professionali degli iscritti all'albo, devono comunicare all'Assessorato regionale competente in materia, entro il 28 febbraio di ogni anno, l'elenco nominativo degli iscritti alla propria Associazione nell'anno solare precedente, ai fini di quanto previsto all'articolo 8 comma 1.
2. 
Possono essere soci delle associazioni professionali di categoria, solo coloro che risultino regolarmente iscritti all'albo professionale.
Art. 16 
(Regolamento di attuazione)
1. 
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato il relativo regolamento di attuazione.
2. 
Nel regolamento di attuazione di cui al comma 1, verranno altresì determinate le modalità di iscrizione nell'elenco dei consulenti tecnici del giudice (CTU) per coloro che risultino regolarmente iscritti all'albo professionale provinciale degli amministratori di immobili in condominio da almeno tre anni.
3. 
Gli amministratori di condominio richiedenti l'iscrizione all'albo con le facilitazioni previste ai sensi dell'articolo 14, comma 3, possono richiedere l'iscrizione nell'elenco dei consulenti tecnici del giudice (CTU) contestualmente all'approvazione del regolamento di attuazione della presente legge di cui al comma 1.
Art. 17 
(Sanzioni)
1. 
Chiunque eserciti la professione di amministratore di condomini senza essere iscritto all'albo professionale, salvo quanto disposto dall'articolo 2231 codice civile, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra 3.000 e 9.000 euro e decade dall'incarico di amministratore negli stabili ove prestava la sua opera. Per l'accertamento dell'infrazione, per la contestazione della medesima e per la riscossione delle somme dovute si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, 689 (Modifiche al sistema penale).
2. 
A coloro che siano incorsi per tre volte nella sanzione di cui al comma precedente, anche se vi sia stato pagamento con effetto liberatorio, si applicano le pene previste dall'articolo 348 del codice penale nonché dell'articolo 2231 del codice civile.
Art. 18 
(Norma transitoria)
1. 
Nei primi diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge, le spese necessarie per l'istituzione ed il funzionamento dei collegi provinciali e del collegio regionale, nonché del personale e dei membri addetti, sono a carico dell'Assessorato all'industria, lavoro e formazione professionale.